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Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374

"Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalita' organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo e' estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
n) agenzia in attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

2. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.

Art. 2.
Requisiti di onorabilita'

1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilita' per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.
Agenzia in attivita' finanziaria

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.

5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.

6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi', chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.

Art. 4.
Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere a) , b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonche' ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.

2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere e) , f) , h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991.

3. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

4. Per i soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge.

6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia.

7. Le autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attivita' di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1.

8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attivita' indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:
a) le modalita' di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle modalita' della loro tenuta;
b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.

Art. 5.
C o n t r o l l i

1. Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, puo' indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC puo', altresi', accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i trattamenti necessari.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l'attivita' di contrasto al riciclaggio.

3. Ferme restando le competenze delle autorita' indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facolta' di delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.

Art. 6.
S a n z i o n i

1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.

3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'irrogazione della sanzione.

4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza.

5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attivita' di cui all'articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.

Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie

1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorita' competenti, stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni.

2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.

3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.