stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 20 ottobre 1999, n. 442

"Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241, recante proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2677, istitutivo dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare";

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, recante lo statuto dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare";

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" in ente autonomo "Mostra d'oltremare del lavoro italiano nel mondo";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni

1. L'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito denominato E.A.M.O., e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine puo' essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, di non piu' di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonche' la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della societa', l'E.A.M.O. e' amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attivita' di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.

4. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'E.A.M.O. e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.

6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.

7. La societa' Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.

Art. 2.
Capitale sociale

1. Il capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo l definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. sono attribuite, all'atto della costituzione della societa', agli enti fondatori dell'Ente autonomo mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in misura proporzionale alle quote, agli stessi enti spettanti, del patrimonio dell'E.A.M.O., secondo le stime della commissione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Delle partecipazioni complessivamente spettanti allo Stato e al comune di Napoli e' attribuita al comune stesso una quota corrispondente al valore delle aree rientranti nell'attuale perimetro della Mostra, degli immobili su di esse esistenti e delle relative pertinenze, fino a concorrenza delle partecipazioni stesse. Le partecipazioni azionarie relative alla eventuale quota residua del capitale sono attribuite allo Stato. L'esercizio dei diritti dell'azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprieta' dello Stato, e' delegato al comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni societarie che incidono sulla piena disponibilita' delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti di alienazione delle aree e dei beni non rientranti nell'attuale perimetro della Mostra. Queste ultime deliberazioni sono assunte: con il voto favorevole del rappresentante dello Stato. Allo Stato, nella qualita' di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresi' attribuita la facolta' di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 3.
Oggetto sociale

1. La Mostra d'oltremare S.p.a. ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio gia' dell'E.A.M.O., nonche' di organizzare attivita' fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della citta' di Napoli.

2. La Mostra d'oltremare S.p.a. puo', tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; puo' costituire o partecipare a societa' che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprieta' della societa', nonche' attivita' di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; puo' costituire o partecipare a societa' aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.

Art. 4.
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' Mostra d'oltremare S.p.a. e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 19 93, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo l ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.

Art. 5.
Cose di interesse artistico e storico

1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa' stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo l della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 3.

3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.