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Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 466

"Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 3



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante riordino sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata commissione parlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.

3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non puo' determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.

5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Art. 2.

1. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza:
a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende gia' appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico.

2. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione.

Art. 3.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 1 e 2, anche quelle del presente articolo.

2. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, e' ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. La variazione in aumento che residua non ha altresi' effetto fino a concorrenza:
a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste;
b) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996;
c) dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa' e agli enti di cui all'articolo 1 che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996 assumendo come incremento, ai fini dell'articolo 1, comma 4, anche il patrimonio di costituzione.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione irrevocabile, puo' essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle societa' personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La variazione in aumento di cui all'articolo 1 assume rilievo nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 nonche' del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquisiti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello anzidetto. Il valore dei beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento ed in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio, facendo a tal fine riferimento, per i beni fungibili, al metodo "primo entrato, primo uscito" e, per i beni assunti mediante contratti di locazione finanziaria, si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente per il loro acquisto. Il valore dei beni strumentali rileva fino all'esercizio in cui lo stesso risulterebbe integralmente ammortizzato applicando i coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

4. Se l'obbligo per la tenuta della contabilita' ordinaria sorge in un periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, ai fini dell'applicazione del presente decreto si tiene conto delle variazioni in aumento degli incrementi e delle riduzioni verificatesi con riferimento agli elementi indicati nelle precedenti disposizioni risultanti all'inizio dell'esercizio nonche' ai beni strumentali acquisiti a decorrere dall'esercizio stesso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti commerciali non residenti per le attivita' svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Art. 6.

1. Per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 ed al 20 per cento.

2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato articolo 37-bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'articolo 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e, per le banche e le imprese di assicurazione, dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta.