Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 2, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 20111, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione. | D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" |
art. 2, co. 8 | entro 3 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi | |
art. 30, co. 8 | il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2011) uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. | D.Lgs. 29 maggio 2011, n. 228 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche" |
D.Lgs. 29 maggio 2011, n. 229 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" | ||
art. 40, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2012) uno o più decreti legislativi per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato | |
art. 40, co. 4 | entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi. | |
art. 42, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2014)2 un decreto legislativo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento del bilancio di cassa | D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" |
art. 42, co. 5 | entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo | |
art. 49, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2011) uno o più decreti legislativi per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. | D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 " |
art. 50, co. 1 | il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 1° gennaio 2014) un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria | |
art. 50, co. 4 | entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo. |
(1) Il termine originario di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2011) è stato così prorogato dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia fi nanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.
(2) Il termine originario di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2013) è stato così prorogato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.