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Legge 12 agosto 2016, n. 170

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive 1, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B2 D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256
"Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani"
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32
"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale"
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35
"Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37
"Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base"
D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51
"Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"
D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183
"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"
D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234
"Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE"
art. 1, co. 1
(rinvio alle procedure di cui all’art. 31 della L. 234/2012)
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi
art. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2018) disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative
art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive"
art. 3, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145
"Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015"
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»"
art. 5, co. 4 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221
"Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti"
art. 7, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo
art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 223
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione"
art. 8, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 marzo 2017), uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE"
art. 9, co. 4 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), uno o più decreti legislativi per l’attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali
art. 10, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi
art. 11, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), un decreto legislativo recante le norme occorrenti all’adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
"Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta"
art. 11, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo
art. 12, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
"Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta"
art. 13, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 settembre 2017), un decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 233
"Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine"
art. 13, co. 3 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo
art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva (entro il 26 febbraio 2017), uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo [compresa nell’allegato B], e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006"
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92
"Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170"
art. 19, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2016), un decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38
"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"

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1) Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (entro il 16 settembre 2017).
2) L’allegato A contiene 2 direttive, l’allegato B 9