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Decreto Legislativo 22 dicembre 2008, n. 214

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 dicembre 2008



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere a), b), c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto;

Visto l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le seguenti: «e, comunque, con data certa».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:

«e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma 3.».

4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, e' adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005 il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».

Art. 2.
Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e' sostituito dal seguente:

«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;

b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. E' altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.»;

c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1 e' organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;

d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».

3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis)»;

b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente: «FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;

c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure in un simulatore di alta qualità»;

d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente:

«Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;

e) nella sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

«Allegato I
(previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Sezione 1

ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza. Tutte le patenti di guida.

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento. Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante. Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. Patenti di guida C, C+E.

1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E.

1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa. Tutte le patenti di guida.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione. Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo. Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente. Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci. Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone. Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica. Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione. Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.). Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».

e) nella Sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità, ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera

b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sezione 3

OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005:

«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».