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Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237

"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.
Definizione di entrate

1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1.

Capo II
Adempimenti in materia di riscossione

Art. 3.
Determinazione delle entrate

1. La determinazione delle entrate e' effettuata dall'ufficio finanziario competente ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilita' di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Art. 4.
Soggetti incaricati della riscossione

1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

Art. 5.
Riscossione tramite ruolo

1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualita', con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.

2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.

Art. 6.
Riscossione di particolari entrate

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, e' effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti e' effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, e' effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento puo' essere effettuato altresi' mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite puo' essere modificato.

Art. 7.
Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.

Capo III
Versamento delle entrate

Art. 8.
Termini e modalita' per il versamento delle somme riscosse

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 9.
Versamento agli enti diversi dallo Stato

1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione.

Capo IV
Adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita'

Art. 10.
Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione

1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato gia' riscosse dallo stesso ufficio del registro.

2. L'autorita' giudiziaria dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento per il concessionario. Nel caso in cui nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario non vi sia il concessionario ovvero lo sportello sia chiuso per qualsivoglia motivo le spese di giustizia possono essere pagate dall'ufficio postale.

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarita' delle loro disposizioni. L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti.

4. Prima di procedere al pagamento, il concessionario deve accertare che i titoli o i decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia. Qualora questi presentino irregolarita' o errori di applicazione della tariffa, il concessionario ne sospende il pagamento e li restituisce, con motivate osservazioni, all'ufficio giudiziario emittente. Nel caso in cui venga confermato l'ordine emanato, il concessionario esegue il pagamento e riferisce all'Amministrazione finanziaria.

5. Appena eseguito il pagamento delle spese di giustizia, il concessionario ne prende nota in apposito registro, descrivendo singolarmente gli ordini e gli altri documenti ricevuti. Gli ordini estinti, emessi dalle competenti autorita' giudiziarie, sono elencati con i relativi documenti in apposito modello compilato in doppio esemplare, distintamente per capitolo di bilancio cui le relative spese si riferiscono. I modelli sopra citati, con gli ordini ed i documenti che vi sono descritti devono essere inviati, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini stessi sono stati pagati, all'ufficio finanziario competente.

6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalita' necessarie all'attuazione del presente articolo.

Art. 11.
Pagamenti per conto degli uffici finanziari

1. Il concessionario della riscossione e' tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento e' effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

Art. 12.
Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Art. 13.
Tenuta della contabilita'

1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

Capo V
Sanzioni

Art. 14.
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

Art. 15.
Inadempienze nell'invio dei dati

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

2. Per la difformita' dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa e' commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e' pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 16.
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.