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Decreto Legislativo 16 luglio 1997, n. 264

"Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di seguito denominato "decreto", sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

Art. 2.

1. E' soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.

2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale e' costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

Art. 3.

1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

Art. 4.

1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, e' soppressa la Direzione generale delle pensioni.

2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.

Art. 5.

1. E' soppressa la Direzione generale del contenzioso.

2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali e' svolta attivita' di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6.

1. E' istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.

2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attivita' relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Art. 7.

1. E' istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

Art. 8.

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

Art. 9.

1. E' istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attivita' pertinenti ai materiali del genio:
a) studio e sviluppo tecnico;
b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;
c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;
d) emanazione della relativa normativa tecnica.

3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

Art. 10.

1. E' istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

Art. 11.

1. E' istituita la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 22 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti aeronautici e spaziali.

Art. 12.

1. E' istituita la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati nell'articolo 23 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza di volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni.

Art. 13.

1. Al fine di attribuire a singole Direzioni generali competenza esclusiva in ordine ad alcune attivita' e materie omogenee, purche' non facenti parte integrante di un sistema d'arma, le relative funzioni sono cosi' concentrate:
a) alla Direzione generale degli armamenti terrestri quelle riferite a: munizioni; sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi; materiali per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; mezzi ruotati, cingolati e blindati;
b) alla Direzione generale degli armamenti aeronautici quelle riferite ai carbolubrificanti;
c) alla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate quelle relative a: radar e sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi; materiali delle trasmissioni; sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale; sistemi informatici.

Art. 14.

1. E' istituita la Direzione generale dei lavori e del demanio. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 26 del decreto, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dell'articolo 9.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale del lavori, del demanio e dei materiali del genio.

Art. 15.

1. E' istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.

Art. 16.

1. L'articolo 9 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede:
a) alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed alle relative proposte di variazioni;
b) a sottoporre all'approvazione del Ministro l'attribuzione dei fondi stanziati ai competenti organi programmatori della Difesa nel quadro degli obiettivi e indirizzi programmatici approvati dal Ministro stesso;
c) a svolgere attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) a promuovere direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio ed ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
e) a svolgere attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale ed alle problematiche di natura fiscale in ambito infracomunitario;
f) a monitorizzare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferma restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.".

Art. 17.

1. Le strutture ordinative e le competenze dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a principi volti a realizzare obiettivi di economicita' e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalita' possedute.

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.