Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)

Regolamento interno

(approvato nella seduta del 15 giugno 1993, modificato nella seduta del 21 gennaio 1998)

Art. 1
Compiti della Commissione

1. La Commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, e secondo le norme del presente regolamento.

2. La Commissione deve pertanto:

1) accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;

c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;

d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad esse appartenenti o appartenute.

2) presentare al Parlamento entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori una relazione sulle risultanze delle indagini concernenti l'oggetto dell'inchiesta.

Art. 2
Composizione e durata della Commissione

1. (*) La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, dura in carica fino al 30 dicembre 1995.

2. In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere per scadenza del mandato o per anticipare scioglimento, la Commissione continua ad esercitare i suoi poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma precedente, al rinnovo dei componenti della Commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Art. 3
Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4
Partecipazione alle sedute della Commissione - Obbligo del segreto

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria e dei collaboratori di cui all'articolo 24.

2. I componenti la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 5
Costituzione della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vice Presidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. L'Ufficio di Presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

3. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 7
Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 8
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;

b) propone alla Commissione la deliberazione delle spese ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione;

c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce.

Art. 9
Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salva diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato salvo quanto previsto dal comma precedente.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al secondo comma.

Art. 10
Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggiornaza dei due terzi dei presenti.

Art. 11
Numero legale

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 12
Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre Commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

3. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

4. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13
Pubblicità dei lavori

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno per le esigenze degli atti previsti dall'articolo 6 della legge n. 172 del 17 maggio 1988, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

2. Il processo verbale di ogni seduta, redatto in forma più ampia di quella prevista dall'articolo 60, comma 1, del regolamento del Senato, è letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

3. Di ogni seduta della Commissione si redige e si pubblica nel Bollettino delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un resoconto sommario. Quando la Commissione ascolta le persone in libera audizione o in sede di testimonianza formale ovvero si riunisce in seduta segreta si redige e si pubblica un riassunto dei lavori.

4. (**) I resoconti stenografici delle sedute della Commissione sono pubblicati, senza ritardo, in edizione provvisoria. L'edizione definitiva è pubblicata negli atti parlamentari dopo la sottoscrizione del resoconto stenografico ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 14
Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 15
Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni

1. I poteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, devono essere esercitati direttamente dalla Commissione.

2. L'attività istruttoria è svolta dalla Commissione. Compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, possono essere delegati dalla Commissione a gruppi di lavoro.

Art. 16
Audizioni

1. La Commissione può procedere a libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo, i magisrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

3. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.
Testimonianze

1. La Commissione può procedere alla assunzione di testimonianze formali.

2. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dalla Commissione con le modalità previste dall'articolo precedente o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.

4. Le persone ascoltate in sede di testimonianza formale sono ammonite dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assumono nel deporre davanti alla Commissione.

5. Le persone ascoltate ai sensi del presente articolo sono dispensate dal prestare giuramento e non possono essere assistite da un avvocato anche qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali.

Art. 18
Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze

1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.

2. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente, sulla base di capitolati predisposti. Esaurite le domande del Presidente ogni Commissario ha diritto di rivogere direttamente altre domande ai testi.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.

4. Alle persone ascoltate sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 19
Denuncia di reati

1. Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente.

Art. 20
Segreto funzionale

1. I documenti formati a seguito di accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto funzionale.

2. Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale, la Commissione valuterà l'opportunità della loro trasmissione in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo.

3. In ogni caso il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 21
Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

2. Gli atti depositati in archivio sono liberamente consultabili dai commissari e dai collaboratori della Commissione.

3. Non è consentito estrarre copia di atti e documenti segreti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi.

Art. 22
Pubblicazione di atti e documenti

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

Art. 23
Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle camere, di intesa fra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24
Collaborazioni

1. La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze.

2. A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

3. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamato dall'artcolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'Ufficio di Presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

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(*) Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, quindi al 31 ottobre 1997 dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646 e successivamente ulteriormente prorogato fino alla conclusione della XIII legislatura dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 243.

(**) Comma sostituito dalla Commissione nella seduta del 21 gennaio 1998.