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Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 326

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 1 della legge n. 337 del 1998, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da "dalla scadenza" a "dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.".

Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "21,";
b) nell'articolo 24, al comma 1, le parole "di notifica della cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "di consegna del ruolo al concessionario";
c) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo).
- 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.";
d) nell'articolo 36, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.";
e) nell'articolo 37, comma 1, le parole "gli articolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 9,".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 17, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.";
b) nell'articolo 19, al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata";
c) dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
"Art. 52-bis (Mancato rispetta del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo).
- 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, il concessionario e' punito con la sanzione amministrativa di lire un milione per ciascuna cartella di pagamento, aumentata di una somma pari agli interessi legali sull'importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza del predetto termine fino alla data della notifica.";
d) nell'articolo 57, al comma 4, le parole "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";
e) dopo l'articolo 57, e' aggiunto il seguente:
"Art. 57-bis (Somme anticipate dai concessionari).
- 1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 26, comma 3, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito, con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999.

2. La restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate ai sensi del comma 1 e' disposta con provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.".

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.