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Decreto Legislativo 5 ottobre 1998, n. 361

"Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri;

Visto, altresi', l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita' ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione e compiti del servizio

1. All'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
b) nel secondo comma:
1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
3) alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
4) la lettera d) e' soppressa;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".

Art. 2.
Composizione del servizio

1. All'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
b) nel quarto comma:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".

Art. 3.
Organi del servizio

1. All'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del primo comma e' inserito il seguente: "Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0 a) e d-bis) ; dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.";
b) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono soppresse;
c) nel secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.";
d) nel terzo comma, primo periodo, le parole: "sette ispettori eletti dagli ispettori stessi" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti eletti dagli esperti stessi"; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.";
e) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programinazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.";
f) nel quinto comma:
1) al secondo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: "al servizio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle rispettive sezioni";
2) nel terzo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse;
g) nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";
h) nel settimo comma, le parole: "agli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "agli esperti appartenenti alla prima sezione";
i) dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.".

Art. 4.
Trattamento economico del personale del servizio

1. All'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.";
c) il sesto comma e' abrogato.

Art. 5.
Norme di coordinamento e disposizioni abrogate

1. Negli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificati dal presente decreto, le parole: "ispettore" e "ispettori", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "esperto" e "esperti".

2. E' abrogato l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.