stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 14 marzo 1998, n. 84

"Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998
(Rettifica G.U. n. 117 del 22 maggio 1997)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;
b) "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;
c) "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'.

Art. 3.
Requisiti

1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale secondo le disposizioni dettate con il presente decreto.

2. Se il richiedente e' una persona fisica non in possesso del requisito dell'idoneita' professionale, gli organi competenti possono ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale per la direzione dell'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva.

3. Il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attivita' di trasporto dell'impresa; quando si tratti di societa' il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soci che siano illimitatamente responsabili nelle societa' di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o di societa' e per le aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attivita' di trasporto.

5. Possono assumere la direzione dell'attivita' di trasporto i seguenti soggetti:
a) titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;
b) soci illimitatamente responsabili nelle societa' di persone, o almeno uno di essi;
c) amministratori in ogni altro tipo di ente o di societa', ovvero aziende speciali e consorzi di cui alla legge n. 142 del 1990, o almeno uno di essi;
d) dipendenti dell'impresa, cui siano attribuite le mansioni di direzione dell'attivita' di trasporto o l'inquadramento appositamente definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

6. Le imprese debbono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente decreto all'atto della presentazione, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 298 del 1974, della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

7. Le imprese autorizzate prima del l° gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 4.
Onorabilita'

1. Il requisito dell'onorabilita' non sussiste o cessa di sussistere allorche' la persona che debba possederlo:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla professione possa agevolare la commissione di reati della stessa natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;
b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, ovvero l'attivita' di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.

2. Il requisito dell'onorabilita' cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attivita' di trasporto su strada di cose per conto di terzi, allorche' gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974.

3. Il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato a seguito di provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate nonche', nel caso di cui al comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata la perdita del requisito.

Art. 5.
Capacita' finanziaria

1. Il requisito della capacita' finanziaria si intende sussistente allorche' l'impresa possa dimostrare la disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione e' determinato il requisito della capacita' finanziaria, in misura comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, e nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Resta comunque salva la facolta' di deroga prevista dall'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria sono considerati:
a) i conti annuali dell'impresa, ove esistano;
b) i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e la possibilita' di scoperti e prestiti;
c) tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa;
d) i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni;
e) il capitale di esercizio.

4. In alternativa alle modalita' di cui al comma 3, le imprese possono produrre una attestazione rilasciata da istituti bancari o istituti finanziari con capitale non inferiore a cinque miliardi; il contenuto dell'attestazione e le modalita' di rilascio sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 1° gennaio 1990, sono dispensate dall'accertamento del requisito della capacita' finanziaria.

6. Sono considerate equivalenti alle attestazioni di cui al comma 4 le omologhe attestazioni rilasciate alle imprese residenti in altro Stato dell'Unione europea in base alla normativa ivi vigente.

Art. 6.
Capacita' professionale

1. Il requisito della capacita' professionale consiste nella dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'elenco allegato al presente decreto, accertata attraverso il superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con risposta plurima a scelta del candidato.

2. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di frequenza;
b) i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
c) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di capacita' professionale, che svolgono attivita' direzionale del trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

3. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno 5 anni a livello di direzione in un'impresa di trasporti.

4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto davanti a commissioni costituite su base provinciale, secondo criteri e modalita' dettate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d), della citata legge n. 454 del 1997.

5. A seguito del superamento dell'esame, agli interessati viene rilasciato, da parte delle competenti commissioni d'esame provinciali, il relativo attestato di capacita' professionale.

6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacita' professionale e' inserito in un elenco provinciale che, unitamente agli altri elenchi provinciali, costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di compilazione e di tenuta degli elenchi. L'elenco nazionale e' tenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 6, sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento disciplinati con le stesse modalita' previste per i corsi di preparazione all'esame. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comporta la sospensione dagli elenchi fino ad avvenuta dimostrazione dell'avvenuta frequenza dei corsi.

8. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati il funzionamento delle commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento delle prove ed i programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Con lo stesso decreto e' approvato un elaborato contenente un congruo numero di domande, con piu' possibilita' di risposte, utilizzabili ai fini dell'esame di cui al comma 1.

Art. 7.
Corsi di preparazione

1. I corsi di preparazione all'esame di accertamento della capacita' professionale nonche' i corsi di aggiornamento sono affidati agli enti di formazione accreditati dalla regione sulla base del regolamento di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, sono approvati i criteri per l'accreditamento degli enti di formazione interessati, nonche' per lo svolgimento dei corsi di preparazione all'esame di cui all'articolo 6.

3. Il periodico controllo sulla attivita' svolta dagli enti di formazione per l'espletamento dei corsi, l'accertamento di irregolarita' che comportano la sospensione ovvero la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o l'annullamento dei corsi, e' riservato alla regione che puo' esercitare i relativi poteri anche demandando l'istruttoria ai comitati regionali.

4. Nei confronti dei procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.
Imprese di autotrasporto residenti in altro Stato U.E.

1. Qualora i trasportatori su strada di cose per conto di terzi residenti in altro Stato membro dell'Unione europea abbiano commesso infrazioni gravi o ripetute alle normative relative ai trasporti su strada e tali infrazioni possano comportare la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli organi accertatori comunicano al predetto Stato le informazioni in loro possesso su tali infrazioni, nonche' sulle sanzioni comminate. In caso di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti internazionali l'autorita' che vi provvede ne informa la Commissione dell'Unione europea che comunica le informazioni necessarie agli Stati membri interessati.

Art. 9.
S a n z i o n i

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e le modalita' in base ai quali almeno ogni due anni, sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui e' affidata la direzione dell'attivita' di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.

2. La perdita dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e di idoneita' professionale comporta la cancellazione delle imprese dal relativo albo.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 sono obbligati a comunicare all'albo di appartenenza nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza, ogni fatto che possa comportare il venir meno dei necessari requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e idoneita' professionale.

4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo, sono notificati all'iscritto cui e' assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.

5. I procedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'albo sono notificati all'iscritto e comunicati all'albo nazionale.

6. L'omessa comunicazione delle notizie di cui al comma 3, comporta la radiazione dall'albo a carico degli stessi soggetti inadempienti ogni qualvolta sia accertato all'esito della procedura indicata al comma 4, che in conseguenza dei fatti non comunicati sono venuti meno e non sono stati acquisiti uno o piu' requisiti previsti dall'articolo 3. Nell'ipotesi in cui, invece, tali requisiti siano venuti meno solo per un periodo di tempo determinato e siano stati nel frattempo riacquisiti, gli organi competenti dispongono la sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo di tempo pari al doppio di quello nel quale l'impresa ha esercitato l'attivita' di autotrasporto in assenza dei necessari requisiti e comunque non superiore ad un anno.

7. Le imprese cancellate dall'albo a norma del comma 2 possono ottenere la reiscrizione purche' dimostrino di essere nuovamente in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.

8. Le imprese radiate dall'albo non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

9. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 4, titolari o dipendenti delle imprese che siano state radiate o sospese dall'Albo a norma del presente articolo non possono svolgere analoghe mansioni o attivita' a favore di altre imprese di autotrasporto di cose per conto terzi per lo stesso periodo di durata della sospensione o radiazione.

10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della citata legge n. 298 del 1974, per le violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167 commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni nonche' degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni e integrazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attivita' di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa in cui il preposto opera dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse.

11. L'impresa iscritta all'albo perde il requisito dell'onorabilita' allorche' abbia provveduto per tre volte alla sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'attivita' di trasporto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10. In tal caso l'impresa non puo' essere reiscritta all'albo degli autotrasportatori prima del decorso di un anno dalla data della sua cancellazione.

Art. 10.
Esercizio provvisorio delle imprese di autotrasporto

1. Nel caso di decesso o di incapacita' fisica o giuridica di colui che dirige l'attivita' di trasporto dell'impresa, ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacita' professionale che possa assumerne la direzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'impresa, di esercitare, a titolo provvisorio la direzione della attivita' di trasporto anche in assenza dell'attestato di capacita' professionale, dandone previa comunicazione agli organi competenti, sempre che siano in possesso del requisito dell'onorabilita'.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 1 e' consentito per un periodo di dodici mesi, salvo proroga di ulteriori sei mesi, concessa dagli organi competenti, in casi particolari debitamente giustificati.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la direzione dell'attivita' di trasporto puo' essere definitivamente proseguita dal soggetto che, pur non possedendo il requisito della capacita' professionale, ha acquisito, negli ultimi 3 anni, un'esperienza pratica nella gestione giornaliera dell'impresa, sempre che tale soggetto sia in possesso del requisito dell'onorabilita'.

4. Nel caso in cui venga a determinarsi la perdita dei requisiti dell'onorabilita' ovvero della capacita' professionale da parte del soggetto preposto alla direzione dell'attivita' di trasporto, e' consentito all'impresa di provvedere, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto, alla sostituzione del preposto entro il termine di tre mesi dalla data in cui si e' verificato il venir meno dei requisiti.

Art. 11.
Iscrizione provvisoria

1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.

2. Nel periodo indicato al comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco separato viene rilasciato ai soli fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le imprese gia' iscritte nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio 1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1, debbono comprovare tale iscrizione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 298 del 1974.




ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

A. Materie la cui conoscenza e' richiesta per gli autotrasportatori che hanno intenzione di effettuare esclusivamente trasporti nazionali.

1. Diritto:
Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

sui contratti in genere;
sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti);
sulle societa' commerciali;
sui libri di commercio;
sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale; sul regime fiscale.

2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda:
modi di pagamento e di finanziamento;
calcolo dei prezzi di costo;
regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
contabilita' commerciale;
assicurazioni;
fatture;
ausiliari di trasporto;
le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada;
tecnica commerciale.

3. Accesso al mercato:
disposizioni relative all'accesso alla professione ed allo esercizio;
documenti di trasporto.

4. Norme ed esercizio tecnici:
pesi e dimensioni dei veicoli;
scelta del veicolo;
collaudo ed immatricolazione;
norme per la manutenzione dei veicoli:
carico e scarico dei veicoli;
trasporti di sostanze pericolose;
trasporti di prodotti alimentari;
principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.

5. Sicurezza stradale:
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;
sicurezza di circolazione;
prevenzione degli incidenti e misure da prendersi in caso di incidente;
nozioni sui nuovi modelli di impresa e sulle piu' moderne tecnologie.

B. Materie la cui conoscenza e' richiesta per gli autotrasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali.

Materie elencate sub A);
disposizioni applicabili ai trasporti di merci o di viaggiatori su strada, fra gli Stati membri e fra la Comunita' ed i Paesiterzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
pratiche e formalita' doganali;
principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.