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Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;

Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresi' al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Ambito di applicazione dell'imposta

1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.
Base imponibile

1. La base imponibile per i concorsi pronostici e' costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori.

2. La base imponibile per le scommesse e' costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.

Art. 3.
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Art. 4.
A l i q u o t a

1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 e' stabilita nella misura del 32 per cento.

Art. 5.
S a n z i o n i

1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta e' dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

3. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 6.
Adempimenti dei contribuenti

1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Art. 7.
Rapporto tra imposta unica ed IVA

1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico; nella medesima imposta unica continua ad essere compresa l'imposta sul valore aggiunto relativa a prestazioni rese nei confronti dei predetti soggetti, consistenti nell'assunzione dell'esercizio dei concorsi pronostici riservati ai medesimi enti ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 8.
Imputazione delle somme versate al bilancio dello Stato

1. L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato:
a) per il 40 per cento, nel capitolo 1805;
b) per il 35 per cento, nel capitolo 1007;
c) per il 25 per cento, nel capitolo 1213.

Art. 9.
Disposizioni abrogate

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, sono soppresse le parole: "e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione";
b) nell'articolo 2, primo comma, sono soppresse le parole: "o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione"; nel medesimo articolo, secondo comma, le parole: "di scommesse e" e le parole: "delle scommesse e" sono soppresse;
c) nell'articolo 3, e' abrogato il sesto comma;
d) nell'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: "nonche' per particolari tipi di scommesse,";
e) nell'articolo 16, e' abrogato il secondo comma;
f) nella tariffa, il numero 9 e' abrogato.

2. Sono abrogati:
a) la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
b) l'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 29 settembre 1965, n. 1117;
c) l'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 764.

3. E' inoltre abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente decreto.