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Decreto Legislativo 15 settembre 1997, n. 342

"Disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1997
(Rettifica G.U. n. 265 del 13 novembre 1997)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilita' degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato - citta' e autonomie locali;

Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente";
b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".

Art. 2.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8 -bis. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.".

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e -bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.".

Art. 4.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "da comunicare ai terzi interessati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.";
c) al comma 4 le parole: "per ogni altro effetto di legge" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)".

Art. 5.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.".

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "al risanamento" sono sostituite dalle seguenti: "al ripiano".

Art. 7.

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "contiene la dettagliata illustrazione delle" sono sostituite dalle seguenti: "valuta le" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.";
b) al comma 2 dopo le parole: "al Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.";
c) al comma 2 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "La deliberazione".

Art. 8.

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.".

Art. 9.

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.";
b) al comma 3 le parole: "di adozione della deliberazione di dissesto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.";
c) al comma 5 le parole: "decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto, se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".

Art. 10.

1. All'articolo 85, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.".

Art. 11.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale e' tenuto";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.".

Art. 12.

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.";
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.";
c) al comma 5, dopo le parole: "del piano di rilevazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.";
d) al comma 6 dopo le parole: "nel piano di rilevazione" sono inserite le seguenti: "per insussistenza, totale o parziale del debito", dopo le parole: "e' ammesso ricorso" sono: inserite le seguenti: "in carta libera" e dopo le parole: "entro 60 giorni dal ricevimento" sono inserite le seguenti: "decidendo allo stato degli atti.";
e) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7 -bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, puo' essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.".

Art. 13.

1. Al comma 8 dell'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.".

Art. 14.

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dopo le parole: "con la Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8". La parola "eroga" e' sostituita dalle seguenti: "o altri istituti di credito erogano". L'ultimo periodo e' abrogato;
b) al comma 11 le parole: "crediti nei confronti dell'ente" sono sostituite dalla seguente: "debiti";
c) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: "12 -bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".

Art. 15.

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.";
b) al comma 3 le parole: "l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' inserito il seguente:
"Art. 90-bis (Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione all'anzianita' del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.
6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.".

Art. 17.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di legittimita', di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;".

Art. 18.

1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, mediante quote pluriennali la cui erogazione e' prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilita' sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 - bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, si applicano anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati. Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.

3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995. E' consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.

4. Agli enti per i quali e' stato depositato ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, il piano di rilevazione, per i quali la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90 -bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi dell'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, in misura superiore al 40 per cento, puo' offrire un'ulteriore somma non superiore al 20 per cento per la definizione transattiva del debito. La percentuale della transazione non puo' comunque superare l'80 per cento del debito.

5. Per gli enti per i quali e' stato approvato ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il piano di estinzione ma non e' stato ancora approvato il rendiconto di cui all'articolo 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.

6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, se ancora disponibile o con risorse proprie.

Art. 19.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1.
3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, e' esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.
4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonche' quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.";

b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:
a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
8 -bis. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera a).
8-ter. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.".

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto - legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono abrogati.

Art. 20.

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' abrogato.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituita dalla seguente: " c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.