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Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 563

"Attuazione della delega conferita all'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996 - Supplemento Ordinario n. 184



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 2.
Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993

1. Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e' effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.

Art. 3.
Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995

1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianita' e' regolato secondo i seguenti principi:
a) i lavoratori, con anzianita' di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita';
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianita'. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita';
b) i lavoratori aventi un'anzianita' di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:
1) se in possesso di un'eta' anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita' di cui all'allegata tabella B;
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianita' mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita'.

2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.

3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato e' consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 4.
Calcolo della retribuzione pensionabile

1. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianita' maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennita' convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.

Art. 5.
Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993

1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico e' sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.


Tabella A
(v. articolo 3, comma 1, lettera a))

Anno Eta' anagrafica
-- --
1996 50
1997 50
1998 51
1999 51
2000 52
2001 52
2002 53
2003 53
2004 54
2005 54
2006 55
2007 55
2008 56
2009 56
2010 in poi 57

Tabella B
(v. articolo 3, comma 1, lettere a) e b))

Anni mancanti Penalizzazione
-- --
15 35%
14 32%
13 29%
12 26%
11 23%
10 20%
9 17%
8 15%
7 13%
6 11%
5 9%
4 7%
3 5%
2 3%
1 1%
0 -

Tabella C
(v. articolo 3, comma 1, lettera a))

Anzianita' di servizio utile
alla data del 31 dicembre 1995
Anzianita' di servizio
minima necessaria
--- ---
da 20 a 25 31 anni
da 26 a 29 30 anni
piu' di 30 -

Tabella D
(v. articolo 3, comma 1, lettera b))

Anno
Eta' anagrafica
--
--
1996
52
1997
52
1998
52
1999
53
2000
53
2001
53
2002
54
2003
54
2004
55
2005
55
2006
56
2007
56
2008 in poi
57

Tabella E
(v. articolo 3, comma 1, lettera b))

Anzianita' di servizio utile
alla data del 31 dicembre 1995
Anzianita' di servizio
minima necessaria
---
---
fino a 5 34 anni
da 6 a 10 33 anni
da 11 a 15 32 anni
da 16 a 19 31 anni