stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 30 giugno 1998, n. 244

"Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art 1.

1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, concorre al rifornimento idrico delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le seguenti modalita':
a) i presidenti delle regioni interessate promuovono accordi di programma con il Ministero della difesa per definire le condizioni di particolare necessita' idrica poste alla base del concorso, nonche' le modalita' di espletamento del relativo servizio sulla base della capacita' operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio;
b) l'accordo di programma e' definito con apposita conferenza di servizi convocata dalla regione, cui partecipano rappresentanti del dipartimento militare marittimo e delle province e comuni interessati;
c) al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di programma i prefetti interessati chiedono al comando militare competente per territorio l'effettuazione dei rifornimenti idrici di cui all'accordo di programma stesso.