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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 192

"Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.

Art. 2.
Partecipazione finanziaria per le infrastrutture di ispezione

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini del rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria fino alla copertura non superiore al 50% delle spese intese a migliorare, oltre il livello gia' raggiunto rispettando le condizioni minime di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, gli strumenti ed impianti necessari per le attivita' di ispezione e di monitoraggio e, all'occorrenza, per le misure previste all'articolo 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni, nei centri di ispezione fitosanitari diversi da quelli del luogo di destinazione, e' integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.

2. Per l'ottenimento della partecipazione finanziaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma delle misure da attuare rientranti fra quelle finanziabili ai sensi del comma 1. Le richieste di partecipazione finanziaria dirette alla Commissione europea e i programmi completi della documentazione e di ogni informazione necessaria, sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole che provvede, previo coordinamento, ad inviarli unitariamente alla Commissione europea.

Art. 3.
Partecipazione finanziaria per la "lotta fitosanitaria" sul territorio

1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini della "lotta fitosanitaria" nel territorio, nei casi di apparizione reale o sospetta di un organismo nocivo dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunita', fino alla copertura non superiore al 50% delle spese relative alle misure necessarie adottate o previste per debellare tale organismo nocivo o, se cio' non e' possibile, per arginarne la diffusione, e' integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.

2. La richiesta della partecipazione finanziaria di cui al comma 1 puo' essere avanzata se l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni:
a) e' stato oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri e;
b) costituisce un pericolo imminente per la totalita' o parte del territorio della Comunita' in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o e' in corso di eradicazione e;
c) e' stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un paese terzo o da un'altra zona dell'Unione europea.

3. Le misure necessarie di cui al comma 1 sono:
a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta dei servizi fitosanitari regionali per:
1) vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali e' stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo;
2) vegetali, prodotti vegetali e altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perche' derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimita' di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di tali forniture o di quelli da esse derivanti;
3) substrati di coltivazione e terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione;
4) materiali di produzione, condizionamento, imballaggio o immagazzinamento, locali di immagazzinamento o di condizionamento, nonche' mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalita' o una parte di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;
b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorita' competenti al fine di controllare la presenza o la gravita' della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;
c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonche' di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, se tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

4. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3 i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:
a) coprire totalmente o in parte i costi delle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione di cui ai titoli III e VIII del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, oppure
b) compensare la totalita' o parte delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o piu' delle misure di cui al comma 3, lettera c).

5. Nei casi in cui, con regolamento della commissione europea, una compensazione per mancato profitto e' considerata, in deroga al comma 4, lettera b), spesa derivante direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3, puo' essere richiesta, alle condizioni previste dal comma 2, la concessione di una partecipazione finanziaria dell'Unione europea fino alla copertura non superiore al 25 % della spesa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per azioni ed interventi rientranti fra quelli contemplati dal presente articolo, adottati o previsti nel settore nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendono usufruire della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 5, trasmettono tempestivamente al Ministero per le politiche agricole la relativa domanda diretta alla Commissione europea. La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata e documentata contenente le seguenti informazioni:
a) il riferimento alla notifica dell'organismo nocivo alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
b) la natura e l'entita' della presenza di organismi nocivi di cui al comma 1, nonche' degli antefatti e delle modalita' della scoperta;
c) l'identita' delle forniture di cui al comma 2, lettera c), attraverso le quali l'organismo nocivo e' stato introdotto, ovvero, qualora non si possa fornire l'informazione, l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non e' stato possibile individuare le forniture;
d) le misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenziario, per le quali si chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria dell'Unione europea;
e) i risultati ottenuti e il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che e' o sara' coperta da stanziamenti pubblici, concessi dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

7. Le domande di partecipazione finanziaria di cui al comma 6 sono trasmesse dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea non oltre l'anno civile successivo a quello della scoperta dell'organismo nocivo. Le informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 6 sono immediatamente trasmesse dal Ministero per le politiche agricole anche agli Stati membri dell'Unione europea.

8. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente articolo puo' essere richiesta nei termini stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997, purche' le misure di cui al comma 3 siano state prese entro un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della scoperta di un organismo nocivo, o siano previste per questo periodo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, se ritengono che gli obiettivi delle misure di cui al comma 8 necessitano, per essere realizzati, di un periodo supplementare ragionevole, presentano apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea per l'esame dei competenti organi comunitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea e' decrescente per gli anni in questione.

Art. 4.
Partecipazione finanziaria per ulteriori azioni, requisiti o condizioni

1. Se i competenti organi comunitari, considerata l'evoluzione della situazione nel territorio comunitario, decidono la realizzazione di ulteriori azioni o dispongono che altre misure adottate o previste nel territorio nazionale siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ottenere la partecipazione finanziaria stabilita ai predetti fini dall'Unione europea, nella misura non superiore al 50%, possono presentare apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea.

2. Se le azioni, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunita', diversi da quello nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea puo' essere accordata in misura superiore al 50%.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 e' limitata nel tempo e decrescente negli anni in questione.

4. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che ricorrono le condizioni per l'adozione della decisione di cui al comma 1, possono presentare una apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per l'esame dei competenti organi comunitari.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano la partecipazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, fino alla copertura complessiva degli interventi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.
Surrogazione dell'Unione europea nei diritti

1. La concessione della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente decreto non pregiudica i diritti vantati dal beneficiario di detta partecipazione nei confronti di terzi, per il rimborso di spese o il risarcimento di perdite o altri danni che siano anche oggetto della partecipazione stessa.

2. L'Unione europea subentra nei diritti di cui al comma 1 con effetto dal versamento della partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni di cui allo stesso comma 1 sono da essa coperti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per le politiche agricole l'esistenza dei diritti di cui al comma 1 al momento della presentazione della richiesta di partecipazione finanziaria, ovvero al momento in cui gli stessi diritti sorgono. Il Ministero per le politiche agricole comunica le dette informazioni alla Commissione europea.

Art. 6.
Sospensione o riduzione della partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria di cui agli articoli 3 e 4 puo' essere sospesa o ridotta se, sulla base delle informazioni ricevute o dei risultati di propri controlli o degli esami eseguiti in conformita' di procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, sia stato accertato, da parte della Commissione europea, che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) che la mancata o incompleta esecuzione delle misure necessarie indicate agli articoli 3 e 4 o il mancato rispetto delle modalita' o dei termini stabiliti o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati;
b) che le misure non sono piu' necessarie;
c) che si e' verificata una irregolarita' o una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.

Art. 7.
Restituzione della partecipazione finanziaria

1. Le somme relative alla partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 sono restituite totalmente o in parte, se, dalle informazioni fornite, risulta che sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a) che le misure necessarie decise non sono state realizzate o non lo sono state in modo conforme alle modalita' o ai termini stabiliti o necessari per gli obiettivi perseguiti;
b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali la partecipazione finanziaria e' stata concessa;
c) l'esistenza di una irregolarita' o di una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.

2. I diritti nei quali e' subentrata l'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 sono oggetto di un ritrasferimento al titolare originario con effetto dalla restituzione di cui al comma 1, nella misura in cui detti diritti sono da questa coperti.

Art. 8.
Violazione di obblighi comunitari

1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di conformi rilevazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a fornire immediatamente alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutti i particolari concernenti la causa della comparsa di un organismo nocivo nella zona interessata dovuta alla movimentazione verso la zona in questione di una o piu' partite che contenevano l'organismo nocivo e individua lo Stato membro, o gli Stati membri successivi, di provenienza della partita o delle partite contaminate. Il Ministero per le politiche agricole, in particolare, fornisce alla Commissione europea, sentite le regioni e le province autonome interessate, tutti i particolari sull'origine o le origini della o delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli effettuati, al fine di stabilire i motivi della mancata rilevazione della non conformita' della o delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo di che trattasi. Inoltre, informa la Commissione europea, su richiesta della stessa, della destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante uno specificato periodo.

2. Se, in base alle informazioni di cui al comma 1, la Commissione europea stabilisce che la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non e' stata scoperta per il mancato rispetto di uno degli obblighi del Trattato e delle disposizioni relative agli esami o alle ispezioni previste, rispettivamente, al titolo III, relativo ai "Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione", e al titolo VIII, relativo ai "Controlli fitosanitari all'importazione", del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, non spetta la partecipazione finanziaria e, se e' gia' stata assegnata, non viene versata ovvero, se e' gia' stata versata, deve essere restituita all'Unione europea con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Se la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo in questione non e' stata scoperta da un altro Stato membro per il mancato rispetto degli obblighi del Trattato e delle disposizioni comunitarie relative agli esami o alle ispezioni fitosanitarie previste, per i conseguenti diritti vantati nei confronti di detto Stato si applica l'articolo 5, comma 2.

Art. 9.
Partecipazione finanziaria straordinaria

1. Se, sulla base di disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, viene previsto che la partecipazione finanziaria venga maggiorata fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare apposita domanda al Ministero per le politiche agricole, che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per ottenere tale integrazione della partecipazione finanziaria comunitaria.

Art. 10.
Procedure di assegnazione e restituzione dei contributi

1. Per l'acquisizione ed il trasferimento dei contributi comunitari di cui agli articoli 2, 3, commi 1 e 5, 4 e 9, si procede, attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a riassegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, le contribuzioni comunitarie assegnate all'Italia.

2. Le restituzioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, concernenti i contributi comunitari non utilizzati, sono effettuate direttamente all'Unione europea dalle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio non utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al pagamento degli eventuali interessi di mora ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle procedure stabilite in sede comunitaria. Copia delle note di restituzione dei contributi non utilizzati devono essere contestualmente trasmesse al Fondo di rotazione di cui al comma 1 per gli adempimenti contabili di competenza.

Art. 11.
Applicazione disposizioni regolamento (CEE) n. 729/70

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificati dall'articolo 1, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1287/95 del 22 maggio 1995, si applicano al presente decreto.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.