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Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373

"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59."


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni";
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni
1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo puo' assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Pubblicita' degli atti
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonche' il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sulla attivita' svolta.
3. La pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP e' assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.

Art. 3.

Revoca e liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.
5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.

Art. 4.

Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,".
2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1.".
3. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,".
4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.".
5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita in piena autonomia" sono inserite le seguenti: "giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale".
6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,".
7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese si assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.".
8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente lettera: "cbis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".
9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.".
10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.".
11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti istruttori gia' effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,".
13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: ". La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorta' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.".
14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per losvolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.".
15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di propria iniziativa o" sono abrogate.
16. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti".
17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.".
18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di amministrazione" sono abrogate.
19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'artico1o 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: " d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;". " i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie;".
20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Autonomia organizzativa). - 1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.".
21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "personale" sono inserite le seguenti: ", che non puo' eccedere le quattrocento unita',".
22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.".
23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.".
24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato".
25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" e' sostituita dalla parola "venti" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.".
26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata all'ISVAP,confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.".

Art. 5.

Abrogazione di norme
1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, gli articoli 1, 4, secondo comma, lettere f), g) e h), 12, 14, terzo comma, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 9, primo comma, terzo e quarto periodo, e 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, nonche' gli articoli 51, comma 3, e 52, commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono abrogati. E' altresi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.