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Decreto Legislativo 9 luglio 1998, n. 283

"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha fissato al 31 luglio 1998 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per la razionalizzazione dell'ordinamento dei Ministeri, provvedendo anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, tra l'altro, di amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo;

Visto altresi' l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, degli enti pubblici nazionali che, in settori diversi dalla assistenza e previdenza, operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, il quale, relativamente all'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della stessa legge, contempla, tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo e' tenuto ad attenersi, anche quello della possibilita' di operare la trasformazione in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

Visto l'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, secondo il quale, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della stessa legge, il Governo deve tenere conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997, che, ai fini predetti, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, la eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, nonche' la ridefinizione delle strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie ed aziende;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera m), della legge n. 59 del 1997, che, sempre agli stessi fini sopra indicati, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attuazione di un piu' razionale collegamento tra la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge n. 59 del 1997, che, per la ricordata attuazione della delega governativa, stabilisce l'ulteriore principio e criterio direttivo secondo il quale, in materia di personale, devono essere realizzati gli eventuali processi di mobilita', ricorrendosi, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la razionalizzazione, il riordino e la fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione e compiti dell'Ente

1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.

7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attivita' e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attivita' esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Art. 2.
Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni sono adottate entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, sentito apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie; partecipano altresi', limitatamente alle questioni attinenti allo specifico settore di competenza, rappresentanti dei gestori di magazzino, dei tabaccai e dei produttori e trasformatori di tabacchi greggi, parimenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attivita' dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui al comma 7, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti effettivi del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per le politiche agricole. Il compenso spettante ai singoli componenti e' determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Il comitato consultivo paritetico e' nominato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', che deve essere approvato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, con le modalita' previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attivita' svolte dall'Ente.

Art. 3.
Patrimonio dell'Ente, destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente

1. L'Ente e' titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni afferenti le attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. All'Ente e' attribuito un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non puo' essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo e' integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui e' titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. L'ordinato trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio dell'attivita' dell'Ente pubblico economico e' curato, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione straordinaria nominata dal Ministro delle finanze. Alla conclusione di tale procedura e' insediato il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

5. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ente, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del patrimonio iniziale dell'ente, oltre alla quota parte dell'accantonamento per il fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresi' dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'Ente.

6. L'Ente puo' assumere esclusivamente personale di professionalita' adeguatamente qualificata, ove non sia reperibile fra il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4.

7. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attivita' diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e personale ad esse afferenti.

Art. 4.
P e r s o n a l e

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.

5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in societa' per azioni, nonche' al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita' contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati.

8. In sede di prima applicazione non puo' essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

10. Al personale interessato ai processi di mobilita' di cui al comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione.

11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente alle societa' private si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Art. 5.
Disposizioni di attuazione

1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli provvedimenti del Ministro delle finanze.