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Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333

"Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonche' all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffusive.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:
a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attivita' di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorita' competente;
b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
h) autorita' competente: il Ministero della sanita', il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.

2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita', di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 4.

1. La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonche' il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 5.

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B; c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche' siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.

Art. 6.

1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Art. 7.

1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace.

2. L'autorita' competente si accerta dell'idoneita', delle capacita' e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Art. 8.

1. L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall'autorita' competente in qualsiasi momento anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.

Art. 9.

1. Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche nei casi in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, non si applicano, purche' siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza.

Art. 10.

1. La macellazione e l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato E.

2. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato F.

3. I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il piu' rapidamente possibile, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato G.

Art. 11.

1. Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.

Art. 12.

1. Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale puo', tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l'abbattimento purche' cio' non comporti ulteriori sofferenze.

Art. 13.

1. Le autorita' competenti assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare l'applicazione delle norme previste nel presente decreto.

Art. 14.

1. Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato dall'attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui all'articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.

Art. 15.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonche' ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.

Art. 16.

1. E' abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.




Allegato A
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI

I. Disposizioni generali.

1. I macelli predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono disporre di tali impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli animali devono essere scaricati il piu' presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.

3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'eta' o dell'origine devono essere tenuti separati.

4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidita', gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.

5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora cio' non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se cio' e' possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori.

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.

2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.

3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino piu' di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.

4. Gli animali non devono essere percossi, ne' subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, ne' afferrarne gli occhi. E' vietato colpire o prendere a calci gli animali.

5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.

6. Fatte salve le deroghe concesse in virtu' delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.

7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:
R- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano lesioni;
R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidita' prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
R- illuminazione di intensita' sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovra' essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
R- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.

8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati piu' sopra, i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.

9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.

10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o piu' devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilita' di coricarsi senza difficolta'. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori.

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.

2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.

3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il piu' presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.




Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)

IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e' obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione agli animali.

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe ne' devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purche' vengano prese le appropriate misure affinche', quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.
D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non puo' essere considerato in nessun caso come una sospensione.

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficolta', in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.

4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.



Allegato C
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c)

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi.

A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) commozione cerebrale;
3) elettronarcosi;
4) esposizione al biossido di carbonio.

B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile libero;
2) elettrocuzione;
3) esposizione al biossido di carbonio.

C. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreche' siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. Disposizioni specifiche per lo stordimento.

Lo stordimento non deve essere praticato se non e' possibile l'immediato dissanguamento degli animali.
1. Pistola a proiettile captivo:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.
Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;
b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non puo' essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;
c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non e' pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi e' introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finche' l'operatore non e' pronto a stordirlo.

2. Percussione:
a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio;
b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.

3. Elettronarcosi:
A. Elettrodi:
1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;
2) se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non puo' essere trasmessa;
b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensita' di corrente utilizzata.
B. Bagni d'acqua:
1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.
L'intensita' e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorita' competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte;
2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sara' mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensita' efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;
3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione;
4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondita' appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca;
5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.

4. Esposizioni al biossido di carbonio:
1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70% in volume;
2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante;
3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto;
4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il piu' rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento.

1. Pistola o fucile a proiettili liberi.
Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorita' competente che dovra' in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

2. Decapitazione e dislocazione del collo.
Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente che dovra' segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.
L'autorita' competente puo' autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempreche' siano rispettate, oltre alle disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensita' e la durata della corrente utilizzata, nonche' la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.

4. Cassone a vuoto.
Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3:
R- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
R- che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
R- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.



Allegato D
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d)

DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il piu' presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.

2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali ne' alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.

3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.



Allegato E
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

Metodi ammessi.

Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa.
L'autorita' competente, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, puo' autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:
R- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il piu' presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;
R- nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finche' essa non ne abbia constatato la morte.



Allegato F
(previsto dall'articolo 10, comma 2)

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi.

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
L'autorita' competente decide del metodo piu' appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche.

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale;
b) tale metodo e' ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.

2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprieta' anestetiche.
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensita' di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensita' media pari a 0,3 A.

4. Esposizione al monossido di carbonio:
a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo puo' essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' purche' i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:
R- e' stato raffreddato in maniera appropriata;
R- e' stato sufficientemente filtrato;
R- e' esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
R- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;
d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
e) gli animali devono restare nella cella finche' non siano morti.

5. Esposizione al cloroformio.
L'esposizione al cloroformio puo' essere impiegata per l'abbattimento dei cincilla' purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.

6. Esposizione al biossido di carbonio.
Il biossido di carbonio puo' essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.



Allegato G
(previsto dall'articolo 10, comma 3)

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE

I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini.

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.
2. Esposizione al biossido di carbonio.
3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche.

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida:
a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna;
b) la capacita' del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.

2. Esposizione al biossido di carbonio:
a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finche' non siano morti.

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni.

1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.

2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le disposizioni dell'articolo 3.