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Legge 31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 20111, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione. D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"
art. 2, co. 8 entro 3 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 30, co. 8 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2011) uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. D.Lgs. 29 maggio 2011, n. 228
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche"
D.Lgs. 29 maggio 2011, n. 229
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"
art. 40, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2012) uno o più decreti legislativi per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato
art. 40, co. 4 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
art. 42, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2014)2 un decreto legislativo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento del bilancio di cassa D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"
art. 42, co. 5 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo
art. 49, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2011) uno o più decreti legislativi per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123
"Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "
art. 50, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2014) un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria
art. 50, co. 4 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo.



(1) Il termine originario di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2011) è stato così prorogato dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia fi nanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

(2) Il termine originario di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2013) è stato così prorogato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.