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Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 20

"Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione

1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ed ha sede legale in Roma. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.
Statuto

1. L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.
Finalita'

1. L'Istituto ha le seguenti finalita':
a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita' teatrale presso i teatri grecoromani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonche' altre attivita' culturali ed artistiche ad esso relative, con particolare riguardo alla definizione di attivita' teatrali ed in particolare della scuola di teatro in Siracusa, ove conserva sedi operativa ed amministrativa, e nei teatri antichi della Sicilia;
b) promuovere, anche in coordinamento con le universita', lo studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina.

2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.

3. L'Istituto puo', previa autorizzazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e' soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.
Organi

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' dell'Istituto.

3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ed e' composto:
a) dal presidente, indicato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;
b) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) da un consigliere, designato dalla conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) da un consigliere, designato dalla regione siciliana;
e) da un consigliere, designato dal comune di Siracusa;
f) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura e' ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti da precedenti soci dell'Istituto. Lo statuto puo' prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale e con comprovate capacita' organizzative. Almeno uno dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere prescelto tra personalita' di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico. Sui componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e, nell'adozione degli atti, in caso di parita', prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attivita' gestionale e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) assegna gli stanziamenti per le attivita' istituzionali, sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'articolo 6, ed ai componenti del collegio dei revisori, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 6.
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e' composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) quattro esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, due dei quali tra docenti universitari di letteratura latina e greca, e gli altri due tra personalita' di particolare competenza nel campo teatrale.

2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attivita' culturali dell'Istituto, definendo i programmi di attivita', con particolare riguardo alle rappresentazioni.

Art. 7.
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalita' previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale puo' optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed e' pertanto collocato in mobilita'. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 8.
Disponibilita' finanziarie e gestione

1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.

2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto, a partire dal 1° gennaio 1999, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 9.
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'Istituto;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorita' vigilante.

Art. 10.
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietario, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, l'Istituto puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente dell'Istituto chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Art. 11.
Norme transitorie

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.

2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.