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Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112

"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri da 6 a 8, l), m) e p);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
AFFIDAMENTO ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Sezione I
Affidamento in concessione del servizio

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.

Art. 2.
Requisiti per l'affidamento del servizio

1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.

3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.

4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa' concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle societa' di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.

6. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita' centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.
Procedura di affidamento

1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.

3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.

4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.

5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

Art. 4.
Ambiti e durata della concessione

1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.

2. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.

Sezione II
Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione

Art. 5.
V i g i l a n z a

1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.

2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.

3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.

Art. 6.
Commissione consultiva

1. La commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni e di affidamento degli incarichi di commissario straordinario, nonche' fusioni e scissioni delle societa' concessionarie;
d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla tempestivita' ed efficienza della riscossione, con facolta' propositiva in materia di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.

2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti creditori esprime pareri in ordine a controversie relative al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.

4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.

5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.

6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.

Art. 7.
Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.

2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.
Obblighi dei concessionari

1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione delle societa' concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso.

3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure.

4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, e' inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.

5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 21.

Art. 9.
R e c e s s o

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facolta' di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalita' previste dal codice di procedura civile.

2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.

Art. 10.
D e c a d e n z a

1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.

3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.

Art. 11.
R e v o c a

1. Il concessionario incorre nella revoca se:
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse;
e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;
g) utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.

2. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.

3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.

Sezione III
Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione e residui di gestione

Art. 12.
Nomina e durata dell'incarico

1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze e' nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda.

2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, e' nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione piu' idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.

3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed e' rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso puo' essere revocato in ogni momento.

4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.

Art. 13.
Spese di gestione

1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui all'articolo 12, sono stabilite le modalita' di partecipazione dell'amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario.

Art. 14.
Residui di gestione

1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione.

2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate gia' affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.

Art. 15.
Residui di gestione in caso di decadenza o revoca

1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo.

2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.

3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti.

4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.

Art. 16.
Trasmissione e riscossione dei residui

1. Le modalita' di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia' avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui e' equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.

3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione.

Capo II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sezione I
Diritti del concessionario

Art. 17.
Remunerazione del servizio

1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.

2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.

3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1.

4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

Art. 18.
Accesso dei concessionari agli uffici pubblici

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

Art. 19.
Discarico per inesigibilita'

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.

Art. 20.
Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei ruoli

1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni puo' produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e' ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.

4. Contro il provvedimento di diniego del discarico e' ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica.

5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, puo' reiscrivere a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative.

6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.

Art. 21.
Attivita' di recupero crediti

1. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilita'.

2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.

3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti.

4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

Sezione II
Obblighi contabili e di garanzia

Art. 22.
Termini di riversamento delle somme riscosse

1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione all'apposita casella postale aperta a nome del concessionario e da quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.

Art. 23.
Obbligo di contabilizzazione

1. Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il concessionario per la riscossione delle somme iscritte a ruolo utilizza una casella postale ed un conto corrente bancario.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma 1.

Art. 24.
Quietanze

1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 25.
Conto giudiziale

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con decreto ministeriale.

Art. 26.
Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.

2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.

5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.

Sezione III
Cauzione

Art. 27.
C a u z i o n e

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione e' determinata con decreto del Ministero delle finanze.

2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione e' calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi.

3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e' ridotto alla meta'.

4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneita' con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.

Art. 28.
Modalita' di prestazione della cauzione

1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria.

2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformita' allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.

3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della societa' capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.

Art. 29.
Adeguamento e sostituzione della cauzione

1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, e' aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che e' tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e' proporzionalmente ridotta.

2. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.

Art. 30.
Esecuzione nei confronti del garante

1. Se si verificano le violazioni previste dall'articolo 47, con decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, e' disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante. Il decreto e' comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso decreto e' disposta, se necessario, l'espropriazione di beni del concessionario.

2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso la competente direzione regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalita' indicate nel libro III del codice di procedura civile.

3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario e' invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto stesso.

Art. 31.
Riparto della cauzione

1. Se vi sono piu' creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario e' disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non e' proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile.

3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.

Art. 32.
Svincolo della cauzione

1. La cauzione e' svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.

2. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.

Sezione IV
Adempimenti dei concessionari nelle procedure concorsuali

Art. 33.
Insinuazione del credito

1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali procedure.

Art. 34.
Rinuncia all'insinuazione

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalita' con cui si puo' rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.

Sezione V
Altri obblighi dei concessionari

Art. 35.
Segreto d'ufficio

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attivita' affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 36.
Trasmissione dei flussi informativi

1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.

2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se del caso, di tipo sanzionatorio.

Art. 37.
Conservazione degli atti

1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.

2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Art. 38.
Delega di riscossione

1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre dal quinto giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il bonifico.

2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione della comunicazione stessa.

3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato, entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attivita' di riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una comunicazione telematica al delegante.

4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

Art. 39.
Chiamata in causa dell'ente creditore

1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Art. 40.
Determinazione dei giorni festivi

1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente decreto la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

Capo III
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Art. 41.
Rappresentanza dei concessionari

1. Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione.

2. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il concessionario puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, i quali, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, possono stare in giudizio personalmente.

Art. 42.
Ufficiali della riscossione

1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.

2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto.

3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e' comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.

Art. 43.
Funzioni degli ufficiali della riscossione

1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.

Art. 44.
Registro cronologico e bollettario

1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate.

3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.

4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.

Art. 45.
Messi notificatori

1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.

Capo IV
SANZIONI

Art. 46.
Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di sanzioni

1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50.

Art. 47.
Omissione dei riversamenti agli enti creditori

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato ritardato o omesso il riversamento.

2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.

Art. 48.
Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite

1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

Art. 49.
Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante

1. In caso di delega di riscossione, il concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse e' tenuto a versare al delegante anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla meta' delle somme di cui e' stato omesso o ritardato il riversamento.

Art. 50.
Atti compiuti da personale non autorizzato

1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

Art. 51.
Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico

1. L'ufficiale della riscossione che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.

2. L'ufficiale della riscossione che non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o che compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.

Art. 52.
Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione

1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della meta'; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.

Art. 53.
Altre violazioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in circolari.

Art. 54.
Procedura di irrogazione delle sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute.

3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario puo', entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 55.
Esecuzione delle sanzioni

1. Se il concessionario commette la violazione prevista dall'articolo 47, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.

Art. 56.
Prescrizione delle violazioni

1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.
Titolarita' dei rapporti concessori

1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 2.

2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto.

3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto effettuato ai sensi del comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 58.
Cauzioni e meccanismo di salvaguardia

1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1.

2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17 del presente decreto. Le modalita' di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 59.
Procedure in corso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.

3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme.

Art. 60.
Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la facolta' di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma 13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonche' di provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni, calcolato al netto degli sgravi provvisoni e dei provvedimenti di dilazione.

3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione.

4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite lemodalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del completamento della definizione automatica, i provvedimenti di sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.

6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cosi' ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003.

7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.
Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni

1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.

2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale e' determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

Art. 62.
Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni sui compensi

1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si tiene conto anche della media dei recuperi dell'ultimo biennio effettuati dagli enti previdenziali.

Art. 63.
Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione

1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano una anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.

2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.

3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle societa' concessionarie.

4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuita'.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attivita' di riscossione, priorita' ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.

7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 64.
Sanzioni

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. Per i casi di ritardato riversamento alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai riversamenti con postagiro di somme affluite su conti correnti vincolati a favore di tali enti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53.

Art. 65.
Notificazione degli atti e dei provvedimenti

1. Per la notificazione degli atti e dei provvedimenti dell'amministrazione finanziaria previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le notificazioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 66.
Regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni e degli atti relativi alle procedure esecutive

1. Gli atti di affidamento delle concessioni e di prestazione delle relative cauzioni sono registrati gratuitamente e sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

2. Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Art. 67.
Decreti attuativi

1. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 68.
Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. E' abrogato l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349.

Art. 69.
Norma di coordinamento

1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 70.
Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

2. I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potesta' legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.

Art. 71.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999.