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Legge 13 maggio 1999, n. 133

"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"


Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. per il riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi
art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive
art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.11.2000(1), uno o più D.Lgs. sulle imposte sui redditi per le imprese individuali e società di persone
art. 2, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive
art. 3, co. 1 e 6 il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. per le seguenti materie:
  • la disciplina del trattamento IVA della previdenza;
  • l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie;
  • la revisione delle contribuzioni del Fondo di cui al D.Lgs. 565/96;
  • l'introduzione di modifiche tecniche necessarie ad applicare la nuova disciplina;
  • il coordinamento con il T.U. imposte sui redditi.
art. 3, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. di riordino del regime fiscale delle forme di previdenza complementare D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
"Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133"
art. 3, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. di riordino del regime fiscale delle forme di risparmio individuale
art. 3, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. di modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita
art. 3, co. 5 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. di riordino del regime fiscale del TFR
art. 3, co. 7 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui ai co. 1-6, disposizioni integrative e correttive D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare"
art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più D.Lgs. sul finanziamento delle regioni a statuto ordinario D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41
"Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133"
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"
art. 10, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. attuativi della L. 419 del1998, disposizioni integrative e correttive D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari"
D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonche' di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale"
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l' attività libero-professionale dei dirigenti sanitari"
art. 10, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive
art. 11, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.5.2001, uno o più D.Lgs. per interventi con finalità ecologiche
art. 11, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive
art. 18, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.1.2001(2), uno o più D.Lgs. sulla tassazione degli immobili
art. 18, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive
art. 18, co. 9 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.9.1999, un D.Lgs. sulla anticipazione al 1999 della detrazione del credito di imposta D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327
"Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133"
art. 23 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all'art. 1, co. 1 e 2 della L. 288 del 1998, disposizioni integrative e correttive
art. 35, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31.12.2001(3), un T.U. in materia tributaria
art. 35, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni integrative e correttive


(1) Il termine originario di 9 mesi (entro il 18 febbraio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello di 18 mesi (entro il 18 novembre 2000) dall'art. 99, co. 1, lett. a), della L. 21 novembre 2000, n. 342.
(2) Il termine originario di 9 mesi (entro il 18 febbraio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello di 20 mesi (entro il 18 gennaio 2001) dall'art. 99, co. 1, lett. c), della L. 21 novembre 2000, n. 342.
(3) Il termine originario di 12 mesi (entro il 18 maggio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello del 31 dicembre 2001 dall'art. 99, co. 1, lett. d), della L. 21 novembre 2000, n. 342.