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Decreto Legislativo 3 novembre 1998, n. 414

"Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128."


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1998


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995/1997);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 d icembre 1996, n. 697, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 d icembre 1996, n. 697, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 2.
Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 d icembre 1996, n. 698, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 d icembre 1996, n. 698, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 3.
Sanzioni amministrative accessorie

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 68 9, e successive modifiche ed integrazioni, ove sia irrogata la sanzione amminist rativa pecuniaria di cui agli articoli 1 e 2, sono irrogate, altresi', le seguent i sanzioni amministrative accessorie:
a) la sospensione dall'iscrizione in albi professionali;
b) la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione;
c) la sospensione dagli uffici direttivi e dagli organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese;
d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni;
e) la sospensione dell'attivita' produttiva o di commercializzazione svolta dall'impresa.

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono irrogate per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni per le sanzion i di cui alle lettere da a) a d) e per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due mesi per la sanzione di cui alla lettera e). Tali sanzioni sono immediatamente comunicate agli ordini o collegi professionali ed al tribunale competente per l'annotazione nel registro delle imprese. Il provvedimento d'irrogazione della sanzione e', inoltre, pubblicato, per una sola volta, in uno o piu' quotidiani a livello nazionale. La pubblicazione e' fatta per estratto ed e' eseguita d'ufficio a spese del soggetto condannato.

3. Nei confronti delle imprese gestite sotto forma societaria, le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 sono applicate nei confronti dei di rettori tecnici dell'impresa, degli amministratori e dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.