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Decreto Legislativo 10 aprile 1998, n. 137

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e la istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "di un'attivita'" sono inserite le seguenti: "autonomamente organizzata".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo le parole: "Soggetti passivi dell'imposta" sono aggiunte le seguenti: "coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta".

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la ripartizione territoriale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5,";
b) le parole: "agli impieghi," sono sostituite dalle seguenti: "agli impieghi o agli ordini eseguiti,".

Art. 2.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attivita' commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 le parole: "in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione," sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera f), le parole: "esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi," sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.".

Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche' delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.".

Art. 5.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attivita' agricola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.";
c) nel comma 2, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "comma 2";
d) nel comma 3, le parole: "compresi gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," e le parole: ", o ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.

Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati non esercenti attivita' commerciale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la parola: "corrisposte" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
b) nel comma 1, le parole: "all'articolo 49, comma 2, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l)";
c) nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico.";
d) nel comma 2, le parole: "o, ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.

Art. 7.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;";
b) nel comma 1, alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), e le indennita' e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi;";
c) nel comma 1, alla lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986;";
d) nel comma 1, alla lettera c), numero 5) la parola: "erogati" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.
1-ter. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.".

Art. 8.

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta realizzata all'estero o da soggetti non residenti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.".

Art. 10.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.";
b) nel comma 4, dopo le parole: "a proprieta' indivisa" sono aggiunte le seguenti: "e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta' divisa";
c) nel comma 6, dopo le parole: "della legge 8 novembre 1991, n. 381," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,".

Art. 11.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni per nuove iniziative produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "210. Per le iniziative produttive intraprese" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 1997,";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.".

Art. 12.

1. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito d'imposta, e' abrogato.

2. L'articolo 28 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la previsione di un'addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' abrogato.

Art. 13.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni per il versamento del primo acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
b) le parole: "e' commisurato" sono sostituite dalle seguenti: "e' pari".

Art. 14.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni finali e transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "nel settore agricolo" sono inserite le seguenti "e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive" sono aggiunte le seguenti: "e di quella dell'imposta personale sui redditi";
c) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.";
d) nel comma 6, le parole: "costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere computata in detrazione dall'imposta".

Art. 15.

1. Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.".