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Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 614

"Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 214



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 51 recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;

Riconosciuta l'opportunita' di riordinare, con normativa organica, la materia gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992, tenendo altresi' conto delle osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita' europee in merito al decreto legislativo citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:
a) "organismo notificato", un organismo, stabilito nella Unione europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, designato per una o piu' delle seguenti funzioni:
1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica;
2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualita' aziendale;
b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono:
1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non e' gia' contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non e' gia' contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
3) alla compatibilita' elettromagnetica, nella misura in cui essi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;
4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radio-frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione;
6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
e) "apparecchiatura", un'apparecchiatura di telecomunicazioni suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a tale impiego;
f) "apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite", destinata o non destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni, di seguito denominata "stazione satellitare", apparecchiatura idonea alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione, oppure alla sola ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale, escludendo pero' le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni;
g) "collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni", qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento;
h) "interfaccia terrestre", quella parte della apparecchiatura di cui alla lettera f) che si interconnette con la rete pubblica di telecomunicazioni;
i) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
l) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria;
m) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza e' obbligatoria;
n) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla idoneita' di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica:
a) ai terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
b) alle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
c) alle interfacce terrestri di cui all'art. 1, comma 1, lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione di conformita' ai requisiti essenziali, quando richiesta, viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni e di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. I riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).

3. I terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri.

4. All'atto della prima immissione nel mercato comunitario, il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature con dichiarazione conforme all'allegato 10 diretta ad un organismo notificato dell'Unione europea. Ogni apparecchiatura deve essere dotata di copia della dichiarazione.

5. Le apparecchiature che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono, in ogni caso, destinate al collegamento con la rete pubblica, con l'esclusione delle stazioni satellitari di sola ricezione.

6. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo.

7. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Fino all'emanazione di detto provvedimento, le funzioni di organismo notificato per la certificazione ed il controllo dei terminali sono svolte dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

8. Il presente decreto legislativo non si applica alle apparecchiature realizzate per usi militari, salvo che esse siano disponibili in commercio. Nel caso in cui le suddette apparecchiature debbano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, il Ministero della difesa verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti essenziali che ne assicurano la compatibilita'.

Art. 3.
Normativa relativa alla sicurezza elettrica

1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati se il terminale e' munito di marcatura o di attestato di conformita' rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge ovvero della dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore.

2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti da norme diverse da quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati secondo le modalita' di cui al comma 1.

3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, relative ai requisiti di sicurezza elettrica dei terminali non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.
Apparecchiature

1. Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato, di cui all'allegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica.

2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea, se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, e' tenuto ad attestare una sola volta, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalita' e del segmento di mercato per il quale e' stata prevista.

3. Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2 deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea.

4. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla sola sigla CE. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o riceventi e trasmittenti non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di cui all'allegato 7, costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato a seguito della valutazione di conformita' effettuata sulla base di quanto previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore, stabilito nell'Unione europea e responsabile dell'immissione nel mercato comunitario, appone sulle altre apparecchiature la marcatura di cui all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.

5. La visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE non puo' essere limitata da altro marchio.

Art. 5.
Terminali

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con marcatura conforme a quella dell'allegato 8, dotati di approvazione amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerati conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzati ed impiegati in Italia.

2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea.

3. I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, debbono essere collegati alla rete da un istallatore autorizzato dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al predetto decreto ministeriale n. 314/1992.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che il terminale sia debitamente installato, mantenuto in efficienza ed utilizzato conformemente alla sua destinazione.

5. La marcatura di cui all'allegato 8 deve essere apposta dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella Unione europea. Ogni terminale deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola e del nome del costruttore.

6. La visibilita' e la leggibilita' della marcatura, di cui all'allegato 8, non puo' essere limitata da altro marchio.

7. Ogni terminale dotato di marcatura CE apposta ai sensi del presente decreto legislativo si presume conforme anche ai requisiti richiesti da provvedimenti attuativi di altre direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE.

Art. 6.
Marcatura

1. Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformita', l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformita' alle disposizioni di questi altri provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' dei suddetti provvedimenti lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano le apparecchiature ed i terminali debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

Art. 7.
Accreditamento dei laboratori di prova

1. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dalla stessa direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani.

2. Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato 5.

3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi verificano la conformita' dei terminali e delle apparecchiature nonche' degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle regole e norme tecniche nazionali.

Art. 8.
Valutazione della conformita'

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia l'approvazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base:
a) del certificato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una dichiarazione del costruttore di conformita' dei prodotti al tipo, di cui all'allegato 2, o dall'approvazione del sistema qualita' di produzione, di cui all'allegato 3;
b) del certificato relativo al sistema di assicurazione della qualita' completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalita' descritte nell'allegato 4;
c) in alternativa al certificato di cui alla lettera a), della dichiarazione del costruttore di conformita', di cui all'allegato 9 limitatamente alle stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre.

2. Per quanto attiene alla valutazione della compatibilita' elettromagnetica, si applicano:
a) ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui sono in vigore requisiti specifici;
b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

3. I terminali, gia' forniti del certificato di esame CE del tipo, qualora subiscono modifiche tali da influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o sulle modalita' d'uso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo esame; la relativa certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, a domanda, l'inerente approvazione amministrativa.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'approvazione amministrativa per un terminale secondo le modalita' di cui al comma 1 e' tenuto al versamento di una somma:
a) di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera a), a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione;
b) di lire centomila nei casi previsti dalle lettere b) e c), a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.

5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9.
Lingua

1. La domanda e la corrispondenza relative alle procedure di cui al presente decreto devono essere redatte in lingua italiana ovvero in lingua inglese o francese.

Art. 10.
Pubblicita'

1. Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.

Art. 11.
Mutuo riconoscimento

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che hanno ottenuto l'approvazione per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro Stato membro della Unione europea e che sono dotati della marcatura CE, indicata nell'allegato 8, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni con sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato possono essere immessi nel mercato italiano e posti in servizio quando sono debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Art. 12.
Sorveglianza e controllo

1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonche' sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.

3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti.

4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature.

5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

Art. 13.
Provvedimenti cautelari

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedono o non assicurano i requisiti essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuove presso il competente organismo della Commissione europea la procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche.

2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se constata che i terminali e le stazioni satellitari muniti della prevista marcatura non soddisfano ai requisiti essenziali che li riguardano, informa la Commissione europea delle misure adottate.

3. Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature:
a) non sono utilizzati conformemente alla loro destinazione rispetto alla rete pubblica;
b) ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione cui sono destinati;
c) ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di telecomunicazioni, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni intima all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarita'.

4. In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta di terminali, dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi. In presenza di recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso.

5. L'interruzione della erogazione del servizio e' disposta altresi' nei confronti dell'utilizzatore di terminali sprovvisti dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera n).

6. Qualora e' stato accertato che un terminale non soddisfa ai requisiti di conformita' la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni revoca l'approvazione amministrativa di cui all'art. 8 e ritira il relativo certificato.

Art. 14.
Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature non conformi ai requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun terminale o apparecchiatura. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, e' assoggettato chiunque apporta modifiche ai terminali ed alle apparecchiature dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature conformi ai requisiti essenziali, ma privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, ovvero ancora senza il corredo della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun terminale od apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura dotata della marcatura prevista dagli allegati 6 e 7 e corredata della dichiarazione del costruttore o del fornitore di non destinazione a tale collegamento e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con le marcature di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, un certificato di esame CE del tipo e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

6. Chiunque promuove pubblicita' per terminali ed apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque determina le situazioni di cui all'art. 13, comma 3, ovvero acquista o utilizza terminali ed apparecchiature privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 e 8 o della sola sigla CE ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature e terminali dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

8. La violazione dell'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;
b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'installatore.

9. Sono assoggettati a sequestro i terminali e le apparecchiature che sono immessi nel mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali;
b) privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE;
c) privi, all'origine, della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, ancorche' dotati della marcatura di cui all'allegato 6;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'.

10. I terminali e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' provveduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato dei terminali e delle apparecchiature medesimi.

Art. 15.
Comitato ACTE

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione dei terminali (ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rappresentanti hanno facolta' di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli argomenti specifici da trattare.

Art. 16.
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519.


(Si omette il testo degli Allegati)