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Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 48
(Rettifica G.U. n. 229 del 1° ottobre 1998)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Capo I
Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia

Art. 1.

1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita' necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e' diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.

2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' soppressa la lettera b).

Art. 2.

1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.

2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".

Art. 3.

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".

Art. 4.

1. L'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.".

Art. 6.

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".

Art. 7.

1. Nell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.

Capo II
Disposizioni relative al tribunale ordinario

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:

"Art. 42-bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). - I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresi' titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalita' del procedimento di nomina.

Art. 42-quater. (Incompatibilita'). - Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.

Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.
Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per la nomina.

Art. 42-septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale). - Il giudice onorario di tribunale e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennita' e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.".

Art. 9.

1. L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.".

Art. 11.

1. L'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. (Costituzione delle sezioni). - Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.".

Art. 12.

1. L'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). - Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni e' attribuita ad un presidente di sezione. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate.
Il posto di presidente di sezione e' istituito in ogni caso per la direzione delle seguenti sezioni, se ad esse sono addetti piu' di dieci giudici:
a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
b) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

Art. 47-quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). - Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio.

Art. 47-quinquies. (Presidenza dei collegi). - Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.".

Art. 14.

1. L'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. (Composizione dell'organo giudicante). - In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.".

Art. 15.

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserita la seguente:

"Sezione I-bis Delle sezioni distaccate di tribunale

Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). - Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.

Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.

Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.".

Art. 16.

1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 17.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili e le attivita' successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.

Capo III
Disposizioni relative alla corte di appello

Art. 18.

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.

Art. 19.

1. Nel terzo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".

Capo IV
Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 20.

1. Il primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio.".

Art. 21.

1. L'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.".

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu' sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, e' riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.".

Art. 23.

1. L'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72. (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.".

Art. 24.

1. Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle parole "delle corti e dei tribunali ordinari".

Capo V
Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario abrogazioni

Art. 25.

1. Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso.

Art. 26.

1. Nel primo comma dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "alle preture circondariali," sono soppresse.

Art. 27.

1. Nel primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.

Art. 28.

1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 209. (Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato puo' proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.".

Art. 29.

1. Dopo l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.".

Art. 30.

1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' abrogato.

2. Sono altresi' abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Capo VI
Disposizioni in materia di corte di assise

Art. 31.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.

Art. 32.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.".

Capo VII
Norme di coordinamento e transitorie

Sezione I
Disposizioni relative al personale di magistratura

Art. 33.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.

2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.

Art. 34.

1. I magistrati gia' assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 35.

1. I magistrati onorari, gia' addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualita', rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma, 42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto.

Art. 36.

1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.

2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui e' compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 37.

1. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'articolo 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

4. I magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati gia' titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, o, se in soprannumero, senza l'osservanza di alcun termine.

Sezione II
Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle corti di appello e dei tribunali

Art. 38.

1. Con il decreto previsto dall'articolo 33, comma 1, sono attribuiti alle corti di appello i posti di organico necessari per il funzionamento della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello, con corrispondente diminuzione dell'organico dei tribunali del distretto.

2. All'attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradualmente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei tribunali interessati dalla corrispondente riduzione di organico.

3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblicazione devono fare espresso riferimento all'esigenza di assegnare i consiglieri o il presidente alla sezione.

4. Il magistrato trasferito non puo' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di deroga.

5. Nella copertura dei posti di organico, e' data la preferenza ai magistrati che sono stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con funzioni di legittimita'. In via subordinata, la preferenza e' determinata dalla particolare competenza nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.

Art. 39.

1. Le disposizioni dell'articolo 38 si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.

Sezione III
Disposizioni relative al personale amministrativo

Art. 40.

1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici soppressi sono ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede. Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servizio o in altra sede da lui indicata.

3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello.

4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi e' assegnato ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.

5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati, per il personale delle preture, dal presidente della corte di appello e, per il personale delle procure della Repubblica presso la pretura circondariale, dal procuratore generale presso la stessa corte.

Sezione IV
Disposizioni relative al personale delle sezioni di polizia giudiziaria

Art. 41.

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le preture e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Sezione V
Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

Art. 42.

1. L'ufficio del pretore e' mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Art. 43.

1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attivita' di cui all'articolo 42, e' assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo.

2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto e' trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

3. Per un tempo definito e non in via esclusiva e' disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.

Sezione VI
Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del tribunale

Art. 44.

1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura e' assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.

2. Se nello stesso comune non e' istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 e' trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.

3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.

Art. 45.

1. In deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale o di una o piu' sezioni distaccate, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio delle soppresse sezioni distaccate della pretura circondariale e ubicati in comuni del circondario non compresi nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 46.

1. Anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, le attrezzature delle sezioni distaccate delle preture circondariali ubicate nei comuni non compresi nella tabella B allegata al presente decreto possono essere assegnate dal presidente del tribunale, con il consenso degli enti locali interessati quanto alle attrezzature ad essi appartenenti, alla sede principale del tribunale ovvero a una o piu' sezioni distaccate.

Art. 47.

1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che devono essere definiti dal tribunale, sono trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio della soppressa sezione distaccata di pretura, o, in mancanza, nella sede principale.

2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del presente decreto sono trattati nella sede principale.

Art. 48.

1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio di una o piu' soppresse sezioni distaccate di pretura, e' mantenuto l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale e' assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima.

3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto e' trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale non e' interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede circondariale.

Titolo II
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 49.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 50.

1. L'articolo 9 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".

Art. 51.

1. L'articolo 16 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 52.

1. Il primo periodo dell'articolo 21 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda.".

Art. 53.

1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 54.

1. L'articolo 32 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.".

Art. 55.

1. Nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole "del pretore o" e "al pretore o".

Art. 56.

1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile e' inserita la seguente:

"Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale

Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammistrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 50-ter. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.".

Art. 57.

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".

Art. 58.

1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".

Art. 59.

1. Il terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.".

Art. 60.

1. Nel primo comma dell'articolo 80 del codice di procedura civile le parole ", al pretore" sono soppresse.

Art. 61.

1. Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile le parole "al pretore," sono soppresse.

Art. 62.

1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile le parole "e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura," sono soppresse.

Capo II
Disposizioni sul processo di cognizione

Sezione I
Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale

Art. 63.

1. L'articolo 190-bis del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 64.

1. L'articolo 203 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale). - Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non e' esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.".

Art. 65.

1. Nel secondo comma dell'articolo 255 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore".

Art. 66.

1. Nell'articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".

Art. 67.

1. L'articolo 274-bis del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 68.

1. Dopo il capo III del titolo I del libro II del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis. (Norme applicabili). - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 281-ter. (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.

Art. 281-quater. (Decisione del tribunale in composizione monocratica). - Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.

Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.

Capo III-ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico

Art. 281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale). - Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

Art. 281-nonies. (Connessione). - In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).".

Sezione II
Disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace

Art. 69.

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".

2. Nel medesimo titolo e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 70.

1. L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".

Art. 71.

1. Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 72.

1. Nell'articolo 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Sezione III
Disposizioni in materia di impugnazioni

Art. 73.

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".

Art. 74.

1. L'articolo 350 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 75.

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".

Art. 76.

1. L'articolo 352 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 352. (Decisione). - Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello e' proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.".

Art. 77.

1. Nel secondo comma dell'articolo 368 del codice di procedura civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.

Art. 78.

1. Nel secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".

Art. 79.

1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.".

Art. 80.

1. Nell'articolo 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila se e' del pretore," sono soppresse.

Sezione IV
Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro

Art. 81.

1. Nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 411 del codice di procedura civile le parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice".

Art. 82.

1. Nel primo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 83.

1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura civile, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 84.

1. Nel secondo comma dell'articolo 428 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 85.

1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".

Art. 86.

1. L'articolo 444 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";
b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 87.

1. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";
b) il primo periodo del secondo comma e' soppresso.

Capo III
Disposizioni sul processo di esecuzione

Art. 88.

1. Nell'articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".

Art. 89.

1. L'articolo 483 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.".

Art. 90.

1. L'articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma e' abrogato.

Art. 91.

1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 92.

1. Nell'articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".

Art. 93.

1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".

Art. 94.

1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Art. 95.

1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".

Art. 96.

1. L'articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Art. 97.

1. L'articolo 545 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";
b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Art. 98.

1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".

Art. 99.

1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.

Capo IV
Disposizioni sui procedimenti speciali

Art. 100.

1. L'articolo 637 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".

Art. 101.

1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".

Art. 102.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.".

Art. 103.

1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".

Art. 104.

1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".

Art. 105.

1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 106.

1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 107.

1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.

Art. 108.

1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.

Art. 109.

1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".

Art. 110.

1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".

Art. 111.

1. L'articolo 746 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 112.

1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.

Art. 113.

1. L'articolo 749 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".

Art. 114.

1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".

Art. 115.

1. L'articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
b) nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".

Art. 116.

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".

Capo V
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Art. 117.

1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".

Art. 118.

1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".

2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni e' soppressa.

Art. 119.

1. L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 54. (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.".

Art. 120.

1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.

Art. 121.

1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".

Art. 122.

1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 123.

1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".

Art. 124.

1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.

Art. 125.

1. L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.".

Art. 126.

1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Art. 127.

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 128.

1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".

Art. 129.

1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 130.

1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prima dell'articolo 145 e' inserito il seguente:
"Art. 144-ter. (Controversie individuali di lavoro). - Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.".

Art. 131.

1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".

Capo VI
Disposizioni transitorie

Art. 132.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.

3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 133.

1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione.

2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.

3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Art. 134.

1. L'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.

2. La causa e' definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 135.

1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 136.

1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze gia' verificatesi e la validita' degli atti compiuti.

Titolo III
MODIFICHE AL CODICE CIVILE, ALLA LEGGE FALLIMENTARE E IN MATERIA DI LIBRI FONDIARI

Capo I
Disposizioni in materia di persone e famiglia

Art. 137.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.".

Art. 138.

1. Nell'articolo 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al giudice tutelare" sono soppresse.

Art. 139.

1. L'articolo 343 del codice civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";
b) nel secondo comma, la parola "mandamento" e' sostituita dalla parola "circondario".

Art. 140.

1. Nell'articolo 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 141.

1. Nel primo comma dell'articolo 363 del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

2. Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice civile le parole "la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".

Art. 142.

1. Nell'articolo 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Capo II
Disposizioni in materia di successioni

Art. 143.

1. Nel primo comma dell'articolo 484 del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario" e le parole "nella stessa pretura" sono sostituite dalle parole "nello stesso tribunale".

Art. 144.

1. Negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 145.

1. Negli articoli 528, primo comma, 620, secondo comma, e 621, primo comma, del codice civile le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "tribunale del circondario".

Art. 146.

1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario".

Art. 147.

1. Nell'articolo 609, primo comma, del codice civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.

Art. 148.

1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Capo III
Disposizioni in materia di proprieta' e obbligazioni

Art. 149.

1. Nel primo comma dell'articolo 915 del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 150.

1. Negli articoli 1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e 1841 del codice civile, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Capo IV
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile

Art. 151.

1. L'articolo 41 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 41. - I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.".

Art. 152.

1. L'articolo 50 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. - Il cancelliere e' responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.".

Art. 153.

1. Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, prima dell'articolo 52 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Art. 154.

1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.";
b) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".

Art. 155.

1. Nell'articolo 53, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "cancelliere".

Art. 156.

1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Art. 157.

1. Dopo l'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice e' data dal tribunale in composizione monocratica.".

Art. 158.

1. Dopo l'articolo 73 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Capo V
Modifiche alla legge fallimentare

Art. 159.

1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".

Art. 160.

1. Il sesto comma dell'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.

Art. 161.

1. Il primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.

Capo VI
Modifiche in materia di libri fondiari

Art. 162.

1. Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".

Art. 163.

1. Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".

Art. 164.

1. L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
b) il terzo comma e' abrogato.

Art. 165.

1. Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".

Titolo IV
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE

Capo I
Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del tribunale

Art. 166.

1. L'articolo 6 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".

Art. 167.

1. L'articolo 15 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e' competente per tutti la corte di assise.".

Art. 168.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".

Art. 169.

1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"Capo VI
Capacita' e composizione del giudice

Art. 33. (Capacita' del giudice). - 1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".

Art. 170.

1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare). - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.

Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purche' la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Art. 33-nonies. (Validita' delle prove acquisite). - 1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del procedimento, ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite.".

Capo II
Disposizioni relative all'incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice

Art. 171.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.".

Art. 172.

1. Il comma 4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".

Art. 173.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".

Art. 174.

1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.

Capo III
Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 175.

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 del codice di procedura penale le parole "o presso la pretura" sono soppresse.

Art. 176.

1. L'articolo 52 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".

Capo IV
Disposizioni relative agli atti

Art. 177.

1. Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le parole: "o il pretore" sono soppresse.

Art. 178.

1. Nel comma 2 dell'articolo 162 del codice di procedura penale le parole "del pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Capo V
Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari

Art. 179.

1. Nel comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".

Art. 180.

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, dopo le parole "Sull'appello decide", sono inserite le parole", in composizione collegiale,".

Art. 181.

1. Nel comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".

Capo VI
Disposizioni relative alle indagini preliminari

Art. 182.

1. Nel comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio.".

Art. 183.

1. Nel comma 3 dell'articolo 370 del codice di procedura penale le parole "o la pretura" sono soppresse.

Art. 184.

1. Nel comma 1 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Capo VII
Disposizioni relative al dibattimento

Art. 185.

1. Nel comma 1 dell'articolo 489 del codice di procedura penale le parole "presso la pretura" sono sostituite dalle parole "presso il tribunale".

Art. 186.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 516 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".

Art. 187.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma 1-bis.".

Art. 188.

1. Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.".

Art. 189.

1. Dopo l'articolo 521 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.".

Capo VIII
Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale monocratico

Art. 190.

1. La rubrica del libro VIII del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".

2. La rubrica del titolo I del libro VIII del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONE GENERALE".

Art. 191.

1. L'articolo 549 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.".

Art. 192.

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale le parole "pretore competente per il giudizio" sono sostituite dalle parole "giudice competente per il giudizio".

Art. 193.

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)";
b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 194.

1. Nel comma 1 dell'articolo 559 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 195.

1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento".

Art. 196.

1. L'articolo 563 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.";
b) nel comma 4 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 197.

1. Il comma 1 dell'articolo 565 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.".

Art. 198.

1. L'articolo 566 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento";
b) nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 199.

1. L'articolo 567 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
c) nel comma 6 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.

Capo IX
Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 200.

1. Nel comma 1 dell'articolo 570 del codice di procedura penale le parole "procuratore della Repubblica presso la pretura, il" sono soppresse.

Art. 201.

1. Nel comma 2 dell'articolo 582 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Art. 202.

1. L'articolo 596 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.";
b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.

Art. 203.

1. Il comma 8 dell'articolo 604 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Art. 204.

1. L'articolo 608 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 3 e' soppresso;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".

Art. 205.

1. Il comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nella lettera c), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le parole "in composizione collegiale";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Capo X
Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 206.

1. Il comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.".

Art. 207.

1. Nel comma 1 dell'articolo 690 del codice di procedura penale dopo la parola "decide," sono inserite le parole "in composizione monocratica e".

Capo XI
Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 208.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".

Art. 209.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".

Art. 210.

1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.

Art. 211.

1. Nel comma 4 dell'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "della pretura o" sono soppresse.

Art. 212.

1. Nel comma 1 dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".

Art. 213.

1. La rubrica del capo XII delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".

Art. 214.

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".

Art. 215.

1. Nel comma 4 dell'articolo 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".

Art. 216.

1. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28. luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura" sono soppresse.

Art. 217.

1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

"Capo XII-bis
Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale

Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".

Capo XII
Disposizioni di coordinamento

Art. 218.

1. Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura penale, e l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Capo XIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 219.

1. Quando vi e' stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.

2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.

Art. 220.

1. Se, alla data di efficacia del presente decreto, e' stata fissata o e' iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza e' tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 221.

1. Quando e' revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.

Art. 222.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti.

2. Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa e' tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza.

4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 223.

1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.

2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.

3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.

Art. 224.

1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione.

2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.

Art. 225.

1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di procedura penale, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.

3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4 del codice di procedura penale, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

Art. 226.

1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Art. 227.

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.

2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.

Titolo V
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PRETORILI ALLE AMMINISTRAZIONI

Capo I
Principi generali

Art. 228.

1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.

2. Sono altresi' soppresse le funzioni amministrative di altre autorita' giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.

Art. 229.

1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorita' amministrative e' soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

Art. 230.

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorita' giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni e' trasferito al dirigente dell'ufficio cui e' destinato il registro.

Art. 231.

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e' reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

Art. 232.

1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorita' amministrativa dal presente decreto e' prevista la possibilita' di avvalersi della forza pubblica, l'autorita' amministrativa cui la funzione e' devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.

Capo II
Modifiche in materia di notariato

Art. 233.

1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' cosi' modificata:
a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto";
b) il primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.";
c) nel secondo comma dell'articolo 56 le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale";
d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.";
e) il secondo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
"Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".

Art. 234.

1. Il primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' cosi' modificato:
a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 e' abrogato.

Capo III
Modifiche in materia di stato civile

Art. 235.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
"Lo sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di nascita, puo' supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell'articolo 97 e' abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 e' abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.

Capo IV
Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro

Art. 236.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato:
a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
c) il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
d) il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
e) nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".

Capo V
Modifiche di norme in materia di trasporto

Art. 237.

1. Nell'ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione civile".

Capo VI
Modifiche in materia elettorale

Art. 238.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso;
c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".

Art. 239.

1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e' cosi' modificata:
a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 e' abrogato.

Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO, DI DIRITTI DI CANCELLERIA E DI IMPOSTE DI BOLLO

Art. 240.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".

Art. 241.

1. Gli allegati 1 e 2 alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come sostituiti dalla tabella C allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 242.

1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

Art. 243.

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e' abrogato.

Titolo VII
NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 244.

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.

2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.

Art. 245.

1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto.

Art. 246.

1. L'articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' cosi' modificato:
a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole ", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore";
b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,".

2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sara' attuata la complessiva riforma della professione forense.

Art. 247.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.


(Si omette il testo degli allegati)