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Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 149

"Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Requisiti di accesso e modalita' di calcolo del trattamento pensionistico

1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' fatta salva l'anzianita' contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248.

3. Ai fini del conseguimento dell'eta' pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi e' elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'eta' anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella B, colonna 1, e 27, lettera a), della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 2.
Contributi

1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento e' elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 248, e' dovuta un'aliquota di solidarieta' del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera a) e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.