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Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parita' e le pari opportunita' tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Acquisito il parere della 1 commissione parlamentare del Senato della Repubblica;

Considerato che e' scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "espressamente e".

Art. 2.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".

Art. 4.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103,".

Art. 5.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.".

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo".

3. All'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "con decreto del dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale".

Art. 6.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica sono soppresse le parole: "Responsabilita' dirigenziali".

Art. 7.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.".

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,".

Art. 8.

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successivamente, i dirigenti" sono inserite le seguenti: "della seconda fascia".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono soppresse le parole: ", nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate".

Art. 9.

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Per i dirigenti incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli incarichi".

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, primo periodo, sono soppresse le parole: "di appartenenza,".

3. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo periodo, le parole: "all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla medesima amministrazione".

4. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili.".

Art. 10.

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.".

Art. 11.

1. I. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 33-bis (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati".

Art. 12.

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8".

2. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole ", non decorre l'anzianita'".

3. All'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: "I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 36-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente:
"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica".

Art. 14.

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio".

2. Il primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dai seguenti:
" 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4.
1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1".

3. Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.".

4. All'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
" 6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici".

Art. 15.

1. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'ultimo periodo sono soppresse le parole: "a differenze retributive o".

Art. 16.

1. All'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "I commi da 7 a 16" sono sostituite dalle seguenti: "I commi da 7 a 13".

Art. 17.

1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignita'" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunita'".

2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera:
" d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio".

4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunita'" e' sostituita dalla parola "Unione".

Art. 18.

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "l'assunzione al lavoro e", sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti".

Art. 19.

1. All'articolo 68-bis, comma 1, del dcreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio".

2. All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione".

3. All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione".

4. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

5. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di";

6. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile".

7. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo e' inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione".

8. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413".

9. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione".

10. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di".

11. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308".

12. La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi".

13. All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento".

14. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito:
"Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo".

15. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma e' soppresso.

16. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato".

17. All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti".

18. All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

Art. 20.

1. All'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936" sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250".

Art. 21.

1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successive modificazioni ed integrazioni" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto".

Art. 22.

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1".

2. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti : ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,".

3. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

4. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti".

5. All'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
" 23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto.
24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."

Art. 23.

1. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo la parola "ARAN" sono inserite le parole: ", sentite l'ANCI e l'UPI".

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - gia' indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998 - 4 serie speciale - si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando.

3. Per i primi due bandi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.