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-Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 232



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale sono state conferite al Governo talune deleghe finalizzate alla riforma del sistema fiscale;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d'imposta sugli utili societari;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Visto l'articolo 3, comma 136, della medesima legge n. 662 del 1996, il quale prevede la possibilita' di disciplinare, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure di attuazione delle norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461, RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI

Art. 1.

1. Nell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "la ritenuta a titolo d'imposta", sono inserite le seguenti: "o l'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".

Art. 2.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea"; nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.";
b) all'articolo 27, comma 5, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: "non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".

Art. 4.

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".

2. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma 3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".

3. All'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 5.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo e' stato effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati";
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a) le parole "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 2, commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.".

2. La disposizione di cui alla lettera a) si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 l'imposta e' applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.";
b) all'articolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater";
d) all'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.";
e) all'articolo 5:
1) nel comma 1, le parole "articolo 2, comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter";
2) nel comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1";
f) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1° luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1° luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico e' accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed e' addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.".

Art. 7.
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti

1. All'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo".

2. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".

3. All'articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".

4. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28 febbraio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".

5. All'articolo 35, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16 ottobre".

6. All'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta".

7. I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalita' e termini di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 8.
Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate

1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostituiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla societa' di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti. La societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 9.
Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero

1. All'articolo 42, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.".

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

Art. 10.

1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di acquisto" sono aggiunte le seguenti: "assoggettato a tassazione".

2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

TITOLO II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 467, CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E DI CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI

Art. 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto";
b) nell'articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto".

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

TITOLO III
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 466, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IMPOSTE PERSONALI SUL REDDITO AL FINE DI FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 12.

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.".

2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 gia' versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 314, CONCERNENTE ARMONIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI CONCERNENTI I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

Art. 13.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";
b) nell'articolo 48:
1) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari;";
2) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:
"g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;";
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa";
4) nel comma 4, lettera b), le parole: "vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti: "vigente al termine di ciascun anno";
c) nell'articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonche' a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 3:
1) nel terzo periodo, le parole: "dell'1 per cento mensile" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile";
2) il quinto periodo e' soppresso;
b) all'articolo 24:
1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.";
2) il comma 2 e' abrogato.

2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attivita' all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e' attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro dipendente.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 16.

1. Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662.