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Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 43

"Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunita' europea;

Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunita' europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere dell'Istituto monetario europeo;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "trattato": il trattato che istituisce la Comunita' europea;
b) "SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del trattato;
c) "BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del trattato;
d) "statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n. 3 allegato al trattato;
e) "statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche e integrazioni;
f) "testo unico": il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.
Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC

1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.

2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.

Art. 3.
Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia

1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, cosi' come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del testo unico, l'articolo 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile.". Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715.

3. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.

Art. 4.
Emissione di banconote

1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione e' soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.

2. Sono o restano abrogati:
gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere a) , b) e c), e 130 del testo unico;
la legge 31 marzo 1966, n. 171;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria".

4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.".

5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.

Art. 5.
Monete metalliche

1. La coniazione delle monete metalliche e' effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato.

2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato.

3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, e' modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6.
Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, sono esercitate dal Governatore della Banca d'Italia fino alla data indicata nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 2 dell'articolo 11; successivamente le attribuzioni stesse sono esercitate ai sensi del capo IV dello statuto del SEBC.

2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere e) e g), 125, 128 e 131 del testo unico.

3. I titoli o le altre attivita' ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le altre disposizioni che prevedono la stanziabilita' di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia.

4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.

Art. 7.
Riserve ufficiali

1. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".

2. L'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, e' sostituito dal seguente:
" 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".

Art. 8.
Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria

1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia puo' uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformita' del presente comma, con particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari.

2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una situazione dei conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.

3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera i), del testo unico.

4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 9.
Altre disposizioni

1. In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, la durata in carica degli attuali consiglieri e' prorogata di due anni.

2. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia puo' porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con il quadro normativo del SEBC, anche in difformita' dalle disposizioni del testo unico e dello statuto della Banca.

Art. 10.
Modifiche dello statuto della Banca d'Italia

1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.

2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 2, del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le restanti disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.