(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: «fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale,» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando sia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,».