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Legge 23 giugno 2017, n. 103

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 16 il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36
"Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103"
art. 1, co. 18 il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
"Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103"
art. 1, co. 20 il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio
art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. a)-e) il Governo è delegato ad adottare, nel termine di 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 novembre 2017) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
"Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120
"Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103"
art. 1, co. 82, 83 e 84, lett. f)-m) il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
"Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
art. 1, co. 82, 83 e 85 il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (entro il 3 agosto 2018) decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
"Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121
"Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123
"Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124
"Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103"
art. 1, co. 86 il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio
art. 1, co. 87 entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive