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"Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere"

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)


Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,».