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Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7

"Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;

Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
b) agli articoli pirotecnici;
c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.

4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

Art. 2.

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.

2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V.

3. Le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo" effettuato con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera F).

4. L'attestato di esame "CE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.

3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 5.

1. La marcatura CE di conformita' deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

2. Con le stesse modalita' si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

3. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Art. 6.

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame "CE del tipo", delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonche' la documentazione, relativa alle valutazioni di conformita' superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' aggiunta alla fine la seguente frase: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'.".

Art. 7.

1. Alle procedure relative all'esame "CE del tipo" e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 8.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame "CE del tipo" e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.

4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

Art. 9.

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorita' competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.

2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonche' quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10.

1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinata ad autorizzazione delle competenti autorita' dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto della provincia di destinazione.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo.

4. L'autorizzazione ed il nulla osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 11.

1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea e' subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche', ove prevista, quando e' stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di destinazione.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 12.

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica.

Art. 13.

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 14.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 15.

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.

Art. 16.

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.


(Si omette il testo degli Allegati)