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Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541

"Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2000 - Supplemento Ordinario n. 29



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998;

Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;

Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "autorita' marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione;
c) "certificato", il certificato di conformita' alle disposizioni del presente decreto;
d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;
e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;
f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della piu' piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore e' superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale e' misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o piu' dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova;
l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.

2. Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.

Art. 3.
Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.

2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.

4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.

5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto

7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.

Art. 4.
Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate:
a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto;
b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos;
c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.

Art. 5.
Norme di progettazione, costruzione e manutenzione

1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.

Art. 6.
Certificato

1. L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.

2. L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare.

3. Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

4. Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.

Art. 7.
V i s i t e

1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.

3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Art. 8.
Controlli

1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.

2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali.

3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.

4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.

Art. 9.
Modifiche tecniche

1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.
Spese per le visite ed il rilascio del certificato

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di versamento di cui al comma 1.

Art. 11.
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.