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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143

"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale;

Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)

Art. 1.
Disposizioni generali

1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 2.
F u n z i o n i

1. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati.

2. L'istituto puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali.

3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Art. 3.
Organizzazione

1. L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

Art. 4.
O r g a n i

1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.

4. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, nonche' da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su designazione, rispettivamente, dei Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con il decreto di nomina il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di vicepresidente.

6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto;
b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;
h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.

Art. 5.
Durata e compensi dei componenti degli organi

1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. La carica di direttore generale e' incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attivita' dell'Istituto.

Art. 6.
Fondo di dotazione e altre norme finanziarie

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' determinato, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.

3. Per le proprie necessita' operative, l'Istituto puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessita' operative d'Istituto. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione.

4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.

Art. 7.
Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto

1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati.

2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.

3. L'Istituto e' autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.

4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.
Piano previsionale degli impegni assicurativi

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 1999, l'Istituto, a fronte degli impegni assicurativi assunti, costituisce un fondo di riserva mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di folta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.

4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto.

Art. 9.
Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 10.
Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto.

Art. 11.
Disposizioni concernenti il personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianita', le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto e' incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.

Art. 12.
Rappresentanza in giudizio

1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 13.
Norme transitorie e finali

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Istituto.

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.

4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Capo II
Finanziamento dei crediti all'esportazione

Art. 14.
Disposizioni generali

1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.

Art. 15.
Destinatari per la corresponsione dei contributi

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;
b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

Art. 16.
Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.

2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita' operative connesse alla predetta gestione puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 17.
Piano previsionale dei fabbisogni finanziari

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14.

2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14, e' stabilito annualmente con la legge finanziaria.

Art. 18.
Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.

Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti gia' emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 6 marzo 1987, n. 78.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

Capo III
Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Art. 20.
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.

1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, nonche' al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese" e: "societa'" e' soppressa la parola "miste";
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,";
c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.";
d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.";
e) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge.";
f) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.".

2. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3.

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero.".

Art. 21.
Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente periodo: "L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.".

3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma e', in fine, aggiunto il seguente periodo: "La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.".

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo".

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".

Capo IV
Disposizioni varie

Art. 22.
Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero".

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5.

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda.

Art. 23.
Ulteriori interventi in materia di commercio estero

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con l'estero, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonche' di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalita' piu' articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilita' di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.

2. Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualita' del settore agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 24.
Indirizzo strategico e coordinamento operativo

1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 25.
Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.