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Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1

"Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione
della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali e' stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per il coordinamento e il controllo delle attivita' considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

2. La societa' di cui al comma 1 esercita, avvalendosi delle societa' operative costituite ai sensi del comma 4, funzioni in materia di promozione di attivita' produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuovaimprenditorialita', di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria.

3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG-Societa' per l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in due nuove societa' operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabilizzate rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.

5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. Ai fini della costituzione della societa' Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o piu' direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle societa' da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla societa' Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

2. Al capitale sociale iniziale della societa' Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla societa'.

3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della societa' Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entita'.

4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla societa' Sviluppo Italia.

5. I rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali interessate alla realizzazione di nuovi e specifici programmi, anche con l'apporto di propri fondi, e la societa' Sviluppo Italia sono disciplinati con apposite convenzioni. Il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Statoregioniautonomie locali.

6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole.

Art. 3.

1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle societa' e delle attivita' conferite ai sensi dell'articolo 1 sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 1999, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operativita', la continuita' e la qualita' degli interventi e delle attivita'.

2. Dal 1 luglio 1999 la societa' Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni gia' esercitate dalle societa' di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Dalla stessa data i programmi di attivita', che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree ono utilizzate le risorse gia' assegnate alle societa' di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso.

4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, possono essere individuate specificita' di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.

Art. 4.

1. La societa' Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto sul proprio assetto organizzativo, nonche' sull'attivita' svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonche' dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti commissioni; alle Camere sono altresi' comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del presente decreto.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da societa' da esso controllate, nonche' le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse.