stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: "8 giugno 1990, n. 142," sono inserite le seguenti: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"; nello stesso comma, al terzo periodo, le parole: "secondo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo";
b) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: ", ottavo e nono", sono sostituite dalle seguenti: "e ottavo";
c) nell'articolo 21, quarto comma, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.";
d) nell'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno nella cui dichiarazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.";
e) all'articolo 34:
1) nel comma 4, le parole: "ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari" sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: "nei centri abitati" sono sostituite con le seguenti: "nelle zone";
f) nell'articolo 38 -bis, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni.";
g) all'articolo 74:
1) nel primo comma, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.";
2) nel decimo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "senza diritto a detrazione"; nel medesimo comma, al secondo periodo, le parole: "un volume di affari superiore" sono sostituite dalle seguenti: "cessioni per un importo superiore"; nello stesso comma, al terzo periodo, le parole da "di cui all'articolo 25" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi";
h) nell'articolo 74-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1° gennaio 1998, dalle societa' ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai beni ivi indicati.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano alle cooperative agricole a decorrere dal 1° gennaio 2000.".

Art. 2.
Modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) nel comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall'anno 1999.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. In sede di prima applicazione non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998.";
b) all'articolo 17:
1) nel comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
c) all'articolo 25:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "dall'anno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di maggio 1998";
2) nel comma 4, il secondo periodo e' sostituito del seguente: "La garanzia e' prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; nel medesimo comma il quarto periodo e' soppresso.

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "entro il 15 marzo di ciascun anno", sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.".

3. Resta comunque ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.
Modifiche alla normativa sul riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo le parole: "domiciliati in Paesi", sono inserite le seguenti: "diversi da quelli".

Art. 4.
Modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente

1. All'articolo 48, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo le parole: "e le indennita' sostitutive", sono aggiunte le seguenti: "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Art. 5.
Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "e' effettuata", e' inserita la seguente: "anche";
b) all'articolo 10:
1) nel comma 2, primo periodo, le parole: "per il concessionario" sono soppresse; nel medesimo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.";
2) nel comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello e' sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento e' effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalita' necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attivita' svolte tramite gli uffici postali.";
5) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 6.
Modifiche alla disciplina in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive

1. Nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "contestualmente all'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'approvazione".

Art. 7.
Norma finale

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.