stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 31 luglio 1997, n. 277

"Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie contemplate dalla legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' abrogato.

Art. 2.

1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.