Legge 14 settembre 2011, n. 148
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 2 |
il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza | D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" |
D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 "Revisione delle circoscricioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" |
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art. 1, co. 5 |
il Governo può adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi | D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari" |