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Decreto Legislativo 15 febbraio 1999, n. 65

"Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1742 del codice civile, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e' irrinunciabile.".

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.".

Art. 3.

1. L'articolo 1748 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1748 (Diritti dell'agente). - Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione e' stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta e' pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e' da ricondurre prevalentemente all'attivita' da lui svolta; in tali casi la provvigione e' dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze
risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al piu' tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

L'agente e' tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra' esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto piu' sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.".

Art. 4.

1. L'articolo 1749 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1749 (Obblighi del preponente). - Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealta' e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.".

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:".

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:
"L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.".