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Legge 8 marzo 1999, n. 50

"Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998"



Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge

Deleghe

Decreti legislativi emanati

art. 7, co. 2
riordino, entro il 31 dicembre 2002(1), delle norme che disciplinano le materie di cui al comma 1 mediante l'emanazione di un T.U. comprendente le disposizioni contenute in un D.Lgs. e in un regolamento di delegificazione D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)"
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)"
D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378
"Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)"
D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)"
D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)"
D.Lgs. 14 novembre 2002, n. 311
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo B)."
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo B)." (2)

(1) L'articolo 7 della L. 50/1999 ha previsto che al riordino delle norme nelle materie elencate nel comma 1 dello stesso l'articolo 7 si procede, entro il 31 dicembre 2001, mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. L'art. 1, co. 6, lett. e), della L. 340/2000 (legge di semplificazione 1999) ha modificato l'alinea dell'art. 7, co. 2, della L. 50, prorogando al 31 dicembre 2002 il termine originario del 31 dicembre 2001, e precisando che a tale fine ciascun testo unico comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della L. 400/1988. L'art. 8, comma 2, della L. 57/2001, ha prorogato al 4 aprile 2003 i termini per l'emanazione dei T.U. in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura previsti dall'allegato 3 della L. n. 50.

(2) Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396) è stato adottato dopo che era intervenuta sia la scadenza del termine previsto dalla delega, sia l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, disposta dall'art. 23, comma 3, della legge di semplificazione per il 2001 (L. 29 luglio 2003, n. 229). Ciò è stato possibile in quanto la stessa disposizione della legge n. 229 ha stabilito che le procedure per l'adozione dei testi unici avviate ai sensi dell'articolo 7 citato per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 229 (9 settembre 2003), era intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, potessero essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 229 (entro il 7 gennaio 2004).