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Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 327

"Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega conferita per la revisione della tassazione degli immobili debba disporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, l'istituzione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;

Visto l'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 133 del 1999, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), della stessa legge n. 133 del 1999, nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per il periodo d'imposta 1999, e' istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, e' determinata nei seguenti ammontari:
a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
b) L. 160.000, se il reddito complessivo e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.

2. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.