Presidenza del Vice Presidente
MORANDO
indi del Presidente
COVIELLO
IN SEDE REFERENTE
(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati – (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza) (4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati – e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana. In apertura di seduta il senatore PELELLA suggerisce di adottare alcuni criteri per rendere più spedito l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo: in particolare, suggerisce di procedere all’illustrazione soltanto per gli emendamenti più significativi, valutando la possibilità anche di procedere ad una bocciatura tecnica per tutti gli altri. Il presidente MORANDO condivide la sostanza della preoccupazione e delle argomentazioni del senatore Pelella, che ritiene debbano intendersi soprattutto come un invito rivolto a tutti i Gruppi politici a concentrare l’illustrazione e la discussione sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.
Dichiara, quindi, inammissibili i seguenti emendamenti: 73.47, 73.48, 75.11, 75.13, 75.34, 75.35, 75.70, 75.71, 75.75, 75.12 (limitatamente al 2001), 77.13, 78.7, 78.38 (limitatamente al 2001), 79.4, 79.5, 79.200 e 79.2 (limitatamente al 2001).
Si passa all’esame dell’articolo 73. Dopo che il senatore CÒ ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti all’articolo 73 di cui è primo firmatario, il senatore VEGAS osserva che l’articolo in discussione intende dare attuazione all’accordo del 3 agosto tra Stato e regioni in materia di spesa sanitaria. Si tratta, però, di un’attuazione parziale e fortemente discutibile in alcune parti: ciò vale soprattutto per la disposizione che, al comma 5, introduce una incongrua competenza del Ministro della sanità in materia di spesa, con una procedura incomprensibile e destinata a ripercuotersi negativamente sul buon andamento della finanza pubblica e sui rapporti tra Stato e regioni. Richiama, quindi, l’attenzione sugli emendamenti 73.21, 73.25 e 73.26, ispirati dall’intento di riportare il dettato dell’articolo 73 allo spirito ed alla lettera dell’accordo del 3 agosto ed osserva che il mancato accoglimento di essi potrebbe aumentare le difficoltà delle regioni per quanto attiene alla gestione della spesa sanitaria. Raccomanda quindi alla maggioranza ed al Governo una attenta ponderazione degli emendamenti riferiti all’articolo 73 sottoscritti dai senatori appartenenti alla sua parte politica, emendamenti che ritiene con le osservazioni testé svolte di avere illustrato. Il sottosegretario MORGANDO osserva che l’articolo 73 delinea una duplice modalità di copertura dei disavanzi della spesa sanitaria: da un lato, al comma 4, si provvede ad affrontare gli eventuali disavanzi di gestione ricorrendo all’autonomia impositiva delle regioni, e dall’altro, al comma successivo, si prevede una procedura concertata, tra Stato e regioni, per accertare eventuali disavanzi e determinare di comune accordo le modalità della loro copertura. Occorre inoltre ricordare che il Governo ha avviato un confronto approfondito con le regioni sulla entità del Fondo sanitario nazionale, adoperandosi per mettere a disposizione delle regioni medesime le risorse necessarie. Pertanto, l’articolo 73 consente di delineare un organico assetto della spesa sanitaria nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.1, 73.2, 73.3 – che il senatore TIRELLI ha rinunciato ad illustrare, insieme a tutti gli altri emendamenti all’articolo 73 di cui è primo firmatario – 73.4 e 73.8. Dopo che il senatore MONTELEONE ha osservato che il comma 2 dell’articolo 73 esprime un orientamento contraddittorio rispetto a quello adottato dall’Aula del Senato con l’approvazione di uno specifico provvedimento riguardante gli istituti di ricovero e cura non più di quindici giorni or sono, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.9 e 73.5, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Aderendo all’invito del relatore GIARETTA, che suggerisce la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea sul finanziamento degli enti privati senza scopo di lucro, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 73.6, 73.10 e 73.11. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.12, 73.13, 73.7, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.23, 73.24, 73.19, 73.22 e 73.25. Il senatore VEGAS richiama quindi l’attenzione sull’emendamento 73.21, rilevando che il Governo adotta decisioni lesive dell’autonomia delle regioni riducendo unilateralmente i flussi di finanziamento della spesa sanitaria e modificando alcuni fattori di spesa, conseguentemente mutando i parametri di riferimento del patto del 3 agosto 2000. In tal modo, si pone in essere un meccanismo punitivo per il sistema delle autonomie, con l’attribuzione di un improprio potere impositivo al Ministro della sanità a fronte di un ridimensionamento delle potestà delle regioni sul versante del controllo della spesa. Esprime inoltre delusione per l’andamento dei lavori, poiché si dedica eccessivo spazio a questioni minori, senza che il Governo e i gruppi politici di maggioranza forniscano invece risposte convincenti alle problematiche più rilevanti sollevate dai Gruppi politici dell’opposizione. Nell’associarsi alla posizione testé espressa dal senatore Vegas, il senatore TAROLLI osserva che l’articolo 73 è caratterizzato da una intrinseca contraddittorietà, in quanto pretende di responsabilizzare pienamente gli enti regionali, sanzionandone l’eventuale l’inerzia con la previsione di penetranti interventi sostitutivi del Governo, senza però conferire alle regioni medesime adeguati poteri nella gestione delle entrate. In questo senso, l’articolo 73 costituisce un passo indietro, soprattutto se lo si confronta con altre misure, adottate anche per impulso dei gruppi politici dell’opposizione, relativamente ai rimedi nei casi di inerzia degli enti locali e delle Regioni nell’utilizzo dei Fondi strutturali europei. Rispetto alle lacune evidenziate, l’emendamento 73.21, a favore del quale voterà, introduce un correttivo convincente. Il senatore TIRELLI, nell’annunciare il voto favorevole all’emendamento 73.21, ritiene carente la normativa in discussione soprattutto nella parte in cui pretende di attribuire specifiche responsabilità alle regioni in materia di spesa sanitaria e un correlato potere di controllo allo Stato senza definire i livelli minimi di assistenza sanitaria e i relativi standard delle prestazioni. In tal modo vengono penalizzate le regioni più efficienti, come la Lombardia. Anche il senatore MONTELEONE ritiene che non si possano conferire poteri sostitutivi al Governo senza preliminarmente codificare livelli minimi omogenei delle prestazioni sanitarie erogate dalle regioni. Il sottosegretario SOLAROLI osserva che i Governi succedutisi nel corso della legislatura si sono adoperati non soltanto per ripianare i disavanzi dei bilanci sanitari accumulatisi nel corso degli anni, ma anche per incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale fino a definire livelli di spesa soddisfacenti. Quando, nel confronto con le regioni, lo Stato ha accertato una riduzione delle risorse dovuta ad atti e comportamenti dell’amministrazione centrale, non ha mancato di provvedere con larghezza a ripianare i disavanzi delle regioni. Inoltre, non si può non ricordare che negli ultimi anni l’autonomia finanziaria e fiscale delle regioni è stata ampliata in modo significativo, con conseguenze vantaggiose soprattutto per le regioni del Centro-Nord, dotate di potenzialità fiscali indubbiamente più elevate rispetto al resto dell’Italia. Nell’anno in corso, il patto con le regioni ha definito un tetto della spesa sanitaria – fissato in 129.000 miliardi di lire – ed ha deciso l’effettuazione di un monitoraggio sistematico della stessa. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 provvede da un lato a compensare le minori entrate derivanti dalla progressiva abolizione dei ticket sanitari, in modo che essa non si ripercuota negativamente sul Fondo sanitario nazionale, e dall’altro a introdurre misure di contenimento della spesa complessiva. Il monitoraggio, pertanto, serve a tenere sotto controllo l’andamento della spesa, e lo Stato non mancherà di coprire le minori entrate derivanti da proprie iniziative e di esercitare il potere sostitutivo laddove le regioni non siano in grado di ripianare la parte di disavanzo della spesa sanitaria di cui esse stesse siano direttamente responsabili. Non si comprendono pertanto i motivi della polemica dei senatori appartenenti ai Gruppi politici di opposizione di Centro-Destra. Con riferimento alle affermazioni del rappresentante del Governo, il senatore VEGAS osserva che i disavanzi accumulati dalle regioni sono una diretta conseguenza della costante tendenza a sottostimare il fabbisogno del Fondo sanitario nazionale, da ricondurre alle politiche adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e per il raggiungimento dei parametri definiti nel trattato di Maastricht. Con la manovra di finanza pubblica all’esame, il Governo ha deciso di chiudere le partite precedenti con stanziamenti che avrebbero però dovuto essere corrisposti a partire dall’esercizio finanziario in corso. Non vi sono obiezioni sul tetto definito per la spesa sanitaria per il 2001, ma occorre rilevare che i meccanismi previsti dall’articolo 73 sono rischiosi in quanto non considerano adeguatamente l’evoluzione di tale spesa in rapporto agli effetti di riduzione delle entrate conseguenti alle misure fiscali contenute nei provvedimenti all’esame e al rigonfiamento della domanda che riguarderà soprattutto la spesa farmaceutica, i cui oneri vengono traslati sulle regioni. Tali meccanismi sono destinati ad indurre un incremento delle spese a carico delle regioni, che, pertanto, si troveranno ad affrontare crescenti difficoltà. È deplorevole che lo Stato, non pago di determinare tali difficoltà, indichi poi nelle regioni stesse le principali responsabili del non brillante andamento del fabbisogno pubblico. Nel prendere atto dei rilievi del senatore Vegas, il sottosegretario SOLAROLI illustra l’emendamento 73.1000 che, al comma 4 dell’articolo 73 sostituisce l’espressione «nella misura massima» con l’altra: «nella misura necessaria». Su tale emendamento esprime parere favorevole il relatore GIARETTA. L’emendamento 73.1000 è quindi accolto, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 73.21 e 73.18. Il relatore GIARETTA si rimette al parere del Governo sull’emendamento 73.20. Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha espresso su di esso parere favorevole. Con riferimento al parere contrario espresso dal relatore e dal sottosegretario SOLAROLI sugli emendamenti soppressivi del comma 5 dell’articolo 73, il senatore VEGAS osserva che il mantenimento dello stesso comma è contraddittorio con l’approvazione degli emendamenti 73.1000 e 73.20. Conviene con il senatore VEGAS il senatore ROSSI. Il presidente COVIELLO ritiene di non condividere le osservazioni dei senatori Vegas e Rossi e pone pertanto ai voti gli emendamenti soppressivi del comma 5. Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.26, 73.27, 73.28, 73.29 e 73.30, sul quale ultimo dichiara voto favorevole il senatore MONTELEONE. È quindi respinto l’emendamento 73.31, che i proponenti rinunciano ad illustrare e sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Il senatore VEGAS raccomanda quindi l’accoglimento dell’emendamento 73.33, che non comporta effetti finanziari ma tende a rafforzare il livello di autonomia e responsabilità delle regioni. Dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.33, 73.32, 73.34, 73.35, 73.36, 73.37, 73.38, 73.39, 73.40, 73.41, 73.42 e 73.43. Il senatore TIRELLI illustra quindi l’emendamento 73.44, inteso a definire con precisione l’ambito di responsabilità delle regioni. Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Posto ai voti, l’emendamento 73.44 è quindi respinto. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 73.45, che il senatore MANTICA rinuncia ad illustrare, e l’emendamento 73.46. Il senatore D’ALÌ illustra l’emendamento 73.0.1, che intende riattivare il contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia. Esprimono parere contrario su tale emendamento il relatore e il rappresentante del Governo. L’emendamento 73.0.1 è quindi respinto. Sono altresì respinti gli emendamenti 73.0.2 e 73.0.3, che i rispettivi proponenti danno per illustrati e dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Si passa all’esame dell’articolo 74. Dopo che i rispettivi proponenti hanno rinunciato ad illustrarli, e dopo l’espressione del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 74.1 e 74.2. Si passa all’esame dell’articolo 75. I senatori TIRELLI, CÒ e MANTICA rinunciano ad illustrare gli emendamenti all’articolo 75 di cui sono firmatari, riservandosi di esprimersi su di essi in sede di dichiarazione di voto. Il senatore VEGAS, nell’illustrare gli emendamenti all’articolo 75 da lui sottoscritti, osserva che tale norma dispone non già la soppressione dei ticket sanitari, ma si limita ad annunciare tale misura, da attuarsi gradualmente entro il 2003. In particolare, richiama l’attenzione sul comma 8, rispetto al quale occorrerebbe comprendere se siano sufficienti ed effettive le misure di compensazione delle minori entrate per le regioni conseguenti alla già ricordata soppressione dei ticket sanitari. Non si può non tenere presente, infatti, che tale misura avrà effetti di moltiplicazione della domanda, soprattutto sul versante farmaceutico, effetti che il Governo non sembra avere previsto. In relazione a tale problema, raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 75.28, che prevede meccanismi compensativi degli oneri derivanti dalla soppressione dei ticket da porre a carico dello Stato, poiché il sistema delineato dell’articolo 75 sembra destinato al fallimento. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5 e 75.6. Con il parere favorevole del relatore è quindi accolto l’emendamento 75.7. È invece respinto l’emendamento 75.8, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Il relatore GIARETTA, nel pronunciarsi sull’emendamento 75.9, dichiara di ritenere preferibile sulla materia la formulazione contenuta nell’emendamento 75.13, presentato in un nuovo testo dal senatore MONTAGNINO. Il senatore MONTAGNINO dichiara quindi di riformulare il suo emendamento 75.13 in un ulteriore nuovo testo, che lo colloca come comma aggiuntivo dopo il comma 4 dell’articolo 75. Accogliendo inoltre un suggerimento del senatore Monteleone, modifica le parole: «la patologia neoplastica» con le altre: «le patologie neoplastiche». Su tale riformulazione esprimono parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo. Posto ai voti, è accolto l’emendamento 75.13, nell’ulteriore nuovo testo, risultando ritirato l’emendamento 75.13 (nuovo testo). Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 75.9, 75.10, 75.14 e 75.21. Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.15 e 75.18, nonché l’emendamento 75.16. Il senatore MONTELEONE annuncia quindi che voterà a favore dell’emendamento 75.19, sottolineando l’esigenza di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione. Il senatore Roberto NAPOLI annuncia che voterà contro l’emendamento 75.19 ritenendo che la legge finanziaria non è la sede idonea per introdurre norme di prevenzione sanitaria a carattere generale. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.19, 75.17, 75.20, 75.22, 75.23, 75.24, 75.25, 75.26, 75.27, 75.28 e 75.29. Il senatore MONTELEONE annuncia che voterà a favore dell’emendamento 75.30 poiché esso asseconda gli sforzi volti a favorire gli investimenti per la ricerca, che, attualmente, dispone di risorse estremamente limitate. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.30, 75.31, 75.32, 75.33, 75.36, 75.37, 75.38, 75.39, 75.40 e 75.41. Dopo che il senatore TIRELLI ha annunciato il voto favorevole all’emendamento 75.42, inteso a ridurre un vincolo burocratico ininfluente sulla spesa, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.42, 75.43, 75.44, 75.45, 75.46, 75.47, 75.48, 75.49, 75.50, 75.51, 75.52, 75.53, 75.54 e 75.55. Il senatore AZZOLLINI, nel dichiarare il suo voto favorevole sull’emendamento 75.56, sottolinea la macchinosità della legislazione che sta per essere varata, destinata a determinare uno scadimento della qualità dei servizi sanitari e la trasformazione dei medici in burocrati. Nell’annunciare il voto contrario all’emendamento 75.56, il senatore MORANDO ricorda che alla Camera dei deputati l’articolo 75 è stato votato dagli oltre 600 deputati presenti con soli 3 voti contrari. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 75.56, 75.57, 75.58, 75.59, 75.60, 75.61, 75.62, 75.63, 75.64, 75.65, 75.66, 75.67, 75.68, 75.69, 75.72, 75.73, 75.76, 75.77, 75.78, 75.79, 75.80, 75.81, 75.82, 75.83, 75.84, 75.85, 75.86, 75.87, 75.88, 75.89, 75.90, 75.91, 75.92, 75.93, 75.94, 75.95, 75.96, 75.97, 75.98, 75.99, 75.100, 75.101, 75.102, 75.103, 75.104, 75.105, 75.106, 75.107, 75.108, 75.109, 75.110, 75.111, 75.112, 75.113, 75.114, 75.115, 75.116, 75.117, 75.118 e 75.119. La sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI invita quindi i proponenti a trasformare in ordine del giorno l’emendamento 75.120. Non aderendo i proponenti all’invito della rappresentante del Governo, l’emendamento 75.120, sul quale esprime parere contrario il relatore, posto ai voti, è respinto. Sono altresì respinti, con distinte e successive votazioni, i restanti emendamenti all’articolo 75, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore ed il rappresentante del Governo. Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 75.0.1, 75.0.2, 75.0.3 e 75.0.4, intesi ad inserire articoli aggiuntivi successivi all’articolo 75, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Si passa all’esame dell’articolo 76. Dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 76 e dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo, con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 76.10, 76.11, 76.12 e 76.13. Il senatore MONTELEONE, nel dolersi della celerità delle votazioni, che si susseguono a ritmo incessante e non consentono un’adeguata riflessione sulla portata dei singoli emendamenti, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire i motivi della contrarietà all’emendamento 76.14, soppressivo del comma 3. Nel fornire i chiarimenti richiesti, la sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI rinvia alle spiegazioni contenute nella relazione che accompagna il provvedimento all’esame. Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 76.14, 76.15, 76.16, 76.17, 76.18, 76.19, 76.20, 76.21 e 76.32. Nel raccomandare l’accoglimento dell’emendamento 76.22, il senatore VEGAS richiama l’attenzione sulla necessità di un approccio più chiaro al rapporto tra spesa regionale e spesa statale. Il sottosegretario SOLAROLI osserva che la disposizione che l’emendamento 76.22 si propone di sopprimere ha carattere incentivante. Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i restanti emendamenti all’articolo 76. Si passa all’esame dell’articolo 77. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 77.1, che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare. Con il favorevole del rappresentante del Governo è quindi accolto l’emendamento 77.2 del relatore. Il senatore AZZOLLINI illustra quindi l’emendamento 77.3, volto ad introdurre una norma a tutela della privacy. La sottosegretaria FUMAGALLI CARULLI esprime parere favorevole all’emendamento, chiedendo però ai proponenti di riformularlo con la soppressione dell’espressione: «con particolare efficacia», palesemente superflua. Il senatore AZZOLLINI aderisce all’invito della rappresentante del Governo, riformulando conseguentemente l’emendamento 77.3, sul quale esprime parere favorevole il relatore. L’emendamento 77.3, nel nuovo testo, è quindi posto ai voti ed accolto. I proponenti rinunciano quindi ad illustrare i restanti emendamenti all’articolo 77, che sono posti separatamente ai voti e respinti, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 78. I presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 78. Con il parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5 e 78.6. Il senatore MONTELEONE sottolinea l’opportunità di sopprimere il comma 2 dell’articolo 78. Il presidente COVIELLO avverte che il Governo ha testé presentato l’emendamento 78.1000, soppressivo del comma 2. Il senatore VEGAS invita i senatori ad approvare l’emendamento 78.8. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 78.8, 78.9, 78.10, 78.14, 78.11, 78.15, 78.16, 78.17, 78.12, 78.19, 78.18, 78.20, 78.21, 78.22, 78.23, 78.24, 78.25, 78.26 e 78.13. Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva quindi l’emendamento 78.1000. L’emendamento 78.27 è conseguentemente precluso. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 78.28, 78.30, 78.31, 78.32, 78.29, 78.33, 78.34, 78.35, 78.36, 78.37 e 78.38 nella parte ammissibile, che il relatore invita a ripresentare eventualmente in Aula. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l’emendamento 78.0.1 (che i presentatori hanno dato per illustrato), volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 78. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 79. I presentatori danno per illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 79. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l’emendamento 79.1. Il senatore DONDEYNAZ riformula l’emendamento 79.2 in un nuovo testo che, con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, viene approvato. Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione approva quindi l’emendamento 79.3. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 80. I presentatori danno per illustrati gli emendamenti riferiti a tale articolo. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 80.1, 80.2 e 80.3. Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80. I presentatori danno per illustrati tali emendamenti. Il RELATORE si rimette al Rappresentante del GOVERNO per quanto riguarda gli emendamenti 80.0.1 e 80.0.2. Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI invita i presentatori a riformulare tali emendamenti in un nuovo testo. L’emendamento 80.0.1, identico all’emendamento 80.0.2, viene quindi respinto. Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l’emendamento 80.0.3. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 81. Il presidente dichiara inammissibili, per mancanza di compensazione finanziaria, gli emendamenti 81.20, 81.24 (limitatamente alla seconda parte), 81.25, 81.26, 81.32, 81.37, 81.38, 81.01, 81.02 e 81.04. Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti da lui presentati all’articolo 81, sottolineando, in particolare, l’esigenza di reperire maggiori risorse finanziarie per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti, nonché per la tutela sanitaria dei consumatori. I presentatori degli altri emendamenti riferiti all’articolo 81 li danno per illustrati. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.1, 81.2 e 81.3. Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l’emendamento 81.4. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 81.10 e 81.11. Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l’emendamento 81.12. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.13, 81.14, 81.15, 81.16 e 81.17. Su suggerimento del RELATORE, il senatore MORO riformula l’emendamento 81.18 in un nuovo testo, sul quale il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI esprime parere favorevole. L’emendamento 81.18 (Nuovo testo) viene quindi approvato mentre l’emendamento 81.19 viene ritirato. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.21, 81.22 e 81.23. Il senatore MORO invita la Commissione ad approvare l’emendamento 81.110. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l’emendamento 81.110. Il senatore VIVIANI invita la Commissione ad approvare l’emendamento 81.24, nella parte ammissibile. Il RELATORE si rimette al Governo su tale emendamento. Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si impegna ad approfondire la questione affrontata con l’emendamento 81.24. Il senatore MONTELEONE osserva che quelli affrontati con tale proposta emendativa sono problemi sicuramente all’ordine del giorno. Il senatore MARINO osserva che sarebbe opportuno predisporre una nuova formulazione dell’emendamento 81.24. Il senatore VIVIANI sottolinea l’impegno testé assunto dal Governo ad affrontare la questione sottesa all’emendamento da lui presentato. L’emendamento 81.24 viene quindi respinto. Il senatore NAPOLI Roberto, con riferimento all’emendamento 81.26, dichiarato inammissibile, invita il Governo a trovare un’equa soluzione al problema sotteso all’emendamento da lui presentato, specie per quanto riguarda i ragazzi che svolgono attività sportive non agonistiche. Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI assicura al senatore Napoli Roberto che il Governo approfondirà la questione. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.27, 81.28 e 81.29. Il senatore Guido DE MARTINO invita la Commissione ad approvare l’emendamento 81.36, di contenuto analogo agli emendamenti 81.30 e 85.0.1. Il presidente MORANDO osserva che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il senatore Guido De Martino potrebbero essere ripresentati in Aula e riferiti alla disposizione introdotta con l’emendamento 61.4 (Nuovo testo). Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.30, 81.31, 81.33 e 81.34. L’emendamento 81.35 è assorbito dall’approvazione dell’emendamento 61.4 (Nuovo testo). Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 81.36 e 81.39, nonché l’emendamento 81.0.3, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 81, che i presentatori hanno dato per illustrato. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 82. I presentatori degli emendamenti riferiti a tale articolo li danno per illustrati. Il senatore MONTELEONE auspica che il Governo tenga conto di un ordine del giorno approvato in passato. Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 82.1. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 82.1 e 82.2, nonché gli emendamenti 82.0.1, 82.0.2 e 82.0.3, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 82, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 83 che i presentatori danno per illustrati. Il presidente dichiara inammissibile l’emendamento 83.01 (limitatamente al 2001) per effetto della votazione dell’emendamento 5.2.Tab.2.68. Il senatore MONTELEONE manifesta perplessità sull’inserimento nel testo in esame dell’articolo 83. Su invito del RELATORE, il senatore TAROLLI riformula l’emendamento 83.1 in un nuovo testo sul quale il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si rimette alla Commissione. I senatori Roberto NAPOLI, AZZOLLINI, VEGAS, MUNDI e MARINO aggiungono le loro firme all’emendamento 83.2. Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 83.1 (Nuovo testo) e 83.2. Il presidente MORANDO osserva che occorrerà tener conto dell’approvazione di tali emendamenti nel momento in cui i presentatori degli emendamenti relativi alla sindrome di Down, respinti in precedenza, decideranno se ripresentarli in Aula. Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 83, che i presentatori danno per illustrati. Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, la Commissione respinge l’emendamento 83.0.1, nella parte ammissibile. Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l’emendamento 83.0.2. Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI riformula l’emendamento 83.0.3 in un nuovo testo che, con il parere favorevole del Relatore, viene approvato. Il RELATORE propone di rinviare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 85. Il presidente MORANDO sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore 10,00. La seduta sospesa all’1 dell’8 dicembre riprende alle ore 10.30. Il presidente COVIELLO annuncia la avvenuta presentazione, da parte del relatore di un emendamento, già in distribuzione, relativo in particolare agli interventi per lo sviluppo delle aziende nel mezzogiorno. Preannuncia altresì la presentazione di un altro emendamento sul tema degli ammortizzatori sociali da parte del Governo, anch’esso in distribuzione. Propone di fissare il termine dei subemendamenti alle ore 12 della giornata odierna. Il senatore VEGAS esprime la sua contrarietà alla fissazione del termine delle ore 12 per il subemendamento relativo agli ammortizzatori sociali in quanto non dispone del tempo necessario, data anche la giornata festiva e la conseguente chiusura degli uffici, per i necessari approfondimenti. Il senatore PELELLA ribadisce l’utilità dell’emendamento sugli ammortizzatori sociali. Il senatore CASTELLI chiede un tempo maggiore per esaminare un emendamento complesso come quello sugli ammortizzatori sociali che si configura in pratica come un vero e proprio disegno di legge. Il senatore PEDRIZZI concorda con il senatore Castelli e rileva inoltre che, a suo parere, l’emendamento comporta rilevanti oneri finanziari. Il senatore TAROLLI sottolinea che il Presidente della Commissione deve farsi carico delle esigenze, oltreché dei Gruppi della maggioranza, anche di quelli di opposizione. Il senatore VEGAS precisa che non si pongono, con riferimento al termine proposto per i subemendamenti, particolari problemi rispetto all’emendamento del Relatore, i cui contenuti sono stati ampiamente dibattuti. Diversamente si pone il problema invece in relazione all’emendamento relativo agli ammortizzatori sociali, per l’approfondimento del quale è necessaria una giornata lavorativa nella quale effettuare i relativi approfondimenti con gli uffici. Il presidente COVIELLO precisa che il termine delle ore 12 va riferito all’emendamento del Relatore, mentre per quello sugli ammortizzatori sociali si può immaginare un termine più lungo. Il senatore MORANDO si dichiara d’accordo sull’affermazione del senatore Vegas relativa alla distinzione tra i due emendamenti, rispetto alla definizione del tempo necessario per esaminarli adeguatamente. Nel primo caso i contenuti sono stati già discussi e i relativi emendamenti, che saranno sostanzialmente superati da quello del Relatore, si dovranno intendere come respinti e quindi ripresentabili all’esame dell’Assemblea. Con riferimento all’emendamento sugli ammortizzatori sociali propone invece l’ipotesi di una bocciatura tecnica che consentirebbe al Governo la ripresentazione in Assemblea e ai Gruppi dell’opposizione i tempi necessari per gli approfondimenti richiesti. Il senatore CASTELLI sarebbe d’accordo con la proposta del senatore Morando se l’esame in Assemblea non fosse regolato da un rigido contingentamento dei tempi. Il presidente COVIELLO riepiloga le proposte formulate in merito al subemendamento del Governo sugli ammortizzatori sociali, fermo restando il termine delle ore 12 della giornata odierna fissato per la presentazione dei subemendamenti all’emendamento del Relatore. Queste si articolano: nella fissazione di un termine per le ore 16 di oggi; nella proposta del senatore Morando di una bocciatura tecnica, nell’ulteriore proposta, da lui effettuata, consistente nel ritiro dell’emendamento che, riferendosi a norme inserite in un decreto legge all’esame del Senato, non può, a suo parere, essere bocciato, e nella sua diretta presentazione per l’esame dell’Assemblea. Il sottosegretario MORESE, sottolineando che la proposta emendativa è legata all’urgenza di dare soluzioni al tema in discorso che per altro non esaurisce completamente i contenuti del decreto legge all’esame del Senato, conviene con la proposta di ritiro da ultimo avanzata dal presidente Coviello; e conseguentemente non presenta l’emendamento. Il senatore TIRELLI chiede quando verrà discusso l’articolo 32, già accantonato. Il presidente COVIELLO risponde affermando che presumibilmente si potrà tornare sull’articolo 32 a fine mattinata. Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 85. Il presidente dichiara inammissibile per mancanza di compensazione finanziaria l’emendamento 85.02. Sull’emendamento 85.1, dato per illustrato, il sottosegretario GIARDA precisa che la questione in esso affrontata viene, con maggiore generalità, considerata nell’emendamento 85.2 del Governo. Invita quindi al ritiro dell’emendamento all’esame. Il senatore PIZZINATO fa proprio l’emendamento 85.1 e lo ritira. Il senatore COLLINO illustra l’emendamento 85.0.3 soffermandosi sul fabbisogno sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, che risulterebbe sotto dimensionato ove non venisse incrementata la somma di 20 miliardi attualmente prevista dall’articolo 85. Il senatore GIARETTA, relatore, illustra quindi l’emendamento 85.100 che si muove nella direzione indicata dal senatore Collino, incrementando la somma attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia da 20 a 25 miliardi. Il senatore VEGAS si dichiara favorevole all’emendamento 85.100, come anche i senatori COLLINO, NAPOLI e TAROLLI. Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, l’emendamento 85.100 risulta approvato. Conseguentemente il senatore COLLINO ritira l’emendamento 85.0.3. L’emendamento 85.2, dato per illustrato, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, posto ai voti, risulta approvato. Il senatore PIZZINATO fa proprio l’emendamento 85.0.1 e lo ritira. Si passa all’esame dell’articolo 86. Il presidente dichiara inammissibile, per mancanza di compensazione finanziaria, l’emendamento 86.10. Gli emendamenti 86.1, 86.2, 86.4, 86.6, 86.5, 86.8, 86.7 e 86.9 dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore VEGAS ritira l’emendamento 86.3. Il senatore D’ALÌ illustra l’emendamento 86.11, esprimendo perplessità sulla efficacia della cartolarizzazione. In particolare ritiene che si verificheranno gravi problemi di esazione nonché un forte disagio sociale. Invita quindi il Governo a soprassedere rispetto ad iniziative di questo tipo, sulle quali per altro si sono creati molti contenziosi. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la sua firma all’emendamento. Il senatore PEDRIZZI illustra l’emendamento 86.13, di contenuto analogo a quello in discussione, sottolineando che la cartolarizzazione si è trasformata in pratica in una nuova ed impropria forma di copertura e che anche dai Gruppi della maggioranza sono state presentate proposte emendative di contenuto analogo. Il senatore NAPOLI ricorda che dal 1994 si è fatto promotore di proposte sul tema in discorso, proponendo forme di rateizzazione. Ricorda l’esistenza di uno specifico Comitato che raggruppa gli agricoltori interessati e che le funzioni a suo tempo svolte dallo Scau sono attualmente state assorbite dall’INPS. Dichiara pertanto di non aggiungere la sua firma all’emendamento in quanto questo si inserisce nel rapporto pubblico – privato tra Ente concedente e concessionario, aprendo un nuovo contenzioso.
L’emendamento 86.11, con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo che sul punto si impegna a compiere una verifica, posto ai voti risulta respinto.
Il senatore GRILLO illustra l’emendamento 86.12, raccomandandone l’approvazione. Il senatore D’ALÌ annuncia voto favorevole su tutti gli emendamenti sulla materia rilevando che il Governo non ha indicato, come sarebbe stato utile, la percentuale di cessione dei crediti. Si interroga inoltre sulla possibilità, a suo parere più proficua, di chiudere la questione dei crediti direttamente con gli agricoltori, senza passare per la cartolarizzazione. Gli emendamenti 86.12 e 86.13, parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Gli emendamenti 86.14, 86.15 e 86.16, dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole all’emendamento 86.17. Il senatore PEDRIZZI aggiunge la firma all’emendamento ed annuncia voto favorevole. Il relatore GIARETTA, pur dichiarandosi favorevole in linea generale alla finalità della proposta emendativa, rileva che il Parlamento ha già sul tema effettuato scelte di carattere generale. Invita pertanto al ritiro dell’emendamento ed alla sua trasformazione in un ordine del giorno. Il senatore VENTUCCI, pur apprezzando il giudizio positivo espresso dal Relatore, ritiene che la delicatezza della materia oggetto dell’emendamento renda insufficiente il ricorso allo strumento dell’ordine del giorno. Il senatore TAROLLI, pur comprendendo le motivazioni del relatore, insiste per la votazione dell’emendamento che, posto ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto. Gli emendamenti 86.18 e 86.19, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. L’emendamento 86.20, dato per illustrato, con il parere favorevole del Relatore, posto in votazione è invece approvato dalla Commissione.
Gli emendamenti 86.0.1 e 86.0.2, dati per illustrati, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 87. Il presidente dichiara inammissibili, per mancanza di compensazione finanziaria, gli emendamenti 87.3 e 87.20. Il senatore VEGAS, intervenendo sull’emendamento 87.1, rileva che a suo parere le entrate straordinarie, come quelle derivanti dall’articolo 87, dovrebbero essere destinate alla riduzione del debito. Rileva che se si fuoriesce da questo principio guida, si moltiplicano fatalmente le occasioni di spesa che per altro appesantiscono la normativa vigente screditando, agli occhi della pubblica opinione, la classe politica. Il senatore CASTELLI rileva che la somma derivante dall’utilizzo dei proventi delle licenze UMTS non è indifferente e dovrebbe quindi essere portata a riduzione del debito pubblico. Ribadisce inoltre la sua contrarietà alla destinazione che è stata data a queste risorse richiamando, come possibili destinazioni alternative, la lotta contro l’inquinamento acustico – più grave di quello elettromagnetico – e gli incidenti sul lavoro. Il senatore LORENZI aggiunge la sua firma all’emendamento 87.14 che assegna il 50 per cento del fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica al programma nazionale della ricerca. Rileva, quindi che il livello delle spese per ricerca e sviluppo in Italia è molto basso e che l’articolo 87, rappresenta una significativa inversione di tendenza. Il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma all’emendamento 87.2 rilevando che, se non vengono destinate alla riduzione del debito, le entrate straordinarie, l’obiettivo del 60 per cento del rapporto debito Pil previsto dagli accordi europei non sarà mai raggiunto. Gli emendamenti 87.1 e 87.2, di identico contenuto con il parere contrario del Relatore e del Governo, posti congiuntamente in votazione risultano respinti. Con il parere contrario del Relatore e del Governo la Commissione respinge altresì l’emendamento 87.6. Il senatore CASTELLI, intervenendo sull’emendamento 87.8, si dichiara favorevole alla sperimentazione animale nel settore delle onde elettromagnetiche. Il senatore RIPAMONTI, si riserva di esporre più ampiamente in Assemblea la sua netta contrarietà alla sperimentazione animale. Posto in votazione l’emendamento 87.8 con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto. L’emendamento 87.7 dato per illustrato, con il parere contrario del Relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Il senatore LAURO illustra quindi l’emendamento 87.10 di cui spiega le finalità, dichiarandosi tuttavia disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno. Il senatore GIARETTA, relatore, pur concordando con l’utilità degli atti di indirizzo proposti, sottolinea l’impostazione dell’articolo all’esame la cui finalità è quella di imprimere alla ricerca scientifica un salto di qualità che rende necessaria la concentrazione delle risorse. Posto ai voti l’emendamento 87.10, con il parere contrario del Relatore e del Governo, risulta respinto. Il senatore CASTELLI, dichiarando la sua astensione sull’emendamento 87.11, rileva che, a suo parere, con l’articolo in esame non viene finanziata la ricerca scientifica, in quanto questa finalità si sarebbe dovuta perseguire finanziando il CNR che è l’Ente istituzionalmente preposto. Ribadisce inoltre che la ricerca scientifica può essere finanziata anche utilizzando forme diverse da quelle proposte. Posto ai voti l’emendamento 87.11, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta quindi respinto. Il relatore GIARETTA, pur condividendo la finalità posta dall’emendamento 87.9, formula un parere contrario per evitare la dispersione dell’effetto di impatto sullo sviluppo della ricerca scientifica che costituisce la finalità dell’articolo all’esame. Posto ai voti l’emendamento 87.9, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Anche gli emendamenti 87.4 e 87.19, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il relatore GIARETTA, intervenendo sull’emendamento 87.5, oltre a richiamare il già citato effetto delle misure previste dall’articolo 87, rileva che a favore degli alluvionati sono state già introdotte specifiche disposizioni nel testo all’esame. Invita pertanto al ritiro dell’emendamento. Il sottosegretario SOLAROLI formula un avviso conforme a quello del relatore. Il senatore MONTAGNINO fa proprio l’emendamento 87.5 e lo ritira. L’emendamento 87.13, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto ai voti risulta approvato. Il senatore CASTELLI, intervenendo sull’emendamento 87.12, chiede chiarimenti sul significato dell’alfabetizzazione informatica e del suo nesso con la ricerca scientifica. L’emendamento 87.12, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Anche gli emendamenti 87.14, 87.16 e 87.15, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. L’emendamento 87.18, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, è invece approvato dalla Commissione. Il senatore LAURO, intervenendo sull’emendamento 87.17 evidenzia che con l’articolo in esame il Governo in pratica sconfessa la legge che ha istituito il fondo di ammortamento titoli, che prevedeva la destinazione a ripiano del debito delle entrate straordinarie. Invita pertanto il Governo a fornire adeguate spiegazioni in merito. L’emendamento 87.17, con il parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro dell’emendamento 87.20 (Nuovo Testo) in quanto le finalità in esso contenute sono state già affrontate con altre disposizioni contenute nel provvedimento all’esame. Il senatore RIPAMONTI, convenendo con le argomentazioni del relatore, accoglie il suo invito e ritira l’emendamento 87.20 (Nuovo Testo). Il relatore GIARETTA, intervenendo sull’emendamento 87.21, ritenendo positiva la sollecitazione in esso contenuta, propone una bocciatura tecnica. I senatori PELELLA, MAGNALBÒ, ROTELLI e SCIVOLETTO aggiungono la firma all’emendamento. Posti separatamente in votazione gli emendamenti 87.21 e 87.22, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, risultano respinti. Il senatore CASTELLI, intervenendo sull’emendamento 87.23, chiede al Governo chiarimenti sui criteri di selezione dei soggetti ammessi al programma formativo. L’emendamento 87.23, dato per illustrato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, è approvato dalla Commissione.
L’emendamento 87.0.1 con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, posto in votazione, risulta respinto.
Si passa agli emendamenti all’articolo 88. Il presidente dichiara l’inammissibilità, per mancanza di compensazione finanziaria, dell’emendamento 88.01. Il senatore VEGAS, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull’emendamento 88.5 osserva che lo strumento previsto dalla disposizione in esame non appare utile per perseguire la finalità di incentivare lo sviluppo della ricerca di base, concentrando le risorse disponibili a sostegno di inutili strutture burocratiche pubbliche. Il sottosegretario CUFFARO, nel formulare un parere contrario all’emendamento, osserva che le misure previste dall’articolo 88 sono volte a razionalizzare gli interventi pubblici in materia. Posto ai voti, l’emendamento 88.5 è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge gli emendamenti 88.4 ed 88.2. Il senatore LORENZI illustra l’emendamento 88.3 che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto alla Commissione. Con il parere favorevole del Rappresentante del Governo e del relatore, è invece accolto l’emendamento 88.1. Il Rappresentante del Governo ed il relatore invitano quindi il presentatore a ritirare l’emendamento 88.0.2. Il senatore PIZZINATO, aderendo all’invito, ritira l’emendamento. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge l’emendamento 88.0.3. Il relatore GIARETTA formula un parere favorevole sugli emendamenti 89.3, 89.4 e 89.7 di identico contenuto che ampliano il novero dei soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 89. Con il parere favorevole del Rappresentante del Governo gli emendamenti, posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 89.2 ed 89.1. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 89.5, 89.6 e 89.0.1. Si passa agli emendamenti all’articolo 90. Il senatore LORENZI illustra l’emendamento 90.8 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. È parimenti respinto l’emendamento 90.5. Aderendo all’invito del relatore e del Rappresentante del Governo, il senatore MONTAGNINO ritira l’emendamento 90.3. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 90.4, 90.9, 90.1, 90.6 e 90.7. Si passa agli emendamenti all’articolo 91. Il senatore VEGAS, dopo aver avanzato perplessità sulla formulazione dell’articolo 91 privo a suo avviso di una significativa portata normativa, dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 91.1 che mira a precisare il significato dell’articolo in esame. Anche il senatore PEDRIZZI dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento, mentre il sottosegretario SOLAROLI, nel formulare un parere contrario, avverte che la destinazione degli interventi previsti dall’articolo 91 sarà precisata in un successivo intervento normativo. L’emendamento 91.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Il senatore CASTELLI illustra l’emendamento 91.2, rilevando la impropria collocazione nel disegno di legge finanziaria delle disposizioni contenute dell’articolo 91.
Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 91.2, 91.4, 91.6, 91.3 e 91.7.
Il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 91.5 che mira a snellire le procedure di erogazione dei contributi destinati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell’autunno scorso. Il relatore, pur condividendo l’intento dell’emendamento, formula sul medesimo un parere contrario auspicando tuttavia un intervento del Governo volto ad accelerare gli interventi a favore delle località colpite dagli eventi alluvionali. Il senatore TAROLLI sottoscrive l’emendamento che, con il parere contrario del Rappresentante del Governo, viene respinto dalla Commissione. Il senatore MAGNALBÒ illustra l’emendamento 91.0.1 che prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici vengano destinate ad iniziative di rafforzamento della medesima autorità. Quanto all’emendamento 91.0.2 osserva che si tratta di una previsione volta a snellire i procedimenti amministrativi di cui l’Autorità è responsabile. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 91.0.1, 91.0.2 e 91.0.3, sono respinti dalla Commissione. Si passa agli emendamenti all’articolo 92. Il presidente dichiara inammissibili per mancanza di compensazione finanziaria gli emendamenti 92.85 (limitatamente al comma 1-ter), 92.55, 92.57, 92.58, 92.7, 92.10 (limitatamente al comma 1-ter), 92.67, 92.74, 92.52, 92.4, 92.11, 92.1, 92.13, 92.56, 92.98, 92.89, 92.54 (limitatamente al terzo periodo, lettere a) e b)), 92.69 (limitatamente al terzo periodo, lettere a) e b)), 92.8 e 92.100. Dichiara, altresì, improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 92.21, 92.76, 92.35, 92.02 e 92.08. Il senatore CÒ illustra l’emendamento 92.90 soppressivo dell’articolo, rilevando che tale disposizione non persegue l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro nero. Il relatore GIARRETTA, nel dichiarare un parere contrario all’emendamento, osserva che la formulazione dell’articolo 92 è stata predisposta dal Governo d’intesa con i competenti organi dell’Unione Europea. Con il parere contrario del Rappresentante del Governo, l’emendamento 92.90, posto ai voti, è respinto della Commissione. Prende quindi la parola il senatore LAURO il quale, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull’emendamento 92.79, chiede che venga messo a disposizione della Commissione il testo degli accordi intervenuti tra le autorità italiane e i competenti organi dell’Unione Europea cui il relatore ha fatto riferimento. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 92.79, 92.61, 92.60, 92.85, 92.59, 92.49, 92.84, 92.48, 92.42, 92.65, 92.46, 92.50, 92.66, 92.10, 92.25, 92.28, 92.26, 92.27 e 92.29. Dopo un intervento del senatore LAURO, il quale rileva che molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all’articolo 92 sono stati respinti nonostante essi fossero stati sollecitati dalle giunte di alcune regioni meridionali, con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l’emendamento 92.5. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge invece gli emendamenti 92.81, 92.91, 92.40, 92.41, 92.43, 92.92 e 92.87. Il senatore D’ALÌ dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 92.88 volto a tutelare la fiducia e l’affidamento dei contribuenti nell’attività interpretativa della pubblica amministrazione. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo l’emendamento 92.88 è respinto dalla Commissione. Il senatore FIGURELLI illustra quindi l’emendamento 92.97 soppressivo del comma 10 dell’articolo 92 che reca, a suo avviso, una previsione contrastante con la finalità complessiva dell’articolo. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 92.97, 92.99 e 92.14, di identico contenuto, sono respinti dalla Commissione che, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge altresì gli emendamenti 92.80, 92.37, 92.39, 92.78, 92.9, 92.77, 92.75, 92.31, 92.93, 92.45, 92.94, 92.86, 92.44 e 92.73. Il senatore PEDRIZZI motiva quindi il suo voto favorevole sull’emendamento 92.24, volto ad introdurre il principio del favor rei in materia tributaria. Illustra quindi gli altri emendamenti presentati dalla sua parte politica all’articolo 92. Il senatore MAGNALBÒ dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento e appone la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi all’articolo 92. Anche il senatore LAURO sottoscrive l’emendamento, sul quale dichiara il proprio voto favorevole il senatore D’ALÌ. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti 92.24, 92.95, 92.22, 92.32, 92.68 e 92.62. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NAPOLI, l’emendamento 92.51, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 92.72, 92.20, 92.17, 92.23, 92.63, 92.16, 92.3, 92.2, 92.71, 92.15, 92.38, 92.6, 92.96, 92.53 e 92.30. Il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 92.83 che, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto dalla Commissione. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi gli emendamenti 92.54, 92.69, 92.18, 92.36, 92.64, 92.19, 92.34, 92.70, 92.82, 92.0.1, 92.0.7, 92.0.15, 92.0.3, 92.0.10, 92.0.4, 92.0.12 e 92.0.5. Il senatore VENTUCCI dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 92.0.6 di cui illustra le finalità rilevando che si tratta di una misura che non reca oneri al bilancio dello Stato. Il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma mentre il sottosegretario MORESE formula un parere contrario sull’emendamento osservando che esso incide su una materia riservata all’autonomia organizzativa dell’Istituto per il commercio con l’estero. Con il parere contrario del relatore l’emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del Rappresentante del Governo e del relatore, respinge altresì l’emendamento 92.0.9. Il senatore LAURO dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 92.0.11 lamentando l’indifferenza del Governo verso il settore del turismo. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo gli emendamenti 92.0.11, 92.0.13, 92.0.14 e 92.0.16 sono respinti dalla Commissione. Il Presidente COVIELLO dichiara quindi inammissibili, i seguenti emendamenti 93.4, 93.0.1 (limitatamente al comma 2), 93.0.11, 94.7, 94.8, 94.15, 94.2, 95.0.1, 96.1, 96.2, 99.0.1 (limitatamente al comma 1, lettera c), ultimo periodo), 101.0.10 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 3), 104.0.5, 104.0.9, 104.0.7, 105.1, 105.0.1 (limitatamente all’ultimo periodo), 105.3, 106.3, 106.2, 108.9, 108.17, 108.16, 108.23, 109.70 (limitatamente al primo periodo e a partire dalle parole «Al fine di garantire»), 109.80, 109.0.10, 109.42 (limitatamente al 2001), 109.74 (limitatamente al 2001 – tabella A) e 109.0.1. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo l’emendamento 93.3 è respinto dalla Commissione. Il sottosegretario MORESE illustra quindi l’emendamento 93.1 volto a definire i compiti rispettivi delle società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e quelli delle società di selezione e ricerca del personale. Con il parere favorevole del relatore l’emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Il relatore formula un parere contrario sull’emendamento 93.2, mentre il Rappresentante del Governo si riserva di riesaminare la questione in occasione dell’esame del provvedimento in Assemblea. L’emendamento, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione. Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l’emendamento 93.0.1 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione che, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge invece gli emendamenti 93.0.2, 93.0.3, 93.0.4. 93.0.5 e 93.0.6. Il senatore D’ALÌ dichiara il proprio parere favorevole sull’emendamento 93.0.7 auspicando che il Governo approfondisca la questione in vista dell’esame del provvedimento in Assemblea. Il relatore, pur apprezzando l’intento dell’emendamento, rileva l’inadeguatezza della clausola di copertura finanziaria e si riserva di approfondire la questione in vista dell’esame del provvedimento in Assemblea. Dopo che il rappresentante del Governo ha formulato un avviso analogo a quello del relatore, l’emendamento 93.0.7 è respinto dalla Commissione. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti 93.0.8, 93.0.9 e 93.0.10. Si passa agli emendamenti all’articolo 94. Il senatore VIVIANI illustra quindi l’emendamento 94.3 che i senatori MARINO e NAPOLI dichiarano di sottoscrivere. Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l’emendamento è approvato dalla Commissione. Il rappresentante del Governo formula quindi un parere favorevole sull’emendamento 94.9, sul quale invece il senatore LAURO dichiara il proprio voto contrario ritenendo che si tratti di una misura che danneggia la posizione delle agenzie di collocamento private. L’emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Il senatore VIVIANI illustra quindi l’emendamento 94.4 volto a rendere immediatamente disponibili, sin dalla fase transitoria, i fondi previsti dall’articolo in esame. Sull’emendamento il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo il quale osserva che la questione è risolta dall’emendamento 94.1 ed invita conseguentemente il presentatore al ritiro dell’emendamento 94.4. Il senatore VIVIANI, accogliendo tale invito, ritira l’emendamento. Con il parere contrario del relatore la Commissione approva quindi l’emendamento 94.1. Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 94.6 e 94.5.
Sull’emendamento 94.10 il relatore si rimette alla valutazione del Governo, mentre il sottosegretario MORESE formula un avviso contrario ritenendo superfluo l’intervento del legislatore in questa materia. Dopo una dichiarazione favorevole del senatore PEDRIZZI l’emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, approva invece, con distinte votazioni, gli emendamenti 94.14 e 94.11.
Sull’emendamento 94.12 il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo che esprime un parere contrario. Posto ai voti, l’emendamento 94.12 è respinto dalla Commissione che approva invece, con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo, l’emendamento 94.13. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge l’emendamento 94.0.2. Prende quindi la parola il senatore GRILLO per illustrare l’emendamento 94.0.3 sul quale dichiara il proprio voto favorevole. Il sottosegretario MORESE formula un parere contrario ritenendo inopportuno regolamentare la materia oggetto dell’emendamento 94.0.3 che, posto ai voti, è respinto alla Commissione. Su invito del sottosegretario MORESE il senatore PELELLA ritira l’emendamento 94.0.1. Si passa agli emendamenti all’articolo 95. Il senatore LAURO sottoscrive e dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento 95.1 che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione. Il senatore PIZZINATO illustra l’emendamento 96.3 cui aggiunge la propria firma il senatore PEDRIZZI. Con il parere favorevole del relatore e del Rappresentante del Governo l’emendamento 96.3 è approvato dalla Commissione risultando conseguentemente assorbito l’emendamento 96.4. Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 96.5 e 96.6 sono respinti dalla Commissione. Prende quindi la parola il senatore NAPOLI per dichiarare il proprio voto favorevole sull’emendamento 96.7 volto a garantire un più efficace controllo sul rispetto della normativa relativa alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il relatore ed il Rappresentante del Governo formulano un parere contrario sull’emendamento riservandosi di approfondire la questione in vista dell’esame del provvedimento in Assemblea. L’emendamento 96.7 è quindi respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo respinge altresì l’emendamento 96.0.1. Sono, poi, ritirati gli emendamenti 96.0.50 e 96.0.50 (nuovo testo). Si passa agli emendamenti all’articolo 97. Il senatore SCIVOLETTO illustra quindi l’emendamento 97.5 rilevando che gran parte del trasporto verso la Sicilia avviene su gomma. Quindi sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 97.1, 97.2, 97.3 e 97.4. Dopo un intervento del senatore MORANDO, il quale osserva che l’emendamento 97.5 aumenta il numero dei fruitori potenziali della previsione contenuta nell’articolo 97, prende la parola il sottosegretario SOLAROLI il quale formula un parere contrario, osservando che questa previsione vanificherebbe l’effettiva incidenza dell’intervento di sostegno previsto dall’articolo in esame. L’emendamento 97.5, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, respinge altresì l’emendamento 97.6. Si passa agli emendamenti all’articolo 98. Il senatore CASTELLI motiva la sua contrarietà all’articolo 98 dichiarando il proprio voto favorevole sull’emendamento 98.1. In proposito ricorda i reiterati interventi dell’Unione Europea contro misure analoghe a quelle previste dall’articolo in esame che reca previsioni tali, a suo avviso, da falsare la concorrenza a livello sia nazionale sia europeo. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 98.1, 98.2, 98.7, 98.3. Si passa agli emendamenti all’articolo 99. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5 e 99.0.1 Passando all’articolo 100, sono respinti gli emendamenti 100.2 e 100.1. Prende dunque la parola il senatore CASTELLI il quale, pur dichiarando la contrarietà della sua parte politica alla previsione contenuta nell’articolo 101, formula un parere favorevole sull’emendamento 101.2 cui appone la propria firma. Le ragioni, infatti, che motivano un intervento a favore della Sicilia sussistono anche con riferimento alla Sardegna. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge quindi gli emendamenti 101.1, 101.2 e 101.3.
Sull’emendamento 101.4 il relatore si rimette alla valutazione del Rappresentante del Governo che formula invece un parere contrario.
L’emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Il senatore TAROLLI illustra quindi l’emendamento 101.5, ricordando gli impegni assunti dal Governo per la realizzazione di una infrastruttura essenziale per lo sviluppo della Sicilia occidentale. Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti 101.5, 101.6, 101.7 e 101.8. Prende quindi la parola il senatore D’ALÌ il quale, dichiarato il proprio voto favorevole sull’emendamento 101.0.1, ricorda che con le misure previste negli articoli da 97 a 101 del provvedimento in titolo il Governo ha dato una, se pur parziale, attuazione a precise prescrizioni contenute nello Statuto siciliano. Auspica quindi un tempestivo adempimento degli impegni ancora non realizzati ed in particolare sollecita un adeguato incremento dell’entità del fondo di solidarietà previsto dall’articolo 38 del medesimo Statuto della regione siciliana. A questo proposito il sottosegretario SOLAROLI manifesta la disponibilità del Governo a dare una completa attuazione agli impegni assunti con la regione siciliana.
Con il parere contrario del relatore l’emendamento 101.0.1, posto ai voti, è respinto alla Commissione.
La seduta sospesa alle ore 13.30 riprende alle ore 14.30 Il senatore FIGURELLI interviene sull’emendamento 70.5 (nuovo testo) dichiarato inammissibile rilevando che l’importanza della questione in esso sollevata, relativa alle norme a favore delle vittime del terrorismo merita a suo parere la riconsiderazione da parte della Commissione. Il presidente MORANDO precisa che la dichiarazione di inammissibilità, di competenza del Presidente, si riferiva ai profili di copertura finanziaria dell’emendamento. Data la rilevanza sociale della proposta emendativa ritiene però che la suddetta inammissibilità possa superarsi con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari. Richiede pertanto una rapida pronuncia in proposito. Il senatore RUSSO SPENA si dichiara favorevole, come pure il senatore D’ALÌ, che ritiene estensibile lo stesso pronunciamento per l’emendamento 70.0.2 relativo alle vittime delle scorte. Il presidente MORANDO accetta, sotto il profilo dell’ammissibilità, l’estensione proposta dal senatore D’Alì. Il senatore MAGNALBÒ si dichiara favorevole alla riconsiderazione degli emendamenti all’esame. Il presidente MORANDO constatato il consenso generale di tutte le parti politiche dichiara ammissibili gli emendamenti 70.5 (nuovo testo) e 70.0.2, invitando i presentatori, dato il contenuto omogeneo delle due proposte, ad unificarli in un unico emendamento. Gli emendamenti 101.0.2, 101.0.3, 101.0.4, 101.0.5, 101.0.6, 101.0.7, 101.0.8, 101.0.9, 101.0.10, 101.0.11, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Sull’emendamento 101.0.12, dato per illustrato, il sottosegretario SOLAROLI invita al ritiro. Il presidente MORANDO propone la trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno, in quanto appare organico alla trattativa tra Stato e regione siciliana, che a suo parere non necessita di una specifica disposizione legislativa. Il senatore FIGURELLI, pur apprezzando l’intervento del Governo relativo al rapporto tra Stato e regione Sicilia, affrontato da specifiche disposizioni del provvedimento in esame, chiede la bocciatura tecnica dell’emendamento al fine di poter riconsiderare nell’esame dell’Assemblea gli aspetti meramente programmatici che in esso sono posti in relazione alle royalities sui prodotti petroliferi, che dovrebbero a suo parere essere affrontate con una disposizione di carattere generale, analogamente a quanto è stato effettuato per la regione Basilicata. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 101.0.12 risulta respinto. Si passa all’articolo 102. Gli emendamenti 102.0.1 e 102.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 103. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all’emendamento 103.0.1. Gli emendamenti 103.1, 103.2 e 103.0.1, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 104. Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l’emendamento 104.1 che si configura come mera proposta di drafting legislativo. Favorevole il Governo, l’emendamento posto in votazione, risulta approvato. Gli emendamenti 104.4 (nella parte dichiarata ammissibile), 104.3 e 104.6, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore GIARETTA, relatore, intervenendo sull’emendamento 104.2, pur ritenendo in generale la norma apprezzabile per il suo contenuto di salvaguardia dell’ambiente, ritiene opportuna una valutazione del Ministro dell’agricoltura. Propone pertanto una bocciatura tecnica. Il sottosegretario SOLAROLI si associa alla proposta del relatore. Il senatore RIPAMONTI, nel prendere atto della necessità di approfondire la questione oggetto della proposta emendativa con il Ministero dell’agricoltura, ricorda che in relazione all’inquinamento della falda acquifera, è necessario uniformarsi alle direttive comunitarie che sono molto restrittive. L’emendamento in discussione si muove in questa direzione prevedendo l’utilizzo disincentivante della leva fiscale. Il presidente MORANDO si associa alle considerazioni favorevoli del relatore e, nel segnalare la necessità di un approfondimento con il ministero competente, esprime insoddisfazione per l’assenza dei ministri di merito da queste fasi della discussione. Il senatore RECCIA chiede chiarimenti sull’incidenza della norma in discussione. Il presidente MORANDO sottolinea che la richiesta del relatore si muove proprio nella direzione di avere maggiori chiarimenti. Il senatore MAGNALBÒ suggerisce un controllo accurato dei termini tecnici utilizzati dalla proposta in esame. Gli emendamenti 104.2, 104.5, 104.7 e 104.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l’emendamento 104.9, che si configura come mera proposta di drafting legislativo. Favorevole il Governo, l’emendamento posto in votazione, risulta approvato. L’emendamento 104.10, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore GIARETTA, relatore, illustra l’emendamento 104.11 che si configura come mera proposta di drafting legislativo. Favorevole il Governo, l’emendamento posto in votazione, risulta approvato. Il senatore SCIVOLETTO aggiunge la firma all’emendamento 104.12. L’emendamento 104.12, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. Gli emendamenti 104.13, 104.14, 104.0.1, 104.0.2, 104.0.3, 104.0.4, 104.0.6 e 104.0.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 105. Il senatore CASTELLI, intervenendo sull’emendamento 105.30, rileva che l’articolo 105 si configura in pratica come una riforma delle Ferrovie dello Stato, in contrasto con il contenuto tipizzato della legge finanziaria. Si dichiara quindi favorevole all’emendamento soppressivo, pur apprezzando alcuni dei contenuti specifici in esso rappresentati. Posto in votazione, l’emendamento 105.30, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Risultano altresì respinti gli emendamenti 105.27 e 105.29, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione. Il senatore RECCIA, intervenendo sull’emendamento 105.12, sottolinea la sua finalità che consiste nel porre regole certe. Posto ai voti, l’emendamento 105.12, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Analogamente viene respinto l’emendamento 105.28, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo. Il senatore Roberto NAPOLI illustra l’emendamento 105.18 che giudica positivo per il miglioramento del sistema di appalti nelle Ferrovie. Il sottosegretario SOLAROLI si impegna ad approfondirne il contenuto ai fini dell’esame per l’Assemblea. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. Il presidente MORANDO dichiara ammissibile l’emendamento 105.3, in precedenza erroneamente dichiarato inammissibile. Il senatore GIARETTA, relatore, intervenendo sugli emendamenti 105.6 e 105.3, di analogo contenuto, chiede al Governo spiegazioni sulla necessità di una disposizione legislativa per favorire la concertazione tra le parti nel settore delle Ferrovie. Il senatore CARPINELLI illustra l’emendamento 105.6 rilevando la necessità della disposizione legislativa ai fini della garanzia del comparto ferroviario. Il senatore VEGAS esprime dubbi, oltreché sulle questioni di carattere sindacale, contenute nelle proposte emendative in discorso, sul contrasto che i vincoli alla contrattazione presentano rispetto all’intento della norma stessa di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario. Il presidente MORANDO propone l’ipotesi di trasformare l’emendamento in un ordine del giorno. Il senatore PIZZINATO, che aggiunge la firma all’emendamento 105.6, rileva che l’esigenza della disposizione legislativa scaturisce dall’impegno assunto dal Governo nell’ambito del contratto dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato che con la liberalizzazione rimarrebbero privi di copertura contrattuale. Chiede pertanto al Governo quale forma di impegno intenda assumere in merito. Il senatore CARPINELLI ribadisce che la norma in discussione non condiziona ma garantisce il comparto ferroviario. Il senatore CASTELLI ritiene che la norma in discussione possa inceppare un ingranaggio molto delicato quale è quello della liberalizzazione del comparto ferroviario. Ritiene pertanto sufficiente l’approvazione di un ordine del giorno. Il presidente MORANDO si rivolge al Governo chiedendo una risposta al quesito posto dal senatore Pizzinato. Il sottosegretario GIARDA ritira l’emendamento 105.3 dichiarandosi disponibile all’accettazione di un ordine del giorno che recepisca i contenuti delle proposte emendative all’esame.
Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 105.6 risulta respinto.
Il senatore CASTELLI, intervenendo sugli emendamenti 105.17 e 105.21, di identico contenuto, rileva che il comma 2 dell’articolo in esame, di cui propone la soppressione, rischia di affossare completamente il sistema dell’alta velocità nelle regioni del nord. La revoca delle concessioni, pur concordando con il giudizio negativo sulle procedure attuate negli anni passati in relazione all’alta velocità, rischia di innescare un contenzioso che potrebbe bloccare per molti anni ogni intervento. Segnala al relatore la sua preoccupazione, in particolare per la regione Veneto dove si svolge l’ottanta per cento del traffico ferroviario merci a livello nazionale e che ha assoluta necessità del quadruplicamento della linea ferroviaria. Il senatore GIARETTA, relatore, sottolinea che il progetto dell’alta velocità è stato bloccato in Veneto dall’opposizione delle amministrazioni locali e che la norma in discussione si propone di evitare il congelamento delle concessioni e favorire la concorrenza. Il sottosegretario SOLAROLI si rimette alle dichiarazioni del relatore. Il senatore RECCIA, intervenendo per dichiarazione di voto, si augura la soppressione del comma 2 dell’articolo in esame in quanto, oltre al già sollevato problema della revoca delle concessioni va considerata anche la questione relativa ai costi sostenuti fino ad ora dalle società concessionarie, che risulterebbero altrimenti penalizzate. Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 105.17 e 105.21, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, risultano respinti. Gli emendamenti 105.20, 105.8 e 105.9, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore CÒ illustra l’emendamento 105.32, che si pone il problema della valutazione dei progetti già avviati. L’emendamento 105.32, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Analogamente l’emendamento 105.10, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore CASTELLI, intervenendo sull’emendamento 105.11, dichiara il suo voto favorevole e ribadisce la sua preoccupazione per il prevedibile blocco delle procedure concorsuali determinato dal contenzioso. Il sottosegretario SOLAROLI risponde al senatore Castelli, dichiarando che le scelte del Governo sul tema in discussione sono state effettuate considerando anche i possibili effetti sul contenzioso. Gli emendamenti 105.11, 105.31 e 105.33, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo sull’emendamento 105.16, rileva che la finalità dell’osservatorio è quella di garantire il controllo delle complesse attività in corso di svolgimento. L’emendamento 105.16, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore CASTELLI illustra l’emendamento 105.26 ribadendo la necessità di mantenere le concessioni per evitare che, in caso di ritardi nella realizzazione dell’alta velocità, il collegamento est-ovest dell’Europa possa essere realizzato al di sopra delle Alpi tagliando fuori l’Italia. Ricorda inoltre che sulla revoca delle concessioni non si potrà tornare indietro con una norma correttiva a causa dei vincoli comunitari. Il senatore VEGAS ritiene che l’apposizione di una data precisa possa incentivare la conclusione dei lavori. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 105.26, risulta respinto. Il senatore GRILLO aggiunge la firma all’emendamento 105.15 che, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore AZZOLINI, intervenendo sull’emendamento 105.4, ritiene non necessaria l’esigenza di incrementare i componenti del consiglio di amministrazione. Il senatore PEDRIZZI rileva che elementari norme di diritto societario suggeriscono la necessità di prevedere un numero dispari di componenti per gli organismi aziendali. L’emendamento 105.4, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. Gli emendamenti 105.35 e 105.36, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore Roberto NAPOLI aggiunge la firma all’emendamento 105.7. Il senatore MAGNALBÒ si dichiara contrario all’emendamento 105.7. Il senatore CARPINELLI auspica una valutazione attenta del Ministero dei trasporti in relazione alla copertura finanziaria. Il senatore GIARETTA, relatore, si rimette al Governo, che esprime parere favorevole. Posto in votazione, l’emendamento 105.7, risulta approvato. Il senatore CARPINELLI fa proprio e illustra l’emendamento 105.5, auspicandone l’approvazione. Il sottosegretario SOLAROLI propone una bocciatura tecnica al fine di approfondirne il contenuto in tempo utile per l’esame in Assemblea. L’emendamento 105.5, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 105.25, 105.23 e 105.24 insistendo sulla necessità di revocare la concessione soltanto nei casi in cui le opere non abbiano avuto inizio salvaguardando gli interventi già avviati. Ricorda che gli emendamenti in discussione si propongono di aprire una finestra temporale. Posti separatamente in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 105.25, 105.23, 105.24 risultano respinti. Il senatore AZZOLINI illustra gli emendamenti 105.22 e 105.19 che si propongono di accelerare le procedure per la realizzazione dell’alta velocità. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all’emendamento 105.22. Gli emendamenti 105.22 e 105.19, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore PIZZINATO illustra l’emendamento 105.2 relativo al completamento dell’aeroporto di Malpensa, in osservanza peraltro di impegni comunitari. Il sottosegretario SOLAROLI si dichiara contrario all’emendamento per i profili di copertura finanziaria, rinviando il merito all’esame dell’Assemblea. Posto in votazione, l’emendamento 105.2, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Il senatore GRILLO, intervenendo sull’emendamento 105.14, precisa che il suo contenuto è finalizzato esclusivamente all’accelerazione delle procedure di realizzazione dell’alta velocità. Il senatore CASTELLI aggiunge la firma all’emendamento 105.14. Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all’emendamento 105.13. Gli emendamenti 105.14 e 105.13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore MAGNALBÒ, fa proprio l’emendamento 105.0.1 e illustrandolo ne riformula parzialmente il contenuto. Posto in votazione, l’emendamento 105.0.1 (nuovo testo), parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 106. Il senatore LAURO illustra l’emendamento 106.1, dichiarandosi disponibile a ritirarlo qualora il Governo gli assicuri che la previsione che tale proposta emendativa intende sopprimere non riguarda la tangenziale di Napoli. Il sottosegretario di Stato MORGANDO fa invece presente che la disposizione su cui ha richiamato l’attenzione il senatore LAURO avrebbe effetti anche per quanto riguarda la situazione della tangenziale di Napoli. Il senatore LAURO insiste quindi per la votazione dell’emendamento 106.1, che, dopo un intervento del senatore PELELLA, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 106.5 e 106.4. Dopo che il senatore RIPAMONTI ha annunciato su di esso il voto contrario, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l’emendamento 106.6. Il senatore Roberto NAPOLI raccomanda l’approvazione dell’emendamento 106.7. Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sull’emendamento 106.7. Il sottosegretario di Stato MORGANDO fa presente che riesce difficile comprendere il significato normativo della proposta in questione se riferita all’articolo 106. Esprime comunque su di essa parere contrario. Posto ai voti, l’emendamento 106.7 è respinto. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 107. Il senatore LAURO ritira l’emendamento 107.1. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la sua firma all’emendamento 107.5. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6 e 107.0.1. Si passa all’esame dell’emendamento 70.230, al quale aggiungono la propria firma i senatori Pedrizzi, Magnalbò, Reccia, Mazzuca Poggiolini, Ventucci, Lauro, De Martino Guido e Mundi. Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull’emendamento 70.230, rilevando come esso riprenda le linee ispiratrici di altre proposte emendative riferite all’articolo 70. Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l’emendamento 70.230 è posto ai voti e approvato. Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 9, precedentemente accantonati. Il relatore GIARETTA illustra l’emendamento 9.1000 e lo modifica sostituendo al comma 5 dell’articolo 12 ivi richiamato le parole «al comma 2 lettera e)» con le altre «al comma 4». Rileva poi come tale proposta emendativa intervenga sulla problematica delle agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo attuandone una risistemazione complessiva. In particolare, si stabilisce, nel nuovo testo dell’articolo 12, che le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata, e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, in luogo dell’1% previsto nel testo dell’articolo 12 licenziato dalla Camera dei deputati. Il comma 5 del medesimo articolo 12, come riformulato dall’emendamento in questione, introduce quindi la previsione di un credito d’imposta volto a favorire i processi di informatizzazione nelle imprese che si avvalgono del regime fiscale di cui allo stesso articolo. Con il successivo articolo 12 bis, l’emendamento 9.1000 intende, inoltre, introdurre un regime fiscale agevolato per le attività marginali, consistente nella previsione di una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Anche per i contribuenti che si avvalgono del regime di agevolazione di cui al citato articolo 12-bis è previsto un credito di imposta volto a promuovere i processi di informatizzazione.
Previsioni significative sono poi quelle relative alla deduzione degli ammortamenti relativi agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento CE/1260/99 del 21 giugno 1999, nonché nelle regioni Abruzzo e Molise. Per quanto riguarda la copertura, il relatore sottolinea come, tramite essa, vengano attivate risorse aggiuntive a favore delle piccole e medie imprese per un ammontare complessivo di 1.700 miliardi.
Il senatore D’ALÌ illustra i subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2, sottolineando, con riferimento al primo, come esso estenda l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.133 del 1999 e osservando come la relativa copertura sia stata individuata riducendo di 100 miliardi lo stanziamento di 230 miliardi previsto per l’anno 2001 dal comma 1 dell’articolo 113 del disegno di legge n. 4885.
In merito al subemendamento 9.1000/2 evidenzia le perplessità che suscita la previsione contenuta nell’emendamento 9.1000 per effetto della quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche sarebbe aumentata dal 98 al 98,5%.
Il senatore CÒ, con riferimento all’emendamento 9.1000, richiama l’attenzione sulle perplessità derivanti dal fatto che l’impostazione di tale proposta emendativa appare incompatibile con un principio consolidato in materia tributaria, secondo il quale il reddito dell’imprenditore individuale non è distinguibile dal reddito complessivo di questo soggetto e, al riguardo, sottolinea come la situazione che ne conseguirebbe potrebbe risolversi in una sostanziale violazione dei principi costituzionali in tema di capacità contributiva. Il senatore Roberto NAPOLI valuta positivamente l’emendamento 9.1000, sottolineando il rilievo politico delle scelte di cui tale proposta è espressione e la sua significativa importanza nella prospettiva di un’azione di Governo volta a incentivare gli investimenti suscettibili di avere conseguenze positive sul versante della creazione di nuovi posti di lavoro. Il senatore PEDRIZZI aggiunge la sua firma ai subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2 e manifesta perplessità circa le caratteristiche della copertura utilizzata per l’emendamento 9.1000. Prosegue rilevando che, pur essendo state recepite in tale emendamento alcuni suggerimenti contenuti in emendamenti proposti da senatori della Casa delle Libertà, le soluzioni complessivamente accolte presentano però alcuni limiti che rischiano di comprometterne – se non addirittura pregiudicarne – la concreta operatività. Il senatore FERRANTE valuta positivamente i contenuti dell’emendamento 9.100 e sottolinea come con esso venga messo in moto un meccanismo in grado di incentivare la competizione sul mercato e di favorire nuovi investimenti.
Con riferimento al subemendamento 9.1000/1 evidenzia che, mentre le finalità del medesimo appaiono condivisibili, tale proposta risulta però impraticabile per ciò che concerne il profilo della copertura.
Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.5. Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sul subemendamento 9.1000/1 con l’impegno però di verificare, in vista del successivo esame in Assemblea, la possibilità di individuare una diversa clausola di copertura, condividendo sul merito della proposta le considerazioni già svolte dal senatore Ferrante. Nello stesso senso si esprime il sottosegretario MORGANDO. Il senatore SCIVOLETTO annuncia il voto contrario sul subemendamento 9.1000/1, sottolineando come lo stanziamento di 230 miliardi previsto dal comma 1 dell’articolo 113 sia appena sufficiente al perseguimento delle finalità ivi considerate, finalità che peraltro corrispondono a precisi impegni assunti dal Governo in sede europea. Il senatore D’ALÌ raccomanda l’approvazione del subemendamento 9.1000/1 giudicando non convincenti i rilievi testé svolti dal senatore Scivoletto e osservando, sotto altro punto di vista, come la sua proposta emendativa consentirebbe di utilizzare parte dello stanziamento attualmente previsto dall’articolo 113 comma 1 a favore di una ben più vasta platea di beneficiari. Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 9.1000/1 e 9.1000/2. Posto ai voti, è approvato l’emendamento 9.1000, come modificato. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3, 5.0.8, 5.20, 5.28 e 5.71. Sono altresì preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 12, nonché gli emendamenti 12.0.13, 12.0.160, 12.0.210 e 12.0.23. Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 12 non preclusi o assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 9.1000. Il presidente MORANDO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 12.0.7, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.19, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.20, 12.0.190, 12.0.16, 12.0.18, 12.0.12, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.180, 12.0.17 e 12.0.140. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 12.0.9, 12.0.170, 12.0.200, 12.0.150 e 12.0.130. Si passa all’esame dell’articolo 14. Il presidente MORANDO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 14.46, 14.41, 14.43, 14.42, 14.3, 14.44, 14.100, 14.5, 14.1, 14.12, 14.26, 14.0.28, 14.0.18, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.29, 14.0.19, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.10 e 14.4. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.39, 14.17, 14.9, 14.22, 14.36, 14.10, 14.11, 14.21, 14.37, 14.20, 14.19, 14.7, 14.34, 14.24, 14.8, 14.35, 14.29, 14.33, 14.30, 14.18, 14.31, 14.16, 14.15, 14.32, 14.6, 14.25, 14.28, 14.260, 14.49, 14.2, 14.13, 14.38, 14.48, 14.47, 14.40, 14.45, 14.23, 14.14, 14.0.30, 14.0.23, 14.0.21, 14.0.8, 14.0.27, 14.0.22, 14.0.17, 14.0.11, 14.0.9, 14.0.6, 14.0.1, 14.0.24, 14.0.7, 14.0.26, 14.0.14, 14.0.25, 14.0.16, 14.0.12, 14.0.15, 14.0.13 e 14.0.20. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 32, 33 e 34 precedentemente accantonati. Il relatore GIARETTA rileva come sul tema degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e gioco sia emersa la disponibilità a valutare nel merito una soluzione complessiva che farebbe, in particolare, perno sulla realizzazione di una rete telematica che assicurerebbe il collegamento fra tutti gli apparecchi in questione e il Ministero delle finanze. Su questo tema peraltro il Governo ha fatto presente la necessità di ulteriori approfondimenti, prospettando l’opportunità di rinviare all’Assemblea una decisione conclusiva al riguardo. Il sottosegretario SOLAROLI conferma che la posizione del Governo è quella cui ha fatto da ultimo riferimento il relatore. Il senatore D’ALÌ ritiene non condivisibile la posizione del Governo con la quale, di fatto, viene chiesto alla Commissione bilancio di non pronunciarsi sull’argomento in questione, nonostante la convergenza che si è realizzata sulla soluzione che prevederebbe tra l’altro il collegamento in rete di tutti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco con il Ministero delle finanze. Il senatore CURTO ritiene anch’egli che la Commissione bilancio debba pronunciarsi sulla problematica in questo momento in discussione e manifesta i propri timori circa le reali intenzioni del Governo. Il senatore TAROLLI ribadisce il suo favore per la proposta del relatore e invita a procedere con le votazioni, rinviando all’Assemblea la decisione sulla questione. Il senatore FERRANTE, alla luce della soluzione prospettata dal relatore e degli orientamenti del Governo – che per ora difende il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento ma è disponibile ad approfondire la proposta del relatore – è favorevole a respingere per ora tutti gli emendamenti presentati, fatto salvo un nuovo esame in Assemblea. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, apprezzando l’impegno del relatore per trovare una soluzione appagante, invita l’opposizione a non cercare il confronto, auspicando che in Assemblea possano essere concordati gli opportuni miglioramenti al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Per il senatore DIANA c’è un assente nel dibattito: la salute della persona. Il gambling – è dimostrato – è fonte di grave dipendenza psichica; il legislatore, di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che coinvolge intere famiglie, deve almeno compiere il tentativo di stroncarlo, pur nella piena consapevolezza della estrema difficoltà di tale azione. La Camera dei deputati ha dato una lezione di serietà e bene fa il Governo a difendere il suo testo, che ora sarebbe molto grave modificare. Il senatore TIRELLI, ricordato che la dipendenza si lega anche all’entità delle somme poste in gioco, osserva che la proposta della sua parte politica – ridurre il numero di apparecchi consentiti in ogni esercizio – può apparire riduttiva, ma mira a contenere praticamente il fenomeno. D’altra parte, l’efficacia di ogni soluzione è direttamente legata all’efficienza dei controlli. Il Presidente MORANDO ricorda che il Governo – che per ora mantiene inalterato il suo orientamento contrario a tutti gli emendamenti – si è riservato di approfondire la proposta illustrata ieri dal relatore, il quale per parte sua non l’ha ancora formalizzata, prospettando comunque eventuali subemendamenti all’emendamento 32.17 e l’introduzione di una concessione onerosa per le «macchinette». Il relatore – il cui parere è parimenti contrario su tutti gli emendamenti presentati – si riserva di esprimersi una volta ottenute le risposte del Governo ai quesiti da lui posti. Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti all’articolo 32. Con separate votazioni, la Commissione respinge la proposta di stralcio 32.1 e gli emendamenti 32.2 e 32.3 (identici fra loro), 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.17 (che il senatore MARINO fa presente di non poter ritirare), 32.33, 32.32, 32.18, 32.16, 32.14, 32.22, 32.25, 32.43, 32.23, 32.19, 32.20, 32.13, 32.12, 32.21 e 32.24. Il senatore FERRANTE fa proprio e ritira l’emendamento 32.15. Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.11, 32.10 e 32.26. La Commissione respinge l’emendamento 32.27. Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.29 e 32.28. La Commissione respinge l’emendamento 32.30. Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 32.34 è ritirato. La Commissione quindi respinge l’emendamento 32.31 (previa dichiarazione di voto favorevole per il Gruppo Forza Italia del senatore D’ALÌ), 32.53 e 32.54. Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 32.42 è ritirato. La Commissione respinge poi gli emendamenti 32.55, 32.46, 32.47 e 32.48 nonché 32.52 (previa dichiarazione di voto favorevole per il Gruppo Forza Italia del senatore D’ALÌ), cui hanno aggiunto la propria firma i senatori CURTO, MAGNALBÒ, PEDRIZZI e LAURO. La Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.50, 32.51, 32.45 e 32.44. Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.35 e 32.36. La Commissione respinge gli emendamenti 32.37, 32.40, 32.41 e 32.39. Il senatore CURTO ritira gli emendamenti 32.38 e 32.49. La Commissione respinge gli emendamenti 32.62, 32.56, 32.57, 32.58 e 32.59. Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario MORGANDO hanno dichiarato il loro parere contrario, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.60, 32.800 e 32.61 (in ordine al quale il senatore D’ALÌ segnala che esso mira ad evitare la frequente forma di abusivismo consistente nell’approfittare del diverso regime concernente le società nazionali e quelle estere). Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, sul 32.0.1 e sul 32.0.2 il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO si dicono contrari; il senatore LAURO, sul 32.0.2, segnala trattarsi di norma già approvata dall’Assemblea della Camera dei deputati, della quale sarebbe opportuno accelerare l’entrata in vigore; quindi la Commissione, con distinte votazioni respinge entrambi gli emendamenti. Il RELATORE invita poi al ritiro dell’emendamento 32.0.3, che investe una materia di particolare delicatezza e che non sembra opportuno inserire nella legge finanziaria. Si associa il sottosegretario MORGANDO, rilevando inoltre che l’Ufficio italiano dei cambi è ormai parte della Banca d’Italia. Il senatore FIGURELLI osserva che l’emendamento è estraneo alla materia propria della legge finanziaria tanto quanto lo è l’articolo 32 e che il suo contenuto deriva dalle indicazioni acquisite dalla Commissione antimafia; pertanto non lo ritira. La Commissione quindi respinge l’emendamento, cui il senatore SCIVOLETTO ha dichiarato di aggiungere la propria firma. Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 32.0.4, 32.0.6 e 32.0.7 sono inammissibili. La Commissione poi, previ pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, respinge gli emendamenti 32.0.5, 32.0.7, 32.0.8 e 32.0.9. Si passa all’articolo 33. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il relatore Giaretta e il sottosegretario Morgando sono contrari a tutti gli emendamenti, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.5 (nuovo testo) e 33.8. Sul 33.6, il senatore D’ALÌ segnala l’esigenza di introdurre una disciplina transitoria con riferimento alla normativa di cui agli articoli 33 e 34, invitando il Governo ad esprimersi. Il sottosegretario MORGANDO ricorda che il Governo si è orientato ad esprimere parere per ora contrario su tutti gli emendamenti relativi al videopoker, riservandosi di esprimere il proprio orientamento una volta che l’Assemblea avrà espresso la propria decisione sul nodo dell’articolo 32. La Commissione quindi respinge l’emendamento 33.6. Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 33.7 è ritirato. Successivamente la Commissione respinge l’emendamento 33.9. Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo il 33, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.100, su ciascuno dei quali hanno dichiarato parere contrario il RELATORE e il sottosegretario MORGANDO. Il senatore TAROLLI ritira l’emendamento 33.0.7. In sede di votazione dell’emendamento 33.0.5, il senatore D’ALÌ fa presente che esso intende contrastare l’abusivismo condotto, talora in forme quasi palesi, da molte ricevitorie, legate alle reti estere; al riguardo osserva che occorrerebbe una armonizzazione normativa a livello comunitario. Nell’occasione si sofferma anche sull’emendamento 33.0.6, che riguarda il grave problema dei tanti concessionari di sale scommesse che si sono impegnati nelle convenzioni con lo Stato ad un minimo garantito di fatto economicamente insostenibile. Occorre quindi intervenire con urgenza, sia perché, in mancanza, il pingue gettito che lo Stato si riprometteva da tali convenzioni sarebbe vanificato, sia per le preoccupanti implicazioni in materia di occupazione. Posto quindi ai voti, l’emendamento 33.0.5 non è approvato. Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 33.0.200 e 33.0.6. In sede di esame dell’emendamento 33.0.8, il senatore TAROLLI chiede particolare attenzione al contenuto dell’emendamento stesso che tende a regolamentare alcuni aspetti delicati dell’uso di Internet. Il relatore GIARETTA dichiara che l’emendamento è senz’altro condivisibile, anche se il meccanismo individuato per regolamentare la materia non sembra del tutto accettabile; sarebbe più opportuno quindi rinviare la questione alle Commissioni di merito per trovare una soluzione più adeguata. Posto ai voti l’emendamento 33.0.8 è poi respinto. Si passa all’esame dell’articolo 34 e dei relativi emendamenti. Dopo un intervento del senatore LAURO, il quale sottolinea la necessità di introdurre a bordo della nostra flotta commerciale (per questo aspetto in una situazione di inferiorità rispetto a quelle di altri paesi) i giochi a bordo, l’emendamento 34.7, posto ai voti è respinto.
Successivamente posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 34.15, 34.14, 34.17, 34.21, 34.10, 34.16, 34.1, 34.4, 34.6, 34.12, 34.18, 34.23, 34.29, 34.13, 34.19, 34.2, 34.3, 34.22, 34.8, 34.9, 34.5, 34.11, 34.20, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3.
Sono, quindi, ritirati gli emendamenti 34.24 e 34.25, mentre gli emendamenti 34.27, 34.28 e 34.26 sono dichiarati inammissibili. In sede di esame dell’emendamento 34.0.7, volto a istituire nuove case da gioco, il senatore D’ALÌ ricorda come il problema rappresenti un’annosa questione da molto tempo all’attenzione del Parlamento ed attualmente all’esame delle Commissioni riunite 1ª e 6ª. In quella sede, si è iniziata da molti mesi a considerare un numero assai elevato di disegni di legge presentati per introdurre in varie zone del Paese nuove case da gioco, oltre alle quattro già funzionanti. In sede di Commissioni riunite, è stato costituito un apposito comitato ristretto, (egli stesso è relatore insieme alla senatrice Bucciarelli), comitato che ha approntato un testo unificato che verrà portato prossimamente all’attenzione delle Commissioni plenarie: l’emendamento 34.0.7 riprende solamente alcuni punti del citato testo predisposto dal collegio minore. L’oratore sottolinea come all’interno di vari gruppi parlamentari ci sia una larga convergenza sulla esigenza di istituire nuove case da gioco; anche in considerazione del fatto che lo Stato già gestisce moltissimi giochi, non si riesce a capire per quale motivo si dovrebbe assumere una posizione moralistica in merito al problema dell’istituzione di nuove case da gioco. Peraltro, è stato verificato che l’assenza di un adeguato numero di tali istituzioni nelle varie zone del Paese, hanno, ad esempio, favorito un deflusso di connazionali verso la Slovenia dove le case da gioco sono particolarmente diffuse. Il senatore D’Alì afferma poi di non spiegarsi l’eccessivo ostruzionismo sul provvedimento, che non può essere – a suo giudizio – motivato da considerazioni di ordine morale o di ordine pubblico. Sottolinea, infine, la necessità di introdurre una legge quadro per le case da gioco in genere e rileva che l’ampliamento del numero di quelle operanti comporterebbe, tra l’altro, un aumento di gettito per l’erario. Il relatore GIARETTA, sottolineando la necessità di un approccio razionale al problema, riconosce che le case da gioco potrebbero rappresentare effettivamente una risorsa e un incentivo per il turismo. Occorre tuttavia porre in atto un sistema di garanzie e di regole per evitare, tra l’altro, ingerenze malavitose nel settore. Peraltro, tutta la materia incide molto sulla sensibilità dei parlamentari, ragion per cui sarebbe più opportuno rinviare l’esame dell’emendamento in Assemblea. Il sottosegretario SOLAROLI si associa alle considerazioni del relatore, mentre il senatore MARINO si dichiara contrario all’emendamento. Interviene quindi il senatore FERRANTE, il quale precisa che il non condividere l’emendamento non significa necessariamente avere atteggiamenti moralistici sul problema, che era e rimane assai complesso in tutte le sue implicazioni. Condivide l’esigenza dell’emanazione di una legge quadro in materia e quanto previsto dall’emendamento in esame sembra invece più assomigliare ad una vera e propria legge delega. Dopo aver ricordato il parere contrario della Commissione giustizia sull’emendamento, si dichiara d’accordo con il relatore nell’esaminare in Assemblea tutta la questione. Il senatore CÒ precisa preliminarmente che la sua valutazione negativa su quanto previsto nell’emendamento non è basata su considerazioni etiche; la realtà è che la problematica ad esso sottesa riguarda una minoranza di cittadini, mentre la maggioranza del Paese si trova ad affrontare problemi ben più urgenti, riguardanti spesso la stessa sopravvivenza quotidiana. Il senatore MORO, dopo aver espresso alcune considerazioni a favore dell’emendamento, sottolinea come rinviare in Assemblea il problema significhi continuare a differirne la soluzione. Ha quindi la parola il senatore TAROLLI, il quale sottolinea in primo luogo come l’emendamento non preveda l’istituzione di poche case da gioco, oltre a quelle già funzionanti: si tratta invece di un intervento sistematico volto ad introdurne almeno una in ogni regione. Peraltro, non è necessariamente verificato l’assunto che l’istituzione di nuove case da gioco finisca per incrementare il turismo. Il problema va quindi risolto in una sede più appropriata che non sia quella della legge finanziaria. Il senatore DIANA, che interviene successivamente, motiva la sua posizione contraria all’emendamento con la considerazione che esso punta a risolvere i problemi di una minoranza di cittadini, mentre è compito del legislatore puntare all’interesse generale del Paese. Dopo un intervento ad ulteriore sostegno dell’emendamento da parte del senatore D’ALÌ, l’emendamento 34.0.7, posto ai voti, viene respinto, dopo che è stato parimenti respinto il subemendamento 34.0.7/1. Il senatore D’ALÌ ritira successivamente l’emendamento 34.0.5, anch’esso tendente all’istituzione di nuove case da gioco, dopo che è stato dichiarato inammissibile l’emendamento 34.0.4. Su richiesta del relatore GIARETTA l’emendamento 34.0.6, a cui aggiunge la firma il senatore CURTO, è poi accantonato. Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 108. In sede di esame dell’emendamento 108.1, interviene il senatore D’ONOFRIO il quale rileva come molti siano gli emendamenti presentati volti ad una riduzione del costo del lavoro; proprio quest’ultimo tema, infatti, è la questione centrale che è alla base della ridotta competitività delle aziende. L’emendamento in esame, che ha un’adeguata copertura finanziaria, prevede che se per la riduzione dell’aliquota contributiva dovuta per assegni familiari non esista adeguata capienza, questa possa essere trovata nei contributi dovuti per maternità. Anche il senatore LAURO interviene, in dichiarazione di voto, a favore dell’emendamento. A sostegno dell’emendamento 108.4 interviene il senatore CURTO, il quale argomenta la necessità di favorire nel nostro Paese la riduzione del costo del lavoro, anche per favorire la competitività delle imprese. Gli emendamenti 108.1, 108.3 e 108.4, di identico contenuto, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti. In sede di esame dell’emendamento 108.6, interviene il senatore D’ONOFRIO, che aggiungendo la propria firma all’emendamento, sottolinea ancora una volta come l’alto costo del danaro e soprattutto quello del lavoro incidano negativamente sulla competitività delle nostre imprese. A sostegno dell’emendamento 108.5, identico agli emendamenti 108.6, 108.7 e 108.2, interviene il senatore PEDRIZZI sottolineando anch’egli la necessità di ridare adeguata competitività alle nostre imprese, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro, così come propongono gli emendamenti in esame.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 108.6, 108.7, 108.2 e 108.5 vengono respinti.
In sede di esame dell’emendamento 108.8, il senatore D’ONOFRIO dichiara di sottoscrivere l’emendamento, sottolineando come si tratti di materia diversa da quella trattata dagli emendamenti precedenti, riferendosi in particolar modo al problema dell’armonizzazione delle aliquote contributive nel settore del trasporto pubblico locale. A sostegno dell’emendamento intervengono il senatore LAURO, il quale sottolinea la delicatezza dei problemi del settore del trasporto pubblico locale, ed il senatore CASTELLI il quale afferma, tra l’altro, che a suo parere l’emendamento non dovrebbe aver bisogno di copertura finanziaria. Posto ai voti tale emendamento è respinto. Passando a considerare l’emendamento 108.10, il senatore D’ONOFRIO sottolinea i gravi problemi che caratterizzano il settore dell’edilizia e quello del settore lapideo: si tratta di problemi riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelli delle garanzie più generali che devono essere assicurate agli addetti. L’emendamento in esame comincia, appunto, a mettere ordine in tali settori. Il senatore VEGAS interviene a sostegno dell’emendamento, mentre il senatore LAURO sottolinea che si asterrà dalla votazione poiché ad un ordine del giorno presentato qualche tempo fa in Assemblea sulla stessa materia non è stata data affatto attuazione da parte del Governo. L’emendamento, posto ai voti, viene respinto. Posti poi separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 108.11, 108.12, 108.14, 108.15, 108.13, 108.18, 108.19, 108.20, 108.21 e 108.22. In sede di esame di emendamenti tendenti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l’articolo 108, il Presidente MORANDO dichiara gli emendamenti 108.0.3 e 108.0.1 assorbiti con l’approvazione dell’emendamento 9.1000, mentre l’emendamento 108.0.2 viene respinto. La seduta sospesa alle ore 19.45, è ripresa alle ore 20,35. Si passa all’articolo 109. Il senatore LAURO intervenendo sull’emendamento 109.1 rileva che il Senato ha già approvato un disegno di legge di argomento analogo e che si rischia pertanto di assumere sulle questioni del disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale decisioni contraddittorie. Si dichiara pertanto a favore dell’emendamento in discussione. Il senatore MORO si associa alle considerazioni del senatore Lauro. Il senatore D’ONOFRIO chiede al Presidente le ragioni che hanno indotto ad evitare l’illustrazione sistematica degli emendamenti presentati. Il Presidente COVIELLO risponde al senatore D’Onofrio sottolineando che, in via convenzionale, con l’accordo di tutte le parti politiche, senza attuare alcuna specifica prassi o convenzione è stata presa la decisione di procedere in maniera elastica al fine di rendere più spediti i lavori. Il senatore PEDRIZZI conferma che non si è instaurata alcuna prassi o consuetudine, lasciando all’intelligenza dei senatori la scelta di illustrare o meno le varie proposte emdendative con ampia elasticità garantita dalla Presidenza della Commissione. Il senatore CASTELLI ribadisce che in ogni caso il senatore D’Onofrio ha la possibilità di illustrare liberamente tutti gli emendamenti presentati. Il senatore D’ONOFRIO, intervenendo sull’emendamento 109.1 interamente soppressivo dell’articolo, ritiene che la proposta emendativa sia motivata dall’esistenza di norme relative al disinquinamento e alla bonifica ambientale, nonché per il contenuto dell’articolo stesso. Inoltre rileva che sulla materia del ripristino ambientale si interviene con la legge finanziaria in deroga alla riforma federalista dello Stato prevedendo per quest’ultimo una riserva assoluta di competenza. Critica la logica dell’articolo all’esame, fondato su una impostazione centralistica che introduce distorsioni nel rapporto tra i livelli di Governo. Infine sollecita l’attenzione della Commissione sulla sanatoria contenuta nell’articolo di violazioni ambientali e chiede se sul punto sia stato richiesto uno specifico parere alla Commissione giustizia. Il Presidente COVIELLO precisa che, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato, sono le stesse Commissioni competenti che, analizzando le parti di competenza dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, inseriscono nel rapporto alla Commissione bilancio, le osservazioni che ritengono opportune. Chiede pertanto che venga recuperato e portato a conoscenza del senatore D’Onofrio il rapporto elaborato dalla Commissione giustizia. Il senatore CASTELLI illustra l’emendamento 109.1 rilevando che, sopra ogni altra incongruenza, l’articolo all’esame merita di essere soppresso per l’ennesimo stanziamento da esso previsto a favore del recupero dell’area di Bagnoli, da lui giudicato scandaloso. Il senatore LAURO illustra gli emendamenti da lui presentati all’articolo 109 rilevando che il Senato ha già approvato un provvedimento in merito e richiamando la disciplina europea, che affronta il recupero ambientale con un approccio pragmatico, basato sul principio chi inquina paga. Rileva invece che in Italia viene in pratica attuato il principio opposto, per cui chi inquina viene pagato. Respinge le considerazioni sull’area di Bagnoli effettuate dal senatore Castelli e ritiene che Governo centrale e amministrazioni locali debbano, sul tema del recupero ambientale, trovare un opportuno punto di equilibrio. Il senatore VILLONE evidenzia che i ritardi del ricordato provvedimento in materia ambientale vanno ascritti, in entrambi i rami del Parlamento, all’atteggiamento ostruzionistico dei gruppi dell’opposizione. Inoltre, con riferimento all’intervento del senatore Castelli evidenzia come, quando si passa alla trattazione dei problemi concreti, emerge con immediatezza l’acceso antimeridionalismo dei rappresentanti della Lega Nord. Nel merito della questione di Bagnoli rileva che non trattandosi di inquinamento prodotto negli ultimi anni, bensì risalente ad un lunghissimo periodo, non può essere applicato il principio chi inquina paga. Il senatore MARCHETTI dichiara la sua contrarietà all’emendamento soppressivo dell’articolo 109 e richiama l’attenzione sulla misura in esso contenuta relativa alla prevenzione e sicurezza nelle cave, rispetto alla quale sollecita l’attenzione del Governo al fine di un più congruo stanziamento. In particolare richiama la necessità, sostenuta con specifici emendamenti di tutelare il parco archeologico delle Alpi antiche apuane. Il senatore RECCIA esprime disagio sull’emendamento 109.1 in quanto da un lato non condivide le affermazioni del senatore Castelli e dall’altro è fortemente critico per inefficienza dello Stato e delle Amministrazioni locali che governano l’area di Bagnoli. Dichiara pertanto la sua astensione all’emendamento 109.1. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.1 risulta respinto. Il senatore D’ONOFRIO rileva che, dalla lettura del rapporto della Commissione giustizia, non emerge alcuna considerazione sull’articolo 109. Il Presidente COVIELLO ribadisce che le Commissioni valutano autonomamente il contenuto del rapporto e che la Commissione bilancio ha ritenuto di chiedere uno specifico parere alla Commissione giustizia soltanto su alcune norme. Gli emendamenti 109.2, 109.3 e 109.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore GIARETTA, relatore esprime parere negativo sull’emendamento 109.5 (Nuovo Testo) per l’onere che reca alla finanza pubblica. Il Governo si associa al parere del relatore. I senatori TIRELLI e RECCIA si dichiarano contrari all’emendamento in discussione. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.5 (Nuovo Testo) risulta respinto, essendo ritirato l’emendamento 109.5. Il senatore MORO illustra l’emendamento 109.6 che prevede la sostituzione del fondo nazionale con un fondo in ciascuna regione. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.6 risulta respinto.
Gli emendamenti 109.7 e 109.16, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.
Il senatore MORO illustra l’emendamento 109.17. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.17 risulta respinto. Il senatore CASTELLI illustra l’emendamento 109.18 rilevando che più pericoloso dell’inquinamento elettromagnetico è quello derivante dalla bassa frequenza, cui si riferisce la proposta emendativa. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.18 risulta respinto. Il senatore D’ONOFRIO aggiunge la sua firma ed esprime dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 109.19. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.19, dato per illustrato, risulta respinto. Accolto l’emendamento 109.20, gli emendamenti 109.21, 109.22, 109.23, 109.24, 109.25, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore VENTUCCI invita la Commissione ad una discussione in un clima più sereno. Il senatore LAURO aggiunge la firma all’emendamento 109.26 ed esprime dichiarazione di voto favorevole. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 109.26, dato per illustrato, risulta respinto. Il senatore LAURO, intervenendo a favore dell’emendamento 109.8, richiama gli adempimenti previsti dalla legge 109 del 1994 cosiddetta Merloni ter, che non possono essere violati. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 109.8, dato per illustrato, risulta respinto. Gli emendamenti 109.9, 109.15, 109.10, 109.11, 109.12, 109.13 e 109.14, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.27, dato per illustrato, risulta respinto.
L’emendamento 109.28, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro dell’emendamento 109.29 ed esprime parere favorevole sull’emendamento, di contenuto analogo, 109.30, a condizione che le somme previste siano 5 miliardi anziché 10 nel 2001 e 10 miliardi anziché 15 per ciascuno dei due anni 2002-2003. Il senatore FERRANTE fa proprio l’emendamento 109.29 e lo ritira. Il senatore MARCHETTI illustra l’emendamento 109.30 e accetta la proposta del relatore. Posto ai voti l’emendamento 109.30 (Nuovo Testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 109.31, dato per illustrato risulta respinto. Il senatore D’ONOFRIO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara contrario all’emendamento 109.32 rilevando che non si possono modificare corsi di laurea con la legge finanziaria. L’emendamento 109.32, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, dopo prova e controprova, risulta approvato. Gli emendamenti 109.33, 109.34 e 109.35, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. L’emendamento 109.36, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato. Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole all’emendamento 109.37 sollecitandone l’approvazione. L’emendamento 109.37, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro gli emendamenti 109.38 e 109.39, dichiarando il suo parere favorevole sull’emendamento 109.40, di analogo contenuto.
Il senatore CADDEO ritira l’emendamento 109.38 e facendolo proprio, l’emendamento 109.39.
Posto in votazione l’emendamento 109.40, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato. Gli emendamenti 109.41, 109.42 (Nuovo Testo), 109.43, 109.44 e 109.45, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore D’ONOFRIO intervenendo per dichiarazione di voto si dichiara favorevole all’emendamento 109.46. L’emendamento 109.46, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore MARCHETTI illustra l’emendamento 109.47. Il sottosegretario MORGANDO, pur riconoscendo l’esigenza di affrontare il problema del riconoscimento del Parco archeologico delle Alpi Apuane, ritiene necessaria una valutazione più approfondita. Il senatore MARCHETTI ringraziando il rappresentante del Governo per l’interessamento accetta la bocciatura tecnica. L’emendamento 109.47 parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore CASTELLI aggiunge la propria firma agli emendamenti 109.48, 109.49, 109.50 e 109.51. Gli emendamenti 109.48, 109.49, 109.50 e 109.51, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore CASTELLI interviene sull’emendamento 109.52 che sopprime i commi dell’articolo 109 relativi al recupero dell’area di Bagnoli. Il senatore VILLONE intervenendo per dichiarazione di voto si dichiara contrario all’emendamento in discussione. L’emendamento 109.52, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Gli emendamenti 109.53, 109.55, 109.56 e 109.54, quest’ultimo con il voto favorevole a titolo personale del senatore LAURO, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole all’emendamento 109.57. Gli emendamenti 109.57 e 109.58, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore TAROLLI si dichiara favorevole all’emendamento 109.59 e in subordine all’emendamento 109.60 che presenta un contenuto più generale. Il senatore LAURO aggiunge la firma all’emendamento 109.60. Il senatore MARCHETTI concorda con le valutazioni espresse da ultimo dal senatore Tarolli. Il sottosegretario MORGANDO invita sul tema alla presentazione di un ordine del giorno che il Governo si impegna a sostenere. Propone comunque, anche in vista di una possibile riconsiderazione delle proposte emendative per l’esame in Assemblea, una bocciatura tecnica.
Gli emendamenti 109.59 e 109.60, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.
Il senatore GIARETTA, relatore, invita al ritiro degli emendamenti 109.61 e 109.64. Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 109.61 e 109.64 rilevando che le norme regolamentari non appaiono lo strumento adatto per la modificazione del regime proprietario delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni. Il senatore VILLONE concorda con le questioni sollevate dal senatore Marino relative al regime proprietario dei beni pubblici e propone la bocciatura tecnica dell’emendamento al fine di una più ponderata riconsiderazione della questione per l’esame dell’Assemblea. Gli emendamenti 109.61 e 109.64, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Risultano altresì respinti gli emendamenti 109.62, 109.63, 109.65, 109.67, 109.66 e 109.68 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione. L’emendamento 109.69, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo posto in votazione risulta approvato.
L’emendamento 109.70, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.
Il senatore CADDEO illustra l’emendamento 109.71 che si propone di attivare una procedura semplificata per riabilitare i siti minerari. Il senatore GIARETTA, relatore, propone una bocciatura tecnica dell’emendamento al fine di una più approfondita considerazione della questione per l’esame dell’Assemblea. L’emendamento 109.71 parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Gli emendamenti 109.72 e 109.73, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano approvati. Il senatore GIARETTA, relatore, propone l’accantonamento dell’emendamento 109.4 al fine di una più pertinente trattazione nell’ambito della discussione sull’articolo 111. Gli emendamenti 109.75, 109.76, 109.77, 109.78, 109.79, 109.81, 109.82 e 109.83, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. L’emendamento 109.84, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. Gli emendamenti 109.85, 109.88, 109.86 e 109.87, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore VEGAS si dichiara favorevole con l’emendamento 109.89. L’emendamento 109.89, parere favorevole del relatore e del Governo, dato per illustrato, posto in votazione risulta approvato. Gli emendamenti 109.0.2, 109.0.3, 109.0.4, 109.0.5, 109.0.6, 109.0.7, 109.0.8, 109.0.9, 109.0.9-bis, 109.0.11 e 109.0.11 (nuovo testo) dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il senatore VEGAS propone, per organizzare più proficuamente il prosieguo dei lavori una breve sospensione della seduta. La seduta sospesa alle ore 22.55 riprende alle ore 23.05 Si passa all’articolo 110. Gli emendamenti 110.1, 110.2, 110.0.1 e 110.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. Viene accantonato l’articolo 111 e si passa all’esame dell’articolo 112. Gli emendamenti 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.2, 112.4 e 112.11, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. L’emendamento 112.1, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato. Dichiarati inammissibili gli emendamenti 112.10 e 112.9, gli emendamenti 112.3, 112.12, 112.13, 112.14, 112.15, 112.0.1, 112.0.2, 112.0.4, 112.0.3, 112.0.5 e 112.0.6, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 113. Gli emendamenti 113.2 e 113.3, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano approvati. Dichiarati inammissibili gli emendamenti 113.0.1 e 113.0.3, gli emendamenti 113.1, 113.0.2, 113.0.5, 113.0.4, 113.0.6 e 113.0.7, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. Vengono accantonati gli articoli 114 e 115. Si passa all’articolo 116. L’emendamento 116.2, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Risultano assorbiti gli emendamenti 116.3 e 116.1. Si passa all’articolo 117. Gli emendamenti 117.27, 117.19, 117.4 e 117.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.
L’emendamento 117.9, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.
Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 117.30, 117.16, 117.28, 117.17, 117.29 e 117.02. Gli emendamenti 117.12, 117.14, 117.13, 117.26, 117.1, 117.25, 117.31, 117.2, 117.22, 117.5, 117.23, 117.6, 117.21, 117.7, 117.20, 117.24, 117.32, 117.8, 117.15, 117.10, 117.11, 117.18, 117.33 e 117.0.1, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 118. Dichiarato inammissibile l’emendamento 118.0.3 gli emendamenti 118.1 (nuovo testo), 118.0.1 e 118.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 119. L’emendamento 119.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Si passa all’articolo 120. Il sottosegretario GIARDA illustra l’emendamento 120.0.1 che ha il pregio di rimediare di alcune incongruenze in relazione alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è il frutto di una mediazione positiva tra le varie parti politiche. Dichiara di accettare i subemendamenti che riducono la quota dal 30 al 25 per cento. Il senatore GIARETTA, relatore, si adegua alla proposta del Governo. Il senatore VEGAS ringrazia il Governo per l’accettazione del subemendamento che riduce la quota al 25 per cento. Rileva che rimane aperto il problema delle testate locali che potrà utilmente a suo parere essere positivamente affrontato prima dell’esame in Assemblea. Il senatore PEDRIZZI apprezza lo spirito dell’emendamento governativo. In relazione ai subemendamenti si dichiara favorevole all’accoglimento della riduzione della quota al 25 per cento e pone il problema relativo alle testate locali e alle imprese cooperative. La senatrice MAZZUCCA illustra i subemendamenti a sua firma proponendo di considerare anche i giornali di partito telematici rispetto ai quali, poiché non si può considerare il numero delle copie vendute, è stata elevata la quota fissa. Si dichiara favorevole ad una bocciatura tecnica per un riesame della questione per l’Assemblea. Il senatore CASTELLI prende atto della riduzione della quota al 25 per cento anche se esprime una preferenza per il 20 per cento.
Il senatore FALOMI illustra i subemendamenti a sua firma e dichiarandosi d’accordo sulla quota del 25 per cento, rileva che sulle testate locali la riduzione dal 50 al 30 per cento appare troppo elevata e meglio sarebbe collocarsi a livello intermedio del 40 per cento.
Il Presidente COVIELLO rileva l’accordo generalizzato sulla quota del 25 per cento e auspica sulle altre questioni un accordo tra le varie parti politiche per l’esame dell’Assemblea. Il sottosegretario SOLAROLI propone sulle questioni ancora aperte un incontro congiunto. Gli emendamenti 120.7, 120.3, 120.1, 120.10, 120.2, 120.4, 120.11, 120.8, 120.9, 120.6, 120.5, 120.0.4, 120.0.3 e 120.0.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. I subemendamenti 120.0.1/20, 120.0.1/2 (Nuovo Testo), 120.0.1/6, 120.0.1/8, 120.0.1/7, 120.0.1/9, 120.0.1/11, 120.0.1/10, 120.0.1/3, 120.0.1/5, 120.0.1/4, 120.0.1/12 e 120.0.1/13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il subemendamento 120.0.1/1, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. L’emendamento 120.0.1, come modificato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione risulta approvato. Si passa all’articolo 121. Dichiarato inammissibile l’emendamento 121.0.1, gli emendamenti 121.2, 121.4, 121.6, 121.9 (Nuovo Testo), 121.10, 121.5, 121.8, 121.3, 121.0.2, 121.0.3 e 121.0.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Gli emendamenti 121.312 e 121.1, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano approvati. Si passa all’articolo 122. Gli emendamenti 122.8, 122.7, 122.5, 122.4, 122.3, 122.6, 122.0.1, 122.0.2, 122.0.3 e 122.0.4, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. Gli emendamenti 122.1 e 122.2, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti in votazione, risultano approvati. Si passa all’articolo 123. L’emendamento 123.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Si passa all’articolo 124. Gli emendamenti 124.0.1, 124.0.2 e 124.0.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo posti separatamente in votazione, risultano respinti. L’emendamento 124.0.4, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo e voto favorevole del senatore Vegas, posto in votazione, risulta approvato. Dichiarati inammissibili gli emendamenti all’articolo 125, si passa all’articolo 126. L’emendamento 126.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il relatore GIARETTA illustra l’emendamento 124.0.1000, sul quale il sottosegretario SOLAROLI formula un parere favorevole. Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore AZZOLLINI, prende la parola il senatore MORANDO, il quale ricorda che l’emendamento, che sostanzialmente riproduce il testo di un decreto-legge, è stato presentato dal relatore sulla base di un accordo intervenuto tra le varie parti politiche ed il Governo. Sempre in base a questo accordo, i Gruppi di maggioranza hanno convenuto di bocciare tecnicamente l’emendamento in Commissione riservandosi di votare a favore nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea. Posto ai voti, l’emendamento non è approvato dalla Commissione. Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 111, precedentemente accantonati. Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 111.1, 111.4, 111.5, 111.8, 111.9, 111.14, 111.19, 111.20, 111.23, 111.25, 111.27, 111.28, 111.29, 111.30, 111.31, 111.32, 111.36, 111.44, 111.62, 111.66, 111.75, 111.76, 111.78, 111.79, 111.80, 111.84, 111.85, 111.86, 111.87, 111.88, 111.91, 111.92, 111.95, 111.96, 111.101, 111.106, 111.108, 111.109, 111.115 (relativamente al 2001), 111.119, 111.120, 111.122, 111.125, 111.0.3, 111.0.4, 111.100 (limitatamente al 2001). Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti da 111.2 a 111.15. È invece approvato, con il parere favorevole del relatore GIARETTA l’emendamento 111.11 del Governo. Il senatore MARINO richiama l’attenzione del relatore sull’emendamento 111.20 (nuovo testo) che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione la quale, con distinta votazione, respinge altresì l’emendamento 111.12. Risultano invece approvati, con il parere favorevole del relatore GIARETTA gli emendamenti 111.16 del Governo e 111.17. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 111.10 a 111.21. L’emendamento 111.17 del Governo, con il parere favorevole del relatore GIARETTA, è invece approvato dalla Commissione. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TAROLLI, l’emendamento 111.22 è respinto dalla Commissione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo che respinge altresì, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 111.24. Il senatore CASTELLI richiama l’attenzione del relatore sull’emendamento 111.26. Il senatore TAROLLI richiama invece l’attenzione sugli emendamenti 111.35 e 111.39. Il relatore GIARETTA richiama l’attenzione del Governo sugli emendamenti 111.45, 111.43 e 111.121, mentre la senatrice MAZZUCA richiama l’attenzione sull’emendamento 111.70. Il senatore SCIVOLETTO richiama l’attenzione sull’emendamento 111.69, mentre il senatore RIPAMONTI richiama l’attenzione sugli emendamenti 111.39 e 111.115. Il senatore NAPOLI Roberto richiama l’attenzione del relatore sull’emendamento 111.81, mentre il senatore DIANA richiama l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 111.74. Il senatore PEDRIZZI segnala l’emendamento 111.48. Il senatore FERRANTE segnala gli emendamenti 111.50 e 111.82. Il senatore MORO segnala l’emendamento 111.55. Il senatore MONTAGNINO segnala gli emendamenti 111.63 e 111.71. Il senatore SARTO segnala l’emendamento 111.72 Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 111.26 a 111.89. Con il parere favorevole del relatore l’emendamento 111.90 del Governo è invece approvato dalla Commissione. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti da 111.93 a 111.116. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva quindi l’emendamento 111.117 e respinge invece, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 111.118 a 111.0.2. Il relatore GIARETTA formula quindi un parere favorevole sull’emendamento 111.0.5 del Governo che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono invece respinti gli emendamenti da 111.0.6 a 111.0.8. Il senatore CARPINELLI richiama quindi l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull’emendamento 109.74, precedentemente accantonato. L’emendamento, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto dalla Commissione. Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 114 precedentemente accantonati. Il senatore D’ALÌ richiama l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 114.4 e 114.11. Il senatore RIPAMONTI richiama invece l’attenzione sull’emendamento 114.13. Il senatore MARINO richiama l’attenzione sull’emendamento 114.18, mentre il senatore PEDRIZZI segnala gli emendamenti 114.0.2 e 114.0.5. Posti separatamente ai voti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 114 sono respinti dalla Commissione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo. Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 115. Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 115.1000, 115.25, 115.37, 115.38, 115.63, 115.75 (limitatamente al 2001), 115.79 (limitatamente al 2001), 115.80, 115.82, 115.111, 115.127, 115.137, 115.133 (limitatamente agli anni successivi al 2003), 115.239, 115.196 (dal terzo periodo fino alla fine dell’emendamento), 115.199, 115.146 (limitatamente al primo anno), 115.284, 115.273, 115.257, 115.265, 115.256, 115.301, 115.293, 115.226, 115.308, 115.245, 115.350, 115.0.2 (limitatamente ai primi tre commi), 115.0.6 (limitatamente al terzo periodo del comma 1), 115.0.10, 115.0.17, 115.0.32, 115.0.34, 115.0.40 (limitatamente alla seconda parte), 115.0.30, 115.343, 115.356 (limitatamente al 2001), 115.289 (limitatamente al 2001), 115.316, 115.0.63. Il senatore CASTELLI segnala l’emendamento 115.16. Il senatore RIPAMONTI richiama invece l’attenzione sugli emendamenti 115.24, 115.32, e 115.170. Il senatore MORO segnala gli emendamenti 115.40, 115.41, 115.55 e 115.86 mentre il senatore CÒ segnala gli emendamenti 115.47 e 115.124. Il senatore PEDRIZZI richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 115.58, 115.65 e 115.68. Il senatore NAPOLI segnala gli emendamenti 115.61, 115.62, 115.280 e 115.311. Il senatore MUNDI segnala l’emendamento 115.74. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI richiama l’attenzione del relatore sugli emendamenti 115.70, 115.0.16 e 115.0.1. Il senatore MONTAGNINO richiama l’attenzione del relatore sull’emendamento 115.105. Il senatore AZZOLLINI segnala l’emendamento 115.131. Il senatore D’ALÌ segnala gli emendamenti 115.134, 115.0.27, 115.0.51 e 115.0.59 mentre il senatore VIVIANI segnala gli emendamenti 115.129 e 115.150. Il senatore SCIVOLETTO segnala gli emendamenti 115.138, 115.195 e 115.196. Il presidente COVIELLO richiama invece l’attenzione sugli emendamenti 115.151 e 115.153. Il senatore FALOMI segnala gli emendamenti 115.166, 115.186, 115.356 e 115.336. Il senatore FIGURELLI richiama l’attenzione sull’emendamento 115.317, mentre il senatore LORENZI segnala l’emendamento 115.267. Il senatore TAROLLI richiama l’attenzione sugli emendamenti 115.297 e 115.305, mentre il senatore VEDOVATO segnala gli emendamenti 115.120 e 115.347. Il senatore MARINO richiama l’attenzione sull’emendamento 115.332, mentre il senatore FERRANTE segnala gli emendamenti 115.349 e 115.0.6 (nuovo testo). Il senatore DONDEYNAZ segnala l’emendamento 115.290 mentre il senatore MORANDO richiama l’attenzione del Governo e del relatore sull’emendamento 115.318. Il senatore VENTUCCI richiama infine l’attenzione sull’emendamento 115.0.24 La Commissione, con distinte votazioni, ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo respinge gli emendamenti da 115.1 a 115.64. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva invece l’emendamento 115.1701 del Governo. Respinti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 115.65 e 115.68 la Commissione, con il parere favorevole del relatore, approva l’emendamento 115.700 del Governo. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 115.66 e 115.67. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge invece gli emendamenti da 115.69 a 115.77. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva invece l’emendamento 115.78 (nuovo testo) del Governo soppressivo del comma 16 dell’articolo. Il senatore FALOMI ritira l’emendamento 115.203. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti da 115.300 a 115.131. Con parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l’emendamento 115.135 del Governo. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge invece gli emendamenti da 115.134 a 115.155. L’emendamento 115.830 del Governo è invece approvato dalla Commissione, con il parere favorevole del relatore. La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 115.153 a 115.186. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva l’emendamento 115.188 del Governo. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo la Commissione respinge gli emendamenti da 115.189 a 115.274. Il sottosegretario SOVAROLI fa proprio e riformula, in un nuovo testo, l’emendamento 115.275 sul quale il relatore GIARETTA formula un parere favorevole. Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FIGURELLI e D’ALÌ, l’emendamento 115.275 (nuovo testo) posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Posti separatamente ai voti con distinte votazioni, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 115.276 a 115.340. Con distinte votazioni e il parere favorevole del relatore, la Commissione approva quindi gli emendamenti 115.344 e 115.345 del Governo. Respinge invece, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 115.346 a 115.357. L’emendamento 115.358 del Governo, con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge invece, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 115.211 a 115.244. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 115.207 e 115.206 (nuovo testo) del Governo. Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 115.260 a 115.0.66. Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti alle tabelle. Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 5.125.Tab.A.2, 5.125.Tab.A.21, 5.125.Tab.A.57, 5.125.Tab.A.61, 5.125.Tab.A.88, 5.125.Tab.B.155, 5.125.Tab.B.158, 5.125.Tab.B.159, 5.125.Tab.B.160, 5.125.Tab.B.167, 5.125.Tab.B.168, 5.125.Tab.B.172, 5.125.Tab.C.4, 5.125.Tab.C.18, 5.125.Tab.C.31, 5.125.Tab.D.1, 5.125.Tab.D.16, 5.125.Tab.D.17, 5.125.Tab.D.18, 5.125.Tab.D.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.D.37 (limitatamente al 2002 e al 2003), 5.125.Tab.D.44, 5.125.Tab.F.1, 5.125.Tab.F.4 (limitatamente al 2002), 5.125.Tab.F.5, 5.125.Tab.A.3 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.5 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.6 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.7 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.11 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.12, 5.125.Tab.A.13, 5.125.Tab.A.17 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.18 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.19, 5.125.Tab.A.20 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.22 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.24 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.25 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.26 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.27 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.28 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.29 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.31, 5.125.Tab.A.33, 5.125.Tab.A.34, 5.125.Tab.A.35, 5.125.Tab.A.37, 5.125.Tab.A.47, 5.125.Tab.A.52, 5.125.Tab.A.54 (limitatamente alla copertura sull’accantonamento Ministero del commercio con l’estero), 5.125.Tab.A.63 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.65 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.67 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.79 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.80 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.87 (limitatamente alla copertura sull’accantonamento Ministero commercio con l’estero per il 2001), 5.125.Tab.B.46, 5.125.Tab.B.186 (limitatamente al 2001). In vista dell’esame del provvedimento in Assemblea, i presentatori segnalano all’attenzione del relatore e del Governo i seguenti emendamenti riferiti alle tabelle: 5.125.Tab.A.7, 5.125;Tab.A.15; 5.125.Tab.A.26; 5.125.Tab.A.25; 5.125.Tab.A.32; 5.125.Tab.A.36; 5.125.Tab.A.39; 5.125.Tab.A.43; 5.125.Tab.A.45; 5.125.Tab.A.49; 5.125.Tab.A.64; 5.125.Tab.A.71; 5.125.Tab.A.73; 5.125.Tab.A.72; 5.125.Tab.A.75; 5.125.Tab.A.85; 5.125.Tab.A.86; 5.125.Tab.A.89; 5.125.Tab.A.90; 5.125.Tab.B.12; 5.125.Tab.B.59; 5.125.Tab.B.63; 5.125.Tab.B.87; 5.125.Tab.B.99; 5.125.Tab.B.105; 5.125.Tab.B.108; 5.125.Tab.B.120; 5.125.Tab.B.122; 5.125.Tab.B.132; 5.125.Tab.B.147; 5.125.Tab.B.148; 5.125.Tab.B.156; 5.125.Tab.B.162; 5.125.Tab.B.174; 5.125.Tab.C.1; 5.125.Tab.C.11; 5.125.Tab.C.34; 5.125.Tab.C.39; 5.125.Tab.C.43; 5.125.Tab.D.3; 5.125.Tab.D. 7; 5.125.Tab.D.25; 5.125.Tab.D.28; 5.125.Tab.D.31; 5.125.Tab.D.3; 5.125.Tab.D.38; 5.125.Tab.D.42. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.125.Tab.A.1 a 5.125.Tab.A.9. Sull’emendamento 5.125.Tab.A.10 il relatore formula un parere favorevole mentre il senatore VEGAS dichiara il proprio voto contrario osservando che il Governo avrebbe dovuto presentare un unico emendamento modificativo degli importi delle tabelle piuttosto che una serie eterogenea e spesso contraddittoria di puntuali proposte emendative. L’emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti da 5.125.Tab.A.11 a 5.125.Tab.A.36. Sull’emendamento 5.125.Tab.A.38 (nuovo testo) il relatore formula un parere contrario mentre il senatore VEGAS ribadisce l’incoerenza che si registra nelle votazioni degli emendamenti relativi alle tabelle. A quest’ultimo rilievo replica il sottosegretario GIARDA il quale osserva che la pluralità degli emendamenti alle tabelle è conseguenza della molteplicità delle modifiche introdotte alla legislazione da provvedimenti approvati nel corso della sessione di bilancio. L’emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.125.Tab.A.39 a 5.125.Tab.A.67. Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l’emendamento 5.125.Tab.A.150 del Governo. Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 5.125.Tab.A.70 a 5.125.Tab.A.91. Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l’emendamento 5.125.Tab.B.200 del Governo. Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge gli emendamenti da 5.125.Tab.B.1 a 5.125.Tab.B.156. Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva invece l’emendamento del Governo 5.125.Tab.B.157. Con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge i restanti emendamenti riferiti alla tabella B (dall’emendamento 5.125.Tab.B.161 a 5.125.Tab.B.185). Si passa agli emendamenti riferiti alle tabelle C e D. La Commissione respinge, con distinte votazioni ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 5.125.Tab.C.1 a 5.125.Tab.C.16. Con il parere favorevole del relatore l’emendamento 5.125.Tab.C.17 del Governo è approvato dalla Commissione. Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti da 5.125.Tab.C.19 a 5.125.Tab.C.25 sono respinti dalla Commissione che approva invece, con distinte votazioni ed il parere favorevole del relatore, gli emendamenti 5.125.Tab.C.26 e 5.125.Tab.C.27 del Governo. Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 5.125.Tab.C.28 a 5.125.Tab.C.41 mentre approva, con il parere favorevole del relatore, l’emendamento 5.125.Tab.C.42 del Governo. Respinto, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l’emendamento 5.125.Tab.C.43, la Commissione respinge, sempre con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, tutti gli emendamenti riferiti alla tabella D. Si passa quindi agli emendamenti riferiti alla tabella F. Con il parere favorevole del relatore la Commissione approva l’emendamento 5.125.Tab.F.2 del Governo mentre respinge, con distinta votazione ed il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 5.125.Tab.F.3. Posti separatamente ai voti, la Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti 5.125.Tab.F.100 e 5.125.Tab.F.6. del Governo mentre respinge, con distinte votazioni, i restanti emendamenti riferiti alla tabella F. L’emendamento 5.98, precedentemente accantonato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato dalla Commissione che respinge invece tutti i restanti emendamenti accantonati. Con il parere favorevole del rappresentante del Governo la Commissione approva, quindi, la proposta di coordinamento n. 1 (Coord. 1) illustrata dal relatore, mentre respinge tutti gli ordini del giorno presentati ai provvedimenti in titolo e pubblicati in uno specifico fascicolo. Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori. Il senatore VEGAS dichiara il voto contrario dei senatori dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà. Pur ritenendo condivisibili alcune delle previsioni
contenute nella legge finanziaria, e segnatamente quelle relative alla diminuzione del carico fiscale, formula un giudizio complessivamente negativo sulla manovra che contiene una serie di misure propagandistiche finalizzate alla prossima campagna elettorale.
Anche il senatore CÒ, a nome della sua parte politica, dichiara un voto contrario. La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato ai relatori Ferrante e Giaretta a riferire favorevolmente sui provvedimenti in titolo come risultanti dalla approvazione degli emendamenti. I senatori, AZZOLLINI, MORO e PEDRIZZI preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, la presentazione di relazioni di minoranza. La seduta termina alle ore 01,10 del 9 dicembre.
Cò, Russo Spena, Crippa
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).
73.2
Sopprimere il comma 1.
73.3
Tirelli, Moro
73.4
Sopprimere il primo periodo.
73.8
Sopprimere il comma 2.
73.9
Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Sopprimere il comma 3.
73.5
Al comma 3 sostituire le parole: «34.000 miliardi» con le seguenti: «35.000 miliardi».
Conseguentemente coperture LFNP (v. emend. 2.40).
73.6
Mele
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo prima del punto: «a cui possono accedere anche gli Istituti ed Enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n.502 del 1992. A tali finanziamenti sono ammessi anche gli Enti privati senza scopo di lucro impegnati nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria».
73.10
Castellani Pierluigi, Rescaglio
73.11
Bruni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 3, dopo le parole: «elevato a lire 34.000 miliardi», aggiungere le seguenti: «È estesa l’ammissibilità ai benefici di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli Istituti ed Enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999».
73.12
De Anna, Tomassini, Bruni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In sede di riparto delle risorse aggiuntive per i programmi di edilizia sanitaria devono essere privilegiate le regioni che negli ultimi tre anni hanno contratto minori debiti nel settore sanitario».
73.13
Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «È estesa l’ammissibilità ai benefici di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli Istituti ed enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999».
73.7
Pappalardo, Ferrante
Al comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, in applicazione della legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria».
73.14
Sopprimere il comma 4.
73.15
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Monteleone
Compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).
73.16
Manara, Moro
Il comma 4 è abrogato.
Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).
73.17
Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
73.23
Al comma 4, sopprimere le parole da: «sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione» fino alla fine del comma.
73.24
Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le seguenti: «non dovute a cause oggettive e indipendenti»
73.19
Al comma 4, dopo le parole: «di gestione», aggiungere le altre: «non dovute a cause oggettive e indipendenti».
73.22
Al comma 4 sostituire le parole da: «attivando» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno esse deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo gli interventi per riequilibrare la gestione delle spese sanitarie, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.
73.25
Vegas, Azzollini, D’Alì
Al comma 4 sono soppresse le parole: «attivando nella misura massima l’autonomia impositiva».
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accertato, sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie, l’eventuale disavanzo, provvedono a destinare le necessarie misure correttive al fine di coprire integralmente il predetto disavanzo. Il piano finanziario comprendente le suddette misure è comunicato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7.
73.21
Al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura massima».
73.18
73.1000
Il Governo
Al comma 4, sostituire la parola: «massima» con la parola: «necessaria».
73.20
Mascioni, Bettoni Brandani, Di Orio, Carella, Daniele Galdi, Bernasconi, Camerini
Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I disavanzi possono essere coperti dalle regioni attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui».
73.26
Sopprimere il comma 5.
73.27
73.28
Il comma 5 è abrogato.
Compensazioni LFNP
73.29
73.30
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le Regioni procederanno ad accertare sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie i propri eventuali disavanzi e determineranno autonomamente le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi propri, in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo».
73.31
Al comma 5, sopprimere le parole da: ad individuare fino alla fine del periodo.
73.33
Al comma 5, sopprimere le parole: «I Ministri della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato».
73.32
Al comma 5, sostituire le parole: «ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole Regioni» con le seguenti: «ad accertare gli eventuali disavanzi di competenza».
73.34
Il comma 6 è abrogato.
73.35
Sopprimere il comma 6.
73.36
73.37
73.38
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano».
73.39
Conseguentemente, compensazioni PRC (v. emend. 2.10).
73.40
Il comma 7 è abrogato.
73.41
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, attiva, entro e non oltre i successivi trenta giorni, forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente».
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
73.42
Al comma 7, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «90 giorni».
73.43
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necesità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».
73.44
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi».
73.45
Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Monteleone
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi 7-quater. La Regione non può tuttavia modificare le aliquote dell’IRAP, ai fini della copertura di disavanzi riconducibili a livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi».
73.46
Conseguentemente compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).
73.47
Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
«Il termine previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8-septies del decreto legislativo 11 giugno 1999, n. 229, è prorogato di mesi dodici».
73.48
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, già bandito alla data del 10 dicembre 1997, è inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Detto personale è collocato anche in posizione soprannumeraria e mantiene il trattamento economico in godimento alla data di approvazione della presente legge fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo per l’area dirigenziale».
73.0.1
Schifani, Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:
(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)
2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla Regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell’anno precedente a quello della erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell’isola a titolo di imposte di fabbricazione».
73.0.2
73.0.3
Pelella, Smuraglia
Il periodo che intercorre dal 1º gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell’esercizio provvisorio. Resta ferma ogni disposizione di legge in materia di conti consuntivi».
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 74. – 1. A partire dal 1º gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e – ove presente – di pronto soccorso, sono abolite». Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).
74. 2
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. A partire dal 1º gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse». Coperture LFNP (V. emend. 2.40).
Conseguentemente coperture LFNP (v: emend. 2.40).
75.2
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10 sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti» con le seguenti: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537 i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10».
Conseguentemente, coperture LFNP (v. emend. 2.40).
75.3
Al comma 1 sopprimere le parole: «e lettera c)».
75.4
Maceratini, Monteleone, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i medicinali ricompresi nella lettera a) e nella lettera c) assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B».
75.5
Al comma 3, primo rigo, le parole: «l’importo indicato» sino alle parole: «1º gennaio 2003», sono soppresse.
Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
75.6
Al comma 3, quarto rigo, la cifra: «23.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».
75.7
Al comma 4, sostituire la parola: «precancerose» con la seguente: «precancerosi».
75.8
Al comma 4, dopo le parole: «del carcinoma e delle precancerose del colon retto» aggiungere le seguenti: «e del carcinoma della prostata».
75.9
D’Urso, Mazzuca Poggiolini
Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’atà giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 2 miliardi;
2002: – 2 miliardi; 2003: – 2 miliardi.
Compensazione n. 1 - Democratici
In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 2 - Democratici
In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 3 - Democratici
All’articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000; 2003: – 1.000.000.
75.10
Ripamonti, Carella, Pieroni, Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’atà giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 163 del 1985 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo): 2001: – 500 milioni;
2002: – 500 milioni; 2003: – 500 milioni.
75.11
Bernasconi, Bettoni Brandani, Camerini, Mascioni, Carella, Daniele Galdi, Mignone
«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».
75.12
Angius, Ferrante, Di Orio
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100;
2002: – 100; 2003: – 100.
75.13
Coviello, Montagnino
Al punto 4, aggiungere:
«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nelletà giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».
75.13 (Nuovo testo)
Montagnino, Pelella, Ripamonti, Monteleone
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Govero, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – Capp. 1654. 1655): apportare le seguenti variazioni:
2001: – 1.000;
2002: – 1.000; 2003: – 1.000.
75.13 (Ulteriore nuovo testo)
Montagnino
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Sono altresì erogate senza oneri a carico dell’assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.
75.14
Bruni, Vegas, Tomassini, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«c-bis) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».
75.15
«c-bis) dosaggio annuale della PSA in tutti i soggetti maschi di età compresa tra i 50 e i 70 anni di età ed ecografia tranrettale ogni tre anni».
75.18
«c-bis) tutti gli esami diagnostici prescritti ai lavoratori e pensionati ex esposti a agenti nocivi e cancerogeni».
75.16
Maceratini, Cozzolino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«d) radiografia standard del torace ai cittadini dall’età di 15 anni ai 70 anni, finalizzato alla diagnosi precoce delle patologie dell’apparato respiratorio, da effettuarsi ogni due anni».
75.19
«d) radiografia standard del torace ai cittadini dalla maggiore età e della popolazione a rischio individuata secondo patologie risultanti dagli osservatori epidemiologici regionali secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».
75.17
Maceratini, Cozzolino, Monteleone, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) ecografia prostatica con biopsia eventuale, ed esami biochimici per lo screening dei tunori prostatici per gli uomini dai 50 anni in poi da effettuarsi ogni due anni».
75.20
«4-bis. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero nomina una commissione di cui facciano parte le regioni, le pronvince autonome di Trento e Bolzano ed i due rappresentanti medici designati da ogni ordine provinciale dei medici, con il compito di definire nei 180 giorni successivi, programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva, realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, finalizati all’esclusione dall partecipazione alla spesa per gli accertamenti diagnostici e strumentali. È prerogatica delle regioni di integrare quanto definito a livello nazionale con propri programmi di prevenzione».
75.21
Montagnino, Zilio, Monticone
«4-bis. Sono altresì erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità».
Conseguentemente, alla tabella A allegata, all’articolo 125, comma 1, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità è così ridotto:
75.22
Semenzato, Salvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la distribuzione gratuita di farmaci antiretrovitali HAART a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in AIDS e HIV positivi, le risorse disponibili per l’assistenza farmaceutica del Servizio sanitario sono aumentate di 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, all’articolo 97, comma 2 il periodo da: «25 miliardi» a: «anno 2002», è così sostituito: «10 miliardi per l’anno 2001 e di lire 35 miliardi a decorrere dall’anno 2002».
75.23
75.24
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Sopprimere il comma 7.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)
75.25
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell’ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale».
75.26
Sopprimere il comma 8.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emen. 1.0.1)
75.27
Abrogare il comma 8.
75.28
Al comma 8, le parole da: «le regioni adottano» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura di cui al comma 7 dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni».
75.29
Al comma 10 sostituire la parola: «40» con l’altra: «10».
75.30
Maceratini, Monteleone, Castellani Carla, Cozzolino, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 10, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento solo per l’anno in corso» e di seguito dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le parole: «successivo a quello».
75.31
Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».
Conseguentemente copertura LFNP (v. emend, 2.40).
75.32
Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento».
Conseguentemente copertura LFNP (v. emend. 2.40).
75.33
Al comma 10, sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento» con le seguenti: «nella misura dell’80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni annui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni annui».
75.34
Al comma 10, dopo le parole: «nella misura del 40 per cento» inserire le seguenti: «per le aziende che in numero superiore a tre concorrono ad organizzare un congresso, e riduzione al 10 per cento per qui congressi sostenuti da meno di tre aziende».
75.35
De Luca Michele
Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2001».
75.36
Bruni, Tomassini, De Anna, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
75.37
Al comma 10, dopo le parole: «periodo di imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».
75.38
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «per l’avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni» con le seguenti: «che assicurino il ciclo terapeutico completo».
75.39
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «le categorie di» con le seguenti: «i».
75.40
Al comma 11 sopprimere il terzo periodo.
75.41
Sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confenzioni dei medicinali ai predetti standard, sono erogate a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato».
75.42
Al comma 11, quarto periodo, sostituire le seguenti parole: «due pezzi» con le seguenti: quattro pezzi».
75.43
Il comma 12 è abrogato.
75.44
Sopprimere il comma 12.
75.45
75.46
Al comma 12, in fine, sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «15.000».
75.47
Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «Tali bollini devono essere protetti da pellicole con caratteristiche antieffrattive ed anticontraffattive».
75.48
Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Con la stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi;».
75.49
Montagnino, Zilio
Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della provenienza di questi».
Al comma 14, sostituire le parole: «leggibili anche otticamente» con le seguenti: leggibili otticamente». Al comma 23, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».
75.50
Maceratini, Cozzolino, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole da: «i depositari, i grossisti e i farmacisti» fino a: «della destinazione di questi;».
75.51
Al comma 13, al termine dell’ultimo capoverso, sostituire le parole: «da lire 3 milioni a lire 18 milioni» con le seguenti: «da lire 500 mila a lire un milione».
75.52
Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 13, sostituire le seguenti parole: «3 milioni» con le altre: «1 milione».
75.53
Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 40 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».
75.54
Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 50 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».
75.55
Al comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma».
75.56
Sopprimere il comma 14.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. em. 1.0.1).
75.57
Al comma 14, sostituire le parole: «nonchè i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione», con le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricertta che consentano l’individuazione del medico, dell’assistito e della data di emissione della prescrizione».
75.58
Al comma 14, dopo le parole: «sulla ricertta leggibili» sopprimere la seguente parola: «anche».
75.59
Al comma 14, sostituire le parole: «relativi al codice» con la seguente: «consentano l’individuazione».
75.60
Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «, al codice dell’assistito».
75.61
Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa Lauro
Al comma 14, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Ai dati memorizzati nella carta potranno avere accesso gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».
75.62
Al comma 15, sostituire le seguenti parole: «per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui» con le seguenti: «per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui».
75.63
Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.
75.64
Sopprimere il comma 16.
75.65
Sopprimere il comma 17.
Conseguentemente coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
75.66
Sopprimere il comma 18.
75.67
Sostituire il comma 18, con il seguente:
«18. A decorrere dal 1º gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento di almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amminstrazione nella disciplina del pezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del famaco, al contributo all’economia dell’Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca».
Compensazione Democratici n. 1.
Compensazione Democratici n. 2.
Compensazione Democratici n. 3.
75.68
«18. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’aticolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all’applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I critei di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull’eventuale contrbuto dell’impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell’occupazione e delle esportazioni del Paese. L’organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell’industria, commercio ed artigianato, dell’università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF».
75.69
Al comma 18, sostituire le parole: «ai medicinali autorizzati» con le seguenti: «alle specialità medicinali autorizzate».
75.70
Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Mundi, Cimmino, Giorgianni, Nava
Al comma 18, dopo le parole: «mutuo riconoscimento» aggiungere le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino dispinibili basi tecniche sufficienti all’applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull’eventuale contributo dell’impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell’occupazione e delle esportazioni del Paese. L’organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministri della sanità, dell’industria, della ricerca, del tesoro, del Cipe e della Cuf».
75.71
Carella
Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all’applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, e sull’eventuale contributo dell’impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell’occupazione e delle esportazioni del Paese. L’organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell’industria, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica e della Commissione Unica del Farmaco».
75.72
Al comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull’eventuale contributo dell’impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell’occupazione e delle esportazioni del Paese. L’organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell’industria, commercio e artigianato, dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni».
75.73
Al comma 18, dopo le parole: «... mutuo riconoscimento.», aggiungere le seguenti: «I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull’eventuale contributo dell’impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell’occupazione e delle esportazioni del Paese.
75.75
Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all’applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
75.76
Sopprimere il comma 19.
75.77
75.78
Al comma 19, ottavo rigo, dopo le parole: «sia limitata ad un determinato periodo di tempo» aggiungere le parole: «non inferiore ai cinque anni».
75.79
Sopprimere il comma 20.
75.80
Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».
75.81
Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «La Commissione può essere sentita» con le seguenti: «La Commissione deve essere sentita».
75.82
Zilio
Al comma 20, sostituire la frase: «La Commissione può essere sentita» con: «La Commissione deve essere sentita».
75.83
Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».
75.84
Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è interpellata».
75.85
Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere sentita» con le seguenti: «è consultata».
75.86
Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della ssanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce».
75.87
Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della sanità sono definiti» con le seguenti: «Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari definisce con proprio decreto».
75.88
Sopprimere il comma 21.
75.89
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di tempo definito e limitato» con le seguenti: «per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni».
75.90
Bruni, De Anna, Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «può concordare» con le seguenti: «concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo del pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei famacisti e».
75.91
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: «non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie, nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti» con le seguenti: «le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie si applichino in misura ridotta o azzerata e non si applichi lo sconto previsto».
75.92
Sopprimere il comma 22.
75.93
Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
75.94
Al comma 22, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».
75.95
Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
75.96
75.97
Al comma 22, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ciò è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento e di reiezione».
75.98
Al comma 22, terzo periodo, sostituire le parole: «con decreto non regolamentare del Ministro della santià su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive» con le seguenti: «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere delle competenti commissioini parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive».
75.99
Sopprimere il comma 23.
75.100
75.101
Al comma 23, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».
75.102
75.103
Costa, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Lauro
Al comma 23, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».
75.104
Sopprimere il comma 24.
75.105
Manca, Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. L’erogabilità dei farmaci di classe c), a totale del carico del Servizio sanitario nazionale, per i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, così come già stabilito dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, è da estendersi anche ai titolari di pensione per servizio istituzionale, vista l’equiparazione sancita dalle leggi 25 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 474, tra invalidi di guerra e invalidi per servizio istituzionale».
All’onere valutato in circa lire 18 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
75.106
Sopprimere il comma 25.
75.107
75.108
Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «i medicinali» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli previsti dall’articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».
75.109
Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «modalità di rilascio» inserire le seguenti: «stessa biodisponibilità».
75.110
Al comma 25, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» aggiungere le seguenti: «e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio,».
75.111
Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente» con le seguenti: «prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente».
75.112
Stiffoni, Moro
Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente.» aggiungere il seguente periodo: «Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell’assistito e previa accurata informazione al fine di acquisirne il consenso, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per princìpi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione ovvero nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista. Tale facoltà è preclusa qualora il medico, all’atto della prescrizione, indichi la sigla “n.s.“ (non sostituibile)».
75.113
Al comma 25, terzo periodo, dopo le parole: «della loro bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».
75.114
Bernasconi, Mascioni, Bettoni Brandani, Carella
Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è altresì tenuto a comunicare al paziente il nome della molecola che costituisce il principio attivo del farmaco prescritto bioequivalente a quella del farmaco che ha ritenuto di non prescrivere. Qualora il medico prescriva un farmaco generico, egli è tenuto a specificarne nella ricetta il principio attivo».
75.115
Bernasconi, Mascioni, Bettoni Brandani, Carella, Daniele galdi, Camerini
Dopo il comma 35 inserire il seguente:
«25-bis. In considerazione di quanto programmato ai sensi del comma 1 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 76, e medici prescrittori dipendenti del Servizio sanitario nazionale devono tenere conto della disposizione di cui al precedente comma 25 nella loro scelta di prescrizione, fatte salve controindicazioni di natura terapeutica legate a particolarità di composizione del singolo farmaco che le giustifichino. In considerazione dell’appropriatezza terapeutica del farmaco, il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale terranno conto di quanto disposto dal comma 25 del presente articolo, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 76».
75.116
Bruni, Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. Entro il febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
75.117
Al comma 26 sopprimere le parole: «previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25».
75.118
Mazzuca Poggiolini
75.119
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente compensazioni P.R.C. (v. emend. 2.10).
75.120
Bernasconi, Bettoni Brandani, Camerini, Mascioni, Carella, Daniele Galdi
Al comma 28, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Tale informazione deve essere oggetto di campagne da parte dei medici e dei farmacisti, tramite materiali scritti e resi disponibili o affissi presso le farmacie, gli studi medici, le sedi ospedaliere e di esercizio della libera professione intramuraria, autonomamente organizzate, finalizzate a rendere edotti gli assistiti di quanto previsto dalla nuova disciplina e delle caratteristiche del farmaco generico».
75.121
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 28 non si applicano ai farmaci, di cui all’allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l’utilizzo nell’assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.
28-ter. La prescrizione dei farmaci di cui all’allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata. 28-quater. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell’allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle ASL e completato con il timbro professionale del medico.
75.122
Sopprimere il comma 29.
75.123
75.124
Al comma 31, terzo periodo, dopo le parole: «da uno stato membro dell’Unione europea» inserire le seguenti: «o extra Unione europea».
75.125
Il comma 32 è abrogato.
Segue compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).
75.126
Al comma 32, ottavo rigo, le parole: «lire quarantamila» sono sostituite dalle parole: «lire ventimila».
75.127
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
«33. È abrogato l’articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
75.0.1
Dopo l’articolo 75, inserire il seguente:
75.0.2
Novi, Tomassini, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
“I farmacisti che, alla data del 30 settembre 2000, gestiscono da almeno un anno una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi santarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1980, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè entro la stessa data non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica».
75.0.3
Novi, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
“Per i farmacisti che alla data del 30 settembre 2000, abbiano superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all’entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall’aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48“».
75.0.4
2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all’allegato 1 attraverso autoricettazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione medica, per l’effettuazione di terapie domiciliari».
76.2
Conseguentemente compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
76.3
Conseguentemente, compensazione PRC (v. emend. 2.10).
76.4
«Art. 76. - (Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni). – 1. Ciascuna regione individua, nell’ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazinali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di budget di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.
2. Salvo fatte le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente. 3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell’attività svolta ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
76.5
76.6
76.7
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascun regione individua, nell’ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 271 e 272 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di budget di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.
76.8
Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2001».
76.9
Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 ottobre 2001».
76.10
Al comma 1 sostituire le seguenti parole: «entro il 30 giugno 2001» con le seguenti: «entro il 30 agosto 2001».
76.11
76.12
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono fatte salve le autone iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.
76.13
Al comma 2 sostituire le parole: «che si presumono indotte all’attività prescrittiva» con le seguenti: «calcolate statisticamente sull’attività prescrittiva degli ultimi tre anni da parte».
76.14
Sopprimere il comma 3
76.15
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell’attività svolta ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
76.16
76.17
Al comma 4 sostituire le seguenti parole: «nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive a livello aziendale» con le seguenti: «eletto dagli stessi tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti nel distretto».
76.18
Al comma 4 sostituire le parole: «dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale» con le seguenti parole: «dai medici operanti nel distretto interessato».
76.19
76.20
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole da: «anche tramite le organizzazioni sindacali» fino alla fine del comma».
76.21
Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «anche tramite le organizzazioni sindacali».
76.22
Sopprimere al comma 5 il secondo periodo.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia, v. emend. 1.0.1.
76.23
Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.
Compensazioni del Gruppo AN, v. emend. 2.60.
76.24
Al comma 5, sesto rigo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle parole: «cento per cento».
Segue compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
76.25
Al comma 5 sostituire al secondo periodo le parole: «60 per cento» con le seguenti: «90 per cento».
76.26
Sostituire le parole: «all’erogazione di servizi» fino alla fine del periodo, con le altre: «al miglioramento dei servizi per l’utenza».
76.27
Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione di incentivi di carattere pecuniario».
76.28
Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di carattere pecuniario» con le seguenti: «di carattere informatico, tecnologico e scientifico».
76.29
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
76.30
Sostituire le parole da: «ed attivano» fino alla fine del comma, con le altre: «, provvedono al ripiano e lo comunicano al Ministero della sanità e dal Ministero del tesoro.
76.31
76.32
Alla fine del comma 7, togliere le virgolette e il punto e aggiungere le parole: «e per un anno tutte le altre».
77.2
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di monitorare» fino alla fine del comma.
77.3
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando con particolare efficacia la normativa a tutela della privacy. Ai dati di cui alla gestione informatizzata potranno avere accesso solo gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».
77.3 (Nuovo testo)
Alla fine del comma 1, inserire i seguenti periodi:
«Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della privacy. Ai dati di cui alla gestione informatizzata potranno avere accesso solo gli operatori da identificarsi secondo quanto al decreto legislativo n. 282 del 1999».
77.4
Al comma 2, sostituire l’alinea con il seguente:
«2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioini con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative».
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criteiro prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalle province autonome».
77.5
Al comma 3 sostituire le parole: «nell’ambito di» con le seguenti: «con esclusione».
Compensazioni LNFP (v. emend. 2.40).
77.7
Al comma 3 sostituire le parole: «province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «nonchè previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
77.6
Al comma 3 sostituire le parole: «nell’ambito di» con le seguenti: «escluse».
77.8
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«6-bis. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo è a completo carico del bilancio dello Stato».
77.9
«3-bis. All’articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo periodo, sostituire le parole da: “all’articolo 3“ fino a: “o la locazione“ con le seguenti: “i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione“. Conseguentemente sostituire al secondo periodo da: “dopo il terzo“ fino a: “di carattere sanitario“ con le seguenti parole: “qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, dal Progetto obiettivo 1998-2000 e dai relativi progetti regionali di attuazione, le regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».
77.10
«3-bis. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i redditi prodotti sono utilizzati dalle regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo ’Tutela della salute mentale 1998-2000’, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 e dai relativi progetti regionali di attuazione“».
77.11
77.12
Gubert
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive moficazioni le parole: “dieci giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni“».
77.13
Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare
Aggiungere il seguente comma:
«Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a partire dal 1º gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, nonchè nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e ertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o inscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate.
Conseguentemente, compensazioni PRC (vedi emend. 2.10).
78.2
Manara, Moro,
Abrogare l’articolo.
78.3
78.4
Conseguentemente, coperture del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
78.5
78.6
78.7
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari “a carattere cronico“ nei reparti di lungodegenza oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in sessanta giorni di degenza previa verifica di particolari condizioni che ne rendano ammissibile la deroga,; la riduzione tariffaria non potrà superare il 30 per cento della tariffa giornaliera piena».
78.8
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
78.9
Al comma 1, sostituire le parole: «ove siano assicurati» con le seguenti: «previa realizzazione di».
78.10
Al comma 1, sostituire le parole: «inseriscono un valore soglia di durata» con le seguenti: «individuano tempi di durata».
78.14
Al comma 1, sostituire le parole da: «di durata della degenza» fino alla fine del comma con le seguenti: «guida di durata delle degenze per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza».
Conseguentemente, copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
78.11
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «lungodegenza» inserire le seguenti: «per patologie».
78.15
Al comma 1, sopprimere le parole da: «oltre il quale si applica» fino alla fine del comma.
78.16
Al comma 1, sopprimere le parole: «oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera».
78.17
78.12
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Il valore soglia è fissato» con le seguenti: «Il tempo medio di durata dei ricoveri è fissato».
78.19
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «giorni di degenza» aggiungere le seguenti: «elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministero della sanità».
78.18
Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: «la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena».
78.20
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
78.21
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
78.22
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
78.23
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «1 per cento».
78.24
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centottanta giorni».
78.25
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in centoventi giorni».
78.26
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in sessanta giorni» con le seguenti: «in novanta giorni».
78.13
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «sino ad un massimo del 50 per cento».
78.1000
78.27
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, qualora ne ricorrano le condizioni,».
78.28
78.30
Al comma 3, dopo la parola: «erogatore» inserire le seguenti: «pubblico e convenzionato».
78.31
Al comma 3, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
78.32
Al comma 3, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».
78.29
Al comma 3, dopo le parole: «protocolli di valutazione» inserire le seguenti: «secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali».
78.33
Marino, Manzi, Caponi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di migliorare l’attività per le visite mediche di controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 11 novembre 1983, n. 638, e per una migliore definizione di suddetta attività in rapporto con i medici convenzionati che svolgono le prestazioni prima richiamate, al comma 12 dell’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituite le parole: “medici liberi professionisti“ con le seguenti: “medici in rapporto di convenzione“ e dopo le parole: “ordine dei medici“ sono aggiunte le seguenti: “e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo“. Al comma 13 dell’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: “previdenza sociale“ si aggiungono le parole: “e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei medici di controllo“».
78.34
78.35
78.36
Al comma 4, sostituire le parole: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».
78.37
Dopo la parola: «applicano» aggiungere le altre: «, previo accertamento delle cause e delle responsabilità,».
78.38
Pizzinato, Pelella
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, sul reddito da attività lavorativa il 40 per cento della contribuzione versata è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza».
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all’articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 10.000;
2002: – 10.000; 2003: – 10.000.
78.0.1
Dopo l’articolo 78, inserire il seguente:
(Incentivi fiscali per la ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze)
“i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 10 milioni di lire, a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;“. 2. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: “c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 500 milioni, fatte a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;». 3. Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell’albo della CONSOB.
4. Le agevolazioni per la ricerca scientifica di cui all’articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere erogate anche a favore delle imprese farmaceutiche ed istituti di ricerca con propria personalità giuridica. In tale ambito la misura delle agevolazioni è commisurata al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, senza limiti di spesa, ove la ricerca sia indirizzata ai settori oncologico, genomico e delle neuroscienze. Gli istituti di ricerca soggiacciono alle disposizioni del comma 3. 5. I medesimi soggetti di cui al comma 4 possono usufruire degli strumenti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sulla base della certificazione di bilancio degli ultimi tre anni, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Gli interventi di cui al presente comma sono destinati al finanziamento di piani di ricerca e sviluppo nel campo farmacologico che necessitano di nuove tecnologie o riguardanti ricerche relative a settori di grande rilevanza terapeutica, nonché al finanziamento di programmi e di piani attuati da consorzi tra piccole e medie imprese del settore farmaceutico».
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:
2001: – 150.000;
2002: – 150.000; 2003: - 150.000.
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 3 Democratici
All’articolo 75, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica: 2001: – 1.000.000;
Conseguentemente coperture LNFP (v. emend. 2.40).
79.2
Dondeynaz, Thaler Ausserhofer
Al comma 2, dopo la parola: «residenti» aggiungere le seguenti: «nella regione Valle d’Aosta e» dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alla regione Valle d’Aosta e» dopo le parole: «a favore» aggiungere le seguenti: «della regione Valle d’Aosta e».
2001: – 8.000;
2002: – 8.000; 2003: – 8.000.
79.2 (Nuovo testo)
Al comma 2, dopo la parola: «residenti» aggiungere le seguenti: «nella regione Valle d’Aosta e» dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alla regione e».
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d’Aosta a decorrere dall’esercizio 2002». Al comma 3, dopo le parole: «le somme attribuite» aggiungere le seguenti: «alla regione Valle d’Aosta e» dopo le parole: «a favore» aggiungere le seguenti: «della regione Valle d’Aosta e».
79.200
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
79.3
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi».
Conseguentemente al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.
79.4
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.
79.5
Andreolli
Al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «tre anni».
Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10).
80.2
80.3
Guerzoni, Pasquini
«2. ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge 13 maggo 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, la lettera a) è soppressa.
80.0.1
Montagnino, Andreolli
Dopo l’articolo 80, inserire il seguente:
2. Le convenzioi, stipulate secono uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l’erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell’mbito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo le pien integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme retando la no duplicazione delle strutture saniterie e la disciplina dell’autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».
80.0.2
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
2. Le convenzioni, stipulate secono uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l’erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell’mbito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo le pien integrazione fra i livelli di tutela a carico del servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme retando la no duplicazione delle strutture saniterie e la disciplina dell’autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».
80.0.3
Il governo
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Mazzuca Poggiolini, D’Urso
Al comma 1, inserire il seguente:
«01. Per la realizzazione dell’Agenzia nazionale di Telemedicina ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è determinato un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale applicate ai servizi sanitari per lo sviluppo ed il controllo delle tecnologie informatiche, sulla base delle raccomandazioni dell’OMS-Health telematics policy. La struttura dell’Agenzia è definita con decreto del ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica».
Conseguentemente all’articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero della sanità, diminuire come segue gli importi previsti:
81.2
81.3
81.4
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini della realizzazione del centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».
81.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per la costituzione del Consorzio per le Neuroscienze, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, sono stanziati lire 2 miliardi per l’anno 2001, 5 miliardi per l’anno 2002 e 10 miliardi per l’anno 2003. Al Consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore, nelle neuroscienze. Per la costituzione del Consorzio il Ministro dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, definiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio medesimo, avvalendosi della Commissine Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000».
2001: – 2.000;
2002: – 5.000; 2003: – 10.000.
81.6
81.7
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 20, comma 18-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: “per i personale“ aggiungere le seguenti: “sanitario“».
81.8
Il comma 3 è abrogato.
81.9
Sopprimere le parole: «e privati».
81.10
Maceratini, Castellani Carla, Monteleone, Cozzolino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 3, sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le seguenti: «di lire 40 miliardi».
81.11
81.12
«4-bis- I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita U.P.B. dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
81.13
81.14
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare l’attività di ricerca, l’Istituto superiore della sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale che vi abbia prestato la propria attività, per un periodo complessivo di almeno 3 anni, retribuita dall’Istituto medesimo ed oggetto di regolari contratti di incarico di ricerca».
81.15
Il comma 8 è abrogato.
81.16
Sopprimere il comma 9.
81.17
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
81.18
Il comma 11, è abrogato.
81.18 (Nuovo testo)
Al comma 11, sono soppresse le parole: «al personale in servizio presso il coesistente Ufficio centrale del bilancio e», nonchè le parole: «per il personale dell’Ufficio centrale del bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e».
81.19
Il comma 11 dell’articolo 81 è soppresso.
81.20
Bettoni Brandani, Mascioni, Di Orio, Carella, Daniele Galdi, Mignone, Bernasconi, Camerini
Al comma 11, al primo periodo, dopo le parole: «sono estesi anche» inserire le seguenti: «al personale comandato presso il Ministero della sanità ai sensi e agli effetti dell’articolo 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e».
81.21
Maceratini, Monteleone, Castellani Carla, Cozzolino, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Gli oneri finanziari relativi alla indennità di esclusività per il personale medico ospedaliero dipendente dagli istituti ed enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, equiparato a termine dell’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999 sono determinati per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 180 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
81.22
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Per il potenziamento strutturale e strumentale dei centri di rianimazione è autorizzata la spesa di 200 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministero della sanità al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la rete delle rianimazioni».
81.23
Il comma 13 è abrogato.
81.110
Moro
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Dal 1º gennaio 2001 sono soppresse le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327».
Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
81.24
Viviani, De Guidi, Preda
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e relative norme di attuazione, alla legge 25 luglio 1956, n. 837, e relative norme di attuazione, all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relative norme di attuazione, al DCG 2 dicembre 1926, alla legge 4 febbraio 1966, n. 51, e relative norme di attuazione, alla legge 5 marzo 1963, n. 292, e relative norme di attuazione. Le abrogazioni e le modificazioni di cui al periodo precedente sono disposte con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni». Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 1.000;
2002: + 1.000; 2003: + 1.000.
81.25
Lauria Baldassare, Nava, Mundi, Cimmino
«14-bis. I collaboratori amministrativi del Servizio sanitario nazionale assunti a seguito di concorso di cui requisito era la laurea, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 transitano alla dirigenza amministrativa».
81.26
Napoli Roberto, Nava, Misserville, Di Benedetto, Mundi
«14-bis. Sono totalmente esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria tutti i minorenni che praticano attività sportive, agonistiche e non agonistiche».
81.27
«14-bis. Ai fini delle percentuali indicate alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono computate come esenti le prestazioni sanitarie erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, considerate escluse dal quarto comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
81.28
Ripamonti, Pieroni, Carella, Manconi, Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
«14-bis. AI fine della razionalizzazione di alcuni interventi di medicina preventiva nonché, al fine di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea, a partire dal 1º gennaio 2001, sono abrogate o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, alla legge 25 luglio 1956, n. 837 e le altre disposizioni in materia di vaccinazione contro la tubercolosi, di accertamento sierologico della lue, di intradermoreazione alla tubercolina (TINETEST), di vaccinazione antitetanica e di vaccinazione antitifica».
81.29
«14-bis. Per il potenziamento dell’assistenza ai malati terminali, prevedere un intervento per la realizzazione di strutture tipo hospice». Conseguentemente, all’articolo 2, al termine del comma 1, sopprimere la lettera h).
81.30
Palumbo
«14-bis. All’articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che ha modificato l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: all’articolo 3 alle parole “o la locazione“ è sostituito dal seguente: “i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione“.
Il secondo periodo, dalle parole: “dopo il terzo“ alle parole: “di carattere sanitario“, è sostituito dal seguente: “qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario“».
81.31
«14-bis. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificato dal comma 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal progetto obiettivo «tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione».
81.32
Bettoni Brandani
«14-bis. In attesa di intervento legislativo tendente a regolamentare il diritto alla salute dei cittadini indigenti in soggiorno occasionale all’Estero, sancito dalla sentenza 309/1999 della Corte Costituzionale, per il rimborso delle spese per ricovero ospedaliero urgente ed indifferibile, in paesi con i quali l’Italia non ha sottoscritto accordi bilaterali per l’assistenza sanitaria, si stanzia l’importo di lire 1 miliardo, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, da erogare direttamente a cura del Ministero della Sanità o tramite il servizio sanitario nazionale».
81.33
Valletta
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
«1. A parziale modifica della legge n. 289 dell’11 ottobre 1990, riguardante l’ndennità di accompagnamento ad integrazione in materia di assistenza economica agli invalidi civili e in particolare per i minori invalidi, è disposta, a decorrere dal 2001, la prosecuzione della corresponsione dell’assegno di accompagnamento alle predette categorie in caso di ricovero in ospedale.
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.
81.34
Inserire, in fine, il seguente comma:
«È disposto, a decorrere dal 2001, la concessione gratuita dei vaccini desensibilizzanti per i soggetti allergici».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della sanità, ridurre gli accantonamenti per 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.
81.35
De Martino Guido, Marino, Masullo, Pelella, Donise, Lubrano di Ricco
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo é sostituito dal seguente: “I redditi prodotti sono utilizzati dalle Regioni per il potenziamento e la qualificazione dei servizi territoriali e, in particolare, per la realizzazione di strutture residenziali e di centri diurni con attività riabilitative destinati ai malati mentali, in attuazione di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, dal Progetto obiettivo ’Tutela della salute mentale 1998-2000’, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, e dai relativi progetti regionali di attuazione“».
81.36
«All’articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre, 1996 n. 662, il primo periodo, dalle parole: “All’articolo 3“ alle parole: “o la locazione“ è sostituito dal seguente: “i beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici sono destinati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere competenti alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli Enti pubblici, o la locazione“.
Il secondo periodo, dalle parole: “dopo il terzo“ alle parole: “di carattere sanitario“, è sostituito dal seguente: “qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dai predetti Piano sanitario nazionale 1998-2000, Progetto obiettivo 1998-2000 e relativi progetti regionali di attuazione, le Regioni potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario“».
81.37
Di Orio, Mascioni, Bettoni Brandani, Carella, Daniele Galdi, Mignone, Camerini
«14-bis. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la soppressione dei corsi di studio per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che non siano stati riordinati ai sensi dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è prorogato alla data di entrata in vigore della presente legge».
81.38
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Camo, Marini
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«15. Ai titolari delle cariche statutarie della Associazione Italiana della Croce Rossa di cui al D.P.C.M. 7 marzo 1997, n.100, che appartengono alle categorie di lavoratori previste dall’articolo 2 comma 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono estesi i benefici in materia di aspettative e permessi contemplati dalla legge stessa in favore degli amministratori locali onde consentire l’esercizio del mandato nonché l’indennità di missione, allorquando spettante, indipendentemente dalla appartenenza alle categorie di lavoratori dianzi richiamate.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministero della sanità, emana entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per disciplinare l’intera materia tenendo conto che, attesa la gratuità delle cariche statutarie della croce Rossa, i periodi trascorsi in aspettativa ed i giorni di permesso debbono essere considerati a tutti i fini – ivi compreso quello retributivo- come servizio effettivamente prestato.
81.39
De Luca Athos
«14-bis. La gestione delle farmacie comunali resta disciplinata esclusivamente dalla disciplina di settore».
81.0.1
Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:
(Interventi a favore dell’accesso alla psicoterapia)
a) accoglienza e valutazione dello stato psicologico del paziente e, ove necessario, della famiglia;
b) diagnosi e cura dei disturbi psicologici, psicopatologici e situazionali, ove necessario assicurando il coordinamento e con gli altri specialisti e con le strutture sanitarie territoriali; c) consulenza psicologica.
2. Possono accedere all’accreditamento i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in psicologia o medicina e chirurgia con specializzazione in psicologia clinica, psichiatria o psicoterapia;
b) iscrizione all’apposita sezione degli psicoterapeuti presso gli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi; c) esperienza professionale di almeno dieci anni nel campo della psicoterapia; d) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate.
3. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124.
4. La remunerazione ed il rimborso dei professionisti di cui all’articolo 2 comma 2, è definita dalle regioni e dalle province autonome, sentiti gli ordini professionali, nell’ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali. 5. Le regioni ed presidi di sanità pubblica che inviano i pazienti presso le strutture private ed i professionisti accreditati, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerta ai pazienti dai professionisti accreditati, assicurando del pari la valutazione e la supervisione dei programmi terapeutici ed il coordinamento con le strutture territoriali del servizio sanitario nazionale».
81.0.2
Carella, Daniele Galdi, Mascioni, Mignone, Camerini, Bettoni Brandani
81.0.3
Carella, Di Orio, Bettoni Brandani, Bernasconi, Daniele Galdi, Camerini, Mascioni, Montagnino, Zilio, Napoli Roberto, Papini, Mignone, Mazzuca Poggiolini
(Interventi per la tutela della salute mentale)
2001: – 4.000.000.000;
2002: – 4.000.000.000; 2003: – 4.000.000.000.
81.0.4
Biscardi
(Misure attuative in materia di ricerca finalizzata)
2. I fondi sono alimentati con le eventuali risorse tratte da fondi di pertinenza di ciascun Ministero, con separati decreti adottati non oltre il 30 gennaio di ogni anno. 3. I fondi stessi sono gestiti attraverso le speciali forme di cui al presente articolo e costituiscono gestione separata rispetto agli altri fondi appartenenti allo stesso Ministero. Non sono suscettibili di variazioni compensative in diminuzione. 4. La Commissione per la ricerca sanitaria, di cui all’articolo 2 comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, costituisce nel proprio seno un comitato per i fini indicati nel presente articolo composto da sette membri. La commissione viene integrata con un pari numero di esperti e rappresentanti designati dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. ll comitato è coordinato da un Presidente, nominato con provvedimento adottato di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra esperti di riconosciuta qualificazione nella ricerca biomedica. In tale composizione, con l’eventuale ausilio di esperti esterni, il Comitato formula, osservate le compatibilità con gli indirizzi espressi nel piano sanitario nazionale e nel piano nazionale della ricerca, il bando, da pubblicarsi entro il 30 marzo di ogni anno, con il quale vengono promosse iniziative e attività di ricerca finalizzata. 5. Sono ammessi al concorso, anche aggregati in consorzi o in associazioni temporanee:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto a carattere scientifico; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all’igiene e sanità pubblica veterinaria; 5) università, consorzi interuniversitari; 6) enti di ricerca.
6. La assegnazione dei fondi ai progetti beneficiari awiene secondo criteri selettivi indipendenti dalla natura dei soggetti proponenti.
7. Il comitato, valutati comparativamente i progetti relativi alla medesima area, determina la misura del finanziamento, ed assegna, osservato il principio di una tendenziale pari distribuzione degli oneri, la amministrazione di riferimento, individuando altresì il responsabile del procedimento all’interno della singola struttura. 8. La amministrazione di riferimento provvede con propri atti, con proprie procedure e con il proprio personale alla erogazione del finanziamento. Essa effettua i controlli richiesti ordinariamente dalle regole che concernono le proprie materie. 9. I Ministeri interessati assicurano il costante scambio di informazioni anche per via telematica, garantendo, attraverso una costante consultazione di un apposito gruppo di lavoro il coordinamento delle iniziative e la tendenziale armonizzazione delle procedure. 10. Quando la legge si riferisce alla ricerca finalizata, il riferimento si intende effettuato al presente articolo. 11. Sono abrogate:
a) nell’articolo 12-bis, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e ss.mm. le parole: “e finalizata“ del primo periodo;
b) il comma 7 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
12. Nell’articolo 12-bis, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 229, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e ss.mm. il secondo periodo è sostituito dal seguente: Alla realizazione dei progetti di ricerca finalizata, oltre ai soggetti già indicati, concorrono le Università, gli enti di ricerca, nonché, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le imprese pubbliche e private».
Sostituire le parole: «di lire 20 miliardi» con le parole: «di lire 50 miliardi».
82.2
Travaglia, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare un contributo di 500.000.000 alla Sezione PET- Ciclotrone, parte del Servizio di Medicina Nucleare dell’IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, al fine di potenziare lo studio delle patologie neoplastiche, cerebrali e cardiache con isotopi positrone-emittenti».
82.0.1
Ripamonti, Pieroni, Carella, Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
Dopo l’articolo 82, inserire il seguente:
(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dei tumori)
1-ter. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verrarmo indicate con la denominazione “Ricerca anti-tumore“. In caso di scelte non espresse, l’attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».
82.0.2
82.0.3
(Nuove norme per l’erogazione di farmaci finalizzati a pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave)
a) all’articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «8. il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nell’ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove campagne informative finalizzate all’impiego appropriato dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti»; b) all’articolo 41, al comma l, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “e) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti le sostanze di cui all’allegato 1 accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare di pazienti affetti da patologie neoplastiche con sintomatologia dolorosa grave“; c) all’articolo 43: 1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti le sostanze di cui all’allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non fomiti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia, a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico“; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all’allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata“; 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Il Ministero della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14. L’elenco dei farmaci contenente le sostanze di cui all’allegato 1 è modificato con decreto del Ministro della sanità“; 4) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenenti le sostanze di cui all’allegato 1 attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere nonchè a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e Ill previste dall’articolo 14 per uso professionale urgente. Con cadenza trimestrale con autocertificazione ì medici chirurghi e medici veterinari trasmettono alla Azienda sanitaria locale di riferimento le indicazioni relative all’uso dei farmaci di cui al presente comma contenente i nominativi dei soggetti ai quali gli stessi sono stati somministrati. Gli infermieri professionali sono autorizzate a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14, accompagnate da dichiarazione medica, per l’effettuazione di terapie domiciliari, limitatamente si casi previsti dall’articolo 41, comma l lettera e)“; 5) il comma 6 è abrogato; 6) I decreti del ministero della sanità previsti dalle modifiche di cui al punto 3) della presente lettera c) sono emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; d) all’articolo 45: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita“; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Salvo che il fatto non costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000“. e) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
f) all’articolo 60 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriale delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope d cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14.
4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al cornma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato che provvede alla sua distribuzione . Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione. 5. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14. 6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. 7. Il responsabile della tenuta dei registri di cui al presente articolo, qualora si riscontri il mancato o errato mantenimento dei registri stessi è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 nonché, nel caso di recidiva, alla rimozione dall’incarico“
2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le parole “anno validità limitata a dieci giorni“ sono sostituite dalle seguenti “hanno validità limitata a trenta giorni“».
Conseguentemente copertura finanziaria Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
Tarolli, Bosi
Sostituire il titolo con le seguenti parole: «Interventi ai cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down».
83.1 (Nuovo testo)
Sostituire il titolo con le seguenti parole: «Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down».
83.2
Tarolli, Bosi, Napoli, Azzollini, Vegas, Mundi, Marino
«2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia».
83.0.1
D’Urso
Dopo l’articolo 83, è aggiunto il seguente:
2. La validità della patente è decennale o quinquennale a seconda dell’età, secondo le norme vigenti. Solo nel caso in cui la Commissione medica giudichi i parametri e la funzionalità dell’organo, refertati nel certificato medico, critici o inidonei per la guida, il paziente trapiantato è convocato per la visita medica collegiale e la validità della patente ridotta o revocata a seconda dell’esito della visita».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:
2001: – 30 miliardi;
2002: – 30 miliardi; 2003: – 30 miliardi.
83.0.2
Dopo l’articolo 83, inserire il seguente:
(Misure per la profilassi internazionale)
83.0.3
2. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».
Conseguentemente, all’articolo 77, comma 6, sostituire le parole: «di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi» con le seguenti: «di lire 12 miliardi e di lire 4 miliardi», e all’articolo 81, apportare le seguenti modifiche: «al comma 3, sostituire le parole: “20 miliardi“ con le seguenti: “18 miliardi“; al comma 4, sostituire le parole: “20 miliardi“ con le seguenti: “18 miliardi“; al comma 6, sostituire le parole: “15 miliardi“ con le seguenti: “14 miliardi“».
83.0.3 (Nuovo testo)
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 1 miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale».
Conseguentemente, all’articolo 77, comma 6, sostituire le parole: «di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi» con le seguenti: «di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi».
Camerini, Volcic
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2001 la regione è autorizzata ad utilizzare tali risorse per la contrazione di mutui a copertura del maggior fabbisogno sanitario».
85.2
Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale».
85.100
Sostituire la parola: «20» ovunque ricorra con la seguente: «25».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero degli affari esteri: 2002: – 5 miliardi. Ministero del lavoro: 2003: – 10 miliardi.
85.0.1
Dopo l’articolo 85, aggiungere il seguente:
85.0.2
85.0.3
Collino, Napoli Roberto, Camber, Callegaro, Moro, Visentin
2. Per le finalità previste dal comma precedente al fabbisogno finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia per l’anno 2001 si provvede mediante l’autorizzazione di un limite di impegno di lire 30 miliardi annui, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016».
Coperatura UDEUR (v. emend. 2.70).
86.2
Maceratini, Demasi, Mantica, Pontone, Cozzolino, Mulas, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 1, anteporre il seguente:
«01. All’articolo 13, comma 6, primo capoverso della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dal decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è soppressa la locuzione: “concessa antecedente al 30 novembre 1999“».
86.4
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, dopo le parole: «debiti di imposta» aggiungere le seguenti: «seguendo l’ordine di anzianità maturata».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
86.6
86.5
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del comma con le seguenti: «seguendo l’ordine di anzianità maturata».
86.8
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «seguendo l’ordine di anzianità maturata».
86.7
Rossi, Moro
Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le parole da: «o in alternativa» fino alla fine del periodo.
86.3
Toniolli, Asciutti
Al comma 1, punto 3, aggiungere, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» la seguente frase: «Le società di cui al comma 1 accettano l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d’imposta pro soluto a condizione da stabilire, ma senza rivalsa».
86.9
Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: «pari» con la seguente: «non inferiore».
86.10
«3-bis. L’adeguamento con le modalità ed i criteri fissati all’articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1º gennaio 2001.
Alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 1998, n. 508. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in lire 167.000 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
86.11
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro
«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall’INPS nei confronti delle aziende agricole».
86.12
Grillo
«3-bis. All’articolo 6, comma 3, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti“, le parole: “entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge“».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze – Cap. 1654, è ridotta di 500 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003.
86.13
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua, Collino
86.14
«3-bis. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantanti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall’INPS nei confronti delle aziende agricole».
86.15
Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
86.16
Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava
«3-bis. All’articolo 1, il comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, è sostituito dal seguente: “5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle aziende USL e ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari; ciò a condizione che l’ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere“».
86.17
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti, Pedrizzi
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 1997 l’indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1998, n, 508, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari all’indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».
Compensazione ottenuta con la modifica apportata all’articolo 28, comma 1 (vedi emend. 2.38).
86.18
Napoli Bruno, Mundi, Lauria Baldassare, Nava
«3-ter. All’articolo 11, il comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: “1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme delle regioni e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificatamente destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l’ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere“».
86.19
Bettamio, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Inserire il seguente comma:
«Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: »Sono inoltre esclusi dai redditi determinanti il diritto all’ottenimento della maggiorazione i redditi da lavoro relativi alla casa di prima abitazione, il trattamento di pensione al minimo, la pensione o l’assegno sociale del coniuge e il reddito dominicale dei terreni posseduti. Relativamente al computo dei redditi esenti per l’applicazione della maggiorazione sociale è prevista una franchigia di due milioni di lire».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
86.20
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 308 del 6 settembre 1999, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono soppresse le parole: “tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione“».
86.0.1
Maceratini, Demasi, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo l’articolo 86, aggiungere il seguente:
2. Il periodo che intercorre dal 1º gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell’esercizio provvisorio. 3. Nulla è innovato per quanto concerne i bilanci consuntivi che devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell’esercizio così come previsto dal comma 4 dell’articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
86.0.2
2. I bilanci preventivi devono, pertanto, essere deliberati entro il 31 marzo precedente l’esercizio al quale si riferiscono ed i bilanci consuntivi entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell’esercizio. 3. In sede di prima applicazione della presente disposizione è da prevedersi un esercizio provvisorio dal 1º gennaio al 30 aprile dell’anno di riferimento».
Castelli, Moro
87.2
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Pedrizzi
87.3
«1. L’utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS è destinato all’ammortamento del debito pubblico, e tra questo una quota non superiore al 20 per cento al rimborso dei crediti di imposta dei contribuenti maturati prima dell’anno 1997».
87.6
Al comma 1, dopo le parole: «è istituito un fondo destinato», inserire la seguente: «prioritariamente».
87.8
Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica», inserire le seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali,».
87.7
Al comma 1, settimo rigo, dopo le parole: «al settore delle ICT», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».
87.10
Lauro, Piccioni, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», inserire le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».
87.11
Sella di Monteluce, Lauro, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, dopo le parole: «al settore delle ITC», aggiungere le seguenti: «per il costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».
87.9
Al comma 1, dopo la parola: «Genoma», inserire le seguenti: «allo sviluppo di nuove tecnologie, come le Nanotecnologie e le celle a combustione, ottenute con l’attuazione di imprese e centri di ricerca di altri paesi caratterizzati da avanzate funzioni interne di ricerca e sviluppo».
87.4
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «alla realizzazione della rete telematica dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
Alla copertura mediante l’inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 87.
87.19
Parola
Al comma 1, dopo le parole: «informatizzazione della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «compresa l’introduzione di sistemi telematici finalizzati alla razionalizzazione del settore del controllo della sicurezza nei trasporti multimodali nonchè lo studio per l’istituzione di un organismo dedicato all’esercizio del suddetto controllo».
87.5
Polidoro, Rescaglio
Al comma 1, dopo le parole: «delle emissioni elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «nonchè agli interventi di ricostruzione delle strutture produttive e delle infrastrutture danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000».
87.13
Al comma 1, dopo le parole: «emissioni elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni».
87.12
Al comma 1, dopo le parole: «di comunicazioni mobili di terza generazione» aggiungere le seguenti: «sino al limite di 1.500 miliardi».
87.14
Masullo, Monticone, Biscardi, Pappalardo, Bruno Ganeri, Donise, Lombardi Satriani, Lorenzi
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni provvede il Consiglio dei Ministri, assicurando che almeno il 50 per cento del fondo sia destinato al programma nazionale della ricerca».
87.16
Al comma 1, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bisd. il 5 per cento dei proventi della gara di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi di trasporto pubblico di massa e correlate strutture di interscambio, di livello intercomunale, al servizio di grandi funzioni urbane di importanza regionale con la sperimentazione di tecnologie innovative, Tali interventi saranno individuati dal Ministro dei trasporti entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, sulla base della qualità di mobilità e dell’importanza delle funzioni servite, oltre che dall’impiego degli enti realizzatori a disporre di progetti definitivi entro il termine perentorio del 30 marzo 2001».
87.15
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, destinando in via prioritaria la cifra necessaria alla costruzione di una rete permanente (fissa e mobile) di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile, estesa a tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai punti di ubicazione delle stazioni trasmittenti all’interno di centri abitati, previo programma di ricerca ad individuare le modalità per la migliore realizzazione della rete stessa».
87.18
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281» e al comma 2, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281».
87.17
Leoni, Peruzzotti, Brignone, Preioni, Colla, Moro
«1-bis. Un’ulteriore quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è utilizzata per far fronte alle esigenze delle regioni daneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno, ottobre e novembre 2000».
Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
87.20
Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato.
«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del periodo ottobre-novembre 2000. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione».
87.20 (Nuovo testo)
Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 87, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».
87.21
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro, Pelella, Pedrizzi, Magnalbò, Scivoletto, Rotelli
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, ripartiti nei prossimi tre anni, da ripartire inegual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti».
Conseguentemente a tale scopo viene impegnata la somma necessaria sul fondo previsto dall’articolo 87 comma 1.
87.22
Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro delle finanze».
87.23
Morando
Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
«3. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della Carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni dopo il 1º gennaio del 2001. Il Ministro dell’industria promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT), le imprese del credito bancario e il Ministero stesso, al fine di consentire che ogni cittadino diciottenne possa avvalersi della Carta di credito formativa, che gli dà diritto all’acquisto di beni e servizi del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza per un ammontare pari a lire 10.000.000 nei cinque anni successivi alla data di emissione della Carta stessa. La convenzione deve prevedere che il cittadino titolare della Carta di credito formativa sia tenuto a restituire all’impresa emittente la somma di lire 10.000.000 nel corso dei primi due mesi del quinto anno successivo a quello di emissione; che il sistema delle imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione faccia fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della Carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente».
87.0.1
Dopo l’articolo 87, è inserito il seguente:
(Imprenditoria cooperativa)
2. Tale incremento è realizzato con l’impiego di parte del 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (licenze UMTS) ed è finalizzato alla formazione dei dirigenti e quadri cooperativi per lo sviluppo tecnologico delle imprese cooperative.
Sopprimere il secondo periodo e applicare le compensazioni allegate. Compensazione Democratici n. 1.
88.4
Al comma 2, lettera b), le parole: «e/o tecnologico» sono sostituite dalle seguenti: «senza uso di sperimentazione sugli animali».
88.2
88.3
Lorenzi
Al comma 4 sostituire le parole: «nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003» con le seguenti: «nella misura di lire 40 miliardi per l’esercizio 2001, 40 miliardi per l’esercizio 2002 e 40 miliardi per l’esercizio 2003».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n, 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:
2001: – 20.000
2002: – 15.000 2003: – 10.000.
88.1
Figurelli, Albertini
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«Al comma 3, terzo periodo, della legge 7 agosto 1977, n. 266 e successive modificazioni, sostituire le parole da: “fermi restando“ fino a: “sono rideterminati“ con le seguenti: “sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione, le strutture operative, nonché“».
88.0.1
Pizzinato
Dopo l’articolo 88, inserire il seguente:
(Incentivi all’aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali)
a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
b) presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1º gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell’impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all’anno 2001, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall’IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006. 3. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze. 4. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 100 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
88.0.2
(Fondo per l’innovazione nei servizi pubblici locali)
2. Per beneficiare della provvidenze del Fondo di cui al comma 2-bis, la cui gestione è affidata alla società Sviluppo Italia spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali, anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell’ articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Entro il 30 giugno 2001, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, provvede a determinare le modalità ed i criteri di funzionamento del Fondo, nonché le tecniche di riparto dei fondi. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dalla Cassa depositi e prestiti dagli enti locali interessati e dalle Regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali.
Conseguentemente, all’A.C. 7328, inserire 1ª Tabella E con la seguente voce: Legge 30 luglio 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) Dopo l’Articolo 88, è aggiunto il seguente:
2000: – 20.000.
88.0.3
Provera
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
89.3
89.4
89.7
Travaglia, Lauro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
89.2
Al comma 1, sostituire le parole: «autonomamente proposte» con le seguenti: «proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e e)».
89.1
Pagano, Biscardi
89.6
89.0.1
Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:
(Disposizioni a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000)
2. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».
Rizzi, Manfredi, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
90.8
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«1. Una quota pari al due per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 87 è destinata al Consiglio nazionale delle ricerche per studi relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico al fine di approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».
90.3
«Una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 87 è destinata agli interventi di ricostruzione delle strutture produttive e delle infrastrutture danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000».
90.4
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
90.9
Maceratini, Maggi, Specchia, Zambrino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 1, dopo la lettere c), aggiungere le seguente:
«d) Incentivi per la ricerca sperimentale nel campo della fruizione della energia fotonica finalizzata al raggiungimento della bonifica degli elettrodotti di potenza di fotodotti».
90.1
Veltri, Giovanelli, Carcarino, Capaldi, Conte, Iuliano, Staniscia
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Gruppo di lavoro interministeriale istituito con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 2 giugno 1997, sono determinati criteri, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1».
90.6
Colla, Moro
«1-bis. Nelle richieste di accesso ai finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti da parte di regioni, province, comuni e da parte di qualunque altro soggetto ammesso, ad ogni azione mirante alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico è attribuita un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni tese a ridurre il consumo energetico o l’impatto ambientale o la tutela della salute pubblica e dei luoghi di lavoro».
90.7
«1-bis. Nei bandi concernenti il trasferimento alle imprese di risorse derivanti da finanziamenti statali, regionali o da cofinanziamenti CE e nella valutazione dei progetti di accompagnamento delle relative richieste di finanziamento, alle azioni miranti alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico è attribuito un punteggio equivalente a quello attribuito alle azioni rese a ridurre il consumo energetico o l’impatto ambientale».
Al comma 1, sostituire le parole da: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «a vantaggio dei consumatori mediante il sostegno ad iniziative dirette a prevenire, individuare e contrastare attività illecite o, comunque, idonee a limitare la concorrenza o ad aggravare il costo di beni e servizi».
91.2
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preione
Al comma 1, sostituire le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» con le seguenti: «alla puntuale riduzione delle tariffe dei consumatori interessati».
91.4
Al comma 1 dopo le parole: «ad iniziative a vantaggio dei consumatori» sono sostituite dalle parole: «alla riduzione della pressione fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, ultimo periodo della presente legge.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
91.6
Wilde, Moro, Peruzzotti
Al comma 1, dopo le parole «dei consumatori» aggiungere le seguenti: «titolari di utenze, residenti nei comuni di montagna con popolazione inferiore a 500 abitanti».
91.3
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
91.7
«2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
91.5
Grillo, Lauro, Tarolli
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per l’anno 2001 il 50 per cento delle entrate di cui al comma 1, sono destinate al ristoro dei danni subiti da soggetti privati nelle aree dichiarate in stato di emergenza a causa degli eventi alluvionali di settembre, ottobre e novembre 2000.
2-ter. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».
91.0.1
Maceratini, Magnalbò, Bornacin, Ragno, Turini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto
Dopo l’articolo 91, aggiungere il seguente:
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 5, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».
91.0.2
Maceratini, Magnalbò, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo l’articolo 91, inserire il seguente:
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)
“9-bis. In singole e specifiche situazioni l’Autorità può, se richiesta dai soggetti interessati, risolvere con propria determinazione e con efficacia vincolante del caso di specie le questioni controverse sottoposte al suo esame. I relativi procedimenti, ispirati comunque al rispetto del contraddittorio, sono disciplinati dall’Autorità con proprio regolamento“. 2. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 è aggiunto il seguente comma: “9-ter. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può adire direttamente il Consiglio di Stato al fine di richiedere pareri“. 3. All’articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, il primo comma è sostituito dal seguente: “1. All’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si applicano i principi di indipendenza e autonomia previsti per il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675“. 4. All’articolo 5, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma: “5-ter. Le dotazioni organiche del Servizio Ispettivo, della Segreteria tecnica e dell’Osservatorio dei lavori pubblici dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, previste dall’articolo 4, comma 10-ter e dall’articolo 5, comma 2 e 4 della legge 11 febbraio, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono unificate in una dotazione organica complessiva.
Con provvedimento dell’Autorità verranno periodicamente determinate le dotazioni di ciascun ufficio, in relazione a specifiche esigenze funzionali“.
5. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 209 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “6. L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L’Autorità, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554“».
91.0.3
Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:
2. Le somme vengono ripartite con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni e sono direttarnente utilizabili dai sindaci, anche in deroga alla norrnativa vigente».
Conseguentemente alla Tabella C tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell’1 per cento.
Conseguentemente compensazioni P.R.C. (vedi emend. 2.10)
92.79
Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Sopprimere i commi 1 e 2.
92.61
92.60
92.85
«1-bis. Possono sottoscrivere accordi di emersione eslcusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.
1-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 608 del 1996 e successive modificazioni hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».
92.59
92.49
92.55
Giorgianni, Mundi, Lauria Baldassare, Napoli Roberto, Meluzzi, Di Benedetto
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «per i periodi o retribuzioini non denunciate».
«5-bis. Per le aziende agricole, singole od associate, il debito contributivo pregresso a tutto il 31 dicembre 2000 è ridotto al 30 per cento».
Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 50 miliardi;
2002: – 40 miliardi; 2003: – 30 miliardi.
92.57
Scivoletto, Pappalardo, Loreto, Battafarano
Al comma 3, sostituire le parole: «retribuzioni non denunciate» con le seguenti: «retribuzioni denunciate».
92.84
«3-bis. È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998, articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativamente alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre 2001. L’INPS provvederà all’esame di ciascuna posizione, avvalendosi delle collaborazioni delle organizzazioni agricole, recependo anche le disposizioni applicative relative al riallineamento contributivo in agricoltura».
92.48
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
92.42
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
92.65
«4-bis. Le imprese di servizi che recepiscono contratti di riallineamento, regolati ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificche e integrazioni, possono partecipare a gare d’appalto pubbliche al completamento del periodo di riallineamento».
92.58
Scivoletto, Pappalardo, Loreto, Piatti, Preda, Battafarano, Barrile, Figurelli
«4-bis. Le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno recepito i contratti di riallineamento di cui al comma 1, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dai competenti enti impositori, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L’adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del decreto-legge n. 150 del 1996, e successive modificazioni, è calcolata nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge».
92.7
Loreto
92.46
92.50
al comma 5, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
92.66
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. L’articolo 2, comma 3 della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente: “3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso“».
92.10
Maritati
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Possono sottoscrivere Accordi di emersione esclusivamente le aziende costituite o comunque operanti alla data del 31 dicembre 2000.
5-ter. Le aziende rientranti nella previsione dell’articolo 5, comma 1, del decreto legge 1 ottbre 1996 convertito con la legge 28 novembre 1996 n. 608, modificato con la legge 24 giugno 1997 n. 196, modificato con la legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo75, hanno diritto ad usufruire di tutti gli incentivi nazionali e comunitari, sussistendo le altre condizioni, relativamente alle nuove assunzioni».
92.25
Maceratini, Mulas, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
92.28
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
92.26
Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole da: “ed è aggiunto“ fino alla fine della lettera a).
92.27
Maceratini, Mulas, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 7, sopprimere la lettera b).
92.29
Al comma 7, sopprimere la lettera c).
92.5
All’articolo 92, apportare le seguenti modifiche:
«a) nella rubrica sopprimere le parole da: “, il rafforzamento“; fino a: “previdenza sociale“;
b) al comma 7, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: “Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.“».
92.81
Minardo Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 7) dell’articolo 92, aggiungere alla fine del comma la seguente lettera:
«d) Per i soggetti tenuti al versamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, i termini del condono previdenziale ed assistenziale previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1997, sono riaperti e prorogati fino al 31 maggio 2001. Fino alla stessa data vengono sospesi i ruoli esattoriali emessi e quelli in corso di emissione comprese tutte le procedure in corso non definitive».
92.91
92.40
.Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento», con le altre: «2 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 20 per cento.»
92.21
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «conformi al vero», aggingere le seguenti: «cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate».
92.41
Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:«al 60 per cento», con le altre: «al 40 per cento».
Conseguentemente, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «al 40 per cento», con le altre: «al 20 per cento». Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
92.43
Al comma 8, lettera c), sostituire le parole da: «degli interessi», fino alla fine della lettera, con le altre: «del tasso di riferimento.».
92.92
92.87
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconusciuto in sede giudiziale semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al passo ufficiale di riferimento, la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisosti entro la scadenza di legge.».
92.67
Al comma 9, sostituire le parole: «5,5 punti», con le altre: «3 punti» e le parole: «superiore al 40 per cento», con le altre: «superiore al 30 per cento».
92.88
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Nei casi di pagamento mancato interamente o parzialmente o ritardato di contributi o premi derivanti da interpretazioni autentiche della Pubblica amministrazione o Enti impositori sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto nella stessa sede o in sede giudiziale, sempre che l’errato versamento dei contributi o premi sia stato effettuato nei termini quantitativi e temporali indicati dallo stesso ente impositore, non si applicano sanzioni ne interessi».
92.97
Figurelli, Scivoletto
Sopprimere il comma 10.
92.99
Ripamonti, Pieroni
92.14
92.80
Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «L’articolo 13 del decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81 è così modificato: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti“».
92.37
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche al contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11.
92.39
«10-bis. L’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 è sostituito dal seguente: «13. L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti».
92.78
Alla fine del comma 11 aggiungere le seguenti parole: «e a violazioni di norme sul collocamento, di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell’accordo di riallineamento».
92.9
Al comma 11 aggiungere le seguenti parole: «, a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale e comunque a qualsiasi violazione riguardante i rapporti di lavoro subordinato verificatesi sino alla data di recepimento dell’accordo di riallineamento».
92.77
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (rimborso all’INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa».
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente».
92.76
«12-bis. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l’Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio d’interessi, all’Ente titolare della contribuzione».
92.75
«12-bis. Le sanzioni id cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l’ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:
a) ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo;
b) se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l’eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».
92.74
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall’articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608».
92.31
Maceratini, Cusimano, Reccia Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua, Collino
«13-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall’articolo 9-ter, comma 3 della legge 28 novembre 1996. n. 608».
92.93
92.45
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: «i consigli di amministrazione» fino a: «fissano criteri» con le seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa».
92.94
Al comma 14 sostituire le parole da: «entro il termine» fino a: «codice penale» con le altre: «in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale».
92.86
Al comma 14, sopprimere le parole: «e comunque» fino alla fine del periodo».
92.44
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimi consigli di amministrazione» con le seguenti: «ministeri competenti».
92.73
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».
92.24
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Magnalbò, Lauro
«14-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
92.95
Sopprimere il comma 15.
92.22
Maceratini, Demasi, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Magnalbò
Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con: «su decisione dell’Ente previdenziale competente».
92.32
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Magnalbò
Al comma 15 sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguente: «su decisione dell’ente previdenziale competente».
92.68
Montagnino, Andreolli, Polidoro
Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguente: «su decisione dell’ente previdenziale competente».
92.62
Al comma 15 sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguente: «su decisione dell’ente previdenziale competente».
92.51
Cimmino, Nava, Lauria Baldassare, Misserville, Mundi
Sostituire al comma 15 le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con: «su decisione dell’ente previdenziale competente».
92.72
Al comma 15, sostituire le parole: «previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» con le seguente: «su decisione dell’ente previdenziale competente».
92.20
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto
92.52
Cimmino, Lauria, Nava
Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi di accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti“».
92.17
92.23
Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti“».
92.4
Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Il comma 1, dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981 è così modificato: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti“».
92.63
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. L’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre n. 537 del 1981, è così dal seguente: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dal datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti».
92.11
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. La disposizione dei commi da 8 a 15 si applicano anche nei giudizi e nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 settembre 1999».
92.16
«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».
92.3
«15-bis. La disposizione di cui ai commi da 8 a 15 del presente articolo si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11».
92.2
Al comma 16, sostituire le parole: «20 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».
92.71
Al comma 16, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».
92.15
92.38
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2000».
92.6
Pasquini, Cazzaro
Al comma 16, dopo le parole: «30 settembre 2000» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli ancora oggetto di decisione giudiziaria e/o amministrativa in corso alla data di approvazione della presente legge».
92.96
92.1
De Carolis
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«19. Il comma 9 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1º gennaio 2001, i soggetti – titolari, soci e collaboratori – di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, beneficiano per i tre anni successivi all’iscrizione di uno sgravio del 50 per centto dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette, con copertura figurativa dei corrispondenti periodi assicurativi“».
92.53
Mundi, Lauria Baldassare
Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).
92.30
92.13
Larizza, Cazzaro, Maconi, Gambini
92.56
Bonavita
92.83
Sella di Monteluce, Travaglia, Lauro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
92.98
A copertura l’emendamento sostitutivo dell’articolo 12 (Gubert).
92.89
Zanoletti
92.54
Napoli Roberto, Mundi, Cimmino
«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la legge in vigore al momento in cui e stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l’ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione:
92.69
Montagnino, Agostini, Diana Lino
92.18
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
Compensazion del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
92.36
«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui e stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l’ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l’eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato».
92.64
«18-bis. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, non possono essere applicate per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la legge in vigore al momento in cui e stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente, salva l’ipotesi in cui il provvedimento sia diventato definitivo. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento della sanzione, egli ha diritto alla restituzione della somma, se ha pagato la sanzione sulla base di un provvedimento non ancora divenuto definitivo; se il contribuente ha pagato, in tutto o in parte, la sanzione in base ad un provvedimento definitivo, l’eventuale debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto già versato». Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
92.19
«18-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (rimborso all’INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatasi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa“.
92.34
«18-bis. La sanzione per inadempienza recidiva prevista dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (rimborso all’INAIL degli oneri per prestazioni relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatasi durante il periodo in cui il datore di lavoro incorra nel medesimo tipo di inadempienza già commessa in precedenza) è soppressa“.
92.70
«18-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall’articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
92.8
«18-bis. Le norme sulle quali verrà esercitata la vigilanza contributiva saranno aggiornate sulla base della realtà attuale, riformando in primis il decreto legislativo CPS 16 luglio 1947 n. 708 e dando luogo ad una revisione della base contributiva e dell’inquadramento relativamente alla particolare categoria dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
18-ter. Nelle prime due righe dell’articolo 2 della legge 14 giugno 1973 n. 366, le parole..... “indicate al precedente articolo 1“ vengono sostituite da “relative ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente. «18-ter. I punti d) e) f) dell’articolo 5 della legge 14 giugno 1973 n. 366 vengono così sostituiti: d) due rappresentanti degli organizzatori di spettacolo e) due rappresentanti degli artisti e tecnici di musica da ballo, intrattenimento e svago che svolgono lavoro intermittente f) un rappresentante delle agenzie teatrali e di spettacolo. «18-quater. All’articolo 8 della legge 14 giugno 1973 n. 366 le parole »società sportive, giocatori e allenatori di calcio« vengono integrate da “organizzatori e produttori di spettacolo, artisti e tecnici di musica da ballo, intrattenimento e svago, agenzie teatrali e di spettacolo“».
92.82
Minardo, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«18-bis. I termini di cui all’articolo 76 della legge n. 448 del 1998, sono riaperti fino al 31 maggio 2001 con la possibilità della regolarizzazione dei contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi non prescritti maturati fino al 31 dicembre 2000. Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
92.35
«18-bis. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza, l’Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravi d’interessi, all’Ente titolare della contribuzione».
92.100
Castellani Pierluigi
Dopo l’articolo 92, inserire il seguente:
(Deducibilità dei fabbricati da destinare ad abitazione dei dipendenti non residenti)
1) Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: a) All’articolo 62, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “Non sono deducibili i costi d’acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell’imprenditore, dei soci, o degli amministratori“;
b) All’articolo 40, comma 2, è aggiunto il seguente capoverso “Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato per la maggior parte del periodo d’imposta“;
2) Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10, numero 8) le parole: “e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“ sono sostituite dalle seguenti: “e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o agli stessi locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“;
b) all’articolo 19-bis la lettera i) primo periodo dopo le parole “... salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni“ sono aggiunte le seguenti parole: “e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato“; c) all’articolo 19-bis, secondo comma dopo le parole: “... ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni“ sono aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti“.
3) Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 5 della Tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 5: “Contratti di locazione o d’uso tra l’impresa ed i propri dipendenti lire 250.000“».
92.0.1
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Meduri, Collino
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “fino a tutto il 1997“ sono sostituite dalle seguenti: “fino a tutto il 1999“;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 ottobre 1999“ sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2001“; c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999“; d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l’articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. “».
Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: – 80 miliardi;
2002: – 60 miliardi; 2003: – 40 miliardi.
92.0.7
Bettamio, Bucci, Minardo
92.0.15
b) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 ottobre 1999“ sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2001“; c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999“; d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l’articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724“».
92.0.2
Dopo l’articolo 92, aggiungere il seguente:
(Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
92.0.8
92.0.3
92.0.10
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci
92.0.4
2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 3. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l’impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata. 4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l’impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all’INPS e all’INAIL».
92.0.12
Azzollini, Vegas, D’alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. La comunicazione di cui al comma precedente è valida anche ai fini della denuncia istantanea di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 3. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l’impiego. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale comunicazione è dovuta solo in caso di variazione della data di cessazione inizialmente comunicata. 4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai servizi per l’impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all’INPS e all’INAIL».
92.0.5
Greco, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
“Art. 16. - (Prosecuzione del rapporto di lavoro) – 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di cinque anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti“».
92.0.6
Ventucci, Azzollini, Vegas, D’Alì, Costa, Lauro
(Trattamento economico accessorio del personale ICE)
92.0.9
D’Alì, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro
2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche inrelazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modlità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis».
92.0.11
92.0.13
Costa, Azzollini, Vegas, D’alì, Ventucci, Lauro
(Figure miste)
92.0.14
(Proroga CIGS ed indennità di mobilità)
92.0.16
Moro, Stiffoni
(Programma straordinario di recupero dell’evasione contributiva relativa ai lavoratori extracomunitari)
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, richiesta copia del certificato di residenza e dello stato di famiglia. 3. Alla consegna della documentazione in oggetto la Questura rilascia specifica ricevuta attestante che il soggetto ha ottemperato all’obbligo di cui al presente articolo. Entro i successivi sessanta giorni, la Questura, di concerto con i Ministeri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale e con l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), procede alla verifica della veridicità della documentazione presentata, al termine della quale rilascia all’interessato una specifica dichiarazione di avvenuto controllo. 4. La mancata presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine stabilito al comma 1, comporta la sospensione immediata del permesso di soggiorno e l’emissione, entro i successivi trenta giorni, del decreto di espulsione. 5. In caso di falsa dichiarazione o comunicazione anche parziale, il permesso di soggiorno si intende revocato e si procede alla immediata emissione del decreto di espulsione del soggetto. 6. Qualora dalle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo emerga una irregolare posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari, ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 65 della presente legge sono raddoppiate le sanzioni previste alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell’articolo 65, nel caso in cui il cittadino extracomunitario svolga attività di lavoro dipendente. Al cittadino extracomunitario che esercita attività di lavoro non subordinato è concesso un periodo di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, per regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa.
Montagnino, Palumbo
Al comma 1, lettera b), 3-ter, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002» con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2001».
93.1
Apportare le seguenti modifiche:
«a) nella rubrica, dopo la parola: “temporaneo“ aggiungere le seguenti: “; modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469“;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
“1-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: ’offerta di lavoro’ sono inserite le seguenti: ’nonchè le modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale’;
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
“1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta si intende l’attività, anche estesa all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei potenziali lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo. 1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività.“; c) al comma, 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni“»; d) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ovvero l’attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4“; e) sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.“; f) al comma 5, dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti: “ovvero di accreditamento“, sostituire la parola: “trenta“ con la seguente: “quindici“ e, in fine, aggiungere le seguenti parole: “ovvero dell’accreditamento“;
g) al comma 6, dopo la parola: “autorizzazione“ aggiungere le seguenti: “ovvero dell’accreditamento“ e alle lettere a) e c) premettere le seguenti parole: “con riferimento alle società di mediazione“; h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: “biennale“ aggiungere le seguenti: “ovvero da titoli di studio adeguati“; i) ai commi 8 e 10, dopo la parola; “attività» inserire le seguenti: “di cui ai commi da 1 a 1-ter“; l) al comma 11, sostituire la parola: “mediazione“ con le seguenti: “cui ai commi da 1 a 1-ter“ e dopo la parola: “autorizzazione“ inserire le seguenti: “ovvero dell’accreditamento“; m) al comma 12, sostituire la, parola: “centoventi“ con la seguente: “sessanta“, alla lettera b) dopo la parola: “autorizzazione“ aggiungere le seguenti: “ovvero di accreditamento“ e alla lettera d) premettere le parole: “con riferimento alle società di mediazione“; n) al comma 13, sostituire le parole: “alla, mediazione di manodopera“ con le seguenti: “ovvero accreditati“; o) al comma 14, dopo la parola: “autorizzazione“ aggiungere le seguenti: “ovvero accreditamento“ e, in fine, aggiungere il seguente periodo: “I soggetti esercitanti alla data di entrata in vigore della presente legge le attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere, fino ad un massimo di centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, la propria attività alle condizioni previste dal comma 13, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7.“».
93.2
Pasquini, Cazzaro, Napoli Roberto, Azzollini, Vegas, Mundi, Marino
Aggiungere i seguenti commi:
2. All’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:
«Le società autorizzate ad esercitare l’attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare nei medesimi ambiti territoriali, l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell’oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività». 3. Nel comma 2, secondo periodo, dell’articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole «si trasforma in contratto» aggiungere le seguenti «di lavoro temporaneo».
4. Nel comma 3, primo periodo, dell’articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo le parole « fino al decimo giorno successivo» aggiungere le seguenti: «e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo». 5. All’articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole «derivanti dal contributo di cui all’articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236». 6. Le modalità e i criteri previsti dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della stipula delle convenzioni relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, si applicano anche in caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo. 7. All’articolo 2751-bis del codice civile, inserito dall’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, dopo il numero 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
93.4
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2.a) L’imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli – compresa la fienagione – alla potatura e al dirado manuale;
b) Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente; c) Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell’avvenuta assunzione all’Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513; d) Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio dell’attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAlL); e) La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse; f) Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro deve versare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; g) Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
3) a) Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività;
b) I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici; c) I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all’ente che eroga l’indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall’indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall’interessato.
4) All’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono soppresse le parole: «dell’agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell’agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».
5) All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l’anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze“».
93.0.1
Ferrante
Dopo l’articolo 93, inserire il seguente:
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
2. I contributi agricoli unificati dovuti dai coltivatori diretti all’Inps, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti di cui al comma precedente.“».
93.0.1 (Nuovo testo)
93.0.2
Durso, Mazzuca Poggiolini
(Agevolazioni in materia di lavoro interinale)
2. Le società già abilitate a titolo definitivo allo svolgimento dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo possono svolgere l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ai sensi della disciplina vigente, dopo averne data comunicazione alla direzione generale per l’impiego del Ministero. del lavoro e della previdenza sociale ed all’assessorato al lavoro delle Regioni ove intendono espletare l’attività. 3. Gli impegni di cui all’articolo 10, comma 67 lettera a) e l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si riferiscono ai dati relativi a entrambe le attività esercitate ai sensi dei commi precedenti. 4. Le Regioni e gli enti locali possono prevedere, nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e con le società di cui al comma 2 precedente, anche l’affidamento di altri incarichi relativi alle competenze conferite, alle medesime Regioni ed enti locali, ai sensi del citato decreto legislativo e successive modificazioni o integrazioni.
93.0.3
Montagnino, Bedin, Palumbo
(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469)
a) sopprimere la parola: «esclusivo»;
b) al termine aggiungere il seguente periodo: “I medesimi soggetti possono svolgere anche l’attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e nel rispetto della legge 24 giugno 1997, n. 196“».
93.0.4
Novi, Lauro, Piccioni, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
93.0.5
Novi, Lauro, Piccioni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
93.0.6
93.0.7
(Disposizioni fiscali concernente la mobilità dei dipendenti)
a) all’articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;
b) all’articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d’imposta.“.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, punto 8 le parole: “e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“ sono sostituite dalle seguenti: “e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita“.
b) all’articolo 19-bis1 lettera i) primo periodo dopo le parole «salvo che per Ie imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: “e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato“.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica: a) all’articolo 2-bis della tariffa parte seconda atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso si aggiunge il seguente capoverso: “Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti“».
93.0.8
Manfredi, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
93.0.9
Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
93.0.10
Lauro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo le parole: «il servizio competente», inserire le seguenti: «pubblico o fornito da Agenzie di Collocamento privato».
93.0.11
2. L’esonero di cui al comma 1 riguarda:
a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;
b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell’Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.
3. Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l’esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).
4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l’obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o collettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera b), e a comunicare al competente Ufficio ispettivo del lavoro l’elenco di tutti i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito. 5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso. 6. La corresponsione dei pasti e dell’alloggio nel periodo lavorativo, nonchè il dono di quantità modeste deiprodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa».
Viviani, Marino, Napoli Roberto, Montagnino
Al comma 1, dopo le parole: «concordati tra le parti sociali», aggiungere le seguenti: «nella misura del 100 per cento del costo del progetto nelle aree depresse di cui all’obiettivo 1 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree».
94.9
«1-bis. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi».
Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole da: «e sono attivati» fino alla fine del comma.
94.4
Viviani
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Nel periodo che precede il funzionamento a regime dei fondi di cui al comma 1, le risorse disponibili vengono utilizzate con le modalità previste dall’articolo 9 dal decreto-legge 23 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».
94.7
Marino
«8-bis. Al fine di dare piena attuazione alle nuove normative in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, il Ministero dei lavori pubblici, previa intesa con ANCI, UPI, UNCEM, regione e province autonome, promuove ed attua un programma straordinario di formazione e informazione rivolto in particolare al responsabile unico del procedimento ed ai coordinatori della sicurezza delle amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Per la attuazione del programma sono stanziati 5 miliardi nel 2001, 5 miliardi nel 2002 e 5 miliardi nel 2003.
94.8
Veraldi, Montagnino, Bedin
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«11. Al fine di agevolare e promuovere l’addestramento e la preparazione tecnica di giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni (cioè 18 anni completati) definiti “giovani di serie“ ai sensi dell’articolo 33 del regolamento interno della F.I.G.C., alle società sportive che stipulino un contratto di lavoro avente le suesposte finalità, a partire dal 1º gennaio 2001, per ogni “giovane di serie“ assunto negli anni 2000, 2001 e 2002, sarà riconosciuto uno sgravi contributivo in forma capitaria concesso nella misura annua indicata al successivo comma 2.
12. Tale contributo è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali di competenza, fino a concorrenza dell’importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.000.000 fino al 31 dicembre 2001; lire 1.100.000 fino al 31 dicembre 2002; lire 1.200.000 fino al 31 dicembre 2003. 13. Nel caso in cui la società sportiva provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane di serie, lo sgravio contributivo sarà prorogato, nella misura in vigore, dalla data di stipulazione del contratto e fino al 22º anno di età compiuto, ove il giovane sia ancora in forza presso la medesima società. 14. In via sperimentale e ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge n. 196 del 1997, alle società sportive che nell’espletamento delle finalità formative di cui all’articolo 1 della presente legge provvedano all’assunzione, in via permanente, di un preparatore tecnico per le iniziative formative, sarà riconosciuta una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti per tale figura alle gestioni previdenziali di competenza, nel limite delle risorse derivanti dal contributo di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 15. La determinazione della durata, del contenuto e dell’orario di lavoro sarà rimessa alla contrattazione collettiva del settore. 16. Spetta alla contrattazione collettiva la determinazione delle iniziative di formazione che siano considerate complementari all’attività di addestramento tenendo conto delle particolarità del rapporto di lavoro sportivo e nel rispetto di quanto stabilito in materia di apprendistato dal comma 2 dell’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e, per quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo scolastico, dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 17. A tal fine potranno essere concordate sia attività di formazione interna da attuarsi con l’intervento della F.G.I.C. attraverso l’istituzione di appositi centri giovanili di formazione calcistica con organico e insegnanti selezionato e designato dalla stessa, sia attività di formazione esterna attuate, sulla base di accordi, presso le strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche accreditate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 196 del 1997. 18. L’efficacia delle misure indicate alll’articolo 1 della presente legge è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea. 19. Agli oneri per la formazione professionale derivanti dall’applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236».
94.1
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 6, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai “Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua“, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno degli essi.
10-ter. Per le annualità di cui al comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma».
94.6
Forcieri, Grillo
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. A prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 7 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a corrispondere alle regioni nelle quali hanno sede cantieri di costruzione e riparazione navale ulteriori quote di finanziamento, fino ad un massimo di 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità e percentuali adottate per lo svolgimento dei programmi già assistiti».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
94.5
Iuliano, Pelella, De Martino Guido, Donise, Carcarino, Conte
Al comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».
94.2
Al comma 10 in fine, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè all’articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, le parole “di concerto con il Ministro del tesoro“ sono soppresse».
94.15
Pelella, Gruosso, Battafarano, Duva
«10-quater. In relazione ai nuovi compiti affidati all’ISFOL il relativo stanziamento per l’esercizio finanziario 2001 di cui alla Tabella D) della legge finanziaria per il 2001, è determinato in lire 41 miliardi. L’incremento, che risulta pari a lire 30 miliardi, rispetto al precedente esercizio finanziario, afferisce interamente al capitolo 7710 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
94.10
Figurelli
Aggiungere in fine il seguente comma:
«11. L’Ufficio italiano cambi, sulla base di apposite convenzioni e senza spese per lo Stato, provvede alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale della pubblica amministrazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.
94.14
«10-bis. Nell’esecuzione di programmi e/o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi e/o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge».
94.11
Pelella, Battafarano, Duva, Gruosso
«10-bis. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse di Fondo sociale europeo amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989/93 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo, istituito dall’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria nella materia».
94.12
Gruosso, Battafarano, Duva, Pelella
Aggiungere il comma 14:
«In considerazione della indisponibilità di risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 16, comma 3 della legge citata si provvede con un finanziamento di lire 40 miliardi a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
94.13
Battafarano, Duva, Pelella, Gruosso
«10-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera c) della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196».
94.0.2
Dopo l’articolo 94, inserire il seguente:
2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.
Conseguentemente alla tabella C allegata all’articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Murst-legge n. 537/93 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:
2001: 30 mld.;
2002: 30 mld.; 2003: 30 mld..
94.0.3
“10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto stabilisce le misure massime del compenso dell’attività di mediazione che può essere richiesto a carico del prestatore del lavoro. Con il medesimo decreto fissa la percentuale del compenso suddetto che deve essere devoluta allo Stato per programmi di formazione e qualificazione professionale e per misure di sostegno dei livelli occupazionali“».
94.0.1
Iuliano, Pelella, De Martino Guido, Donise, Carcarino, Diana Lorenzo
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale non è dovuto qualora la stessa riguardi comuni montani con carenze di servizi commerciali. Tale carenza è accertata dalla comunità montana di appartenenza del Comune o da equivalente forma associativa e, nel caso di commi non associati, dal Comune stesso».
95.0.1
Manieri
Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:
Pelella, Smuraglia, Gruosso, Duva, Montagnino, Battafarano
«1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva nelle materie di propria competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale nei ruoli ispettivi, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002, in incremento alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996 e successive modificazioni, così come ridotta a seguito del decrentramento amministrativo dei servizi per ’impiego in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997.
96.2
Besso Cordero, Iuliano
«1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva nelle materie di propria competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è autorizzato ad assumere 1.000 unità di personale nei ruoli ispettivi, di cui 600 nel 2001 e 400 nel 2002, in incremento alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1996 e successive modificazioni, così come ridotta a seguito del decrentramento amministrativo dei servizi per ’impiego in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997. Le graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il reclutamento del personale, già valide alla data del 31 dicembre 2000, ono prorogate di ulteriori 12 mesi.
96.3
«1-bis. È prorogata di ulteirori 12 mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro».
96.4
«1-bis. le graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il reclutamento del personale, già valide alla data del 31 dicembre 2000, sono prorogate diulteriori 12 mesi».
96.5
Maceratini, Curto, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Gli incrementi di entrate contributive, fiscali e previdenziali, derivanti dalle iniziative di lotta al lavoro nero ed all’economia sommersa, concorrono a finanziare l’assunzione di contingenti di personale per le amministrazioni ed enti preposti alla vigilanza ed alla repressione dell’evasione ed elusione contributiva fiscale e previdenziale, nei limiti delle dotazioni organiche di personale formalmente approvate. I contingenti annui di assunzioni saranno definiti dalle singole amministrazioni ed enti nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Le assunzioni di cui ai commi precenti no rientrano nei contingenti di autorizzazione di cui ai commi 3 e 20 dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni».
96.6
Dopo il comma 2, aggiiungere il seguente:
«2-bis. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l’utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
96.7
Napoli Roberto, Nava, Mundi, Cimmino, Di Benedetto, Lauria Baldassare
All’articolo 96, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l’assunzione in eccedenza alla dotazione organica di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 520, come modificato dall’articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1º ottibre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e articolo 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cento unità dell’Arma dei carabinieri. All’assunzione predetta di provvede nell’ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».
Compensazione UFEUR (v. emend. 2.70).
96.0.50
Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente:
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell’erogazione della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell’assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all’INPS; nonchè, nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l’occupazione un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni; c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione, per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001; d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l’occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: “assicurativi“. 5. Limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468. L’incentivo previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997. 6. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall’articolo 1, commi 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le catatteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dall’articolo 2 del decreto interministeriale 19 giugno 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall’articolo 1, comma 36, e dall’articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti, rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e dall’articolo 1, comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335; i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 9.
8. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 deve essere presentata dagli interessati all’Ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza. 9. All’onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 6, corrispodente all’incremento dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale 19 giugno 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 10. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “acquisti effettuati tramite moneta elettronica“ sono aggiunte le seguenti parole: “o altro mezzo di pagamento“;
b) le parole: “con il titolare della moneta elettronica e“ sono soppresse; c) nell’ultimo rigo, dopo le parole: “fondo pensione“ aggiungere la seguente parola: “complementare“.
11. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l’anno 2001: a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti. L’onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalll’articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “31 dicembre 2000“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2001“ e le parole: “per ciascuno degli anni 1999 e 2000“ con le seguenti: “per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001“. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 9 miliardi; c) il comma 5 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente:
“5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“ sono aggiunte le seguenti: “delle lavenderie industriali“. Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 525 milioni; d) le disposizioni previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi. 12. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: “e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002“.
13. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 14. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore. 15. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall’anno 2002. 16. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 2001: – 277.000;
2002: – 245.000; 2003: – 245.000.
Ministero degli affari esteri: 2001: – 23.000;
2002: – ; 2003: – .
96.0.50 (Nuovo testo)
b) all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalll’articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: “31 dicembre 2000“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2001“ e le parole: “per ciascuno degli anni 1999 e 2000“ con le seguenti: “per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001“. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 50 miliardi; c) il comma 5 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente:
“5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 all’articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: “trasporti e comunicazioni“ sono aggiunte le seguenti: “delle lavenderie industriali“. Re- stano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 525 milioni; d) le disposizioni previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L’onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi. 12. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: “e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2001“ sono sostituite dalle seguenti: “, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002“.
Conseguentemente utilizzare i risparmi di spesa derivanti dall’emendamento 48.56:
2001: – 300.000;
96.0.1
Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:
(Società di capitali)
2. In deroga a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti nonché gli istituti e le società esercenti il credito, ivi incluse le casse di risparmio e i monti di credito su pegno, possono concedere prestiti per periodi non inferiori a due anni e non superiori a quindi anni; ciò a condizione che non si rientri in una delle fattispecie indicate dagli articoli 13 e 23 del predetto decreto».
Moro, Rossi
Sopprimere.
97.2
Meloni
Sostituire l’articolo 97, con il seguente:
–«Art. 97. – 1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna, ad eccezione di quello di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d’imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna e destinati al restante territorio comunitario.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia e alla regione Sardegna tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e i presidenti delle rispettive regioni, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e alla regione Sardegna e l’entità del cofinanziamento regionale dell’agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L’onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l’importo di lire 25 miliardi per l’anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002».
97.3
Piredda
Nel titolo, dopo le parole: «imprese siciliane», aggiungere le seguenti: «e sarde».
Al comma 1, dopo le parole: «della regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e della regione Sardegna». Al comma 2, dopo le parole: «è affidata alla regione Sicilia», aggiungere le seguenti: «e alla regione Sardegna».
97.4
Centaro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1, la parola: «Sicilia», è sostituita dalla seguente: «siciliana».
Al comma 1, le parole: «e destinati al restante territorio comunitario», sono soppresse. Al comma 2, le parole: «e l’entità del cofinanziamento regionale dell’agevolazione di cui al presente articolo che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale», sono soppresse. Alla fine del comma 2, le parole: «venticinque miliardi», sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta miliardi». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
97.5
Scivoletto
Al comma 1, dopo la parola: «aereo», aggiungere le seguenti: «combinato e su gommato».
97.6
Minardo, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«1-bis. Alle imprese di cui al comma 1) è concesso, altresì, un indennizzo pari al 50 per cento dei danni e delle perdite, subite a causa del blocco dei trasporti dello scorso ottobre su apposita domanda e previo accertamento da parte delle competenti CCIIAA entro e non oltre il 30 marzo 2001, per un importo pari a 10 miliardi di lire».
98.2
Castelli, Leoni, Moro
98.7
Nel titolo dopo le parole: «regione Sicilia,...» aggiungere: «e alla regione Sardegna».
Al comma 1, dopo le parole: «è assegnata alla regione Sicilia,...» aggiungere: «e alla regione Sardegna».
98.3
Sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
Sopprimere l’ultimo periodo.
99.2
Nel titolo, dopo le parole: «continuità territoriale per la Sicilia,...» aggiungere: «e Sardegna».
Al comma 1, dopo le parole: «per la Sicilia,... aggiungere. «e per la regione Sardegna e relative isole minori». Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: «perl a Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna»; dopo le parole: «scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane...» aggiungere: «e della Sardegna e isole minori sarde»;
alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «aeroportuali della Sicilia,...» aggiungere: «e della Sardegna».
Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «Presidente della regione Sardegna». Al comma 4, dopo le parole: «Presidente della regione Sicilia,...» aggiungere: «e della regione Sardegna».
99.3
«Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione per i vettori che non abbiano accettato l’impostazione degli oneri di servizio pubblico».
99.4
«Le decisioni assunte nella conferenza dei servizi di cui al comma 3 sono definitive, vincolanti e non soggette a impugnazione allorché sia stata indetta la gara d’appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali».
99.5
Centaro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Vetucci, Costa, Lauro
Al punto 6) le parole: «sono stanziati lire 50 miliardi per l’anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001».
Al punto 7) sopprimre le seguenti parole: «l’entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articoli non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale».
Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
99.0.1
Dopo l’articolo 99 inserire il seguente:
(Attuazione di interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno)
a) per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviario Mileto Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001 e 2002; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell’opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli strumenti urbanistici; b) per la sistemazione e l’ammodernamento della strada statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Ispica, è autorizzato il lirnite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2001; c) al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo (Ragusa) e Vibo Valentia è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall’anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici sentite le regioni interessate, prowede alla definizione e all’attuazione degli interventi. L’onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n.413; d) per la realizzazione, nonché per opere di ampliamento, amrnodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Comiso, Trapani ed Agrigento è autorizzata, a decorrere dall’anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n.537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l’anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all’ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell’aeroporto di Trapani si provvede d’intesa con il Ministero ella difesa.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001–2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Vedovato, Veraldi, Veltri, Nieddu
All’articolo 100, sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Qualora nessun vettore accetti l’impostazione degli oneri di servizio pubblico di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Presidente delle regioni interessate, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
4. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001, e lire 100 miliardi annui dal 2002».
Conseguentemente alla tabella A, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni: Ministero dei trasporti e della navigazione:
2001: – 50.000;
2002: – 100.000; 2003: – 100.000.
100.1
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Camo, Marini, Erroi
All’articolo 100, comma 1, aggiungere il seguente comma:
«e a sostituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle regioni di cui all’obiettivo 1».
Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).
9.1
Al comma 2, dopo le parole: «imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «ridotta di 5 punti percentuali».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
9.2
Al comma 4, sopprimere le parole: «ma non oltre il quinto».
9.1000/1
D’Alì, Tarolli, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro
“12-bis. Al comma 2, dell’articolo 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: “il successivo“ con le seguenti: “i due successivi“».
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11 (v. emend. 1.0.1) (articolo 113 - riduzione della cifra “230“ a “130“).
9.1000/2
All’emendamento 9.1000 sopprimere l’emendamento all’articolo 12 dalle parole: «dopo l’articolo 12» alle parole: «al 98,5 per cento».
9.1000
Al comma 12, sostituire le parole: «1º gennaio 2000», con le seguenti: «1º gennaio 2001». L’articolo 12, è sostituito dal seguente:
–«Art. 12. – (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) 1. - Le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all’art. 5, comma 4, dello stesso testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione del medesimo, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del cinquanta per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera c). In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
4. I contribuenti che sì avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’ufficio delle entrate sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo».
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
(Regime fiscale delle attività marginali)
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente. 3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo. 4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In ipotesi di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore. 5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi dì settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta; c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime. 6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. 7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze. 8. Ai contribuenti che si avvalgono dal regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seiencentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo».
All’articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Agli interventi localizzati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dall’approvazione da parte della Commissione europea.
2-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: “differenziabile in funzione del settore attività e delle dimensioni dell’impresa nonchè della localizzazione“».
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
“Per l’installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all’amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.
Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All’atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l’addebito delle spese sostenute per il ritiro».
(Semplificazione per l’INVIM decennale)
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 643. 3. Per gli immobili assoggettati all’imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. 4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo».
Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
“c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate“.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 200 miliardi a decorrere dall’anno 2002».
(Deducibilità dai redditi di impresa delle erogazioni liberali a favore dei parchi naturali)
“c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza“.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro dell’Ambiente determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi a decorrere dal 2002».
Al comma 2 dell’articolo 108, sostituire le parole: «0,2 punti percentuali», con le seguenti: «0,4 punti percentuali». All’articolo 108, aggiungere, infine, il seguente comma:
«3. All’articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «31 dicembre 2000», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
Conseguentemente, utilizzare i risparmi di spesa derivanti dall’emendamento n. 48.56 per:
2002: 146 miliardi;
2003: 146 miliardi.
In tabella A:
Ministero del tesoro: 2001: + 12; 2002: – ; 2003: – . Ministero della pubblica istruzione: 2001: + 91; 2002: – ; 2003: – . Ministero del lavoro: 2001: + – ; 2002: – 66; 2003: – 40».
9.3
d’Alì, Taroli, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro
«12-bis. Al comma 2, dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole» il successivo» con le seguenti: «i due successivi».
9.0.1
Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Lauria Baldassare. Mundi, Misserville
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
9.0.2
Dopo l’articolo 9, è aggiunto il seguente:
“I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private o dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facolta di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte a consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d’imposta da sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera il valore di lire 10.000.000. Se tale valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da opeazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se detto valore è superiore al citato limite lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta».
9.0.3
9.0.4
(Rinvio trattamento tributario lavoro all’estero)
Compensazione n. 1 Democratici
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati realtive anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 2 Democratici
All’articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:
2001: – 1.000.000;
9.0.5
«Art. 10. - (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici). – 1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all’1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore
a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell’impresa familiare; c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d’imposta; d) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d’affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anzichè al reddito, al volume d’affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l’IRAP e le addizionali Irpef.
4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
5. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonchè dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell’applicazione dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che , ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. 7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell’applicazione dell’aliquota dell’imposta Regionale sull’Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, nè sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d’impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale. 8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonchè ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all’opzione per il regime agevolato, all’assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell’ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è stabilito l’ammontare della quota parte dell’imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali. 11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l’imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all’imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 1.0.1).
12.29
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). – 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1o gennaio 2001, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all’ obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052188, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che: a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese In forma associata ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l’importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».
12.30
Gambini, Maconi, Larizza, Cazzaro
«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). – 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all’ obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052188, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l’importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
12.31
«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). – 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all’ obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).
12.32
12.33
«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). – 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
12.34
12.35
12.36
Wilde, Moro, Preioni
12.37
Montagnino, Castellani
12.38
12.39
12.40
Al comma 1, dopo le parole: «artistica» inserire le seguenti: «e turistica».
12.1
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi».
12.41
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sul reddito delle persone fisiche», aggiungere le seguenti: «e dell’IRAP».
12.2
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
12.300
Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
12.42
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «1 anno».
12.4
Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in forma associata o familiare».
Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
12.3
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma associata o familiare».
12.5
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
12.6
12.7
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «dipendente o».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
12.8
Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «dipendente o».
12.43
Al comma 2, lettera b), le parole: «precedentemente svolta», vengono sostituite da:«svolta relativamente ai tre anni precedenti».
12.9
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
12.10
12.46
Al comma 2, sopprimere la lettera c) con la seguente:
«c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni».
12.45
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e le parole: «120 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
12.44
Al comma 2, lettera c), sostituire rispettivamente le parole: «60 milioni» e «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e «200 milioni».
12.47
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi» con le seguenti: «non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi».
12.23
Sopprimere la lettera e) del comma 2; il comma 3, le parole: «di cui al comma 2, lettera e)» nel primo periodo del comma 5; il comma 6.
12.11
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
12.12
Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri è soppresso il successivo comma 5 e, ove non sufficiente, è elevata, fino a concorrenza, l’aliquota di imposta dell’1 per cento di cui al primo comma.
12.13
12.14
12.15
Al comma 2, lettera e) sono soppresse le parole da: «corredata» fino alla fine della lettera.
12.16
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
12.48
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis). A parità di richiesta per avvalersi di rigime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con handicap o le imprese con una o più persone portatrici di handicap o familiari, di 1º e 2º grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento».
12.17
12.18
12.19
Al maggior onere derivante dall’emendamento, pari a lire 10 milioni per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12.20
12.21
12.22
Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e non è rimborsabile».
12.1000
«5-bis). Agli enti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d’imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni pro capite per l’acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile».
12.49
All’articolo 12, il comma 9, è sostituito dal seguente:
«9. L’opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
12.24
Al comma 9, è sopprimere dalle parole: «all’assistenza» fino alla fine del comma».
12.25
Al comma 9, sopprimere le parole da: «delle entrate» fino alla fine del comma.
12.1001
«9-bis. All’articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le spese di partecipazione a convegni» fino alla fine del comma sono soppresse.
Seguito compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.40).
12.1002
«9-bis). All’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell’esercizio nel quale sono state sostenute e nel quattro successivi».
Seguito compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
12.1003
«9-bis). All’articolo 62, comma 1-ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: “500.000“ è sostituita dalla seguente: “600.000“ e la parola: “500.000“ è sostituita dalla seguente: “1.000.000“».
12.26
12.27
Il comma 10 all’articolo 12 è soppresso.
12.1004
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, limitatamente all’anno 2001 e ai due successivi, anche alle iniziative intraprese fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 2, commi da 210 a 212 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tali iniziative è riconosciuto un credito d’imposta derivante dal regime fiscale di cui ai commi precedenti applicato ai redditi prodotti nell’anno di inizio attività e nei due successivi, esclusi gli anni per i quali si sia usufruito dei benefici previsti dall’articolo 2, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente, all’articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100.000
2002: – 100.000 2003: – 100.000
12.1005
«10-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo: 18 maggio 2000, dopo le parole: “non aventi scopi mutualistici e...“ inserire “le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, entrambe...“; all’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 aggiungere »diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
Conseguentemente al comma 1, aumentare fino a concorrenza della maggiore aliquota dell’uno per cento ivi prevista.
12.0.7
Pasquini, Petrucci
“n) le indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfettari di spesa e i compensi erogati, nell’ espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi, da associazioni di promozione sociale e da organismi ad esse affiliati, nonchè da ONLUS“. 2. All’articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Le indennità, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale“».
12.0.9
Pelella, Smuraglia, Duva, Battafarano, Gruosso, Montagnino
(Rivalsa per collaboratori coordinati e continuativi)
2. L’incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all’aumento del contributo di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo le modalità stabilite dall’articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 51 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 3. L’incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino alla misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla Gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento. 4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l’attuazione della presente norma. L’elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
12.0.10
Maconi, Larizza, Cazzaro, Gambini
12.0.11
2. L’agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con quelle previste dall’articolo 12».
12.0.13
2. L’agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall’articolo 12».
Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).
12.0.160
12.0.19
Montagnino, Bedin
12.0.210.
Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, D’Alì
12.0.14
12.0.15
A copertura si veda l’emendamento sostitutivo dell’art. 12 (Gubert)
12.0.20
12.0.190
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le associazioni di protezione ambientale)
12.0.170
Lauro, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
12.0.16
Monticone
(Agevolazioni fiscali per le imprese costituite nell’ambito del programma di formazione permanente IG Students)
2. Non concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile dei percipienti:
a) i dividenti distribuiti dalle imprese di cui al comma 1;
b) i compensi a qualsiasi titolo corrisposti dalle imprese di cui al comma 1 a favore dei soggetti che partecipano alla loro costituzione.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro nella Tabella A della presente legge».
12.0.200
Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, Costa
(Regime fiscale dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli)
2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto per l’anno precedente; l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio».
Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
12.0.180
Maceratini, Pasquali, Siliquini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
(Modifiche alla legge 8 dicembre del 1956, n. 1378)
“Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti tra magistrati e professori universitari in servizio o in pensione. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3“».
12.0.17
“Gli esami hanno carattere specificamente professionale. Le materie su cui svolgere gli esami devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione come previsto dall’articolo 8, punto 2), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per l’Università (di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia). Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. La prova scritta è una sola, mentre la prova orale è volta ad accertare le conoscenze sulla materia scelta per la prova scritta, sulle leggi professionali e sulle norme deontologiche come previsto dall’articolo 8, punto 1), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115“».
12.0.150
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo:
(Disposizioni a favore dei sordomuti)
2. Le spese sostenute per i servizi d’interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili dai redditi tassabili ai fini IRPEF».
12.0.140
“È prescritto un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate“.»
12.0.130
Dopo l’articolo 12, è aggiunto il seguente:
12.0.18
Castellani
2. L’agevolazione è applicata ad investimenti in capitale di rischio di importo non inferiore a lire 100 milioni e fino a lire 1 miliardo per iniziative d’impresa in fase di creazione o di primo sviluppo e comunque non oltre i 36 mesi dalla costituzione. 3. Per le plusvalenze di cui al comma 1 non è consentito optare per l’applicazione dei regimi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 4. Per investitore privato informale si intende la persona fisica non imprenditore, iscritto alle Organizzazioni nazionali degli investitori privati informali promosse dalla Unione Europea, che apporti capitale di rischio ed esperienze qualificate. 5. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentito il Ministro dell’Industria, Commercio ed artigianato, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, le PMI beneficiare degli investimenti, gli adempimenti a carico delle organizzazioni promosse dalla Unione Europea, gli aspetti antielusivi e quelli riguardanti i rapporti con gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria».
12.0.12
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeyanaz
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente 3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo. 4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa addizionale regionale e comunale e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’entità dell’imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all’art. 5, del comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva e dovuta dall’imprenditore. Nel caso in cui l’imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi. 5. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. 6. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficace e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
7. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo. L’opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442. 9. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l’ammontare della quota parte dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all’IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all’IRPEF».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:
2001: – 2.000
2002: – 2.000 2003: – 2.000
12.0.21
Larizza, Cazzaro, Manconi, Gambini
(Regime fiscale della attività marginali)
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente. 3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo. 4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’entità dell’imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore. Nel caso in cui l’imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi. 5. L’amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari. 6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n 100. 7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all’articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo. 8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime. 9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell’assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto di un’apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo. L’opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l’ammontare della quota parte dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all’IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all’IRPEF».
12.0.22
12.0.23
12.0.24
12.0.25
Monteleone, Travaglia, Novi, Lauro, Vegas, D’Alì
12.0.26
12.0.27
12.0.28
Polidoro
Bedin, Lauria Baldassare, Preda
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l’imposta comunale sugli immobili relativi all’esercizio delle predette attività».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001:-5.000;
2002:-5.000; 2002:-5.000.
14.39
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
14.17
Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Bevilacqua, Meduri, Mulas, Curto, Collino
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001:-10;
2002:-7,5; 2002:-5.
14.9
Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:
«a) all’articolo 3, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la segunete: “c-bis) gli enti gestori di demani collettivi“».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:
2002:-5.000; 2002:-5.000;
14.22
«0a) all’articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto».
Seguito compensazioni del Gruppo Allenanza Nazionale (v. emend. 2.60).
14.36
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.60).
14.10
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l’aliquota ordinaria è ridotta dell’1 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
14.11
«a) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l’aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento».
14.21
Al comma 1 lettera a) dopo le parole:«2 dicembre 1991, n. 390» aggiungere le seguenti: «sono inoltre escluse dalla base imponibile gli interessi passivi relativi ai mutui per l’acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi».
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
14.41
All’articolo 14, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole:«Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
14.37
Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1 lettera a) capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: «350.000.000» con le seguenti: «360.000.000».
Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d). Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
14.20
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000.
Seguono compensazioni del gruppo Allenanza Nazionale (v. emend. 2.60).
14.19
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:
b) Lire 7.500.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000 ma non lire 355.000.000.
14.7
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
a-bis) all’articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso eslusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
14.43
Veraldi, Erroi, Montagnino, Rescaglio
a-bis) all’articolo 11, 3º comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso eslusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
Compensazioni del Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
14.34
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«0a). All’articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» aggiungere le seguenti: «ai disabili».
Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)
14.24
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:
4-quater. Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.
4-quinquies. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Conseguentemente, all’articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001:-10.000;
2002:-7.000; 2002:-5.000;
14.42
Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
«b-bis all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: “c) alle aziende che eserciscono attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)“;».
14.3
Maritati, Battafarano
14.8
Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).
14.35
Minardo, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere il seguente: «e ai soci dipendenti delle cooperative sociali di cui alla legge n. 38 del 1991 lettere a) e b).
14.44
Erroi, Pappalardo, Carella, Veraldi, Zilio, Montagnino, Rescaglio
Al primo comma, dopo ka lettera b), aggiungere la seguente lettera:
14.29
Mazzucca Poggiolini, D’Urso
14.33
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all’articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
14.30
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 11, comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».
14.4
Forcieri
«b-bis) all’articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale“.». Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «lettera b-bis) e». Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 3.000;
2002: – 3.000; 2003: – 3.000.
14.18
c) I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono esenti per il triennio 2001-2004 dall’IRAP.
14.31
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).
14.16
Al comma primo, lettera c), le parole da: «sono ammessi in deduzione dalla base imponibile» fino a: «ma non lire 350.300.000», sono sostituire dalle seguent: «sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000».
14.15
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino, Curto
14.32
Al comma 1, lettera c), al capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000 Conseguentemente sopprimere le lettera b), c), d).
14.6
Napoli Roberto, Di Benedetto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava, Cimmino
Al comma 1, lettera c) aggiungere la seguente lettera:
c-bis) all’articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale“.». Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti parole: «e lerreta c-bis)».
14.100
Erroi
14.5
Marino, Marchetti, Caponi, Albertini
Al comma 1, alla lettera c) aggiungere la seguente lettera:
«c-bis) All’articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale“.».
14.25
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«c-bis) All’articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale“.». Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «lettere c)» aggiungere le seguenti parole: «e lettere c-bis».
14.1
Al comma 1, lettera c), dopo il caoverso 4-ter, inserie il seguente: «Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre ...» fino alla fine del comma con: «Per gli anni 1999, 2000 e 2001 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari: al 75 per cento per l’anno 1999; al 50 per cento per gli anni 2000 e 2001. A decorrere dall’anno 2002 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria».
Nota: Alla coperatura degli oneri relativi pari a lire 10 miliardi si provvede mediante analoga riduzione della previsione di cui al capitolo 6770, tabella D – Fondo per l’occupazione.
14.28
Moro, Castelli, Tirelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni
Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
14.260
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
«c-bis) All’articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole: “per il 1998 e 1999“;
c-ter) all’articolo 42, comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: “per gli anni 1998 e 1999“ con le seguenti: “per gli anni dal 1998 al 2002“ ed al secondo periodo sostituire le parole: “a partire dall’anno 2000 non si dà luogo a recupero delle eccedenze“ con le seguenti: “a partire dall’anno 2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze positive“.».
14.49
«1-bis). Gli importi dovuti per l’imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 sono imputabili alle riserve preesistenti».
Conseguentemente, al comma 1, lettera c), ridurre fino a concorrenza delle minori entrate in identica percentuale gli importi ammessi in deduzione di cui al punto 4-bis.
14.2
Pasquini
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis). All’articolo 17 del decreto legislativo 446/97, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: “7. Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/97, la base imponibile relativa all’attività istituzionale e quella decommercializzata determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni è ridotta alla metà“».
14.13
«2. All’articolo 17 del decreto legislativo 446/1997, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: “7. Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la base imponibile relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni è ridotta alla metà“».
14.12
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’Irap è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
14.38
«2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000, l’aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l’attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell’1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.
14.48
Albertini, Marino
«2-bis. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso.
All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 5,4 per cento».
14.47
«2-bis. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente. “2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003, per i periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento».
14.40
Bettamio, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 nonchè al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: «perito agrimensore», sono soppresse e sostituite dalla parola: «agrotecnico».
14.26
Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini
«2-bis). All’articolo 17 del decreto legislativo 446/1997, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: “7. Per gli enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la base imponibile relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni è ridotta alla metà“».
14.45
Lauria Baldassare, Bedin, Preda
«3. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208 il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi, di cui lire 240 miliardi per l’anno 2001 e lire 370 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzata alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall’articolo 15 del D.I. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341».
14.23
«2-bis. L’aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento».
14.14
Maceratini, Siliquini, Curto, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino
«3. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 nonchè al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole: «perito agrimensore», sono sostituire dalla parola: «agrotecnico».
Conseguentemente il titolo dell’articolo cambia in: «Disposizioni in materia di base imponibile IRAP e di Catasto».
14.0.30
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta)
a) nell’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: “I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1º e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese si giugno.“.; b) nell’articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.“; c) all’articolo 4, comma 1, le parole: “Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale“, sono soppresse».
14.0.28
(Trattamento delle plusvalenze emergenti dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)
Nell’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni“, sostituire la parola: “e“, con le seguenti: “nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,“.
Nell’articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:
“3-bis) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all’articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell’articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell’attività del socio superstite, quello attribuito all’azienda nelle scritture contabili dell’impresa individuale del socio superstite“».
14.0.23
“3-bis) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all’articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell’articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell’attività del socio superstiti e, quello attribuito all’azienda nelle scritture contabili dell’impresa individuale del socio superstite“».
14.0.21
Wilde, Moro, Rossi
Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 1.0.1).
14.0.18
14.0.8
14.0.27
a) nell’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: “I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1º e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese si giugno.“.;
b) nell’articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
“I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.“; c) all’articolo 4, comma 1, le parole: “Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale“, sono soppresse».
14.0.22
14.0.3
Dopo l’articolo 14 inserire il seguente:
nell’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni“ sostituire: “e“ con le seguenti parole: “nonché le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,“; nell’articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma: “3-bis) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all’articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci ai sensi dell’articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell’attività del socio superstite, quello attribuito all’azienda nelle scritture contabili dell’impresa individuale del socio superstite“».
14.0.5
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni“ sostituire: “e“ con le seguenti parole: “nonché le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,“; b) all’articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all’articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci ai sensi dell’articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizo, in caso di prosecuzione dell’attività del socio superstite, quello attribuito all’azienda nelle scritture contabili dell’impresa individuale del socio superstite.
14.0.17
a) nell’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: “I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1º e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno“; b) nell’articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale“. c) nell’articolo 4, le parole: “Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale“ sono soppresse“».
14.0.11
14.0.9
14.0.6
a) nell’articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1º e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno“; b) nell’articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale“. c) nell’articolo 4, le parole: “Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale“ sono soppresse“».
14.0.1
14.0.29
(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l’imposta sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1. 3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l’imposta sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1. 4. L’imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. 5. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1º gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001. 6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1º gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 7. L’assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
14.0.24
Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini
14.0.19
14.0.7
14.0.2
14.0.4
14.0.26
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
“e) strutture rivettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000“».
14.0.10
(Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) )
7. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 1976 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la base imponibile relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, è ridotta alla metà».
14.0.14
14.0.25
(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)
b) all’articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d’imposta».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, punto 8, le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»;
b) all’articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica: a) all’articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso si aggiunge il seguente capoverso: «Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti».
14.0.16
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, punto 8 le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita». b) all’articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).
14.0.12
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica: «a) all’articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, si aggiunge il seguente capoverso: «Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti».
14.0.15
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421, lire 300.000».
14.0.20
Stralciare l’articolo.
32.2
32.3
32.4
Tirelli, Stiffoni
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:«sono installati» fino a: «elettronici da gioco» con le seguenti: «non possono essere installati più di un apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico da gioco».
Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)
32.5
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono installati» con le seguenti: «non possono essere installati più di due».
32.6
«2-bis. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».
32.7
Maceratini, Pedrizzi, Siliquini, Servello, Monteleone, Pontone, Demasi, Turini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall’inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo».
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
32.8
Magnalbò, Besostri
Al comma 3, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «In ogni singolo esercizio pubblico o circolo privato non possono essere installati più di due apparecchi da gioco a vincita».
32.9
Al comma 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalla seguente:
«b) il quatro, quinto, sesto e settimo comma sono sostituiti dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.17
Caponi
Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi“».
32.17 (Nuvo testo)
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o 0,5 euro, danno vincite non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi“».
32.33
Gambini, Guerzoni
a) Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole».
b) Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici a premio, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l’introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o ½ Euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a diceci volte il costo della giocata massima».
c) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi elettromeccanici, in cui l’abilità fisica e manuale consente la vincita di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. Sono definiti apparecchi di puro trattenimento e abilità quelli che danno diritto unicamente a vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massino di dieci volte, non estendibili».
32.32
Cimmino, Mundi, Lauria
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l’introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi“».
32.18
Pardini, Larizza
Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l’intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all’intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».
Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire». Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».
32.16
Bucciarelli, Micele, Guerzoni, Bettoni Brandani, Morando, Carpi
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «esluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» inserire le seguenti: «, sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l’intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all’intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote»;
al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» con le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di lire cinquecento o valore corrispondente in euro»; al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» inserire le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».
32.14
Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l’intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all’intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».
32.22
Follieri
32.25
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Bruno Napoli, Piredda, Zanoletti
32.43
Caddeo
Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a ventimila lire».
32.23
Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».
32.19
32.20
32.13
32.12
Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d’azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l’intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all’intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».
Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».
32.21
32.24
32.15
32.11
Maceratini, Curto, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Collino
32.10
32.26
Maceratini, Pedrizzi, Siliquini, Servello, Monteleone, Pontone, Demasi, Turini, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.27
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l’introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.29
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l’introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un eueo, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.28
32.30
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l’introduzione di una sola moneta metallica corrente avente corso legale nel territorio italiano, non superiore all’equivalente di un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. È Vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di ticket o buoni consumazione comunque denominati. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a sei secondi“».
32.34
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di giovo senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.31
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro, Greco, Piccioni, Novi, Bettamio
«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile esclusivamente con l’introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di giovo senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte“».
32.53
Cimmino, Lauria Baldassare
Al comma 3, lettera c), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le parole da: “Tali apparecchi“ fino a: “finalità di lucro“ sono sostituite dalle seguenti: “Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell’elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l’introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».
32.54
32.42
Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:
32.55
«2. Le parole da: “Tali apparecchi“ fino a: “finalità di lucro“ sono sostituite dalle seguenti: “Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».
32.46
32.47
D’Alì, Ventucci, Costa, Vegas, Azzollini
32.48
Moro, Wilde, Rossi
32.52
Montagnino, Erroi, Veraldi, Follieri, Agostini, Bedin, Curto, Magnalbò, Pedrizzi, Lauro
Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».
32.50
32.51
32.45
32.44
32.35
Al terzo comma, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della monera metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dallle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».
32.36
Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».
32.37
32.40
Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente».
32.41
Al comma 3, lettera c), numero 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».
32.39
Maceratini, Cusimano, Curto, Mantica, Pedrizzi, Collino
32.38
Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell’erogazione di gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale ma non rimborsabili».
32.62
Maceratini, Mantica, Pedrizzi, Curto, Cusimano, Collino
Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo il primo periodo, va soppressa la frase: «La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi» e vanno aggiunte di seguito le parole: «o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo della partira e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione».
e di seguito sostituire gli articoli 33 e 34 con i seguenti:
2. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apèparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.
2. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete delle vendite deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco. 3. L’aggio spettante ai ricevitori è dovuto anche sul diritto fisso previsto dal comma 1 dell’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. 4. Alla spese di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo una tantum di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».
32.49
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mulas, Mantica, Curto, Collino
32.56
Cimmino, Napoli
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica» aggiungere le parole: «beni visibili e collocati all’interno delle macchine».
32.57
«3-bis. All’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le stesse sanzioni, si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, svolga in Italia qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l’accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero, quando effettua questa attività al di fuori delle concessioni autorizzate dallo Stato“».
32.58
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi
«3-bis. Al quarto comma dell’articolo 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente il Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Per l’approvazione delle tariffe di cui al comma precedente, il Prefetto annualmente, con proprio provvedimento, fissa la tariffa minima per ciascuna tipologia di servizio di vigilanza, da osservarsi da parte di tutti gli istituti autorizzati ad operare nella provincia. Nella determinazione della suddetta tariffa minima, il Prefetto terrà conto della esigenza che venga garantito un adeguato livello della qualità dei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica“».
32.59
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all’articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “La produzione e l’importazione“ sono inserite le seguenti: “La gestione o l’utilizzo“;
b) al comma 1, dopo le parole: “di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici“ sono inserite le seguenti: “o per il gioco d’azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni“; c) il comma 2 è soppresso».
32.60
D’Alì, Vegas, Ventucci, Costa, Azzollini, Greco
«4. All’88 del TULPS aggiungere i seguenti commi: “2. La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall’autorizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda.
3. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, e senza pregiudizio per il sequestro penale e per l’ipoteca e sequestro conservativo di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il Questore ordina l’immediata cessazione delle attività condotte in difetto della concessione o autorizzazione“».
32.800
Napoli Roberto, Mundi
«La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri e degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall’autorizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda».
32.61
«5. Aggiungere all’articolo 14 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il seguente comma: “5. Le stesse sanzioni – ivi compresa l’ipoteca e il sequestro conservatorio di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività ancorchè non organizzata al fine di accettare, pubblicizzare, promuovere e raccogliere, o comunque favorire l’accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero“».
32.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
2. Il penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è sostituito dal periodo sopra riportato».
32.0.2
2. Al primo comma dell’articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: “o di albergo“ sono soppresse; al quarto comma del medesimo articolo 62, la parola: “alberghi,“ è soppressa; di conseguenza alla lettera b) del primo comma dell’articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse le parole: “degli alberghi di qualsiasi categoria, o“. 3. Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall’articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa. 6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g) e i), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l’articolo 2, comma 4; d) l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; e) l’articolo 10, comma 14; f) l’articolo 11; g) l’articolo 12.
7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge.
8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d’albergo prevista dall’articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 cessano di avere applicazione le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida».
32.0.3
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
(Disposizioni in materia di riscossione e di giochi e disposizioni diverse)
2. Nello svolgimento dell eproprie funzioni in materia di usura antiriciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all’articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette. 3. Le autorità di vigilanza indicate nell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 informano l’Uffici italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell’attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio. 4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: “i predetti organi investigativi informano altresì» sono sostituite dalle seguenti: “Le autorità inquirenti informano“».
32.0.4
(Disposizioni in materia di giochi)
2. A partire dal 1º gennaio 2001 l’aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 9 per cento del valore nominale dei biglietti. 3. A partire dal 1º gennaio 2001 la percentuale dell’aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell’addizionale di cui all’articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell’addizionale. 4. A partire dal 1º gennaio 2001 in occasione delle gare per l’aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell’aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell’offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale. 5. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato. 6. All’articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica“. 7. L’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall’autorizzazione di cui è titolare“. 8. All’articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l’accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero“. 9. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».
32.0.6
32.0.5
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Curto, Cusimano, Collino, Mulas
2. A partire dal 1º gennaio 2001 l’aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti. 3. A partire dal 1º gennaio 2001 la percentuale dell’aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell’addizionale di cui all’articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell’addizionale. 4. A partire dal 1º gennaio 2001 in occasione delle gare per l’aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell’aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell’offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale. 5. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato. 6. All’articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)
32.0.7
Tarolli
32.0.8
D’Alì, Costa, Azzollini, Greco
32.0.9
Rossi
Compensazioni del LFNP (v. emend. 2.40).
33.2
«1. L’amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica:
a) di conformità della documentazione, prodotta dal richiedente, alle prescrizione di legge o di regolamento compresa l’installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; b) apposizione all’esterno una targhetta inamovibile per la identificabilità del produttore e/o dell’importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l’apparecchio medesimo; c) di programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.
2. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1».
33.3
Al comma 1, sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «sentita la questura locale».
33.4
Al comma 2, sostituire le parole da: «per i primi cinque mesi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «fino al 30 settembre 2001, un imponibile forfettario dell’imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.000.000 per ogni apparecchio installato negli esercizi pubblici o circoli privati.
33.5
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La Guardia di finanza con gli uffici finanziari competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
33.5 (Nuovo testo)
«2-bis. La Guardia di finanza coopera con gli uffici competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articolo 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
33.8
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall’inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo di controllo».
33.6
Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Greco, Bettamio, Bucci, Minardo
«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall’inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo del controllo».
33.7
33.9
Maceratini, Bonatesta, Mulas, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 32, della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall’inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo del controllo».
33.0.1
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 594)
“229. L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, nonchè di quelle riservate congiuntamente ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed infine dei giuochi ed delle scommesse di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono essere affidati in concessione a persone fisiche o a società o ad altri enti che offrano adeguate garanzie, anche in ordine alla solidità finanziaria, e con caratteristiche di trasparenza dell’assetto proprietario.
229-bis. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al primo periodo comunicano all’ente concedente l’elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. 229-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni sono intestate:
a) alla Banca d’Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario».
33.0.2
Bonavista
«L’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente:
“a) presso gli sportelli all’interno degli ippodromi, su tutte le corse di tutti i campi, anche nelle giornate in cui non si tengono corse nell’ippodromo“».
33.0.3
(Concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive)
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro delle finanze ridetermina i minimi garantiti posti a carico degli agenti concessionari per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, coerentemente con i criteri di concorrenzialità individuati a norma del comma precedente»
33.0.4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1988)
“Le disposizioni precedenti non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altra mercato regolamento, ovvero quando le azioni o ad altri soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario“. 2. Si intendono conseguentemente modificati i decreti ministeriali emanati in attuazione delle norme legislative di cui al comma 1».
33.0.100
33.0.7
(Intestazione delle quote o azioni di società che esercitano la raccola di scommesse)
a) alla Banca d’Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
b) a società con azioni quotate in borsa o in un altro mercato regolamento comunitario.
2. iL penultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 è sostituito dal periodo sopra riportato».
33.0.5
D’Alì, Ventucci, Costa, Vegas, Azzollini, Greco
(Misure per favorire l’emersione delle scommesse clandestine o di quelle raccolte in Italia dai bookmakers esteri)
Il Ministro delle finanze stabilisce, con suo decreto, i criteri che disciplinano l’installazione, in locali diversi rispetto a quelli previsti negli altri concessori, di terminali di trasmissioni dati, collegati in tempo reale con il sistema di una agenzia, ed utilizzabili da soggetti titolari di conti personali aperti presso la agenzia stessa, in conformità ai regolamenti vigenti».
33.0.200
D’Alì, Vegas, Napoli Roberto, Mundi
33.0.6
(Misure per ricondurre ad equità gli oneri posti a carico dei titolari di concessione per la raccolta di scommesse)
Gli importi dei maggiori introiti netti realizzati attraverso l’emersione del gioco clandestino ed il recupero di quello raccolto dai bookmakers esteri, saranno superiori nel 2001 all’entità degli oneri richiesti per compensare l’UNIRE ed il CONI delle minori entrate dovute alla riduzione dei minimi garantiti. Pertanto l’impatto sul bilancio dello Stato 2001 del predetto emendamento non sarà negativo».
33.0.8
2. Tutti i soggetti di cui al comma precedente ed i gestori di siti internet che abbiano link con i quali si possa accedere a Chat-lines, Forum, o altri mezzi con cui gli utenti possano dialogare in diretta o in differita, sono registrati in un elenco speciale che, annualmente, viene trasmesso al Ministero delle finanze. 3. Il Ministero delle finanze è tenuto a richiedere il corrispettivo di lire 5.000 per ogni contatto intercorso con i siti di cui al comma 2. 4. I proventi delle entrate di cui al comma precedente sono finalizzati: al sostenimento della lotta contro la pedopornografia, all’ammodernamento delle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, al contrasto dell’assenteismo dalla scuola dell’obbligo, al finanziamento delle Forze di polizia postale.
34.15
–«Art. 34. – 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell’articolo 23 della presente legge; fino all’introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo “una tantum“ di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all’atto della sua abitazione.
2. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzata da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco. 3. L’aggio spettante ai ricevitori è dovuto anche sul diritto fisso previsto dal comma 1 dall’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. 4. Alla spesa di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo “una tantum“ di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».
34.14
Al comma 1, in, fine, sostituire le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», con le seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l’immodificabilità delle caratteristiche».
34.17
Al comma 1, le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l’immodificabilità delle caratteristiche».
34.21
34.24
34.10
Maceratini, Pedrizzi, Collno, Cusimano, Mantica, Curto, Monteleone
«1-bis. Al fine di assicurare un gettito costante e coerente con la dinamica di propensione al gioco dei cittadini i bandi per le concessioni di nuovi giochi dovranno prevedere un gettito agganciato con gli effettivi volumi lordi di introito dei singoli concessionari.
1-ter. Dal momento dell’entrata in vigore della presente legge è abrogata qualsiasi norma, regolamento o convenzione delle parti che prevedono meccanismi di minimo garantito. 1-quater. Al fine di agevolare l’attivazione di nuovi giochi introdotti dalle disposizioni di legge, i regolamenti dovranno contenere disposizioni relative alla percentuale di utilizzo del lavoro interinale maggiorative rispetto alle attuali previsioni di legge».
34.16
«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere da 180 giorni dall’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 33. Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge dovranno essere immediatamente rimossi. Per i medesimi apparecchi la licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 32 della presente legge, è acquisita entro 180 giorni dall’inizio della distribuzione delle schede a deconto della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 33».
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfettario medio mensile dell’imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».
34.1
«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1º giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell’anno 2001, l’imponibile forfetario di cui al secondo comma dell’articolo 33. Il nulla osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».
34.4
«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1º giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell’anno 2001, l’imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell’articolo 33. Il nulla osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».
34.6
34.12
34.18
34.23
34.29
34.13
«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge di applicano a decorrere dal 180º giorno dopo la distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell’articolo 33. Per tali apparecchi la licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 32 della presente legge, è rilasciata entro 180 giorni dall’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 33.
Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge non potranno più essere utilizzati».
34.19
Lauro, Azzollini, D’Alì, Costa, Ventucci
«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge di applicano a decorrere da 180 giorni dall’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell’articolo 33. Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge dovranno essere immediatamente rimossi. Per i medesimi apparecchi la licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 32 della presente legge, è acquisita entro 180 giorni dall’inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 33».
34.2
34.25
34.3
Cimmino, Lauria Baldassare, Nava, Mundi
«3. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento (sancito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentive su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocare effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all’introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo una tantum di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all’atto della sua abilitazione. 5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo una tantum di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».
34.22
Firrarello, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all’introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo una tantum di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all’atto della sua abilitazione. 5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo una tantum di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».
34.27
De Martino Guido
«3. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentive su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
34.28
Montagna
«3. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (sancito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentive su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
34.8
Maceratini, Cusimano, Mantica, Curto, Collino, Battaglia, Mulas, Pontone, Monteleone
34.9
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Collino, Mantica, Curto, Monteleone
«3. Gli adempimenti contrattuali dei titolari delle concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell’8 aprile 1998, aventi per oggetto l’eventuale integrazione dei minimi garantiti a favore degli enti competenti, sono sospesi fino al compimento delle attività, di competenza dell’Amministrazione finanziaria, previste e disciplinate nei citati regolamenti.
Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, il Minisgero delle finanze ed il CONI convocheranno una Commissione paritetica, composta da soggetti rappresentativi di tutte le modalità di accettazione delle scommesse, e la loro efficacia, di cui al primo periodo. La Commissione avrà anche il compito di verificare e valutare l’effettivo andamento del gettito finanziario e la sua congruità rispetto alle previsioni generali di raccolta delle scommesse».
34.5
«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfetario medio mensile dell’imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».
34.26
Dopo il secondo comma, come sopra modificato è aggiunto il seguente:
34.11
34.20
D’Alì, Lauro, Azzollini, Costa, Ventucci
34.0.1
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:
34.0.1 (Nuovo testo)
34.0.2
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mulas, Collino, Mantica
2. Dopo l’articolo 1.2. del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 1.3. Il CONI, una volta proceduto all’aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare nè consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite in avvenimenti sportivi che avvengono in Italia o in altri Stati o gestite direttamente in altri Stati“. 3. Il primo periodo dell’articolo 2.6 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è cosi modificato: “Art. 2.6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L’intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso“. 4. Il primo periodo dell’articolo 4.5 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è così modificato: «Art. 4.5. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a persone fisiche, società di capitali, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L’intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso“. 5. All’articolo 2.1 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 sono soppresse le seguenti parole: “determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario“. 6. L’articolo 10 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è soppresso. 7. L’articolo 4.1 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7.4.99 è soppresso. 8. L’articolo 33 punto 2 a) del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è così modificato: “Art. 33 punto 2 a). Per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento“. 9. Dopo l’articolo 7.2 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 9 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 7.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112“. 10. Dopo l’articolo 5.1 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 5.2. Nel caso in cui il Ministero delle Finanze non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all’atto dell’aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d’ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all’incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate“. 11. Dopo l’articolo 1 n. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 oggi intitolato «Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse» e aggiunto il seguente articolo: “Art. 1. n. 4. Il Ministero delle Finanze, una volta proceduto all’aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare nè consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite relativamente alle corse dei cavalli che avvengono in Italia o che avvengono in altri Stati e da essi direttamente gestite“. 12. Il primo periodo dell’articolo 2.8 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Rupubblica 8 aprile 1998 n. 169 è così modifcato: “Art. 2.8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L’intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al Ministero delle Finanze il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso“. 13. L’articolo 8.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso. 14. All’articolo 2.1 e) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 sono soppresse le seguenti parole: “determinati anche tenendo conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario“. 15. L’articolo 9 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso. 16. L’articolo 3.2 a) della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso. 17. Dopo l’articolo 6.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è introdotto il seguente articolo: “Art. 6.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 112“.
34.0.3
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
2. A partire dal 1º gennaio 2001 l’aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti. 3. A partire dal 1º gennaio 2001 la percentuale dell’aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell’addizionale di cui all’articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell’addizionale. 4. A partire dal 1º gennaio 2001 in occasione delle gare per l’aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell’aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell’offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale. 5. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato. 6. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica“.
“4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l’accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero“.
7. L’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall’autorizzazione di cui è titolare».
8. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
34.0.4
a) deve essere impiegato almeno un musicista ogni duecentocinquanta persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (C.P.V.);
b) nei locali superiori a mille persone di capienza ufficiale devono essere impiegati almeno quattro musicisti; c) i musicisti devono essere ingaggiati nel rispetto della vigente legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo.
34.0.7/1
Pinggera, Thaler Ausserhofer
Al comma 1, dopo le parole: «in ragione di una per ogni regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma» e al comma 2 e al comma 3, lettere c) e d) dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia autonoma».
34.0.7
D’Alì, Bucciarelli
(Istituzione di nuove case da gioco)
2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell’apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:
a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell’area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l’incremento dei servizi orientati all’offerta turistica.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro delle finanze, il Govemo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi: a) l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l’autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;
b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale; c) il Ministro dell’interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l’autorizzazione di cui al punto a), anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; d) l’esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l’esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell’interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica; e) ciascun soggetto iscritto all’Albo di cui al punto g) non può essere titolare di più di tre concessioni per l’esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale; f) è inibita l’iscrizione all’Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.
4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari: a) il Comune sede della casa da gioco;
b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco; c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco; d) lo Stato.
5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l’esercizio e la partecipazione ai giochi d’azzardo non autorizzati sono raddoppiate.
34.0.5
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro, Camber
6. Proventi derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinati per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocaati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, ripartiti nei prossimi tre anni, da ripartire inegual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti.
34.0.6
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro, Curto
Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
(Interventi per la sicurezza nei comuni)
2. I progetti presentati dagli Enti Locali, singoli o associati, devono riguardare in particolare:
a) potenziamento degli apparati radio;
b) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli; c) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio; d) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l’individuazione delle pattuglie sul territorio; e) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna; f) realizzazione di servizi per l’istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali; g) potenziamento dell’attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole; h) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse; i) incremento dei servizi festivi.
3. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno, al comitato di cui al comma successivo: a) da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti;
b) da comuni nei quali si siano verificate, nell’ultimo anno, emergenze di criminalità; c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un massimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.
4. È istituito presso il Ministero dell’interno un apposito comitato per la valutazione dei progetti di cui al comma precedente. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro dell’interno, uno dall’Associazione nazionale Comuni Italiani e da tre esperti nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine di cui uno nominato dalla Presidenza del Consiglio e gli altri due scelti fra una rosa di nomi indicati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. Ogni progetto è finanziato per un importo minimo di lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo per i comuni capoluoghi di provincia e, comunque, non oltre il 70 per cento delle spese complessive previste per la sua realizzazione. 6. Con regolamento emanato dal Ministero dell’interno entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le priorità per l’assegnazione del finanziamento ai progetti, nonché le modalità per la presentazione degli stessi. 7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 miliardi, per ciascuno degli anni 2001-2003.
Conseguentemente compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
101.2
Piredda, Castelli
Nel titolo dopo le parole: «della regione Sicilia,...» aggiungere: «e della regione Sardegna».
101.3
Sostituire le parole: «21 miliardi» con le seguenti: «42 miliardi».
Sostituire inoltre le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «400 miliardi». Sostituire infine le parole: «successive a conseguentemente» con le seguenti: «Tabella B Ministero del tesoro 2001 – 42 miliardi (limiti di impegno)».
101.4
Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Ronchi, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lurbrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) promuovere ed agevolare lo sviluppo di energie rinnovabili mediante l’utilizzo di impianti di energia solare ed eolica».
101.5
D’Onofrio, Tarolli, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti
Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e). Nell’ambito dell’accordo di programma quadro (APQ1) tra Stato e Regione Sicilia, sono stanziati 80 miliardi per l’anno 2001 e 50 miliardi per il completamento dei lavori di adeguamento della s.s. 640 “Porto Empedocle“ nel tratto compreso tra Agrigento e Caltanissetta».
Conseguentemente, alla tabella B allegata al disegno di legge finanziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero fino ad un tetto massimo del 10 per cento per gli anni considerati.
101.6
Germanà, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«1-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite d’impegno di 20.000 milioni suddiviso in tre anni: 2001: 8.000;
2002: 7.000; 2003: 5.000.
Per un intervento diretto a dotare la località turistica di Taormina di un porto a Giardini Naxos».
101.7
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Il contributo a titolo di Solidarietà Nazionale, previsto dall’articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, a partire dal 2001, viene commisurato all’80 per cento del gettito dell’imposta di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio annuale».
101.8
«2. AL fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l’impoverimento delle risorse energetiche dell’Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali derivanti dall’esercizio, nel territorio siciliano, delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell’importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell’immissione al consumo per l’impiego nel territorio della regione siciliana».
101.0.1
D’Alì, La Loggia, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo l’articolo 101, aggiungere il seguente:
(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)
101.0.2
101.0.3
Dopo l’articolo 101, inserire il seguente:
2. L’esenzione di cui al comma 1 è anche concessa:
a) sul gas metano, sul GPL e sul gasolio destinati e consumati per l’autotrazione e il riscaldamento nel territorio della Regione siciliana;
b) sul gasolio imbarcato nei porti dell’isola a provvista di bordo dalle unità da diporto per la navigazione nelle acque comunitarie siciliane; c) sul gasolio destinato alle attività agricole svolte sul territorio regionale secondo la vigente normativa.
Art. 2. - 1. L’esenzione fiscale per i prodotti di cui all’articolo l è estesa ai prodotti che vengano impiegati e consumati da imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche ed equiparate in stabilimenti operanti in Sicilia. Art. 3. - 1. Con riferimento alle imposte percepite dallo Stato a carico di imprese operanti nel settore della estrazione, lavorazione, trasformazione e commercializazzione di prodotti petroliferi, è data, con le procedure di cui all’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, separata attuazione al combinato disposto degli articoli 36 e 37 del medesimo Statuto.
2. Alla stessa Regione siciliana viene attribuita una percentuale del 20 per cento su tutte le accise percepite dallo Stato sui prodotti petrolifere estratti e lavorati in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione siciliana e consumati nell’Italia continentale. I relativi importi sono impiegati dalla Regione siciliana in opere di risanamento ambientale, di conservazione del patrimonio culturale e di riqualificazione delle coste.
Art. 4. - 1. Il controvalore delle esenzioni di cui agli articoli 1 e 2 viene utilizzato per un 50 per cento al fine di una riduzione del prezzo dei carburanti al consumo e per un 50 per cento viene versato con le modalità di cui all’articolo 5 dallo Stato alla Regione siciliana, rimanendo quest’ultima vincolata ad impiegarlo in miglioramenti infrastrutturali nel settore dei trasporti. Art. 5. - 1. Il Ministero delle finanze effettua i conteggi relativi alle previsioni della presente legge entro il 30 luglio di ogni esercizio successivo al periodo di imposta di riferimento e ne dispone i relativi accrediti in favore della Regione siciliana entro il 30 novembre dello stesso anno».
101.0.4
(Definizione rapporti pregressi Stato-Regione siciliana fino all’anno 1996)
101.0.5
101.0.6
Centaro, Azzolini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilina)
101.0.7
Centaro, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell’anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell’Isola a titolo di imposte di fabbricazione».
101.0.8
La Loggia, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, veranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell’articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell’aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate».
101.0.9
2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell’anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell’Isola a titolo di imposte di fabbricaziones».
101.0.10
Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
(Interventi infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria)
2. Per la sistemazione e l’ammodernamento della strada statale n.115 tra Ragusa, Modica e Ispica è autorizzato il limite d’impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2001. 3. Al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali nei porti di Siracusa, Pozzallo e Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 9 miliardi a partire dall’anno 2001. Il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, provveda alla definizione e all’attuazione degli interventi. L’onere è a carico del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n.413. 4. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 sostituire le parole «al netto delle rinfuse liquide» con le seguenti: «al netto dell’ottanta per cento delle rinfuse liquide». 5. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Siracusa, Trapani e Ragusa è autorizzata a decorrere dall’anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite d’impegno quindicinale di lire sette miliardi per l’anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all’ente territoriale. Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere da eseguire nell’aeroporto di Trapani si provvede d’intesa con il Ministero della difesa. 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 2001 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».
101.0.11
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bonatesta, Bevilacqua, Collino, Mulas
101.0.12
L’intesa istituzionale di programma finanzia progetti e strumenti di promozione economica territoriale, programmi di superamento dei costi differenziali della mobilità e della infrastrutturazione, l’accelerazione del programma di completamento della metanizzazione. L’intesa istituzionale di programma deve assicurare che la Regione Siciliana si impegni, utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata a destinare i fondi derivanti dalle Royalts di competenza statale che vengano ad essa trasferiti all’allargamento della base produttiva e della occupazione in Sicilia e al risanamento ambientale delle aree investite dalla estrazione e trasformazione degli idrocarburi».
Dopo l’articolo 102, inserire il seguente:
102.0.2
(Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l’avvio».
103.2
Al comma 1, sopprimere la frase che fa dalle parole: «e delle iniziative» fino alle parole: «favorirne l’avvio».
103.0.1
Costa, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Lauro, Magnalbò
Dopo l’articolo 103, inserire il seguente:
(Agevolazioni contributive per i giovani)
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
104.4
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura dell’1 per cento del fatturato» con le seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento del fatturato».
Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: – 5 mld;
2002: – 5 mld; 2003: – 5 mld.
104.3
Antolini, Moro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento».
Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita».
104.6
Al comma 1, lettera a), copoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «R28, R27, R26, R25, R24, R23».
104.2
Al comma 1, lettera a), alinea 1, dopo la parola: «R23», aggiungere le seguenti: «, nonchè di fertilizzanti di sintesi, contenenti nitrati con un titolo superiore all’8 per cento di azoto nitrico o contenenti urea con un titolo superiore al 40 per cento di azoto uerico e privi di inibitori dell’ureasi e della nitrificazione, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748».
104.5
Al comma 1, all’alinea 1-ter, sostituire la parola: «degli» con la seguente: «agli» e sopprimere le parole da: «Con decreto del Ministro della sanità», fino alla fine del periodo.
104.7
Al comma 1, punto 1-ter), il primo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la somministrazione agli animali erbivori da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti avicoli è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine animali ad esclusione di quelle provenienti da bovini, ovini e caprini».
104.8
Al comma 1, lettera a), dopo il copoverso 1-ter, inserire i seguenti:
«1-quater. Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e dell’industria e artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati“. 1-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione e di cui al comma 1-quater, sono definiti i criteri per la rilevazione dei dati relativi all’acquisto del prodotto fitosanitari per la produzione agricola di qualità ed ecocompatibile».
104.9
Al comma 1, lettera c), copoverso 3-bis, sostituire le parole: «possono essere ricondotte alle attività agrituristiche» con le seguenti: «possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche».
104.10
Al comma 1, alla lettera c), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
3-ter. A soggetti individuati dall’articolo 4, comma 2, lettere d) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, produttori di prodotti DOP, IGP, e AS di cui ai regolamenti (CEE) n. 2881 del 1992 e n. 2082 del 1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, è consentita la presentazione, la degustazione gratuita a fini promozionali e di scelta e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni e provincie autonome. Al comma 8 dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole: “la vendita anche diretta“ sono inserite le seguenti: “anche per via telamatica».
104.11
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173», con le seguenti: «del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso».
104.12
Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato, Scivoletto
«1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita l’Agenzia per la sicurezza alimentare. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per il funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 2001.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (upb 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:
104.13
«1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1 in base al relativo fatturato di vendita (invariato il resto).
Sopprimere le lettere a) e b). Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)
104.14
Scivoletto, Conte, Barrile, Murineddu, Figurelli, Battafarano
«2. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».
104.0.1
Bedin
Dopo l’articolo 104, aggiungere il seguente:
(Vendita diretta dei prodotti agricoli)
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche non in forma itinerante, la comunicazione di cui al comma 2 deve contenere la richiesta di concessione dei posteggi, da assegnarsi ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. 5. Alla vendita diretta disciplinata dalla presente legge non si applica la disposizione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativa all’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. 6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti che abbiano riportato condanne, accentate con sentenza passata in giudicata, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. 7. È abrogata la legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alla precedente disciplina».
104.0.2
Cortiana, Ripamonti, Pieroni, Ronchi, Boco, Bortolotto, Carella, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
(Promozione e sviluppo delle aziende di produzione di coloranti vegetali)
2. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a determinare le modalità e i criteri di erogazione del contributo di cui al comma 1, e la tipologia delle spese ammissibili».
Conseguentemente, al comma 17 dell’articolo 115, la parola: «15 miliardi» è sostituita dalla seguente: «13 miliardi».
104.0.3
Dopo l’articolo 104, aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità)
2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l’attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l’attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all’elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l’attuazione. 4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell’importo complessivo previsto per l’attuazione dei programmi.
Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emendamento 2.40)
104.0.4
Preda, Piatti, Robol, Bedin,Viviani, Saracco, Scivoletto
(Criteri per il soddisfacimento del principio comunitario relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti ad imprese agroalimentari)
A tale fine le imprese agroalimentari interessate ai benefici del regime di aiuto di cui al comma 1 – articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dovranno dimostrare l’esistenza e il pieno rispetto di vincoli tra l’impresa agroalimentare ed i produttori relativamente ad almeno il 51 per cento del prodotto utilizzato per l’investimento che beneficia del sostegno pubblico. Il vincolo è soddisfatto:
a) nel caso di cooperative agricole e loro consorzi attraverso il rapporto di conferimento da parte dei produttori soci risultante dalle disposizioni statutarie o regolamentari nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante che attesti la percentuale del quantitativo di prodotto dei soci sul totale delle materie prime cui l’investimento è rivolto;
b) nel caso di imprese agroalimentari acquirenti il prodotto e di cooperative che effettuino acquisti per la parte eccedente il conferimento, attraverso la sottoscrizione di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988 con produttori agricoli singoli e associati. Tali contratti debbono prevedere una durata non inferiore a tre anni a decorrere dal momento in cui l’impresa beneficiaria avrà realizzato l’iniziativa e l’indicazione dei dati catastali relativi al prodotto oggetto di contratto.
In assenza dei contratti interprofessionali di cui all’articolo 8 della legge n. 88 del 16 marzo 1988, i contratti di coltivazione e fornitura dovranno, in deroga, essere sottoscritti dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza.
Nell’ipotesi a) e b) i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell’accesso ai benefici in oggetto nell’intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi. I controlli determinano la revoca totale dei contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali. 2. I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
104.0.5
Dopo l’articolo 104, inserire il seguente:
(Ospitalità familiare e rurale)
2. le Regioni determinano le caratteristiche strutturali e dimensionali degli immobili che possono essere utilizzati per le attività di cui al comma 1. A detti immobili deve riconoscersi carattere rurale ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139. 3. i prodotti somministrati nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1 devono provenire da aziende agricole site nel comune dove è offerta l’ospitalità ovvero in comuni limitrofi. 4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) utilizzazione, nel restauro degli immobili, di materiali, tipologie e tecniche tradizionali della zona;
b) utilizzazione di arredi tipici della zona; c) valorizzazione di usi, tradizioni e costumi locali.
5. L’uso della denominazione «Ospitalità familiare rurale» che determini
attributivi derivati è riservato in via esclusiva alle attività disciplinate dal presente articolo».
104.0.6
Nell’ipotesi a) e b) i vincoli di approvvigionamento di prodotti agricoli superiori al 51 per cento e la durata degli stessi superiore ai tre anni, costituiscono priorità nella concessione dei finanziamenti. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire il mantenimento dei vincoli con i produttori agricoli che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell’accesso ai benefici in oggetto nell’intero periodo di vincolo di destinazione, anche mediante contratti almeno triennali stipulati con produttori diversi. I controlli determinano la revoca totale dei contributo in caso di scostamenti superiori al 20 per cento del vincolo assunto. Per quantità inferiori è prevista una restituzione proporzionale dei contributi, gravati da interessi legali. 2. I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sono ripartiti per un terzo a ciascuna delle Regioni e Province Autonome e per due terzi a disposizione di apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. I fondi regionali e nazionali sono finalizzati alla realizzazione di programmi cofinanziati dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo criteri che saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dell’approvazione della presente legge».
104.0.9
6. Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori agli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati. 7. Il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell’articolazione territoriale, della tipologia e dell’impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato. 8. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2001 è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi utilizzando il residuo stanziamento del Fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.140.
104.0.7
2. Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori agli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati. 3. Il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell’articolazione territoriale, della tipologia e dell’impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato. 4. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2001 il Fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n.140 è rifinanziato per un importo pari a 5 miliardi di lire.
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B, alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare la seguente variazione:
2001: – 5.000
2002: – 5.000 2003: – 5.000
104.0.8
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Reccia, Siliquini, Curto, Collino
(Nuove misure di applicazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185)
a) 3.600.000 lire ad ettaro per il riso;
b) 2.800.000 lire ad ettaro per il mais; c) 2.000.000 lire ad ettaro per la soia; d) 100.000.000 ad ettaro per le colture ortofrutticole in serra; e) 25.000.000 ad ettaro per le colture frutticole, ortofrutticole e vivaistiche in campo; f) 15.000.000 per ettaro per i pioppeti di 10 anni d’impianto, 6.000.000. per ettaro per i pioppeti di un anno d’impianto, un ulteriore milione per ettaro e per anno dal 2º al 9º anno d’impianto; g) 5.000.000 per ogni capo di bestiame, tenuto conto dell’età, della caratteristiche funzionali e genetiche degli animali;
2. Riconoscimento pieno delle spese dimostrate per l’attenuazione dei danni ai prodotti, quali la riessicazione per riso e mais.
3. Anticipi adeguati, fino all’80 per cento delle spese che dovranno essere sostenute – in base alle dichiarazioni di un tecnico dei servizi provinciali per l’agricoltura o di un professionista abilitato – per il ripristino dei terreni, delle abitazioni, delle strutture aziendali (comprese le serre fisse), delle macchine motrici ed operatrici, del bestiame e delle altre scorte morte (concimi, fitofarmaci, sementi, foraggi, mangimi) senza tetti di spesa. 4. Saldo delle spese sostenute per il ripristino di quanto sopra sulla base delle fatture o di altri documenti ritenuti idonei, presentati alla fine dei lavori o ad acquisti avvenuti.
Conseguentemente effettuare, nella tabella D, le variazioni di seguito riportate.
Apportare le seguenti modifiche: – Legge 14 febbraio 1992, n. 185 – Art. 1, comma 3 2001: + 200.000
2002: + 200.000 2003: + 200.000
Conseguentemente, nella tabella E apportare le seguenti variazioni:
– Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Art. 2, comma 14: 2001: – 200.000
2002: – 200.000 2003: – 200.000
105.27
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
105.29
Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro» fino a: «o loro controllate», con le altre: «la deliberazione CIPE n. 173/99 in materia di tariffe ferroviarie per la media e lunga percorrenza è soppressa».
105.12
Al comma 1, dopo le parole: «16 marzo 1999, n. 146», sopprimere le parole da: «anche in deroghe», fino alle parole: «loro controllate».
105.28
Al comma 1, sopprimere le parole da: «può altresì» fino alla fine del periodo.
105.18
Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassarre, Nava
Al comma 1, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», sostituire le parole: «di applicano per la parte concernente l’infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario» con le seguenti: «cessano di applicarsi al trasporto ferroviario e continuano ad applicarsi per la parte concernente l’infrastruttura ferroviaria, la cui concessione, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 5, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguarda la derivazioni a diversi fini già esercitate dal concessionario».
105.6
Vedovato, Carpinelli
«1-bis. Nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell’avvio delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale, il Governo, riconoscendo la necessità e l’urgenza della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, prumuoverà incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese al fine di determinare, analogamente a quanto previsto dall’articolo 19, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le condizioni contrattuali di riferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all’atto dell’avvio dell’attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie».
105.3
«1-bis. Nel contesto della liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario e dell’avvio delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale, il Governo, in relazione alla necessità e l’urgenza della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese al fine di determinare le condizioni contrattuali di riferimento, valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all’atto dell’avvio dell’attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie, analogamente a quanto previsto dall’articolo 19, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
105.17
Cimmino, Nava, Lauria Baldassarre, Mundi
Il comma 2 è soppresso.
105.21
Vegas, Terracini, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Sopprimere Il comma 2.
105.20
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non ancora iniziati dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «o per le tratte per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora conclusa ed approvata la conferenza dei servizi».
105.8
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o sia applicabile».
105.9
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «accertata la possibilità di applicare».
105.32
Dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni, i progetti devono essere sottoposti a verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative».
105.10
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «o a mezzo TAV spa».
105.11
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente».
105.31
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle tratte Roma-Napoli e Bologna-Firenze-Milano-Bologna, i contratti in essere saranno rinegoziati dalle Ferrovie dello Stato spa e comunque trasformati in contratti di appalto, affidando la direzione dei lavori ed i collaudi ad Italfer-Sistav spa».
105.33
105.16
Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Misserville
Al comma 3, il primo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti due periodi: «Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alle tratte ferroviarie alta capacità Torino-Milano, Milano-Verona e Milano-Genova ed il contenimento dei costi di realizzazione, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce, per ciascuna di tali tratte, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima. I componenti l’Osservatori sono nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e sono designati, in ragione di uno per ciascun ente, dallo stesso Ministro, dal Presidente di ognuna delle Regioni attraversate dalla tratta, dalla TAV e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione della tratta stessa.
105.26
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la sollecita», con le seguenti: «, entro il 2005, la».
105.15
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Grillo
Al comma 3, sostituire le parole: «composto da cinque» con le seguenti: «composto da sei», e dopo le parole: «presidente della regione Piemonte» aggiungere le seguenti: «ed il presidente della regione Liguria».
Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analoghe modalità sono applicate ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea alta capacità Genova-Milano (prima fase del cosiddetto terzo valico); la cui realizzazione riveste carattere di estrema urgenza in relazione allo sviluppo della portualità ligure».
105.4
Al comma 3, le parole: «composto da cinque componenti» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque».
105.35
Bruno Ganeri, Lombardi Satriani
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’ambito del progetto ferroviario dell’alta velocità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in tabella D, della presente legge».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella D, Legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:
2001: – 5000;
2002: – 5000; 2003: – 5000.
105.36
Bruno Ganeri
105.7
Guerzoni, Bonavita, Ripamonti, Vedovato, Castellani Pierluigi
«3-bis. Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato spa effettuate a partire dal 1º gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99, nonchè nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 13.000;
2002: – 13.000; 2003: – 13.000.
105.5
Vedovato
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1996, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data.
A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d’opera secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni».
105.25
Castelli, Moro, Leoni, Gasperini, Stiffoni
«3-bis. Al fine di garantire la realizzazione della tratta ad Alta capacità Milano-Venezia la relativa conferenza dei servizi è conclusa entro 20 dicembre 2001, nel rispetto delle esigenze degli enti locali. Il relativo progetto è approvato con il ricorso all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».
105.23
Castelli, Moro, Leoni
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano a quelle tratte o parti di esse le cui Conferenze dei servizi sono concluse entro il 31 dicembre 2001. Successivamente alla chiusura delle Conferenze di servizi sono istituiti gli Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati dal precedente comma 3».
105.24
Castelli, Gasperini, Moro, Leoni
«3-bis. Per la realizzazione del qudruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l’affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998».
105.22
Travaglia, Piccioni, Lauro, Novi, Sella di Monteluce, Mungari, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Magnalbò
«3-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati ai precedenti commi».
105.19
Tomassini, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».
105.2
Pizzinato, Maconi
«3-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la costruzione di cargocity all’aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e 100 miliardi annui per il 2002 e il 2003».
Conseguentemente, alla tabella B, del Ministero del tesoro apportare le seguenti modifiche:
105.1
Pizzinato, Viviani
«3-bis. Le disposizioni del comma 2 a quelle tratte o parte di esse – Milano-Verona e Genova-Arquata – che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati nel precedente comma 3».
105.14
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Castelli
Alla fine dell’articolo, aggiungere il seguente comma:
«4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai lavori della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea Alta Capacità Genova-Milano, prima fase del “terzo valico“, la cui realizzazione ha carattere di estrema urgenza nel piano di sviluppo della portualità ligure».
105.13
Bornacin, Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno le Conferenze dei Servizi entro il 30 aprile 2001. In tale caso si istituiscono Osservatori permanenti composti secondo i criteri indicati al precedente comma».
105.0.1
Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:
105.0.1 (Nuovo testo)
106.3
Veraldi, Vedovato
Al comma 2, sostituire dalle parole: «deve intendersi riconosciuta» fino alla fine con le seguenti: «continua ad intendersi riconosciuta per tuttii mutui contratti prima dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Per quelli successivi il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato ad in tervenire per rendere operante la garanzia solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa di modificazione o trasformazione di Istituto di credito soci».
Al comma 3, sostituire le parole da: «e senza aumenti» fino alla fine con le seguenti: «la rimodulazione senza interessi dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia».
106.2
Al comma 2, dopo le parole: «la partecipazione pubblica» aggiungere le seguenti: «ovvero per quelli in cui la prevalente partecipazione pubblica, in forza di trasformazione o successione di Enti o Istituti di credito titolari di partecipazione, sia venuta a mancare per non più di un anno».
106.5
Leoni, Castelli, Moro
Al comma 3, dopo le parole: «senza oneri per lo Stato» inerire le seguenti: «, senza ulteriori proroghe degli anni di gestione stabiliti nelle convenzioni originarie,».
106.4
Al comma 3, dopo le parole: «e senza aumenti delle tariffe» aggiungere le seguenti: «diversi da quelli derivanti dall’applicazione della delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni».
106.6
Al terzo comma, le parole: «e senza aumenti delle tariffe» sono soppresse.
106.7
Meluzzi, Vertone Grimaldi, Crescenzio
«Gli incentivi del comma precedentemente sono estesi anche a coloro che garantiscono la conservazione e la tutela del Bosco Ceduo escludendo il taglio a raso e prelievi di fusi di legname».
107.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del territorio attraversato dall’infrastruttura autostradale» e sopprimere il comma 2.
107.3
Sella di Monteluce, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
107.4
Biscardi, Pappalardo, Masullo, Monticone, Bruno Ganeri, Donise, Lombardi Satriani, Bergonzi, Lorenzi
«2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali, che, sentiti i soggetti di cui al comma 1 ed il Ministero dei lavori pubblici, definisce annualmente il programma degli interventi».
107.5
Sella di Monteluce, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Magnalbò
Al comma 2, sostituire le parole da: «alla gestione del programma» fino a: «Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «alle regioni, alle province e, per quanto di loro competenza, ai comuni».
107.6
Parola, Mazzuca Poggiolini, D’Alessandro Prisco, Mele
«3. È istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un fondo di lire 1 miliardo per interventi finalizzati alla tutela e alla promozione delle botteghe e gli antichi mestieri aventi valore storico e culturale. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l’attivazione delle risorse da destinare ai comuni interessati.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondo unico per lo spettacolo apportare le seguenti modificazioni:
2001: – 1 miliardo.
107.0.1
Lubrano di Ricco, Conte, Nava, Donise
Dopo l’articolo 107, aggiungere il seguente:
2. L’Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall’università del Sannio, dall’università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168«.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
70.230
Figurelli, Russo Spena, Marino, Scivoletto, Pelella, D’Alì, Azzollini, Vegas, Pedrizzi, Ventucci, Lauro, Reccia, Mazzuca Poggiolini, Mundi, De Martino Guido, Napoli Roberto, Magnalbò
All’Articolo 2,comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, aggiungere alle parole: «ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» le parole: «e della criminalità organizzata» aggiungere, quindi i seguenti commi 6, 7, 8:
«6. Le norme a favore delle vittime del dovere contenenti disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata sono abrogate.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: “l’eventuale involontariato concorso“ sono aggiunte le parole “, anche di natura colposa,“. 8. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge stessa».
Conseguentemente, all’onere derivante si fa fronte, a decorrere dall’anno 2001, con la riduzione corrispondente alla tabella C Ministero delle finanze agenzie fiscali per 4,5 miliardi (UPB 2.1.2.9).
Al comma 1, 1º periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1º febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1º genaio 2001è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l’aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta liauota integrale capienza, anche l’aliquota contributiva dovuta per maternità».
108.3
Al comma 1, sostituire le parole da: «a decorrere dal 1º febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1º genaio 2001è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l’aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta liauota integrale capienza, anche l’aliquota contributiva dovuta per maternità».
Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
108.4
Sostituire le parole da: «a decorrere dal 1º febbraio 2001» fino a: «0,8 punti percentuali» con le seguenti: «a decorrere dal 1º genaio 2001è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti percentuali riducendo l’aliquota contributiva dovuta per assegni familiari e, ove detto esonero non trovi in detta liauota integrale capienza, anche l’aliquota contributiva dovuta per maternità».
108.6
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto, D’Onofrio
Al comma 1, sostituire le parole successive al: «1º febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l’aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l’aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».
108.7
Al comma 1, dell’articolo 108, sostituire le parole successive al: «1º febbraio 2001» con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l’aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l’aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».
108.2
Al comma primo, primo periodo, sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell’articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l’aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l’aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».
108.5
Sostituire le parole da: «è riconosciuto ai datori» fino alla fine dell’articolo con le seguenti: «nei confronti dei datori di lavoro, per i quali l’aliquota per il finanziamento degli assegni familiari non risulti inferiore a quella generale prevista per il settore industria, l’aliquota stessa è ridotta in misura pari a 0,8 punti percentuali».
108.8
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, D’Onofrio
1-bis. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l’anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasprto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferiemtno a quelle fissate all’articolo 49, comma 4, lettera a) dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488.
108.9
«2-bis. le aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ono per le società e le aziende contemplate dagli articoli 31, 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allineate a quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 21 febbraio 1996 e successive modificazioni.
2-ter. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a lire 105 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennali 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001».
108.10
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 per gli operai dell’edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale è equiparata a quella stabilita per gli operai degli altri settori industriali.
108.11
1-bis. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l’anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all’articolo 49, comma 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1999, n. 488.
108.12
«2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero, a valre sui versamenti di contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione, al fine di raggiungere il corrispettivo esonero di 0,8 punti percentuali».
108.14
Sostituire la parola: «0,8» con la seguente: «1,28».
Conseguentemente, all’articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 1.400.000;
2002: – 1.600.000; 2003: – 1.700.000.
108.15
Sostituire le parole: «0,8 punti percentuali» con le parole: «2 punti percentuali».
108.13
Al comma 2, sostituire la parola: «esonero» con la seguente: «riduzione».
108.17
Al secondo comma, sostituire la frase: «nella misura di 0,2 punti percentuali» con la seguente: «nella misura di 0,37 punti percentuali».
108.16
Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini
108.18
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all’INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.
108.19
108.20
«2-bis. Per i datori di lavoro agricoli, anche con qualifica di coltivatore diretto, ai fini del predetto esonero concorrono anche i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione».
108.21
«2-bis. Per i settori ove il contributo sociale per gli assegni familiari sia fissato in misura tale da non poter contenere interamente il predetto esonero di 0,8 punti percentuali, la parte residua di esonero opera sul contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
108.22
«2-bis. I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e queli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all’INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).
108.23
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Misserville
«3. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle aliquote contributive del settore del trasporto pubblico locale, per l’anno 1999 le aliquote contributive dovute dalle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 sono rideterminate con riferimento a quelle fissate all’articolo 49, comma 4, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488».
108.0.3
Dopo l’articolo 108, è aggiungo il seguente:
(Proroga agevolazioni contributive per i giovani lavoratori autonomi)
108.0.1
Dopo l’articolo 108, aggiungere il seguente:
108.0.2
Costa, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Lauro
Dopo l’articolo 108, inserire il seguente:
(Estensione articolo 75 – legge 23 dicembre 1998 n. 448)
È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 449 del 1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l’anno 2001. L’Inps provvederà ad un attento esame delle singole posizioni, avvalendosi della collaborazioni delle organizzazioni professionali agricole, recependo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura».
Sopprime l’articolo.
109.2
«Art. 109. – 1. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell’esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico».
109.3
«Art. 109. – (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale). – 1. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».
Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
109.4
«Art. 109. – 1. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti. anche se non imputati a conto economico».
109.5
Giovanelli, Ronchi
«1. Per le imprese esercitanti la loro attività nei siti inquinati di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di altro contributo pubblico, al medesimo titolo è concesso a partire dall’anno 2002 un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna annualità. Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi di imposta».
Conseguentemente, alla tabella D allegata, ridurre la voce Ministero dell’ambiente legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale capitolo 7082 nella seguente misura:
2002: – 100 mld;
2003: – 100 mld.
109.5 (Nuovo testo)
Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre la voce Ministero delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 21.2.9 nella seguente misura:
2002: – 100;
2003: – 100.
109.6
«1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.».
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
109.7
Rizzi, Manfredi, Lasagna
«1. È concesso un credito d’imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi d’imposta.
La copertura finanziaria della disposizione di cui al presente comma per la riduzione di entrata viene assicurata, ai sensi dell’articolo 126, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell’ambiente «Legge n. 426 del 1998 Nuovi interventi in campo ambientale nella misura di 100 miliardi per il 2002 e di 100 miliardi per il 2003».
109.16
Maceratini, Demasi, Pontone, Cozzolino, Florino, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino
Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «, nonché per quelle ad elevato valore paesaggistico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina».
109.17
Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere la lettera c).
109.18
Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodotti».
109.19
Tirelli, Stiffoni, D’Onofrio
Al comma 1, capoverso, comma 9-bis, aggiungere la seguente lettera:
«d) interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate».
109.20
Ripamonti
Al comma 1, all’alinea 9-ter, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione economica,» inserire le seguenti: «da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,».
109.21
«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».
109.22
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Cruto, Collino
«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».
109.23
109.24
«1-bis. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi: «5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l’inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all’autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.
5-quinquies. Nell’ipotesi di cui al comma 5-quater, l’autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:
a) alla caratterizzazione del sito;
b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale; c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali; d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l’ambiente naturale e costruito.
5-sexies. L’autorità competente di cui al comma 5-quinquies può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.
5-septies. Nel caso in cui l’interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d’intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».
109.25
109.26
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Lauro
109.8
«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall’anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».
109.9
109.15
Rescaglio
109.10
Manfredi, Rizzi, Mungari, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
109.11
«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l’acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l’intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquisterà il controllo dell’Iri o da società controllata da detto istituto».
109.12
109.13
109.14
109.27
Al comma 3 sopprimere le parole: «localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri».
109.28
Marchetti, Marino
Al comma 3, dopo le parole «ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione» aggiungere: «approvati dal comune in conformità col parere dell’Azienda sanitaria locale».
109.29
Petrucci
Al comma 3 dell’articolo 109 sostituire le parole: «lire 5 miliardi per il 2001, 10 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003» con le seguenti: «lire 7 miliardi per il 2001, 12 miliardi per il 2002 e 12 miliardi per il 2003».
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.000; 2003: – 2.000.
109.30
Marchetti, Petrucci, Marino, Albertini
Al comma 3, sostituire le parole: «lire 5 miliardi» con le parole: «lire 10 miliardi» e le parole: «10 miliardi» con le parole: «20 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 5.000;
109.30 (Nuovo testo)
Al comma 3, sostituire le parole: «lire 5 miliardi» con le parole: «lire 8 miliardi» e le parole: «10 miliardi» con le parole: «15 miliardi».
2001: – 3.000;
2002: – 5.000; 2003: – 5.000.
109.31
«3-bis. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il comma 4, inserire il comma seguente: “5. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto, ove di interesse, con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sono individuate le professioni idonee a ricoprire le funzioni di direttore responsabile di attività estrattive di cui al comma 3, in aggiunta a guelle previste da detto comma, purché in possesso di formazione specifica acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di cui al comma 4“».
109.32
Marchetti, Marino, Manzi, Caponi
«3-bis. All’articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, così come modificato dal comma 2 del’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 dopo le parole “laureato in ingegneria“ aggiungere le seguenti: “ovvero laureato in geologia“ e dopo le parole “in ingegneria ambiente-risorse“ aggiungere le altre: “ovvero in Geologia“».
109.33
Ronchi, Ripamonti
Al comma 6, dopo le parole: «a titolo di dolo» aggiungere le seguenti: «e colpa grave».
109.34
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La sopportabilità dei costi deve essere valutata in relazione ai seguenti criteri: a) proporzionalità degli oneri dell’intervento con la redditività dell’impianto;
b) breve durata delle interruzioni del ciclo produttivo collegato alla bonifica; c) relazione dell’inquinamento del sito coi processi produttivi in essere“».
109.35
«6-bis. All’articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nella valutazione dei costi sopportabili si deve tenere conto del fatto che l’inquinamento pregresso del sito non sia collegabile ai processi produttivi in essere, oppure che la bonifica non comporti interruzioni prolungate del ciclo produttivo, oppure comporti oneri proporzionati alla redditività dell’impianto in questione“».
109.36
«6-bis. Per “costi sopportabili“ di cui al comma 6 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui alle lettere f) ed i) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, per impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall’impianto in questione».
109.37
Manfredi, Rizzi, Lasagna
«6-bis. All’articolo articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere seguenti commi: 13-ter. Per i siti, anche di interesse nazionale, nei quali l’inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, ove il proprietario del sito o altro soggeffo interessato, comunichi all’autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adoffati ed in fase di esecuzione, l’Autorità competente, entro il termine previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 1999, stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede: 1) alla caratterizzazione del sito;
2) alla valutazione dei rischi da effeffuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello intemazionale in caso di superamento dei limiti tabellari fssati ai sensi del comma 1; 3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali; 4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l’ambiente naturale e costruito.
13-quater. L’Autorità competente, fermo restando l’obbligo di monitoraggio di cui al precedente punto 4, dispone la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di mutamento della destinazione d’uso, oppure quando sia garantibile la messa in sicurezza del sito. 13-quinquies. Nel caso in cui l’interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d’intervento di cui al presente articolo possono essere defniti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni“.»
109.38
Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali produttive e occupazionali, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno 2002 al parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall’Unesco, costituito con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con la regione Sardegna, e gestito da un consorzio costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e ambientali, dalla regione Sardegna, dagli enti locali, dalle università della Sardegna e dalle associazioni culturali, sociali e ambientali locali».
109.39
Nieddu
«Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno 2002 al parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall’Unesco, costituito con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e con la regione Sardegna, e gestito da un consorzio costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e ambientali, dalla regione Sardegna, dagli enti locali, dalle università della Sardegna e dalle associazioni culturali, sociali e ambientali locali».
109.40
Cabras, Nieddu, Caddeo
Al comma 7, sostituire le parole: «istituto con decreto del Ministro dell’ambiente» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «istituto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’università e della ricerca scientficia e con la regione Sardegna e gestito da un Consorzio, assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed eventualmente, da altri soggetti interessati».
109.41
Ripamonti, Bortolotto
Al comma 7, dopo le parole: «e con la regione Campania,» sostituire le parole da: «e gestito» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e gestiti da enti pubblici, associazioni ambientaliste riconosciute e istituzioni scientifiche di cui all’articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche consorziati tra loro, individuati con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali e la regione Campania e posti sotto la vigilanza delle locali soprintendenze».
109.42
Al comma 7 aggiungere infine il seguente ulteriore periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002, e 2003».
Conseguentemente all’articolo 125, comma 1 alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 4.000;
2002: – 4.000; 2003: – 4.000.
109.42 (Nuovo testo)
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003».
Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, .... (Agenzia delle entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 4 miliardi.
109.43
Staniscia, Veltri, Iuliano, Capaldi, Conte, Parola, Biscardi
«7-bis. È istituito con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei “Tratturi e della civiltà della transumanza“, all’interno del programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, denominato “Appennino Parco d’Europa“ (APE). In tale intesa sono individuati: a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
7-ter. Il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza» è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
7-quater. L’istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001 e di lire 2.000 milioni a decorrere dal 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’ambiente, ridurre gli stanziamenti nel seguente modo:
109.44
Staniscia, Veltri, Iuliano, Capaldi, Conte, Parola
«7-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale “Costa teatina“. Il Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’istituzione ed il funzionamento del parco nazionale “Costa teatina“ sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’Ambiente, ridurre gli importi nel seguente modo:
109.45
Mascioni, Calvi, Capaldi
«7-bis. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e beni connessi con l’attività mineraria con rilevante valore storico e culturale, nonchè le aree a valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di un miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003 al parco archeominerario delle miniere di zolfo della regione Marche, costituita con decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Marche, previa consultazione degli enti locali interessati poi come gli altri per la gestione».
Conseguentemente, nella tabella A, Ministero dell’ambiente, ridurre degli importi:
109.46
Capaldi
Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e i beni connessi con l’attività mineraria, con rilevante valore storico, culturale e ambientale, nonché le aree di rilevante valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 al Parco tecnologico e archeominerario delle colline metallifere grossetane e al Parco Museo delle miniere dell’Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana, previa consultazione degli enti locali territoriali, e gestiti con consorzi costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell’industria, dalla Regione Toscana, dall’Università e dagli enti locali territoriali interessati».
109.47
Marchetti, Petrucci, Ripamonti, Marino
Dopo il comma, 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per l’anno 2001 e di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane. Nell’intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati: a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). I siti ed i beni di cui alla lettera a) compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi Apuane».
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:
Decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap.1990). 2001: – 500;
109.48
Tirelli, Moro, Castelli
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di costruzione degli argini del fiume Oglio è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:
109.49
«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero del lago irriguo a Guizzano d’Oglio è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
109.50
«8-bis. Al fine di consentire la sistemazione ambientale del parco Savarona Quinzano-Borgo S. Giacomo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
109.51
«8-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere per il recupero architettonico del ponte sul fiume Oglio in località Quinzano-Bordolano è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
109.52
Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12.
109.53
Capaldi, Veltri, Giovanelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola, Staniscia
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1 , del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003».
109.55
Ronchi, Ripamonti, Pieroni
Al comma 9, dopo le parole: «è approvato», aggiungere le seguenti: «in applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,».
109.56
Ronchi, Lubrano di Ricco, Ripamonti, Pieroni
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Il piano è redatto sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli».
109.54
Villone
Al comma 9, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».
Conseguentemente, diminuire alla tabella B del Ministero dell’ambiente di 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.
109.57
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione; dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».
Conseguentemente è soppresso il comma 12.
109.58
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A modifica di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall’anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».
109.59
Bosi, Ronchi, Lauro
Al comma 10, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie dell’Isola d’Elba».
109.60
Bosi, Ronchi
Al comma 10, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie».
109.61
Marino, Albertini
Sopprimere il comma 11 e, conseguentemente, il comma 12.
109.62
Lubrano di Ricco, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
Al comma 11, sopprimere l’inciso: «anche modificando l’articolo 1, comma da 5 a 12, del decreto.legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».
109.63
Al comma 11, sopprimere le parole che vanno da: «anche modificando» a: «n. 582».
109.64
Al comma 11, dopo le parole: «anche modificando l’articolo 1, commi» sostituire le parole: «da 5 a 12» con le parole; «da 5 a 11».
109.65
Ceccato, Bianco
«11-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idraulitiche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idraulitiche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorchè gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo».
109.67
Moro, Colla
Al comma 9 e 12 sostituire la parola: «Bagnoli» con le seguenti: «Sesto S. Giovanni e Porto Marghera».
Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «Napoli della proprietà delle aree» con le seguenti: «Milano e Venezia della proprietà delle suddette aree, rispettivamente, di Sesto S. Giovanni e Porto Marghera,».
109.66
Rizzi, Manfredi
Al comma 12, dopo la parola: «Napoli» aggiungere: «o da parte di altri soggetti, nel caso di rinuncia del comune di Napoli» inoltre sostituire: «30 per cento» con: «100 per cento».
109.68
Russo
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. È istituito il Centro di ricerca di sviluppo sulle tecnologie di bonifica, il cui fine è lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l’approntamento di tecnologie innovative nel settore delle binifiche ambientali, con un onere a carico del bilancio dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il Centro è un ente senza scopo di lucreo ed opera anche mediante l’utilizzazione di strutture e competenze presenti presso l’ACNA di Cengio. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulano un protocollo che disciplina l’adesione degli Enti interessati, le forme di gestione e le modalità di funzionamento del Centro. Sono prorogati i poteri del Commissario di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente:
109.69
«12-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “p-bis. Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)“».
109.70
«13. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi naturali, ed in particolare di quello idrogeologico, poste in essere dal Sistema delle agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 convertito con legge n. 267 del 1998, nonchè per il rinnovo, nelle more dell’acquisizione anche mediante concorso, dei rapporti già attivati ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, è assegnato ad ANPA un contribuito straordinario di complessivi 10 miliardi a valore sulle somme di cui all’articolo 2, comma 28, della presente legge.
A partite dall’anno 20001, a ciascuna delle regioni che non avranno proceduto con legge apposita, ai sensi dell’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, converito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, all’istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annulamente ripartite tra le regioni dotate di Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all’attività di tali agenzie. Al fine di garantire:
a) la gestione federalista della rete delle AGenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA;
b) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull’ambiente e sul territorio, di attività informative e tecniche di supporto all’attuazione delle normative nazionali e regionali; c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei lavoratori per i controlli ambientali; d)realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
Il comma 1, dell’articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 300, viene sostituito dal seguente: “È istituita l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e del territorio. L’Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei qu ali designati dal Ministro dell’ambiente e due dalla Conferenza delle Regioni“.
All’articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: “Agenzie fiscali e quella di protezione civile“, aggiungere le parole: “e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e del territorio“; dopo le parole: “del titolo V“ aggiungere le parole: “del capo VIII del titolo IV“».
109.71
«12-bis. I commi 7 e 8 dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti: “7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compenti immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all’articolo 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, converito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è erogata, a domanda, un’anticipazione dell’80 per cento del contributo complessivo concesso, al netto dell’eventuale ribasso di aggiudicazione dell’appalto, previa presentazione del verbale di inizio lavori sottoscritto con l’Impresa esecutrice. Qualora il soggetto attuatore non sia un ento locale è necessario altresì che venga presentata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’importo richiesto come anticipazione.
8. Le eventuali economie verificatesi nella realizzazione delle opere, ricomprese entro l’ammontare del contributo complessivo concesso ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, possono essere utilizzate – previa autorizzazione del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato – per la realizzazione di ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo intervento ad esso funzionale. Il sando del contributo complessivo concesso viene riconosciuto a consuntivo finale, dopo il collaudo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente per i lavori pubblici, previa verifica delle spese effetuate da parte della commissione di accertamento di cui al successivo comma 10».
109.72
«12-bis. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco Naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge regionale n. 5 del 26 novembre 1999, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale».
109.73
«12-bis. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto in fine il seguente comma: “1-bis. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dal precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contenplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall’autorità giudiziaria“».
109.74
Carpinelli, De Guidi, Ferrante
«12-bis. Sono assegnate lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Umbria per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 al comune di Avigliana Umbro per l’anno 2001 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba». Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 1.000;
–2002: – ; –2003: – ;
alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
109.75
Aggiungere il seguente comma 13:
«13. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi: “5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l’inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all’autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.
5-quinquies. Nell’ipotesi di cui al comma 15-quater, l’autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:
b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale; c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che esludano rischi per la salute pubblica e l’ambiente naturale e costruito. 5-sexies. L’autorità competente di cui al comma 5-quinquies può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano. 5-septies. Nel caso in cui l’interessato debba provvedere ad intervenire di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d’intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».
109.76
Brignone, Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi
«12-bis. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 all’amministrazione provinciale».
Conseguentemente alla Tabella A, dell’articolo 125, comma 1, alla voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
109.77
«12-bis. Al fine di favorire il turismo scolastico nei parchi e nelle aree naturali protette, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a favore delle Regioni».
109.78
«12-bis. Al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un’altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Piemonte».
109.79
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi, Nava
«12-bis. Il CNR è autorizzato a bandire per le esigenze dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, nell’arco di due esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio 2001, n. 30 posti con profilo Ricercatore di II livello che prevedano come requisito di accesso il titolo di Dottore di ricerca o il possesso di almeno tre anni di attività di ricerca documentata da strutture universitarie italiane o da organi del CNR nel campo della protezione idrogeologica».
109.80
Ronchi
«12-bis. Per lo svolgimento e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze, delle tecnologie e metodologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali il Ministro dell’ambiente provvede alla stipula di appositi accordi di programma con le regioni interessate al fine di promuovere con la partecipazione di soggetti sia pubblici sia privati, la nascita di centri dedicati alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie di bonifica. Il commissario delegato, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, provvede all’avvio di un centro di ricerca e sperimentazione in materia di bonifica nella Valle Bormida. Per lo svolgimento di dette funzioni vengono assegnati all’ufficio del Commissario delegato 5.000 milioni per ciascun anno 2001 e 2002, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell’ambiente utilizzando le risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426».
109.81
«12-bis. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, sono istituite presso il Ministero dell’ambiente “Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche“ e “Servizio per la tutela delle acque interne“ apposite segreterie tecniche permanenti composte ciascuna da non più di 12 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell’ambiente che di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e stabilisce il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di 1.800 milioni annui a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9 – Agenzie delle entrate – capitoli 1654 e 1655) apportare le seguenti variazioni:
2001: – 1.800;
2002: – 1.800; 2003: – 1.800.
109.82
Bianco
«12-bis. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituire le parole: “31 dicembre 2000“ con le seguenti: “30 giugno 2001“».
109.83
«12-bis. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sostituire le parole: “31 dicembre 2000“ con le seguenti: “30 giugno 2001“».
109.84
«12-bis. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta la seguente lettera: “p-bis) Pioltello e Rodano“».
109.85
All’articolo 109, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... al comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 258, le parole: “31 dicembre 2000“, sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2001“».
Compensazioni della Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
109.88
Napoli Roberto, Cimmino, Mundi, Nava
All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l’inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all’autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali intenventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.
109.86
109.87
«13. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.
14. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sono trasferite alla regione Siciliana le risorse di cui alcomma precedente, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112».
109.89
«All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggi0 1999, n. 144, dopo le parole: “Malpensa 2000“, sono aggiunte le seguenti: “nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».
109.0.1
Lombardi Satriani, Veltri, Veraldi, Bruno Ganeri, Camo, Marini
Dopo l’articolo 109, aggiungere il seguente:
2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2000 e 2001; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell’opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli urbanistici. 3. Per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall’anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l’anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all’ente territoriale. 4. Per la sistemazione e l’ammodernamento della strada statale n.18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2001. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 2000 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».
109.0.2
(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
2. All’articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: “A decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L’obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell’Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell’Unione europea“. 3. All’articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
“6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo, l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indica.
6-quater. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata, di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione ammininistrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; c) nell’ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza».
109.0.3
2. All’articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «a decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L’obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell’Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell’Unione europea».
109.0.4
(Sanzioni)
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo, l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; c) Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.
6-quater. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; c) Nell’ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell’accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza“».
109.0.5
2. Le somme stanziate per gli anni 2001, 2002, 2003, ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell’intervento».
Conseguentemente compensazioni P.R.C (v. emend. 2.10).
109.0.6
2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell’intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio. 3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell’ambiente all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso. 4. All’Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l’Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti. 5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed e articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali. 6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all’assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1º giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001. 7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture
idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluviometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all’approntamento di carte geopodologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell’uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell’intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all’attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l’intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui gestione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale. 9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami. 10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.
109.0.7
Azzollini, D’Alì
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l’attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d’intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso. 3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell’importo complessivo derivante dall’attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. 4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l’elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
109.0.8
2. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che siano sottoposti al tribunale, ove il tribunale stesso non sia competente in ragione del valore, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace».
109.0.9
109.0.10
Napoli Roberto, Misserville, Lauria Baldassare, Nava, Cimmino
2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2000 e 2001; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell’opera con i territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli urbanistici. 3. Per opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall’anno 2001, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennali di lire 7 miliardi per l’anno 2001. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all’ente territoriale. 4. Per la sistemazione e l’ammodernamento della strada statale n.18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2001. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 2000 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».
109.0.11
2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell’anno precedente. 3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell’efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni-enti locali. 4. All’onere derivante dalla istituzione del fondo nell’anno 2001, quantificato il lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
109.0.11 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Carcarino, Conte, Giovanelli, Iuliano, Parola, Staniscia
2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1º gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell’anno precedente. 3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell’efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali. 4. All’onere derivante dalla istituzione del Fondo nell’anno 2001, quantificato il lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, intendendosi corrispondentemente risotta l’autorizzazione di spesa iscritta per pari importo in base al medesimo comma 1. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le parole: «su proposta della regione interessata» e alla fine del periodo aggiungere le parole seguenti: «trasferendo i relativi fondi alla regione interessata che provvede al riguardo».
110.2
All’articolo 110, aggiungere il seguente comma:
2. Entro il 31 gennaio 2001 il CIPE determina l’entità minima triennale, comunque non inferiore a 500 miliardi, dello stanziamento riservato ai contratti di programma nel settore agricolo ed agro-alimentare di cui all’articolo 2, comma 206, legge n. 662 del 1996, e articolo 10 del decreto legislativo n. 173 del 1998, a valere sulle dotazioni recate alla tabella D della presente legge ai fini della realizzazione di interventi nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208.
110.0.1
Scivoletto, Preda, Piatti, Bedin, Viviani, Saracco
Dopo l’articolo 110, aggiungere il seguente articolo:
110.0.2
Montagnino, Veraldi, Erroi
Dopo l’articolo 110, inserire il seguente:
(Protocolli Aggiuntivi dei Patti Territoriali ex Delibera CIPE 12 luglio 1996)
I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e l’ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo Aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione Negoziata.
2) I servizi resi fino al 31 dicembre 1998, dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1) a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.
«2-bis. Per la realizzazione degli interventi concernenti l’ammortamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d’impegno decennale di 20 miliardi.
Conseguentemente, all’articolo 125 tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:
2001: – 20.000;
2002: – 20.000; 2003: – 20.000.
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali: 2001: – 20.000;
111.2
Semenzato
All’articolo 111, è soppresso il comma 3.
111.6
Brignone, Preioni, Moro
Al comma 4, dopo le parole: «24 febbraio 1992, n. 225,», inserire le seguenti: «nonché per gli eventi meteorologici del 20 settembre 2000 verificatisi nella provincia di Cuneo,».
111.3
Rizzi, Manfredi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Il limite di impegno di cui al comma 4 è modificato in «lire 35 miliardi decorrente dall’anno 2001 e in lire 30 miliardi decorrente dall’anno 2002».
111.4
Al comma 4, sostituire le parole: «dall’anno 2002» con le seguenti: «dall’anno 2001».
Seguono compensazioni Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).
111.5
Al comma 4, sostituire le parole: «35 miliardi» con le seguenti: «45 miliardi».
Seguono compensazioni gruppo LFNP (v. emend. 2.40).
111.7
Lombardi Satriani, Veraldi, Veltri, Marini, Bruno Ganeri, Camo
«4-bis. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi idrogeologici avvenuti in Calabria nel settembre 2000, per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 120, è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione stipula mediante un limite di impegno di lire 50 miliardi decorrente dall’anno 2002. Per disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emante ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n.225 del 1992, d’intesa con la regione interessata».
Conseguentemente, nell’allegata tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici (limite d’impegno) ridurre l’ammontare corrispondente al 2001 a lire 71.000, al 2002 a lire71.000 ed al 2003 a 70.000.
111.8
Brignone, Preioni, Colla, Castelli, Moro
«4-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 4, per frotneggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno 2000, nelle zone della provincia di Cuneo come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula, mediante un limite d’impegno di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.9
«4-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dal verificarsi della tromba d’aria che ha colpito la provincia di cuneo il 20 settembre 2000, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la provincia di cuneo stipula, mediante un limite d’impegno di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2001».
111.18
Leoni, Preioni, Peruzzotti, Rossi, Tirelli, Stiffoni, Colla, Castelli, Moro
Al comma 5, sostituire le parole: «da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell’anno 2000 sul territorio nazionale» con le seguenti: «dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000».
111.15
Brignone, Preioni, Leoni, Peruzzotti, Rossi, Tirelli, Stiffoni, Colla, Castelli, Moro
111.11
Al comma 5, dopo le parole: «Il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «provvede con le modalità e le procedure di cui al precedente comma 4 ed».
111.20
Manzi, Fassone, Marino, Marchetti
al comma 5, dopo le parole: «regioni che contraggono mutui allo scopo» inserire le altre: «Sono altresì poste a totale carico dello Stato le rate residue dei mutui contratti dagli enti locali, nelle zone di cui alle ordinanze indicate nel presente comma, per la realizzazione di opere che sono andate distrutte a seguito degli eventi calamitosi e delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2000».
Conseguentemente sopprimere il comma 8 dell’articolo 111.
111.20 (nuovo testo)
Al comma 5, dopo le parole: «regioni che contraggono mutui allo scopo» inserire le altre: «. Sono altresì poste a totale carico dello Stato a partire dal 2002 nel limite massimo di lire 5 miliardi all’anno, le rate residue dei mutui contratti dagli enti locali, nelle zone di cui alle ordinanze indicate nel presente comma, per la realizzazione di opere che sono andate distrutte a seguito degli eventi calamitosi e delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2000» e sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con le seguenti: «di lire 105 miliardi».
111.12
Veltri
Al comma 5, dopo le parole: «contraggono mutui allo scopo» inserire le seguenti: «con riferimento a specifici programmi di intervento, coerenti con l’attuazione dei piano stralcio per l’assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, come convertito dalla legge 267 del 1998 e successive modificazioni, predisposti d’intesa con le competenti autorità di bacino».
111.16
Al comma 5, sostituire le parole: «è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2001» con le seguenti: «sono autorizzati due limiti di impegno quindicennale: di lire 100 miliardi decorrenti dall’anno 2001 di 80 miliardi decorrenti dall’anno 2002».
Conseguentemente, alla tabella 1 dell’articolo 111, comma 1, apportare le seguenti riduzioni:
(miliardi di lire)
111.10
Al comma 5, incrementare di lire 10 miliardi il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2002, incremento finaoizzato ad interventi della protezione civile nella regione Piemonte.
Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo ridurre l’autorizzazione di spesa ivi prevista, di pari importo.
111.13
Veltri, Bruno Ganeri, Lombardi Satriani, Veraldi, Marini, Camo
Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:
1) Prima delle parole: «sono inoltre» inserire le seguenti parole: «Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000»;
2) Sostituire le parole: «10 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 10 miliardi a deocrrere dall’anno 2003» con le parole: «20 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
Conseguentemente, nella tabella 1 prevista dal comma 1 dell’articolo 111 apportare le seguenti variazioni:
111.14
Manfredi, Rizzi
I limiti di impegno di cui al comma 5 sono così modificati:
«Un limite di impegno quindicennale di lire 200 miliardi decorrente dall’anno 2001. sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 300 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
111.19
Leoni, Brignone, Preioni, Peruzzotti, Rossi, Tirelli, Stiffoni, Colla, Castelli, Moro
Al comma 5, sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con le seguenti: «di lire 500 miliardi».
111.21
Rizzi, Mafredi, Lasagna
Al comma 5, sostituire le parole da: «a tal fine» fino alla fine con le seguenti: «gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall’esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onore di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a diposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 100 miliardi decorrente dall’anno 2002. sono inoltre autorizzati due limiti di impegno ventennali di L. 10 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di L. 10 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
111.17
Al comma 5, apportare la seguente variazione: prima della parole: «sono inoltre» inserire le seguenti parole: «Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000».
111.22
Al termine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono usufruire di quanto stabilito nel presente comma».
111.23
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nel mese di novembre 2000, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Friuli-Venezia Giulia stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.24
Iuliano
«5-bis. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del maggio 1998, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è disposto, per anno 2001, un incremento dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato nella misura del 20 per cento».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministro dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 6.000;
2002: –; 2003: –.
111.25
Colla, Leoni, Peruzzotti, Castelli, Moro
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Emilia-Romagna, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Emila-Romagna stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 40 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.26
«5-bis. Le rate residue alla data del 13 ottobre 2000 dei mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche con la Cassa depositi e prestiti e con il credito sportivo, gravanti su opere e infrastrutture nuovamente danneggiate dalle calamità idrogeologiche del ottobre e novembre 2000, sono a carico delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 per la parte dei danni non ripianati con l’erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici».
111.27
Leoni, Castelli, Peruzzotti, Colla, Moro
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Liguria, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Liguria stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 40 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.28
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Lombardia, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Lombardia stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 80 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.29
Preioni, Brignone, Colla, Castelli, Moro
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Piemonte, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 80 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.30
Stiffoni, Colla, Castelli, Moro
«5-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 5, per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2000, nelle zone della regione Veneto, come definite dalle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Veneto stipula, mediante un limite d’impiegno di lire 40 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
111.31
«5-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione dei mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dall’anno 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministro di trasporti, ridurre dei medesimi importi l’accantonamento relativo ai limiti di impegno.
111.32
111.34
Bettamio
«5-bis. Per i soggetti interessati dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2000, nelle regioni del Nord d’Italia, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1995, n. 34, articolo 4.
A tale fine è disposto l’aumento delle dotazioni finanziarie a favore della legge n. 185 del 1992, Fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l’anno 2001 e di lire 200 miliardi per l’anno 2002».
111.35
«5-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla eccezionale avversità atmosferica verificatisi in provincia di Lecce è stanziato un finanziamento di 10 miliardi per l’anno 2001».
Conseguentemente, alla Tabella A, allegata al disegno di legge finanziaria apportare le seguenti variazioni:
Ministero dei beni culturali: 2001: – 10.000.
111.36
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti destinatari delle norme di cui alla legge 21 gennaio 1995, n. 22, articolo 10, commi 1 a 6 e le procedure e modalità previste dalla legge 16 febbraio 1995, n. 34, articolo 14.
A tale fine il Governo provvederà, nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 5, all’aumento delle dotazioni finanziarie a favore della legge n. 185 del 1992, Fondo di solidarietà nazionale, di lire 200 miliardi per l’anno 2001 e di lire 200 miliardi per l’anno 2002, a valore sul capitolo 8130, tabella F».
111.37
Conte
Il primo periodo del comma 6, dell’articolo 111 è modificato come segue: «(-) Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, la regione Campania è autorizzata a contrarre mutui assistiti di contributo statale pari all’impegno quindicennale decorrente dall’anno 2002 di lire 6 miliardi».
Conseguentemente, alla Tabella 1, alla voce legge n. 295 del 1998: articolo 3 - Autostrade (lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034), modificare nel modo seguente:
2001: –;
2002: – 6.000; 2003: –.
111.38
Iuliano, Coviello, Micele
Al comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione di cui all’articolo 1 della legge 21 gennaio 1992, n. 32, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100 miliardi a partire dal 2002 su mutui da contrarsi da parte delle Regioni Campania e Basilicata sulla base di riporto del CIPE».
Conseguentemente, in Tabella 1 allegata, sopprimere:
Legge 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i: Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.19 – cap. 7302).
111.39
Boco, Pieroni, Ripamonti, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
«6-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, la medesima Autorità è autorizzata a contraITe mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 e 20 miliardi a decorrere da ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente, alla Tabella 1 relativa all’articolo 111, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
decreto-legge n. 67 del 1997 convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione, u.p.b.3.2.1.6 cap.7185): 2001: – 1.000. Legge n. 315 del 1998, Art.3, comma 1: interventi finanziari per l’Università e la ricerca, opere infrastruturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como: 2001: – 1.000. Legge n.295 del 1998: disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, Articolo 3: autostrade (Lavori pubblici u.p.b. 5.2.1.2 – capitolo 8034): 2002: – 20.000;
2003: – 20.000.
Legge n. 662 del 1996: Articolo 1, commi 90, 91, 92 ....Interventi di decongestionamento – degli atenei (Università e ricerca u.p.b. 2.2.1.2 – capitolo 7109/p): 2003 – 10.000.
111.40
«6-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le Regioni che insistono sul Bacino dell’Arno sono autorizzate a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicannale di 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 e 20 miliardi a decorrere da ciascuno degli anni 2002 e 2003».
decreto-legge n. 67 del 1997 convertito, con modifica dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione, u.p.b.3.2.1.6 cap.7185): 2001 – 1.000. Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: interventi finanziari per l’Università e la ricerca, opere infrastruturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como: 2001 – 1.000. Legge n.295 del 1998: disposizioni per il finanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, Articolo 3: autostrade (Lavori pubblici u.p.b. 5.2.1.2 – capitolo 8034): 2002 – 20.000;
2003 – 10.000.
Legge n. 662 del 1996: articolo 1, commi 90, 91, 92 . . . .Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca u.p.b. 2.2.1.2 – cap.7109/p): 2003 – 10.000.
111.41
Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
«7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS ulteriori stanziamenti per complessive lire 80 miliardi per il 2001, 90 miliardi per il 2002 e 130 miliardi per il 2003.
8. L’ANAS è inoltre autorizzato a contrarre ulteriori mutui quindicennali assistiti da contributi erariali nei limiti finanziari di 5 miliardi a decorrere dal 2002 e 6 miliardi a decorrere dal 2003».
111.42
Il comma 7 dell’articolo 111 viene così modificato:
«7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS ulteriori stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei finanziamenti indicati: a) strada trans polesana: lire 18.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 27.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, lire 36.000 milioni per l’anno 2003;
b) Ionica: lire 9.000 milioni per l’anno 2001, lire 19.000 per l’anno 2002, e lire 27 milioni per l’anno 2003; c) Tirreno-Adriatica: lire 18.000 milioni per gli anni 2001 e 2002 e lire 27 milioni per l’anno 2003; d) E-45 Orte-Ravenna: lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, lire 13.000 milioni per l’anno 2003».
111.43
Viviani, Crescenzio, Preda
Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «lire 30.000 milioni per l’anno 2003», con le seguenti: «50.000 milioni per l’anno 2003».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approtare le seguenti variazioni:
2001: –
2002: – 2003: – 20.000.
111.44
Rossi, Castelli, Leoni
Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «per l’anno 2003», con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2003 al 2015».
111.45
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Camo
Al comma 7, lettera b) gli stanziamenti per la strada ionica sono incrementati come segue:
– lire 10 miliardi per l’anno 2001;
– lire 20 miliardi per l’anno 2002; – lire 30 miliardi per l’anno 2003.
Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, ridurre gli importi come segue:
111.46
Leoni, Peruzzotti, Castelli, Provera, Manara, Moro
Al comma 7, dopo la lettera b) aggoimgere la seguente:
«b-bis). tangenziali di Varese e Como: lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
111.47
Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
Conseguentemente, alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, approtare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 50.000;
2002: – 50.000; 2003: – 50.000.
111.48
Maceratini, Bevilacqua, Valentino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 7, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui 8.000 milioni per l’anno 2001, 16.000 per l’anno 2002 e 24.000 milioni per l’anno 2003 da destinarsi al tratto di competenza della Regione Calabria;».
111.49
Al comma 7, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: «di cui 5.000 milioni per l’anno 2001, 10.000 per l’anno 2002 e 15.000 milioni per l’anno 2003 da destinarsi al tratto di competenza della Regione Calabria;».
111.56
Nava, Napoli Roberto, Mundi, Cimmino
Al comma 7, la lettera d), è modificata come segue:
«d) tirreno-adriatico (Contursi, Grottaminarda, Petrelcina, Valle del Fortore)».
111.50
Angius, Ferrante
Al comma 7, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) strada Medio Adriatico-Medio Tirreno (adeguemento SS n. 4 Salaria): lire 40.000 milioni per l’anno 2001, lire 50.000 per l’anno 2002 e lire 60.000 milioni per l’anno 2003».
Conseguentemente, all’articolo 125, Tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 30.000; 2003: – 30.000.
111.51
Maceratini, Turini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 7, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parte di tale somma è riservata al completamento della superstrada Fano-Grosseto».
111.52
Stiffoni, Gasperini, Moro
Al comma 7, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) galleria alternativa al passante di Mestre: lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
111.53
Moro, Castelli
«d-bis) eliminazione dei punti neri delle strade statali 52 e 52-bis nella regione Friuli-Venezia Giulia: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
111.54
Conseguentemente, alla Tabella B di cui all’articolo 125, comma 1, approtare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 70.000;
2002: – 70.000; 2003: – 70.000.
111.55
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 10.000;
111.57
Germanà, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
«d-bis) austrada Messina-Palerno A20 svincolo di Monforte S. Giorgio e relativa area di parcheggio per autotrasportatori: lire 10.000 milioni per l’anno 2001;
lire 5.000 milioni per l’anno 2002;
d-ter) autostrada Massina-Palermo A20, svincolo di Portorosa: lire 5.000 milioni per l’anno 2001;
lire 2.000 milioni per l’anno 2002;
d-quater) autostrada Massina-Palermo A20, svincolo di Capo d’Orlando: lire 5.000 milioni per l’anno 2001;
lire 10.000 milioni per l’anno 2002; lire 5.000 milioni per l’anno 2003.
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.40).
111.58
Vedovato, Besso Cordero
Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:
«d-bis) pedemontana piemontese: lire 30.000 per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l’anno 2003».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, approtare le seguenti variazioni:
2001: – 30.000;
2002: – 30.000; 2003: – 40.000.
111.59
«d-bis) collegamento Aeroporto Malpensa 2000, SS 32 e SS 527: lire 20.000 per gli anni 2001, 2002 e 2003».
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
111.60
Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) superstrada Fano-Grosseto: lire 20.000 per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l’anno 2003».
111.61
Preioni
Al comma 7 aggiungere le seguenti lettere:
«e) strada statale 33 del Sempione, tratto Varzo-confine svizzero: lire 100.000 milioni per gli anni 2001 e 2002; f) variante alla strada statale 34 Verbania-confine svizzero: lire 150.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 200.000 milioni per l’anno 2003; g) pedemontana-piemontese, tratto Biella-A.26: lire 15.000 milioni per gli anni 2001 e 2002».
Seguono compensazioni del Gruppo LFNP (v. emend. 2.40).
111.62
Piatti, Pizzinato, Montagna, Maconi, Bernasconi
Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) bretella di collegamento della SS9 Emilia di Casalpusterlengo-Codogno con nuovo centro intermodale di Milano previsto dal Piano nazionale delle Ferrovie dello Stato».
Conseguentemente, alla tabella 1 apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici – 5.2.1.2 – cap 8034) 2001: – 5.000;
111.63
Al comma 7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) strada a scorrimento veloce Calyanissetta-Gela: 12.000 milioni per l’anno 2001 e 16.000 milioni per l’anno 2002».
Conseguentemente alla tabella B allegata all’articolo 125, comma 1, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro è così ridotto:
12.000 milioni per il 2001
16.000 milioni per il 2002
111.126
Al comma 7 dopo la lettera d) inserire le seguenti lettere:
«e) Strada Statale 33 del Sempione, tratto Varzo-confine svizzero: lire 100.000 milioni per gli anni 2001 e 2002;
f) variante alla Strada Statale 34 Verbania-confine svizzero: lire 150.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 200.000 milioni per l’anno 2003; g) Pedemontana-piemontese, tratto Biella-A.26: lire 15.000 milioni per gli anni 2001 e 2002».
111.64
«e) variabilità ordinaria Torino-Val di Susa, Torino-Val Pellice, Torino-Valle d’Aosta Torino-Cuneo-Savona: lire 40 miliardi per gli anni 2001 e 2002, e lire 30 miliardi per l’anno 2003»;
Conseguentemente ridurre alla Tabella B, Voce Ministero deilavori pubblici, gli importi di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 30 miliardi per l’anno 2003».
111.65
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza della viabilità statale nelle aree colpite dalle calamità di ottobre e novembre 2000, sono attribuiti all’ANAS stanziamenti di 100 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e di 80 miliardi per l’anno 2003».
Conseguentemente sono ridotte di pari importo le previsioni di spesa del Ministero dei lavori pubblici in tabella B.
111.66
Di Pietro
Al comma 8, alla lettera a), sostituire le parole: «3.000 milioni» e: «4.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «40.000 milioni» e: «60.000 milioni».
Conseguentemente alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche: 2002: – 40.000;
2003: – 60.000.
111.67
Al comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) strada Termoli-San Vittore (A1-A14): lire 3.000 milioni per l’anno 2002 e lire 6.000 per l’anno 2003;».
Conseguentemente alla Tabella 1 allegata all’articolo 111, comma 1 alla voce: «Legge n. 211 del 1002: Trasporto rapido di massa: articolo 9 (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – cap. 7068)» sostituire:
«49.000» con «47.000».
111.68
minardo
Al comma 8, la lettera b) viene così sostituita:
«b) strada Ragusa-Catania: lire 100 miliardi per gli anni 2002 e 2003».
111.69
Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «lire 2.000» con le altre: «lire 20.000».
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici – 5.2.1.2 – cap 8034) 2001: –;
2002: – 18.000; 2003: – 18.000.
111.70
Al comma 8, aggiungere le seguenti lettere:
«b-bis) statale n. 115 tra Ragusa, Modica e Ispica, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di ispica, lire 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2001; «b-ter) collegamento autostradale Milano-Malpensa, lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001; «b-quater) autostrada Milano-Venezia e accordo autostradale Milano-Certosa, lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente all’articolo 125, comma 1, nella tabella B richiamata, alla rubrica: Ministero dei lavori pubblici, diminuire come segue gli importi previsti:
Ovvero compensazioni allegate.
111.71
Al comma 8, aggiungere la seguente lettera;
«b-bis) strada statale n. 307 del Santo (Treviso-Padova): 5.000 milioni a decorrere dal 2002».
Consegentemente, alla tabella 1, alla voce Legge n. 295 del 1998: art. 3: Autostrade (Lavori pubblici – 5.2.1.2 – cap. 8034 modificare nel modo seguente:
2002: – 5.000; 2003: –.
111.72
Sarto
«8-bis. Al fine della progettazione e realizzazione del nodo autostradale e viario di Mestre, a favore dell’ANAS è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l’anno 2001, 300 miliardi per l’anno 2002 e di lire 400 miliardi per l’anno 2003».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero lavori pubblici, alla voce: decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell’Ente nazionale per le strade: Art. 3 Funzionamento e programmazione dell’attività... (u.p.b. 5.2.1.3 – ENAS – cap 8061/p), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 200.000;
2002: – 300.000; 2003: – 400.000.
111.73
Tabladini, Moro
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Per consentire la realizzazione dell’Autostrada Val Trompia è concesso alla realtiva società concessionaria un contributo pari a lire 20.000 milioni annui per il periodo 2002-2016, per l’ammortamento di mutui chela società stessa è autorizzata a contrarre, a valere sulle risorse di cui alla’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, come integrate dal comma 1 del presente articolo».
111.74
Diana Lino
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Per il completamento della dorsale appeninica Atina-Isernia, tronco Atina-Confine regione Lazio è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 50 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002, 50 miliardi per l’anno 2003».
Conseguentemente, ridurre alla Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici gli importi per 50 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003.
111.75
«8-bis. Al fine della progettazione e realizzazione del nodo autostradale e viario di Mestre, l’ANAS è autorizzata a contrarre limiti di impegno quindicennali di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001, lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, sono ridotti gli stanziamenti come segue:
2002: – 80.000; 2003: – 130.000.
111.76
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, sono ridotti gli stabziamenti come segue:
111.77
Al comma 9, sostituire le parole: «Siracusa-Ragusa» con le altre: «Siracusa-Ragusa-Gela».
111.78
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Ganeri, Marini, Camo
«10. Sono autorizzati limiti di spesa per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003 per interventi relativi al porto di Catanzaro Lido e per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003 per interventi relativi all’importo di Lametia Terme».
111.79
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di garantire la massa in sicurezza delle discariche “A“, “B“ e “C“ site nell’area attualmente occupata dall’insediamento produttivo della SISAS di Pioltello, i Comuni di Rodano e Pioltello sono autorizzati a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, al medesimo articolo 111, al comma 7 lettera a), sostituire le parole: «20.000 milioni» con «19.000 milioni» e alla lettera b); sostituire le parole:«30.00 milioni» con: «29.000 milioni».
111.80
Lombardi Satriani, Veraldi, Veltri, Bruno Ganeri, Camo, Marini
«10. Per un programma di investimenti per la realizzazione della trasversale delle serre, provincia di Vibo Valentia e per la viabilità di collegamento, è autorizzato un limite di impegno quindicinale decorrente dal 2001 per lire 20 miliardi».
Conseguentemente all’articolo 80 Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici apportare le seguenti variazioni:
2001: – 4 miliardi;
2002: – 3 miliardi; 2003: – 2 miliardi.
111.81
Napoli Roberto, Nava, Mundi, Cimmino, Lauria Baldassare
«9-bis. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell’esportazione e dell’internazionalizzazione a valere si detto fondo contributi, la suddetta somma, ancorchè non ancora trasferita, è interamente impegnabile dall’anno 2001 per l’accoglimento di nuove richieste su detti interventi».
111.82
«10. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2001, di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2003, per la realizzazione della strada Medio Adriatico-Medio Tirreno (adeguamnento SS n. 4 Salaria)».
Conseguentemente alla tabella B, accantonamento Ministero dei lavori pubblici, limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:
111.83
«9-bis. Allo scopo di far fronte alle necessità conseguenti gli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 17 e 18 novembre 2000 e 26 e 27 novembre 2000 nei comuni della provincia di Lecce, è stanziata la somma di lire 5.000 milioni per gli anni 2001 e 2002 e 6.000 milioni per l’anno 2003».
Conseguentemente alla tabella B (Fondo speciale di conto capitale) alla voce Ministero dei lavori pubblici, ridurre gli stanziamenti di pari importo.
111.84
Castelli, Leoni, Moro, Wilde
«9-bis. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 8 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
111.85
Castelli, Leoni, Moro, Rossi
«9-bis. Al fine di realizzare gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2002».
2002: – 20.000;
111.86
«9-bis. Per le finalità di cui all’articolo 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, con priorità per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 6.000; 2003: – 6.000.
111.87
Tabladini, Provera, Castelli, Leoni, Moro
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Per la nuova trasversale ferroviaria, dalla Val Camonica alla Valtellina, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato il limite di impegno di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 3.000 milioni
2002: – 3.000 milioni 2003: – 3.000 milioni
111.88
111.89
«È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all’ottimizzazione dell’uso idropotabile di invasi artificiali e di reti.
Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano economico finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto dell’ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 36 del 1994 per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell’investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle Regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell’ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sul presente articolo, è approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l’Unità Tecnica per la finanza di progetto – CIPE».
Conseguentemente, nella Tabella 1, articolo 111, comma 1, ridurre di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2003 i limiti di impegno di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, articolo 3 (Lavori Pubblici – 5.2.1.2 – Cap. 8034).
111.90
Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano economico finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto dell’ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell’investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle Regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell’ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sul presente articolo, è approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita l’Unità Tecnica per la finanza di progetto – CIPE».
Conseguentemente, nella Tabella 1, articolo 111, comma 1, ridurre di lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2003 i limiti di impegno di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, articolo 3 (Lavori Pubblici – 5.2.1.2 – Cap. 8034).
111.91
«1. Per la realizzazione degli interventi concernenti l’ammortamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d’impegno decennale di 20 miliardi.
Conseguentemente, all’articolo 125, Tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: – 20.000; 2003: – 20.000,
111.92
«1. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall’articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni».
Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. – Fondi di riserva – Cap. 4355), apportare la seguente variazione:
2001: – 12.000.
111.93
Staniscia
Alla Tabella 1 allegata all’articolo 111, comma 1, inserire la seguente voce: «legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino egli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» articolo 34, comma 2:
2002: 30.000; 2003: –; Anno terminale: 2016.
Conseguentemente: alla medesima Tabella 1 ridurre di lire 30 miliardi il limite di impegno decorrente dal 2002 relativamente alla voce «legge n. 295 del 1998, Disposizioni per il fnanziamento di interventi ed opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade».
111.94
111.95
Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 – articolo 11 raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):
2001: 10.000;
2002: 10.000; 2003:10.000; Anno terminale: 2010.
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:
111.96
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Comino
Alla comma 1, Tabella 1 dell’articolo 111, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 – articolo 11 – raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):
2002: 10.000; 2003: 10.000; Anno terminale: 2010.
111.97
Alla comma 1, Tabella 1 dell’articolo 111, la voce: «Legge 413 del 1998» è sostituita dalla seguente: «Legge 30 novembre 1998, n. 413 – Art. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione 4.2.1.4 - Cap. 7265):
2002: 45.000; 2003: –; Anno terminale: 2016;
Art. 11: Sistema idroviario Padano-Veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 - Cap. 7331): 2001: –;
2002: 5.000; 2003: –; Anno terminale: 2017;
111.98
Asciutti
Alla Tabella 1, del comma 1 dell’articolo 111, i limiti di impegno relativi al decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 20.2.1.2 cap. 9332) sono incrementati di lire 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2003.
Conseguentemente, alla stessa tabella, i limiti di impegno relativi al decreto legge n. 517 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti – Trasporto rapido di massa (Trasporti e Navigazione – 2.2.1.3 - cap.7033) sono ridotti di lire 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2003.
111.99
Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti modifiche: «sopprimere la voce: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (Lavori Pubblici – 7.2.1.4 – cap. 9432).
Conseguentemente, alla voce: Legge 3 agosto 1998, n. 295 – Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico – Art. 3 – Autostrade (Lavori Pubblici 5.2.1.2 – cap. 8034) modificare gli importi come segue:
2002 + 10.000; 2003 + 10.000.
111.100
Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti modifiche: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. (Lavori Pubblici – 7.2.1.4 – cap. 9432)
2001: 5.000;
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 50, comma 1, lettera l. Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 81/82 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.19 – cap. 7302).
2002: 10.000; 2003: –.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 50, comma 1 lettera I. Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica- 3.2.1.14 – cap. 7250):
Conseguentemente, inserire la seguente voce: Decreto – legge n. 691 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995 e decreto legge n. 154 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 265 del 1995 – eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 – Art. 7 comma 1- ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici 4.2.1.3 – cap. 7484; 6.2.1.9 – cap. 8602)
2001: + 5.000;
2002: + 20.000; 2003: –. Anno terminale 2015 Anno terminale 2016
111.101
Napoli
Alla Tabella 1, Legge 448 del 1998, Art. 50, comma 1 lettera f) (Tesoro, 8730), modificare come segue:
Tribunale Mercato S. Severino (SA)
Segue compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).
111.102
Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti modifiche:
Legge 3 agosto 1998, n. 295 – Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico – Art. 3 – Autostrade – (Lavori pubblici 5.2.1.2 - cap. 8034) 2001: –;
2002: + 20 mld.; 2003: –.
Conseguentemente. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 50, comma 1 lettera I. Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.14 – cap. 7250):
2002: – 20 mld.; 2003: –.
111.103
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo art. 50, comma 1, lettera l. Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia Calabria 81/82 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.19 – cap. 7302): 2001: –;
2002: – 50 mld.; 2003: –.
Conseguentemente. Legge 30 novembre 1998, n. 413 - Sistema idroviario Padano Veneto (Trasporti 4.2.1.4 – cap. 7265; 4.2.1.6 – cap. 7331), modificare gli importi come segue:
111.104
Conseguentemente. Legge 3 agosto 1998, n. 295 - Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico – Art. 3 – Autostrade (Lavori pubblici 5.2.1.2 – cap. 8034), modificare gli importi come segue:
2002: + 50 mld.; 2003: –.
111.105
Al comma 1, tabella 1, apportare le seguenti variazioni:
Alla voce: «Legge 211 del 1992 – art. 10 (cap. 7070)»: 2001: –;
2002: + 10.000.; 2003: –.
Conseguentemente alla voce: Legge n. 448 del 1998 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.1.14 – cap. 7250):
2002: – 10.000.; 2003: –.
111.106
Napoli Roberto, Nava, Cimmino, Lauria Baldassare
Alla tabella 1, sostituire la voce: Legge n. 194 del 1998, articolo 2 comma 6 e comma 5 con le seguenti:
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: 2001: –;
2002: 30.000 (anno terminale 2016); 2003: 20.000 (anno terminale 2017).
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6:
2002: 20.000 (anno terminale 2016); 2003: 10.000 (anno terminale 2017).
111.107
111.108
111.109
Bosi
111.110
Sopprimere la voce: decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246. Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici – 7.2.1.4 – cap. 9432):
Conseguentemente alla voce: legge 30 novembre 1998, n. 413 opere marittime e portuali – Sistema idroviario Padano Veneto (Trasporti 4.2.1.4 – cap. 7265; 4.2.1.6 – cap. 7331) modificare gli importi come segue:
2002: + 10.000 miliardi; 2003: + 10.000 miliardi.
111.111
Castelli, Leoni, Moro, Preioni, Gasperini
Legge 30 novembre 1998, n. 413, – Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 – cap. 7331):
Conseguentemente alla medesima tabella 1, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 30.000 milioni.
111.112
Alla voce: «legge 30 novembre 1998, n. 413 Art. 9 (cap. 7265)»: 2001: –;
2002: + 15.000; 2003: –.
Conseguentemente alla voce: legge n. 448 del 1998 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.1.14 – cap. 7250):
2002: – 15.000; 2003: –.
111.113
Alla voce: «legge 30 novembre 1998, n. 413 Art. 11 (cap. 7331)»: 2001: –;
111.114
2002: + 10.000; 2003: –.
2002: – 10.000; 2003: –.
111.115
Ripamonti, Pieroni, Sarto, Bortolotto, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos,Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce:
Provvedimento: «legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) Trasporto e navigazione (u.p.b. 2.2.1.10 – mobilità ciclistica cap. 7111)»: 2001: 10.000 (anno terminale 2015);
2002: 10.000 (anno terminale 2016); 2003: 10.000 (anno terminale 2017).
Conseguentemente al medesimo articolo 111: al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «20.000 milioni» con: «15.000 milioni» e alla lettera b), sostituire le parole: «30.000 milioni» con: «25.000 milioni», al comma 3, le parole: «50 miliardi a decorrere dall’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «40 miliardi a decorrere dall’anno 2002» e le parole: «50 miliardi a decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «40 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
111.116
Provvedimento: «legge n. 211 del 1992 – Trasporto rapido di massa art. 9 (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 cap. 7068)»: 2001: –;
2002: 45.000 (anno terminale 2016); 2003: 49.000 (anno terminale 2017).
L’emendamento si rende necessario per l’intervenuta riduzione dello stanziamento a seguito della discussione presso la Camera dei deputati. Inoltre in considerazione della scarsità delle domande presentate relative all’articolo 10, si reputa necessario imputare lo stanziamento interamente all’articolo 9.
111.117
Nella tabella 1 dell’articolo 111, alla voce legge 211 del 1992 (trasporto rapido di massa), eliminare l’articolo 10 (Trasporti – 2.2.1.6 – cap. 7070) con il relativo limite di impegno ed all’articolo 9 (Trasporti – 2.2.1.6 – cap. 7068) aggiungere l’importo di lire 10.000 milioni all’anno 2002.
111.118
Besostri, Crescenzio
Al comma 1 tabella 1, sostituire la presente legge, dopo la voce: Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa articolo 9 (trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – cap. 7068) articolo 10 (trasporti e navigazione – 2.2.1.6 cap. 7070) aggiungere la seguente voce:
Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 3: interventi per l’acquisto, da parte delle università, di immobili alla data del 31 dicembre 1998 di proprietà degli enti previdenziali, acquistati in applicazione della stessa legge (Università e ricerca 2.2.1.2 – cap. 7119): 2001: –;
Conseguentemente alla medesima tabella apportare le seguenti modifiche:
111.119
Al comma 11, alla voce: «Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici 2.2.1.4 cap. 7156)», apportare le seguenti modifiche:
2001 50.000;
2002 50.000; 2003 50.000; 2016 anno terminale.
Conseguentemente compensazioni del Gruppo PRC (v. emend. 2.10).
111.120
Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Cimmino, Mundi, Nava
Alla tabella 1, rubrica Tesoro, aggiungere:
legge n. 23 del 1996 (edilizia scolastica) e i relativi importi:
2001 –;
Compensazioni UDEUR (v. emend. 2.70).
111.121
Alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, modificare nel modo seguente:
2002 + 5.000 *; 2002 + 5.000 *;
(1) di cui: limiti statali di impegno a favore di soggetti non statali:
2002 + 5.000; 2002 + 5.000;
———— * Per la realizzazione della strada statale n. 307 del Santo (Treviso-Padova).
Conseguentemente, alla tabella 1, alla voce legge n. 295 del 1988: art. 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034) modificare come segue:
2002 – 50.000; 2003– –.
111.122
Brignone, Moro
Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce:
7. Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n, 331 del 1985, articoli 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p), apportare le seguenti variazioni: 2001 –;
2002 + 20.000; 2003– –; 2016 anno terminale.
111.123
7. Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n, 331 del 1985, articoli 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p) apportare le seguenti variazioni: 2001 –;
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce:
18. Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) apportare le seguenti variazioni: 2001 –;
2002 – 20.000; 2003– –; 2016 anno terminale.
111.124
14. Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolasti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262/p) apportare le seguenti variazioni: 2001 –;
18. Legge 23 dicembre 1999, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 81/82 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) apportare le seguenti variazioni: 2001 –;
111.125
111.0.1
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro.
Dopo l’articolo 111, aggiungere il seguente:
(Mutui)
“3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari Stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore delle imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell’operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti innovativi, con la riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero l’estinzione anticipata all’Istituto mutuante. Quest’ultimo, all’accoglimento dell’istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuando nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d’uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell’estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo“. 2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento. il tasso e le condizioni applicati a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all’esercizio dell’attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate. 4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l’agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. 5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo».
111.0.2
Dopo l’articolo 111, inserire il seguente:
(Interventi urgenti di ripristino in agricoltura)
2. La dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato di lire 100 miliardi per l’anno 2001. Il relativo riparto è disposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. 3. Prioritariamente gli interventi di emergenza e di primo ripristino sono rivolti a:
a) rimessa in funzione e ripristino, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici delle macchine motrici ed operatrici, delle attrezzature ed impianti all’interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;
b) ricostituzione del patrimonio zootecnico e relative scorte; c) ricostituzione del capitale relativo alla perdita di prodotti già raccolti o stoccati nelle aziende; d) ricostituzione del capitale circolante per perdita di prodotti; e) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.
4. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l’indennizzo del danno di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
5. Le aliquote contributive per le misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento. 6. Gli importi delle misure di cui al comma 5 sono determinati nel modo seguente:
a) fino a lire 2.000.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
b) fino a lire 12.000.000 per ettaro per le colture intensive che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali; c) fino a lire 60.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali di abitazione; d) fino a lire 250.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.
7. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000, si applicano le disposizioni e le procedure della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 350 miliardi per l’anno 2001.
8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi nei territori delimitati a favore delle aziende agricole sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l’ammontare del danno subito, il nesso di casualità con gli interventi alluvionati, nonché il fatto che l’azienda è situata nei territori delimitati ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 9. Per gli interventi di ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000, le aliquote contributive e i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono elevati al 90 per cento. In particolare, un contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 250 milioni. 10. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, le cui aziende sono state danneggiate dall’evento alluvionale, è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancata coltivabilità dei terreni resi temporaneamente non produttivi a causa dell’evento alluvionale stesso, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. 11. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi alluvionali la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo alla proprietà nella misura e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l’espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola, con le relative maggiorazioni di legge. I terreni agricoli il cui costo di ripristino supera il valore tabellare di esproprio di cui alla citata legge 22 ottobre 1971, n. 865 saranno considerati non ripristinabili e indennizzati alla proprietà sulla base del valore medio indicato nella predetta tabella».
111.0.3
Leoni, Brignone, Preioni, Peruzzotti, Colla, Moro
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all’articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1º ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo. 5. Per l’attuazione del presente articolo sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».
Seguono compensazioni Gruppo LNP (v. emend. 2.40).
111.0.4
111.0.5
«Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio». Conseguentemente è ridotto di lire 25 miliardi per l’anno 2002 e di lire 50 miliardi per l’anno 2003 l’accantonamento iscritto nella Tabella B, sotto la voce: – Ministero dell’università e della ricerca scientifica – limiti di impegno a favore di soggetti non statali».
111.0.6
«9-bis. Per la progettazione dell’autostrada AutoCisa-AutoBrennero (T-Bre) è autorizzata, come concorso da parte dello Stato, la spesa di lire 20 miliardi nell’anno 2001». Consegentemente, nella Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 20.000.
111.0.7
«9-bis. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell’anno 2001 e di lire 15 miliardi nell’anno 2002». Consegentemente, nella Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.000.
111.0.8
«9-bis. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio». Consegentemente è ridotto di pari importo per gli anni 2002-2003 l’accantonamento iscritto nella Tabella B, sotto la voce: – Ministero dell’università e della ricerca scientifica – limiti di impegno a favore di soggetti non statali.
Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «diecimila».
112.6
Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «dodicimila».
112.7
Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «quattordicimila».
112.8
Al comma 1, sostituire la parola: «diciottomila» con la seguente: «sedicimila».
112.2
Saracco, Scivoletto, Conte, Barrile, Murineddu, Figurelli, Battafarano, Preda, Piatti, Pappalardo
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che abbiano provveduto alla regolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, si applicano esclusivamente le sanzioni previste dal medesimo articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo».
112.4
Aggiungere, il fine, il seguente periodo: «All’articolo 112, dopo la parola: “legali.“, aggiungere le seguenti: “Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, sono considerati inesistenti qualora il produttore versi la sanzione di cui sopra».
Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
112.11
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, si considerano inesistenti qualora il produttore proceda al versamento della sanzione sopra determinata».
112.10
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, si considerano inesistenti».
112.9
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, sono annullati».
112.1
Preda, Piatti, Bedin, Scivoletto
«2-bis. Il termine di “un anno“ di cui alla legge n. 526 del 1999, articolo 14, comma 18, è sostituito dal termine “due anni“».
112.3
«... Al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, comma 2, le parole “cinque milioni a dieci milioni“ sono sostituite con “tre milioni a sei milioni“;
b) all’articolo 2, comma 3, la parola “settecentocinquantamila“ è sostituita con “cinquecentomila“; c) all’articolo 2, comma 3, lettera a), le parole “cinque milioni a lire dodici milioni“ sono sostituite con “due milioni a lire cinque milioni“; d) all’articolo 2, comma 3, lettera b), le parole “dieci milioni a lire venticinque milioni“ sono sostituite con “cinque milioni a lire dodicimilioni“».
Compensazioni del gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).
112.12
«1-bis. All’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole “cinque milioni a dieci milioni“ sono sostituite dalle seguenti “tre milioni a sei milioni“».
112.13
«1-bis. All’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, la parola “settecentocinquantamila“ è sostituita dalla seguenta “cinquecentomila“».
112.14
«1-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole “due milioni“ sono sostituite dalle seguenti “cinque milioni“».
112.15
«1-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, le parole “cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti “dodici milioni“».
112.0.1
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Mulas, Collino
Dopo l’articolo 112, inserire il seguente:
non dovute. Tale operazione è a carico della gestione finanziaria di Agea».
112.0.2
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Meduri, Collino, Mulas
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura)
a) data di pesca e data di confezionamento;
b) Paese e regione di origine; c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto; d) peso netto espresso in chilogrammi; e) categoria di freschezza; f) pezzatura; g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura; h) denominazione sociale dell’azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.
2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera h), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.
3. L’etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull’imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell’acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L’etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia. 5. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui al comma 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale. 6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì regolamentate, ai fini dell’etichettatura ai sensi del comma 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verifichino durante il percorso commerciale del prodotto. 7. L’omissione dell’etichettatura di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto. 8. L’omissione di uno o più dati di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L’omissione dei dati di cui alle lettere a), b) ed e) di cui al medesimo comma 1 equivale all’omissione dell’etichettatura prevista dal comma 7 ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista».
112.0.4
112.0.3
(Riciclaggio rifiuti di beni in polietilene)
“6-ter. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che non adempiono all’obbligo di partecipazione ivi previsto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
6-quater. I soggetti di cui all’articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell’infrazione, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
6-quinquies. Le sanzioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater sono ridotte della metà nel caso di versamento dei predetti contributi effettuato entro il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza“».
112.0.5
Pianetta, Azzollini, D’alì, Ventucci, Costa, Lauro
112.0.6
(Colture agrarie da rinnovo)
anno 2001, lire 5.000 milioni;
anno 2002, lire 10.000 milioni; anno 2003, lire 15.000 milioni.
2. Alla redazione del programma di interventi di cui al comma 1 provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le Regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, fra l’altro indicando i settori d’intervento, l’articolazione degli interventi ammessi, il livello delle misure contributive praticabili.
3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con una riduzione di pari importo, per ciascuno degli anni indicati, da apportare alla tabella D, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato alla voce: legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sensibilizzazione e lo sviluppo, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – capitolo 7800).
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «,comma 1-bis».
113.3
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «In coda all’elenco delle» con le seguenti: «Subordinatamente alle».
113.1
Scivoletto, Figurelli, Barrile, Lauricella, Corrao
«5-bis. Possono, altresì, essere ammessi a godere dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nell’ambito delle eventuali disponibilità di risorse finanziarie di cui al comma 1, anche attraverso il cofinanziamento regionale, le cooperative ed i consorzi tra cooperative, i cui soci, alla data del 19 luglio 1993, avevano concesso garanzie in loro favore, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le cooperative suddette, che non avevano presentato domanda, possono farlo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l’escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante».
113.0.1
Tarolli, D’Onofrio, Briasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti
Dopo l’articolo 113, inserire il seguente:
(Misure di politica cooperativa)
1. “La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all’articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come richiamate dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l’obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992“.
2. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: «Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le sornme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristomo possono essere imputate ad incremento delle quote sociali». 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266 aggiungere:
“La piccola società cooperative esercente le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici“. 4. La norma contenuta nell’articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio awentore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica.
5. “La previsione dell’articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi“. 6. “Il credito d’imposta si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti“. 7. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito:
“le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT“. 8. “Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 33 anni, è riconosciuto un credito d’imposta pari a 6 milioni a valere sull’IRPEG, sull’IRAP e sull’IVA“.
9. Alla nota n. 3 dell’articolo 23 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della, Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell’articolo 23. 10. All’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2000 dopo le parole: “non aventi scopi mutualistici e...» inserire «le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del Dpr 29/9/1973 n. 601, entrambe...“. 11. All’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 aggiungere “diverse dalle societ cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del Dpr 29 settembre 1997 n. 601, entrambe...“
Compensazione ottenuta con la modifica apportata all’articolo 28 comma 1.
113.0.2
Dopo l’articolo 113, aggiungere il seguente:
(Sviluppo rurale)
2001: – 200.
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 1.0.1)
113.0.5
113.0.3
Preda, Scivoletto, Piatti, Bedin, Robol, Saracco, Marineddu, Barrile, Battafarano, Cortiana, Lauria Baldassare, Bianco, Conte
(Modifiche e integrazioni alla normativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale)
2. i contratti di assicurazione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati; 3. i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), tenendo conto della media dei prezzi di mercato del triennio precedente; 4. Ie modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; 5. per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all’assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio, entro i limiti della spesa ritenuta ammissibile, è elevato alla misura massima consentita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione 2000/C/28/02; 6. al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo; 7. con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva delle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. all’articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio». 9. Ia riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
113.0.4
(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)
2. All’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le aziende agricole beneficiarie degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera b), che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il 30 per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, beneficiano sulla quota del prestito quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione di un abbuono del 50 per cento del capitale.“. 3. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono soppresse le seguenti parole: “, iscritti nella relativa gestione previdenziale,“.
4. All’articòlo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come sostituito dall’articolo 10, cornma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, al comma 5, primo periodo, le parole: “si provvede“ sono sostituite dalle seguenti: “si può provvedere“. 5. All’articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il concorso dello Stato è versato ai consorzi di difesa nella misura del 85 per cento, salvo conguaglio, dopo l’approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.“. 6. All’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, dopo il comma 2 sono aggiunte i seguenti: “2-bis. I parametri contributivi da applicare ai prerni di polizze di durata superiore ad un anno sono per tutto il periodo contrattuale quelli determinati nell’anno della stipula del contratto Il Contributo dello Stato non potrà in ogni caso eccedere i lirniti previsti al comma 2.
2-ter. Sono deducibili ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte dei prOduttori agricoli i contributi associativi da loro versati ai consorzi di difesa a fronte dei contratti assicurativi di cui al cornma 1. 2-quater. È istituita presso il Fondo di solidarietà nazionale una Sezione Speciale con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, per la gestione di un fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sono stabiliti i contratti assicurativi sui quali è previsto l’intervento di riassicurazione della sezione speciale, nonché le modalità e i termini di tale intervento e le condizioni di finanziamento del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli. 2-quinquies. I consorzi di difesa e le loro forme associative, nei limiti del loro statuto possono assumere iniziative, anche in forma di società e associazioni mutualistiche, per azioni di solidarietà finalizzate all indennizzo dei danni da awersità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. Il contributo dello Stato è contenuto nei lirniti dei parametri contributivi di cui al comma 1“».
13.0.6
113.0.7
c-bis) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l’attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall’articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
c-ter) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori».
Art. 114. - (Patrimonio idrico nazionale). – 1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui e altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003; d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003; e) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; h) Consorzio di bonifica Media Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. i) Consorzio di bonifica dell’oristanese, per lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
114.1
Lubrano di Ricco, Ripamonti, Pieroni
Al comma 1, dopo la parola «interconnessioni», aggiungere le seguenti: «, così come disposto, ai fini dell’equilibrio idrico, dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 36».
114.3
Al comma 1, all’alinea, sostituire le parole: «alla concessione ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti» con le seguenti: «al trasferimento direttamente ai soggetti interessati, entro il mese di gennaio di ciascun anno,».
114.4
Piccioni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «dieci miliardi».
114.5
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) complessi irrigui Consorzio Destra Sele e Sinistra Sele, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
114.6
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) complessi irrigui Campania centrale, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente le lettere f), g) e h) vengono modificate in: «g), h) e i). Compensazioni del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).
114.7
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) complessi irrigui del Molise per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003.
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
114.8
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere:
i) sistema idrico del Flumendosa;
l) sistema idrico del Tirso; m) sistema idrico del Rio Mannu di Ozieri.
114.9
Papini, Mazzuca Poggiolini
Al comma 1, aggiungere il seguente:
«i) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota annua di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente vedi copertura finanziaria dei «Democratici per l’Ulivo».
Compensazione n. 1 Democratici.
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 2 Democratici.
Compensazione n. 3 Democratici.
All’articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:
114.11
Al comma 2, sostituire le parole: «di lire 10 miliardi» con le seguenti: «di lire 20 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.
114.10
Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino, Di Benedetto, Misserville
Al comma 2, dopo le parole: «nazionale», aggiungere le parole: «con riserva del 70 per cento per il Mezzogiorno»; le parole: «sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003» sono sostituite dalle parole: «è autorizzato l’ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi per l’anno 2002».
114.12
2-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idrauliche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idrauliche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorché gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministrazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo.
114.13
Al comma 3:
Al primo periodo, dopo le parole: «non siano ancora operative,» aggiungere le seguenti: «i Presidenti delle».
Alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Inoltre individuano, sentita la conferenza dei sindaci e secondo le modalità fissate dalle leggi regionali, entro centoventi giorni, ove mancante, il soggetto gestore ovvero il soggetto responsabile del coordinamento delle gestioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 della citata legge e realizzano in tale caso entro il 31 dicembre 2001 l’unitarietà della gestione almeno per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione.»
114.14
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Inoltre, individuano, sentita la Conferenza dei sindaci e secondo le modalità fissate dalle leggi regionali, entro centoventi giorni, ove mancante,il soggetto gestore ovvero il soggetto responsabile del coordinamento delle gestioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 della citata legge e realizzano, in tale caso, entro il 31 dicembre 2001, l’unitarietà della gestione almeno per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione».
114.15
«3-bis) All’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “della legge 18 maggio 1989, n. 183» sono aggiunge le parole «ed all’articolo 8, comma 2, sino alla conclusione della sperimentazione deliberata dal Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183“;
b) al comma 6, le parole “1200 milioni“ sono sostituite con le parole “1350 milioni“.
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro apportare la seguente riduzione:
2001: – 150 milioni;
2002: – 150 milioni; 2003: – 150 milioni.
114.16
Battafarano, Pappalardo, Loreto, Maritati
«3-bis. È disposta la trasformazione dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in “Società per l’Approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino spa“.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanerà apposito decreto con il quale verranno disciplinate le modalità di trasformazione da Ente Pubblico a Società per azioni, garantendo la partecipazione alla titolarità del pacchetto azionario al Ministero del tesoro, alle province della Puglia, della Basilicata ed alla provincia di Avellino».
114.17
«3-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi, di cui lire 240 miliardi per l’anno 2001 e lire 370 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall’articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito inlegge 8 agosto 1995, n. 341».
114.18
«3-ter. A favore del personale del Magistrato per il Po assunto a tempo determinato in base all’autorizzazione contenuta nell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile 28 giugno 1997, n. 2618, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, nell’ambito di apposita procedura concorsuale pubblica e ai fini della trasformazione di detto rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, una riserva di posti pari al 50 per cento dei posti che si rendano disponibili nelle dotazioni organiche, fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 1, lettera a); del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e fermo restanto l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449».
114.0.1
Dopo l’articolo 114, aggiungere il seguente:
(Elenchi acque pubbliche)
114.0.2
Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:
114.0.3
(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe)
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con lo stesso decreto è, altresì, determinato, in prima applicazione, l’ammontare dei predetti contributi e diritti».
114.0.4
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Reccia, Siliquini, Mulas, Bevilacqua, Mantica, Curto, Collino
(Interventi per la carenza idrica del Mezzogiorno)
114.0.5
Azzollini, D’Alì, ventucci, Costa, Lauro
(Fondo di solidarietà nazionale)
114.0.6
Bedin, Piatti
(Allevamenti avicoli)
«10-bis. Ai conduttori delle imprese agricole, con preferenza ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, cui è stato impedito lo svolgimento dell’attività di allevamento a seguito dell’adozione di provvedimenti di polizia veterinaria è concessa un’indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell’allevamento, commisurata alla produzione lorda vendibile della specie allevata, entro il limite massimo del 70 per cento; al periodo di fermo dell’allevamento; ai costi fissi di gestione, in relazione alla tipologia dell’allevamento. Per gli allevamenti avicoli e di fauna selvatica l’indennità è commisurata, per metro quadrato o per posta animale, al periodo di fermo ed ai costi di gestione, in relazione alle diverse tipologie di allevamento. Ai medesimi soggetti è concesso altresì un indennizzo commisurato ai costi di smaltimento delle carcasse. L’indennità e l’indennizzo sono erogati secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il decreto può essere modificato ogni due anni per adeguare le misure al mutamento dei valori di mercato. In caso di soccida l’indennità è corrisposta al soccidario. 10-ter. In caso di soccida l’indennità corrisposta per gli abbattimenti, ai sensi del comma 4, è suddivisa, tenendo conto delle disposizioni contrattuali stabilite per gli accrescimenti e i prodotti, sulla base di un accordo stipulato dalle parti, con l’assistenza delle organizzazioni di categoria». 2. Il decreto di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotto dal comma 1, deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle regioni e province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate negli anni 1999 e 2000 per l’epidemia di influenza aviaria dal Ministero della sanità e dalle regioni o province autonome, l’indennità e l’indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal precedente comma 1, sono corrisposti nella misura definita con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base ai criteri di cui ai medesimi commi. 4. Fino all’erogazione dell’indennità e indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono sospesi a favore degli aventi diritto i termini di pagamento delle rate e operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2000 e la scadenza delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali comprese fra il 1º luglio 2000 e il 1º luglio 2001. 5. Agli stessi soggetti sono concessi mutui a tasso agevolato, con ammortamento fino a dieci anni, per il pagamento delle rate prorogate. Ai predetti mutui è estesa la garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all’art.45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. 6. Ai conduttori delle imprese agricole situate nelle Regioni e Province autonome interessate alle misure urgenti di prevenzione adottate per l’epidemia di influenza aviaria, individuate ai sensi del precedente comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi contributi finalizzati a migliorare, sia nelle strutture che nelle attrezzature aziendali, i livelli di biosicurezza ed il benessere degli animali. 7. L’entità dei contributi, in conto capitale o in conto interessi, nei limiti dello stanziamento di cui ai successivi commi, e le modalità di erogazione, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, adottato d’intesa con le Regioni e Province autonome interessate. 8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l’approvazione, le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per gli allevamenti avicoli anche al fine di contenere i costi di produzione, di migliorare i livelli di biosicurezza e il benessere degli animali, di migliorare la qualità dei prodotti, di introdurre sistemi per la tracciabilità e la certificazione della produzione. Per l’attuazione degli urgenti interventi previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l’anno 2001. 9. Per il sostegno dell’occupazione nelle imprese di cui al comma 6 del presente articolo, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell’orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. L’indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all’arco temporale 15 dicembre 1999 – 31 dicembre 2000. 10. L’indennità di cui al precedente comma è corrisposta alle seguenti imprese, situate nelle zone di cui al precedente comma 3:
a) imprese di allevamento che non beneficiano dell’indennità di cui al comma 3;
b) incubatoi ubicati nelle predette zone, ovvero quelli che incubano prevalentemente uova da cova provenienti da allevamenti siti nelle dette zone, ovvero quelli che incubano uova da cova i cui pulcini sono destinati prevalentemente alle zone colpite dall’influenza aviaria, ovvero quelli che incubano uova i cui pulcini sono destinati all’esportazione od alla commercializzazione sul territorio comunitario; c) imprese di macellazione e di trasformazione, anche ubicate in aree diverse da quelle colpite, i cui conferimenti conducano allevamenti nelle zone predette; d) mangimifici, centri imballo delle uova, laboratori di sgusciatura delle uova, depositi di conservazione delle carni, anche se ubicati in aree diverse a condizione che approvvigionino imprese ubicate nelle predette zone o che dalle stesse dipendano per l’approvvigionamento: e) imprese di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione direttamente collegate alle imprese di cui al presente comma.
11. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b), c), d) ed e) sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo esclusivamente nelle ipotesi in cui il danno derivante dalla crisi avicola ammonti almeno al 15 per cento con riferimento alla media dei bilanci degli anni 1998 e 1999.
12. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro e la connessione con la crisi avicola di cui al comma 3, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale. 13. L’indennità di cui al comma 9 è corrisposta, per un numero massimo di 3000 unità, dall’INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all’articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. 14. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 13, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi. 15. Ai lavoratori che, nel biennio precedente al 15 dicembre 1999, sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta, nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. 16. Le indennità previste dai commi 14 e 15 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale. 17. Le prestazioni di cui ai commi 9, 14 e 15 sono erogate secondo i seguenti criteri di priorità di ordine cronologico:
a) per la indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, la data di presentazione della domanda da parte dell’azienda presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
b) per l’indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria, la data di prestazione della domanda da parte del lavoratori presso l’Istituto di cui alla lettera a).
18. Per i datori di lavoro privati operanti nelle zone di cui al comma 3 del presente articolo, i periodi di trattamento ordinaria di integrazione salariale, compresi tra il 15 dicembre 1999 e il 31 ottobre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
19. Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 20. Con apposita ordinanza del Ministero dell’interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto a tutto il 31 dicembre 2000. 21. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede, per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Fondo per l’attuazione delle direttive comunitarie. 22. Le spese per la concessione dell’indennità e dell’indennizzo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, introdotti dal comma 1 del presente articolo, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218. 23. All’onere derivante dall’attuazione dei precedenti commi 4, 5 e 6, determinato in lire 270 miliardi per l’anno 2001, si provvede, per l’anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 170 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 100 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
Sopprimere l’articolo 115.
115.2
Lauro
115.3
115.10
Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano.
115.6
Al comma 2, sostituire le parole: «sono trasferite», con le seguenti: «possono essere trasferite dalle regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,».
115.4
Al comma 2, sostituire le parole: «a titolo gratuito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422».
115.5
Al comma 2, sostituire le parole: «Ferrovie dello Stato Spa», con le seguenti: «alle regioni».
115.7
«2-bis. a partire dal 1º gennaio 2001, le Ferrovie dello Stato S.p.a., su richiesta del comune interessato, individua le aree di pertinenza ferroviaria che possono essere utilizzate dal comune stesso per finalità di interesse collettivo e di riqualificazione urbana anche mediante la realizzazione di opere strutturali. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., d’intesa con il comune, stabilisce i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle suddette aree nonchè il corrispettivo dovuto dall’ente locale alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’utilizzo medesimo».
115.8
Baldini, Azzollini, Vegas, D’alì, Ventucci, Costa, Lauro
«2-bis. Per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria pontremolese è previsto un ulteriore contributo di lire 30.000 milioni per l’anno 2001, lire 40.000 milioni per l’anno 2002 e lire 50.000 milioni per l’anno 2003.
Conseguentemente alla Tabella B, accantonamento Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 40.000; 2003: – 50.000.
115.12
Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Veraldi, Camo
«2-bis. Nel periodo transitorio di cui al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, le società costituite dalle ex gestioni commissariali governative che al 31 dicembre 2000 non abbiano raggiunto l’obiettivo del rapporto ricavi-costi di almeno 0,35 restano affidate in gestione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a cui spetta il compito della predisposizione e dell’attuazione di un piano di ristrutturazione e risanamento che consenta il raggiungimento dell’obiettivo ricavi-costi 0,35, d’intesa con le regioni interessate. La proprietà delle predette società sarà trasferita alle regioni interessate ove richiesto dopo la predisposizione e l’approvazione da parte del Ministro dei trasporti dei piani di cui al comma precedente».
115.13
«2-bis. Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3 della legge 21 maggio 1999, n. 140 potranno godere di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».
115.9
Maggiore, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«2-bis. Per le opere di restauro dell’ex caserma di Castel S. Pietro (Ud) da destinare a mensa è stanziata la somma di lire 5 miliardi per gli anni 2001, 2002, 2003.
Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).
115.11
Boco
«2-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dei programmi triennali di intervento contenuti nei piani di bacino adottati dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 il cio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a decorrere dal 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».
Conseguentemente, al comma 4 dell’articolo 115, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
115.17
Cò, Russo, Spena, Crippa
115.18
115.19
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Per le finalità di sviluppo dell’industria a tecnologia avanzata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l’acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è autorizzata la spesa di 200 miliardi per l’anno 2001 e di lire 240 miliardi a partire dall’anno 2002.
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – ;
2002: – 40; 2003: – 40.
115.19 (Nuovo testo)
Al comma 4, incrementare l’importo di 40 miliardi a decorrere dal 2002:
115.14
Al comma 4, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «500 miliardi».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).
115.20
Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare
Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte occorrente, e comunque entro un limite massimo di 5 miliardi di lire, per il finanziamento di uno specifico programma urgente del Ministero della difesa volto a realizzare anche per stralci funzionali un sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque territioriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina verso le regioni centromeridionali. Il programma deve consentire l’utilizzo di forma unitaria, con il coordinamento delle forze armate, dei dati rilevati in base alle tecnolgie ed ai sistemi in uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di controllo in mare e sulle aree costiere interessate».
Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (vedi em. 2.70).
115.1000
Ferrante, De Luca Michele
«4-bis. Ai dirigenti della pubblica amministrazione, nominati componenti del Consiglio di Amministrazione degli Enti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è riconosciuta, fina dalla data di nomina, la titolarità di funzioni di livello dirigenziale generale, con oneri a carico degli Enti medesimi. Ai soggetti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».
115.15
«4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell’industria a tecnologia avanzata – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 – di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l’acquisizione degli stessi da parte del Ministero della difesa secondo le procedure di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2003».
115.16
«4-bis. Per garantire l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali a titolo gratuito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni».
Compensazione del Gruppo Lega Nord Forza Padania (vedi em. 2.40).
115.21
115.25
Al comma 6, le parole: «15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «25 miliardi per l’anno 2001 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
115.27
Al comma 6 l’importo di lire 15 miliardi è incrementato, per l’anno 2001, di lire 10 miliardi.
Conseguentemente, nella tabella C, alla voce Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 – Riforma dell’organizzazione di governo – articolo 70, comma 2, U.B.B. 2.1.2.9, l’importo relativo è diminuito di lire 10 miliardi per l’anno 2001.
115.26
Al comma 6, dopo le parole: «autoveicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «o con alimentazione mista che preveda anche l’uso di».
115.23
De Luca Athos, Pieroni
Al comma 6, dopo le parole: «finalizzata all’acquisto di autoveicoli elettrici» aggiungere le seguenti: «e all’acquisto o alla trasformazione».
115.22
Al comma 6, dopo le parole: «al metano e GPL» aggiungere le seguenti: «ed all’installazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano e GPL».
115.28
«6-bis. I contributi di cui al precedente comma 6 possono essere erogati anche a favore dei titolari di partita IVA».
115.24
De Luca Athos, Ripamonti, Pieroni
«6-bis. Alle persone fisiche che provvedono all’installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l’intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al presente comma nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall’installatore sul prezzo di listino».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni: 2001: – 20.000.
115.30
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
«6-bis. Alle persone fisiche che provvedono all’installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l’intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l’anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al presente comma nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall’installatore sul prezzo di listino».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni: 2001: – 50.000. Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (vedi em. 2.70).
115.32
Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
«6-bis. A favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto che acquistano, entro il 31 dicembre 2001, un motoveicolo o un autoveicolo elettrico, a metano ed a GPL, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg e che consegnano per la rottamazione un veicolo avente la medesima massa complessiva e immatricolato prima del 31 dicembre 1995, è riconosciuto un contributo statale di lire 2.000.000. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche: 2001: – 100.000.
115.32 (nuovo testo)
Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Bocoi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
«6-bis. A favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto che acquistano, entro il 30 novembre 2001, un motoveicolo o un autoveicolo elettrico, a metano ed a GPL, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi e che consegnano per la rottamazione un veicolo avente la medesima massa complessiva e immatricolata prima del 31 dicembre 1995, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 2.000.000. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per l’attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 22, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinarioi dell’università (u.p.b. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100.000.
115.31
De Luca Athos, Pieroni, Ripamonti, Bortolotto, Boco, Cortiana, Carella, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
«6-bis. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: “Gli autoveicoli“ aggiungere le seguenti: “, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,“».
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, voce: decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ... (u.p.b. 3.1.2.3 –
Ente nazionale per l’aviazione civile – capitolo 1405/p), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 300;
2002: – 300; 2003: – 300.
115.33
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 300;
115.39
115.36
Al comma 7, sopprimere le parole da: «dopo le parole: nel territorio» fino alla fine del comma.
115.37
De Luca Athos, Pieroni, Ripamonti, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è riconosciuto un contributo statale per l’acquisto di ciclomotori o motoveicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto di misura almeno equivalente praticato dal venditore. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis, è riconosciuto nelle seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione elettrica, fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, fino a lire 4.000.000; c) bicicletta a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 400.000».
Conseguentemente, all’articolo 115, sopprimere il comma 12.
115.38
«7-bis. Il Ministero dell’interno è autorizzato a contrarre impegni di spesa per l’ammontare di lire 40 miliardi annui al fine di erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»:
115.34
Zanoletti, Tarolli
All’onere si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente tabella A, alla voce Ministero dell’interno.
115.43
115.42
Al comma 8, sostituire le parole: «lire 20 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi».
115.40
«8-bis. Per il completamento dell’opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizia adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
Conseguentemente alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione: 2001: – 5.000;
115.41
«8-bis. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei finanziamenti una quota parti al 20 per cento del totale delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel piano energetico nazionale per le pere di approvvigionamento di energia alternativa al metano».
Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi em. 2.40).
115.44
Al comma 9, sostituire le parole: «è incrementata di lire 30 miliardi per un’autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001» con le parole: «è incrementata di lire 80 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente alla Tabella C, variare gli importi come segue:
2001: – 40;
115.45
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
115.46
«9-bis. Nell’ambito delle procedure e delle modalità di attuazione previste dal Quadro Comunitario di sostegno per le regioni dell’obiettivo 1, approvato dalla Commissione Europea il 2 agosto 2000, e senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, il Ministero dell’ambiente è autorizzato alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle autorità ambientali e regionali».
115.47
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall’articolo 35 della legge 17 maggio 1999 n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001».
115.49
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell’inquinamento marino e dell’inquinamento acutico prodotto da aeromobili civili dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all’aeroporto anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell’articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al 5 per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.
Conseguentemente all’articolo 125, Tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
115.48
115.57
Sopprimere il comma 11.
115.54
115.56
Sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Al fine di potenziare l’attività sportiva e la promozione dello sport viene concesso un contributo straordinario di 200 miliardi miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le associazioni di promozione sportiva che operino in almeno quattro regioni. I criteri per la ripartizione tra le organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso apposito decreto del competente Ministero».
115.60
Al comma 11, dopo le parole: «dell’attività sportiva» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all’incentivazione di quella giovanile,».
115.63
Al comma 11, dopo le parole: «200 miliardi per l’anno 2001» inserire le seguenti «220 miliardi per l’anno 2001 di cui 20 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale e giovanile».
115.58
Al comma 11, sostituire le parole: «200 miliardi per l’anno 2001» con le seguenti: «220 miliardi, di cui 20 destinati al fondo costituito per il finanziamento dei programmi della promozione sportiva e dello sport sociale per l’anno 2001».
115.53
Rescaglio, Bedin
Al comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «di cui 20 da destinarsi a progetti di sport sociale».
115.52
De Anna, Azzollini, D’alì, Ventucci, Costa, Lauro
«11-bis. La percentuale destinata al finanziamento globale degli enti di promozione sportiva riconosciuti, oggi pari al 4,5 per cento del finanziamento globale annuo del CONI, viene elevata al 6,5 per cento, considerate le nuove e più onorose funzioni che tali enti saranno chiamati a svolgere sul territorio con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 242 del 1999 ed in particolare del Comitato sport per tutti, previsto dall’articolo 10 del predetto decreto».
115.51
Travaglia, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 11 vengano assegnati lire 20 miliardi alla società sportiva SNAM di S. Donato Milanese per l’istituzione di una scuola di decathlon, al fine di promuovere la presenza di atleti italiani in questa trascurata specialità nell’agone internazionale».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi em. 1.0.1).
115.50
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. a partire dal 2001 è concesso al Club alpino italiano un contributo annuo di 800 milioni di lire per le attività di soccorso alpino.
Conseguentemente in Tabella A, Ministero degli affari esteri, ridurre gli accantonamenti come segue:
2001: – 800;
2002: – 800; 2003: – 800.
115.55
«11-bis. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione.».
Segue compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40).
115.59
«11-bis. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente all’anno 2000 e 2001, residenti alla data della chiamata alla leva nei comuni del terrirorio della Regione Piemonte, della Liguaria, della Lombardia, della valle d’Aosta e della Calabria danneggiati dalle alluvioni, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2001 anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la situazione dopo l’alluvione del 2000».
115.61
Cimmino, Lauria, Mundi
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente: “I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’articolo 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono quelli determinati nel decreto 21 settembre 2000 del Ministero delle comunicazioni concernente; Bando di concorso previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 n. 378, per l’attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all’articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448“ riferiti per ogni anno di competenza ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L’erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del ministro delle comunicazioni è soppressa».
Copertura U.D.E.U.R. (vedi em. 2.70).
115.62
«11-bis. Le riduzioni tariffarie relative alla utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radio diffusione televisiva».
115.64
115.1701
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’erogazione è preceduta da una verifica effettuata dal Ministero del tesoro sulle risultanze contabili e le prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completarsi entro il 30 giugno 2001».
115.65
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis: per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinati 15 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l’anno 2001».
Conseguentemente al comma 11 del medesimo articolo l’importo di lire 200 miliardi viene ridotto a 190 miliardi ed al comma 12 l’importo di lire 20 miliardi viene ridotto a 15 miliardi.
115.68
Maceratini, Bonatesta, Cozzolino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 13, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti parole: «un miliardo».
115.1700
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. A partire dall’anno 2001, è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo di lire 800 milioni per le attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 800 milioni;
2002: – 800 milioni; 2003: – 800 milioni.
115.66
Brignone
«13-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), è concesso al Club Alpino Italiano, a decorrere dall’anno 2001, un contributo annuo di lire 800 milioni».
115.67
«13-bis. A partire dall’anno 2001, è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo di lire 800 milioni per le attività del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),».
115.69
Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi». All’onere si provvede apportando la seguente modifica in tabella A, voce Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica:
2001: – 40.000;
2002: – 40.000; 2003: – 40.000.
115.70
Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi», all’onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella C, rubrica beni e attività culturali, voce legge 163 del 1985, fondo unico spettacolo, diminuendo:
115.73
Erroi, Pappalardo, Veraldi, Zilio, Montagnino, Rescaglio
Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi»: All’onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella C, rubrica Beni e Attività culturali, voce legge 163 del 1985, Fondo unico spettacolo, diminuendo:
115.74
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
Copertura UDEUR (vedi em. 2.70).
115.72
Al comma 14, sostituire la parola: «80» con: «120»:
Conseguentemente alla tabella C variare gli importi come segue:
115.75
Al comma 14, sostituire la parola: «Ottanta» con: «Centoventi». All’onere si provvede apportando la seguente modifica nella tabella A, voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:
115.76
Dopo il comma 15, aggiungere il comma 15-bis:
15-bis: «Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».
115.77
«15-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».
115.78
Sostituire il comma 16, con il seguente:
«16. Le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed all’articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, vengono applicate mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi, nei confronti delle imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive istituito dall’articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
16-bis. Ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, al registro di cui al precedente comma, sono equiparati alle imprese iscritte».
115.78 (Nuovo testo)
115.203
Falomi
16-quater. Ai fini del presente articolo, le imprese che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini, al registro di cui al precedente comma, sono equiparati alle imprese iscritte».
115.300
«16. A decorrere dal 2001 le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, verranno direttamente applicate in bolletta in favore delle imprese di radiodiffusione televisiva per le quali sono state approvate le domande relative all’anno 1997 e di quelle aventi diritto per domande presentate successivamente all’anno 1997».
115.81
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Finanze».
115.79
Rognoni, Daniele Galdi, Forcieri, Russo
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-ter. Per la realizzaione del programma “Genova città europea della cultura 2004“, è autorizzata la spesa in favore del comune di Genova di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico e artistico».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», apportare le seguenti modifiche:
2001: – 8.000 milioni;
2002: – 6.000 milioni; 2003: – 4.000 milioni.
115.80
«16-bis. Le organizzazioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223, rispettivamente a favore del Teatro “Carlo Felice“ di Genova e dell’Accademia nazionale S. Cecilia di Roma, sono prorogate per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Consegeuntemente, alla tabella A, alla voce «Ministero del tesoro» apportare le seguenti variazioni:
2002: – 9.200 milioni;
2003: – 6.900 milioni;
e alla voce, della medesima tabella, «Ministero dei beni e attività culturali» apportare le seguenti variazioni: 2002: + 9.200;
2003: + 6.900.
115.82
Al comma 17 sostituire le parole: «lire 15 miliardi» con le parole: «lire 11,5 miliardi più aggiornamento ISTAT a decorrere dall’anno 1999».
115.85
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi del Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da ripartirsi con delibera Cipe sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall’Unità di verisifca degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
115.83
«17-bis. All’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 apportare le seguenti modifiche: dopo le parole “carica di sindaco“ aggiungere le seguenti “nei comuni conpopolazione superiore a 5.000 abitanti“».
115.84
Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:
«17-ter. È consentito un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per i sindaci eletti prima dell’entrata in vigore della legge 15 marzo 1993, n. 81».
115.86
Al comma 18, sostituire le parole da: «del Mezzogiorno» fino a: «n. 784» con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40).
115.87
Al comma 18 aggiungere il seguente periodo:
«È data priorità agli interventi relativi ai bacini comprendenti Comuni colpiti dal terremoto».
115.88
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernenti il completamento dell’opera d ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l’anno 2001».
Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Forza Padania (vedi em. 2.40).
115.89
Sarto, Bortolotto, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Semenzato
«20-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè nelle acque del golfo di venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».
115.93
Centaro
Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «50».
115.92
Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «60».
115.91
Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «70».
115.90
Al comma 21 sostituire la cifra: «90» con la seguente: «80».
115.94
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. Per la prosecuzione e l’accelerazione del programma pluriennale di ammodernamento e potenziamento tecnologico delle Forze di Polizia, previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 sono stanziate lire 100 miliardi annue, a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), al fine di rendere più incisiva la lotta contro il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e contro le collegate organizzazioni criminali anche internazionli. Il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro delle finanze ed il Ministro della difesa, predispone un apposito programma pluriennale straordinario di interventi entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge. In attesa dell’attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la disciplina comunitaria relativa alle imposte sui prodotti da fumo, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana disposizioni concernenti le variazioni dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente comma».
115.95
Peruzzotti, Moro
«21-bis. All’articolo 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: “ad aderire a richieste estorsive“ aggiungere le seguenti: “ed usurale“;
b) al comma 2, dopo le parole: “di una diversa finalità“ aggiungere le seguenti: “ad esclusione di quelle tese al recupero di interessi di tipo usuraio“».
115.96
«21-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 sopprimere l’articolo 7».
115.97
Pieroni, Ripamonti
Al comma 24, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al medesimo comma 2», sostituire inoltre le parole da: «di soggetti che...» fino a: «o professione, i quali» con le seguenti: «di tutti i soggetti che».
Conseguentemente, in Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2. – Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:
115.98
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 è incrementato di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001, da destinare interamente a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui al comma 4 dell’articolo 15 della medesima legge».
115.99
Maceratini, Monteleone, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Bornacin, Ragno, Turini, Collino, Curto
Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
«24-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. a tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2001».
115.100
«24-bis. Ai fini della manutenzione straordinaria delle opere di viabilità esterne agli aggiornamenti industriali già consegnate, vengono stanziati lire 15 miliardi a favore degli enti consegnatari e/o destinatari tramite il Ministero dell’industria, commercio e artigianato, che provvederà alla ridistribuzione pro-quota».
115.101
«24-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di competenza della legge n. 219 del 1981 attribuiti al Ministero dell’industria, commercio e artigianato vengono stanziati lire 5 miliardi destinati a stazioni di monitoraggio e consolidamento dei pendii, ripristini ed adeguamenti di opera da affidarsi come perizie suppletive ove ne ricorrano le condizioni, e da affidare comunque nell’ambito delle concessioni in essere. A tali fini potrà essere utilizzata altresì ogni eventuale economia conseguita nell’ambito degli articoli 21 e 32 legge n. 29 del 1981».
115.102
«24-bis. Per le attività proprie della Gestione separata terremoto connesse alle attribuzioni di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell’industria, commercio e artigianato può avvalersi di consulenze specialistiche e dotarsi di attrezzature e servizi informatici mediante convenzioni, nel limite di spesa complessiva di lire 1 miliardo. Agli stessi fini potranno essere destinate le eventuali economie sulle somme già impegnate dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato di cui all’articolo 14 comma 2 del decreto-legge n.244 del 28 giugno 1996 convertito dalla legge n. 341 dell’8 agosto 1996».
115.103
Maceratini, Curto, Siliquini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino
Dopo il comma 24 inserire il seguente:
«24-bis. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 nonchè al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole: «perito agrimensore» sono sostituite dalla parola: «agrotecnico». Al fine di evitare difficoltà per gli agrotecnici nello svolgimento di attività catastali, atteso che non è chiaro come questi abbiano in realtà sostituito il «perito agrimensore».
115.104
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù dell’atipicità della loro professione, agiscono in deroga alle vigenti norme sul collocamento e possono utilizzare, per l’prganizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, gli agenti teatrali e di spettacolo iscritti al relativo ruolo professionale istituito con legge 3 febbraio 1989 n. 39 e regolamento con decreto ministriale 21 dicembre 1990 n. 452 punto 3 lettere c) e d) in sostituzione di quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 articoli 115 e 116 (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 articoli 204 e seguenti, modificati dalla legge 21 marzo 1959 n. 253. Gli agenti teatrali e di spettacolo in possesso di licenza di cui all’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 sono iscritti al ruolo professionale tramite la mera presentazione della suddetta licenza. Il Ministro dell’industria, commercio e artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, le materie e le modalità degli esami atti ad ottenere le nuove iscrizioni a Ruolo degli agenti teatrali e di spettacolo».
115.105
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«La disposizione dettata dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione».
115.106
Al comma 27, sostituire le parole: «delle aziende di trasporto publbico locale», con le seguenti: «dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
115.107
Marini
Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:
«27-bis. Al fine di porre termine al contenzioso tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e gli ex dipendenti dell’Istituto nazionale ciechi “Vittorio Emanuele II“ di firenze, viene rifinanziata per lire duemila milioni, per l’anno 2001, la legge 27 ottobre 1998, n. 482, “Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato“».
Conseguentemente all’articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e previdenza sociale, apportare le seguenti modifiche:
2002: – 0 ; 2002: – 0 ;
115.108
Bucciarelli
115.112
Sopprimere il comma 26.
115.109
115.113
Il comma 28 è sostituito dal seguente:
«17. al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall’applicazione del regolamento CEE 3590/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplemetare, pari alla differenza tra l’ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
115.111
Antolini, Moro, Rossi
Dopo il comma 28 inserire il seguente:
«28-bis. È istituito presso il Ministero del tesoro bilancio, un fondo speciale di tesoreria denominato “fondo di solidarietà prelievo comunitario produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992“ al quale affluiscono le risorse derivanti da: a) contributi obbligatori pari al doppio dell’importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata o accultata, pagati da parte dei soggetti sui quali sia stato rilevato un utilizzo difforme alla normativa vigente di latte in polvere e di caseinati per la produzione di prodotti lattiero caseari avvero di latte e dai soggetti sui quali sia stato rilevato le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca;
b) le sanzioni amministrative,le penalità e comunque le somme diverse dal prelievo comunitario produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 afferenti l’applicazione delle norme che incidono sulla materia.
Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l’annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto l pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995-1996, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l’eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.
Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all’incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l’obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplemntare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268.
115.116
Cortiana, Bortolotto, Pettinato, Ripamonti
Dopo il comma 28, inserire il seguente:
«28-bis. Il Governo è autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in attuazione di regolamenti e direttive dell’Unione europea, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino. Il Regolamento di cui al presente comma è adottato sulla base dei seguenti criteri: a) sono di competenza statale le funzioni amministrative inerenti la gestione della riserva nazionale, l’attuazione a livello nazionale dei programmi di abbandono, l’effettuazione della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza sull’applicazione del regime comunitario delle quote latte, la formulazione delle richieste all’Unione europea in ordine al trasferimento temporaneo o definitivo delle quote da vendite dirette a consegne o da consegne a vendite dirette;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.
28-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 28-bissono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569; c) i commi 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.
115.117
Cortiana, Bortolotto, Sarto, Carella, Ripamonti
Dopo il comma 28, inserire i seguenti:
«28-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge................., il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Limitamente al periodo di produzione lattiera 1998-1999, le somme dovute a titolo di prelievo supplemtare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni. 28-ter. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le REgioni e le province autonome di trento e di bolzano può consentire eccezionalmente, per i periodi di produzione latteira in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall’articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.
115.114
«28-bis. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall’applicazione del regolamento CEE 3590/92 del consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96, 1996-97, 1997-98. 1998-99, 1999-2000 è posto,per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l’ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».
Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).
115.110
«28-bis. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, così come convertito dalla legge n. 79 del 7 aprile 2000, dopo le parole “di pianura“ aggiungere “per le regioni di cui all’Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all’intero territorio regionale».
115.115
«28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 468 del 1992, dopo le parole “altre zone“ aggiungere “per le regioni di cui all’Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all’intero territorio regionale“».
115.122
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«29. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 2001, di lire 230 miliardi per l’anno 2002 e di lire 330 miliardi per l’anno 2003».
Conseguentemente all’articolo 125, alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro apportare le seguenti variazioni: 2002: – 25;
2003: – 35;
115.120
Leoni, Colla, Moro
Al comma 29, sostituire le parole: «Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con le seguenti: «Ai fini dell’espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all’articolo 61 del medesimo decreto legislativo».
115.118
Al comma 29, sostituire le parole: «Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» con le seguenti: «Ad incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
115.119
Al comma 29, sostituire le parole: «di riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a)» con le seguenti: «regionali di cui all’articolo 2, comma 63, lettera d)».
115.123
Maceratini, Bucciero, Bornacin, Ragno, Turini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. Nel caso di lavori eseguiti per la sicurezza statica ed impiantistica del patrimonio edilizio residenziale e delle relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai titolari spetta, per le opere eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2001, una detrazione d’imposta pari al 50 per cento dell’IRPEF. Il beneficio non è cumulabile per più abitazioni, comunque disponibili».
Compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (vedi emend. 2.60).
115.121
«29-bis. La commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 è incrementata di 20 unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Conseguentemente è ridotta di pari importo la tabella A Ministero ambiente.
115.128
Sostituire il comma 30 con il seguente:
«30. Per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 2, comma 63, lettera d), della legge n. 662 del 1996 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001; è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 80 miliardi di lire per il 2002».
Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi em. 2.70).
115.127
«30. Ai fini dell’espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all’articolo 61 del medesimo decreto legislativo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per le medesime finalità è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002».
115.126
Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole da: «delle iniziative relative a studi» fino a: «della medesima legge» con le seguenti: «dei programmi regionali di recupero urbano, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e al secondo periodo, sostituire la parola: «b)» con la seguente: «d)».
115.124
Sostituire le parole: «80 miliardi per il 2001» con le seguenti: «400 miliardi per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera c) del comma 63 dell’articolo 2».
Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).
115.125
Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «80 miliardi» con la seguente: «100 miliardi».
Conseguentemente ridurre di 20 miliardi la tabella B del Ministero del tesoro.
115.132
Sopprimere il comma 31.
115.137
Sostituire il comma 31 con i seguenti:
«31. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro delle finanze,sentito il parere del Comitato paritetico istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, individua, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli istituti penitenziari da delocalizzare e quelli da dismettere perché non più idonei per condizioni strutturali e di capienza. Con lo stesso decreto saranno individuati nuovi istituti che potranno essere realizzati anche attraverso le procedure di leasing immobiliare e di project financing o permuta.
31-bis. Il Ministro della giustizia promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le necessarie dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. 31-ter. In caso di ricorso al leasing immobiliare o al project financing per le finalità di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri. 31-quater. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell’albo o nell’elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:
a) non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;
b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti a metà.
31-quinques. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 che non trovi copertura integrale attraverso le procedure di locazione finanziaria, leasing immobiliare, e project financing e la permuta totale o parziale si procederà con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato».
115.131
Pera, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 31, alla lettera c), le parole: «della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto» sono sostituite con le seguenti: «della locazione finanziaria e delle permuta»
115.135
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: “completamento, ampliamento o restauri“ inserire le seguenti: “di edifici pubblici nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali,“».
115.133
Ripamonti, Manconi, Ronchi
«31-bis. Per la realizzazione delle finalità della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni a decorrere dal 2001».
Conseguentemente, all’articolo 115, comma 17, sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «11,5 miliardi».
115.134
«31-bis. Le somme ricavate dalla dismissione degli immobili di cui al precedente comma sono devolute all’acquisto, all’ampliamento ed alla ristrutturazione di immobili da destinarsi ad istituti di prevenzione e pena».
115.129
De Guidi
«31-bis. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l’anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia».
Conseguentemente, ridurre la tabella B di lire 60.000 milioni utilizzando l’accantonamento del Ministero della giustizia per l’anno 2001.
115.130
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
«31-bis. Al primo comma dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: “ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri“ sono inserite le seguenti: “di edifici pubblici nonché“».
115.138
Dopo il comma 32, inserire il seguente:
«... Per il finanziamento degli interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione che operano nel settore agroalimentare, di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l’anno 2001».
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2001: – 50.000.
115.139
Sopprimere il comma 33.
115.140
Il comma 33, è sostituito dal seguente:
«21. L’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è soppresso.
115.232
Al comma 33, sostituire le parole: «lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003» con le seguenti: «lire 80 miliardi nel 2001, 95 miliardi nel 2002 e 110 miliardi nel 2003».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate: 2001: – 20.000;
115.231
Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sugli stanziamenti di cui al predetto articolo 4, per ciascuno degli anni del triennio 2001-2002, la somma di lire 15 miliardi è destinata alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell’offerta nonchè di rafforzare i rapporti di filiera».
Copertura finanziaria
All’onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
115.233
Il comma 34 è soppresso.
115.234
Ripamonti, Pieroni, Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Ronchi, Sarto, Semenzato
«1-bis. Per agevolare la riconversione degli allevamenti intensivi e convenzionali verso tecniche di zootecnia biologica nonchè, al fine della salvaguardia del benessere degli animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di 200 miliardi per il 2001 e 100 miliardi nel 2002. Le risorse del Fondo, di cui al presente comma sono ripartite annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori dell’agricoltura delle regioni nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali che prevedono: a) incentivi alla riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, mediante l’erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese documentate. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;
b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l’erogazione di un contributo alle spese per investimenti finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:
Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell’ente nazionale per le strade: art. 3: finanziamento e programmazione dell’attività (upb 5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p), apportare le seguenti modifiche: 2001: – 150.000.
115.236
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
«36-bis. È istituito un fondo straordinario di lire 750 milioni nel 2001 e lire 750 milioni nel 2002 per la promozione e valorizzazione della carne di coniglio nei mercati nazionali e per incentivare le esportazioni. Il fondo dovrà essere gestito da programmi comuni elaborati dalle associazioni produttori conigli, in possesso del decreto di riconoscimento, del disciplinare di produzione e della commercializzazione diretta del prodotto dei soci».
Conseguentemente, il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. È istituito un fondo straordinario di lire 750 milioni nel 2001 e lire 750 milioni nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche».
115.235
«36-bis. La segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui all’articolo 2, comma 14, della legge n. 426 del 1998, è incrementata dal 1º gennaio 2001, di 10 unità. Per far fronte al relativo onere è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, è ridotta di pari importo la tabella «A» del Ministero dell’ambiente.
115.239
Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:
«37-bis. Il comma 2 dell’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito con il seguente: “2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall’applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato e sono integralmente riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente che provvede anche al versamento dell’importo relativo al contributo di cui al comma 3“».
115.237
Dopo il comma 37, è aggiunto ilseguente:
«37-ter. È istituito, a decorrere dall’anno 2001, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione Sicilia e previa consultazione degli Enti locali interessati, il Parco nazionale dell’Etna. IlMinistero dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1º gennaio 2001. Per l’istituzione del Parco nazionale dell’Etna è autorizzata una spesa massima di lire 2.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003 a valere sui fondi previsti in tabella “C“, voce Ministero dell’ambiente - Legge n. 549 del 1995, art. 1; comma 43. Per gli anni successivi, si provvede a valere sui fondi previsti dalla medesima voce della tabella “C“».
115.238
«37-quater. Ai presidenti degli Enti parco nazionali si applicano le disposizioni in materia di aspettative e di permessi previste dagli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, a favore degli amministratori locali. I lavoratori dipendenti pubblici o privati, che ricopromo la carica di componenti del consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui è convocato il rispettivo consiglio. I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, facenti parte della giunta esecutiva dell’Ente parco nazionale, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell’organo esecutivo per l’effettiva durata della seduta, comprensiva del tempo di trasferimento. Le assenze di cui sopra sono retribuite dal datore di lavoro presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni. L’Ente parco nazionale, su richiesta dei datori di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto corrisposto per la retribuzione e l’assicurazione per le ore e le giornate di effettiva assenza del lavoratore. Le somme rimborsate sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».
115.240
Dopo il comma 38, inserire i seguenti:
«38-bis. A decorrere dal 2001, alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi pari a 30 miliardi di lire annue.
38-ter. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
“11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica, di cui siano documentate, per data e contenuto, edizioni quotidiane o di diversa periodicità, e corrisposto in base all’ultimo esercizio per i nuovi richiedenti, il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di lire 30 miliardi a decorrere dal 2001. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis“. 38-quater. Per quanto concerne il comma 23-bis, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a), e comma 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il riferimento ai costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi deve intendersi nel senso che la commisurazione dei contributi avviene rapportando i costi al periodo di attività editoriale svolta negli esercizi interessati e considerando mese intero di effettivo esercizio il periodo di attività editoriale svolta per porzioni di mese superiore a quindici giorni».
Copertura mediante l’inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 87.
115.141
Dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:
«38-bis. Per gli esercizi 2002 e 2003 le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni sono elevate rispettivamente di 50 miliardi annue.
È ridotta, corrispondentemente, l’autorizzazione di spesa di pari ammontare alla tabella C – Ministero degli affari esteri – Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 – Funzionamento – cap. 2151; 9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)».
115.142
Pianetta
Al comma 39, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al tal fine alla SACE sono destinati l’ulteriore importo di lire 100 miliardi per il 2001, 20 miliardi per il 2002 e 10 miliardi per il 2003».
115.143
Pianetta, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
115.145
Sopprimere il comma 40.
115.144
Conte, Carcarino, Iuliano, Capaldi, Staniscia
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
«40-bis. Per l’attuazione della Convenzione delle Alpi, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001. Nel biennio di presidenza italiana della Convenzione medesima, per gli anni 2001 e 2002 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 1.900 milioni. Per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 403 del 1999, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2001».
Conseguentemente, ridurre di pari importo la tabella A, Ministero ambiente.
115.146
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
«40-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse ai crescenti flussi turistici nella città di Roma, per l’anno 2001 è concesso un contributo straordinario al comune, da destinare all’Azienda municipalizzata ambiente (AMA) per il trattamento dei rifiuti solidi urbani».
Conseguentemente, all’articolo 125, nella tabella A, rubrica: Ministero del tesoro, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2001: – 25.000;
2002: – 25.000; 2003: – 25.000.
115.147
Sella di Monteluce
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è sostituito dal seguente: “3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall’inizio dei lavori. Le domande sono accolte sulla base dei criteri fissati con apposito decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Regioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nell’accoglimento delle domande si devono considerare parametri quali il numero degli impianti aperti al pubblico esercizio nelle varie Regioni. Le domande accolte sono finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell’ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d’opera non comportano aumento del contributo“».
115.148
Al comma 41, aggiungere il seguente:
«41-bis. Gli impianti, per i quali cui è previsto l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, a condizione che siano rispettate le normative di sicurezza, potranno godere di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministero dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».
115.149
Al comma 41, inserire il seguente:
«41-bis. Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo delle loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 1985, n. 26, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali».
115.150
Dopo il comma 42, inserire i seguenti:
«42-bis. La tabella III dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 ottobre 1996, n. 525, è modificata come segue: a) nell’elenco relativo al “Tipo di supporto“ per la voce “per ogni dischetto informatico“, è aggiunta la voce: ‘per ogni compact disc“;
b) nell’elenco relativo a “Diritto di copia forfettario“, dopo la cifra “7.000“, è aggiunta la cifra: “500.000“ in corrispondenza della voce “per ogni compact disc“ di cui alla presente lettera a);
42-ter. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge 19 ottobre 1996, n. 525, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, quanto meno ogni 5 anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze».
115.151
Pinto
«42-bis. I giudici di pace che alla data del 1º ottobre 2000 svolgono funzioni nell’ambito del distretto della Corte d’appello di Napoli, sono trattenuti in servizio fino all’espletamento delle procedure di nomina di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, anche in deroga all’articolo 7, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374».
115.187
Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Valentino
Dopo il comma 53, inserire i seguenti:
«53-bis. Al fine di provvedere al necessario miglioramento della sicurezza della strada statale SS. 18 (Vibo Valentia-Pizzo Calabro) per l’alta pericolosità dichiarata, l’ANAS è autorizzata a provvedere alla esecuzione di opere di risistemazione e modifica con particolare atenzione per i punti più pericolosi nel tratto da Vibo Valentia allo svincolo “Longobardi“ che porta a Vibo-mare».
Conseguentemente, al medesimo articolo 115, sopprimere il comma 43.
115.152
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
«44-bis. Il comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato».
115.155
Fassone
Sopprimere il comma 45.
115.830
Sostituire il comma 45, con il seguente:
«45. A far data dal primo marzo 2002 le direzioni distrettuali antimafia di cui all’articolo 70-bis comma 1 dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni sono costituite, secondo le forme e le modalità di cui al medesimo articolo e nell’ambito dei loro rispettivi uffici, anche i procuratori della Repubblica presso i tribunali di Taranto e Sassari competenti per i distretti delle sezioni distaccate di Taranto e Sassari delle corti di appello di Lecce e Cagliari. Per la costituzione e il funzionamento delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue. Le disposizioni relative alla costituzione delle direzioni distrettuali antimafia di Taranto e Sassari non determinano spostamenti della competenza per territorio rispetto ai procedimenti penali pendenti alla data di costituzione, fatta eccezione per quelli nei quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale».
115.153
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono riscossi a partire dal 2 gennaio 2001 dai competenti uffici del registro al momento della registrazione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali. Gli importi di cui alla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, come modificata ed integrata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono versati mediante apposita voce da inserire nel Modello di Versamento F 23».
115.154
Senese, Bertoni, Pinto
«45-bis. Al primo comma dell’articolo 1 della legge del 24 aprile 1941, n. 392 dopo le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 1941“ sono aggiunte le altre: “e fino al 31 dicembre 2001“. 45-ter. Le somme dovute ai comuni ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 alla data del 1º gennaio 2002 sono corrisposte ratealmente entro i cinque anni successivi alla predetta data“.
Conseguentemente, tabella A allegata, all’articolo 125 della presente legge, l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia è ridotto nelle seguenti misure:
2002: – 150.000.000;
2003: – 150.000.000;
e l’accantonamento relativo al ministero del tesoro è ridotto nelle seguenti misure:
2003: – 150.000.000.
115.156
Al comma 47, dopo le parole: «intermediari finanziari iscritti» inserire le seguenti: «nell’elenco generale di cui all’articolo 106 e».
115.157
Sostituire il comma 48, con il seguente:
«48. Al fine di favorire l’incremento degli investimenti nei parchi regionali sono destinati ai parchi regionali per ciascuno degli anni 2001-2003 lire 20 miliardi, che entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’ambiente, sono attribuiti alle regioni proporzionalmente alle quote di risorse che ciascuna regione ha messo a disposizione per propri parchi nell’anno precedente».
115.158
Al comma 48, primo periodo, dopo le parole: «Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali» inserire le seguenti: «, destinati ad uno sviluppo sostenibile delle attività socioeconomiche presenti con particolare riguardo alle iniziative di agricoltura multifunzionale e di forestazione,».
115.162
Al comma 48, sostituire la cifra: «20» con la seguente: «30».
Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze, capitolo 1654 è ridotta di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
115.163
Al comma 48, sostituire le seguenti parole: «lire 20 miliardi» con le altre: «lire 30 miliardi».
115.161
Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Bortolotto, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
Al comma 48, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».
Conseguentemente, in Tabella C, alla voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazionale per le strade – Articolo 3: finanziamento e programmazione dell’attività – (Ente nazionale per le strade – cap. 8061 - upb 5.2.1.3), apportare le seguenti modificazioni:
115.159
Bruno Ganeri, Veltri, Carcarino, Lombardi Satriani, Mignone, Camo
Al comma 48, inserire il seguente:
«48-bis. Il Ministro dell’ambiente istituisce entro il 30 giugno 2001 “il parco marino della riviera dei cedri“ provvedendo contestualmente, di intesa con la regione Calabria e i comuni interessati, alla perimetrazione provvisoria; all’onere conseguente, valutato in 500 milioni per il 2001, 2002 e 2003 si provvede»:
conseguentemente, nell’allegata tabella A, voce ministero dell’ambiente, ridurre l’ammontare come segue:
115.164
Dopo il comma 48, inserire il seguente:
«48-bis. Al fine di conservare e valorizzare le strutture adibite ad alpeggio estivo è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno delgi anni 2001, 2002 e 2003 a favore dell’amministrazione provinciale di Cuneo».
Conseguentemente, alla Tabella A, dell’articolo 125, comma 1, apportare la seguente variazione: Ministero dell’ambiente:
2001: – 1.000.000.000;
2002: – 1.000.000.000; 2003: – 1.000.000.000.
115.165
Al comma 49, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» con le seguenti: «è concesso al comune di Genova un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
115.167
Al comma 50, sopprimere la lettera c).
115.166
Al comma 50, la lettera c), viene così riformulata:
«c) le parole: “detti beni rimangono, anche successivamente all’evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova“ sono sostituite dalle seguenti: “detti beni, successivamente all’evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d’uso, con l’aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire 1 miliardo“».
115.168
Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
«50-bis. Le spese che saranno sostenute a titolo di sponsorizzazione per attività, lavori ed eventi connessi con l’esecuzione del Vertice G-8, previsto nella città di Genova nel mese di luglio dell’anno 2001, quali risultanti da specifici documenti giuridici, rientrano nell’ambito delle spese di pubblicità e di propaganda di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e saranno pertanto interamente deducibili con le modalità ivi previste.
50-ter. Le spese che saranno sostenute a titolo di contributo per l’organizzazione del Vertice G-8 vengono riconosciute quali oneri di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera c-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
2002: – 1.000 milioni; 2003: – 1.000 milioni.
115.169
Sopprimere il comma 51.
115.170
Sarto, Ripamonti, Pieroni, Ronchi, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Semenzato
115.171
«1. L’Ente nazionale per le strade è autorizzato a stipulare una convenzione con la società SARA per il completamento della costruzione e per l’affidamento in gestione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara.
2. All’atto della stipula della convenzione, la società SARA rinunzia d ogni azione giudiziaria comunque conseguente agli effetti del decreto legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. La convenzione produce effetti dalla data della suddetta rinuncia».
115.174
Sarto, Bortolotto, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Ronchi, Semenzato
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
«51-bis. L’infrastruttura di cui all’articolo 50 comma 1 lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere trasformata in superstrada, per meglio attuarele prescrizioni contenute nell’ultino periodo del medesimo articolo 50 comma 1 lettera g). Anche In tal caso sono applicabili, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall’articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
115.173
«51-sexties. È autorizzata la spese di lire 600 miliardi per la costruzione della variante della SS 34 - circonvallazione di Verbania.
115.178
«51-quater. È autorizzata la spese di lire 320 miliardi per l’ammodernamento della strada statale 33 della Valle Vigezzo.
115.179
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
«51-ter. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e all’ammodernamento della strada statale 33 del Sempione dal comune di Varzo al confine di Stato è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi».
Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40)
115.180
«51-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza della SS 549 della Valle Anzasca mediante realizzazione di variante in galleria al chilometro 21+500 nel comune di Ceppo Morelli, l’ANAS provvede alla progettazione dell’opera entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per la realizzazione dell’opera.
115.175
«51-septies. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’allargamento e l’ammodernamento della SS 659 delle Valli Antigorio e Formazza.
115.172
«51-quinquies. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l’allargamento e l’ammodernamento della SS 631 della Valle Cannobina.
115.177
«51-nonies. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il completamento della circonvallazione di Gravellona Toce ed il collegamento con la A25.
115.176
«51-opties. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il completamento dello svincolo di Baveno sull’autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce.
115.181
Al comma 52, sostituire le parole: «commisurati questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «commisurati questi ultimi, oltre che alla occupazione del suolo pubblico, anche al volume, alla superficie, all’impatto visivo ed al danno paesaggistico del mezzo pubblicitario».
Compensazioni Forza Italia (v. em. 1.0.1)
115.182
D’Alì, Ventucci, Costa, Azzollini
Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
«53-bis. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall’articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato.
53-ter. L’articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 30, comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è abrogato. 53-quater. Al secondo comma dell’articolo 18 vengono soppressi sia il seguente periodo: “Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a trentamila abitanti“ sia le parole: “negli altri comuni“».
115.183
Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
«53-bis. All’articolo 32 comma 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere in fine le seguenti parole: “la quota del conque per cento delle somme stanziate per l’attuazione del Piano deve essere destinata a interventi volti a promuovere il rispetto e l’attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità sulle strade di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“».
115.184
«53-bis. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sostiuire le parole: “da lire duecentomila a lire due milioni“ con le seguenti: “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni».
115.185
«53-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 2000 in violazione dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un’oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all’importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31 marzo 2001. a tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l’affissione di manifesti politici al di fuori deiperiodi elettorali».
115.186
«53-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, l’affissione abusiva di manifesti di propaganda politica, fuori del periodo elettorale, è punita con l’ammenda di lire 1.000.000 per ciascun manifesto affisso fuori dagli appositi spazi stabiliti dall’amministrazione comunale. L’ammenda è a carico del gruppo o dell’esponente politico che ne trae beneficio direttamente o indirettamente».
115.188
Al comma 54, dopo le parole: «A valere sulle disponibilità» aggiungere le seguenti: «di tesoreria» e sopprimere le parole da: «a valere su detto fondo contributi» fino alla fine del comma.
115.189
Maceratini, Demasi, Pontone, Cozzolino, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino
Al comma 54 dopo le parole: «e dell’internazionalizzazione» aggiungere le seguenti: «nonchè per il completamento delle infrastrutture necessarie all’allacciamento dell’aereoporto di Pontecagnano (Salerno) con la “A3“ e con i poli industriali della provincia di Salerno».
115.190
Sopprimere il comma 55.
115.191
Al comma 55, sostituire le parole: «30 miliardi» e «40 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi» e «140 miliardi».
Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale, (vedi emend. 2.60).
115.204
Dopo il comma 55, inserire il seguente:
«55-bis. È assegnato alla regione Piemonte un contributo di 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità delle strade provinciali e comunali nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
115.193
Sopprimere il comma 56.
115.192
115.194
Dopo il comma 56 inserire il seguente:
«56-bis. In attuazione dell’accordo di cooperazione economica annesso alla legge 14 marzo 1977, n.73, per la realizzazione e l’avviamento di linee di collegamento marittimo per merci e persone tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia e le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente ai porti della penisola istriana, è stanziata la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003».
Conseguentemente, all’articolo 125, nella tabella D, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modifiche, dalla legge terremoto provincie Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990: art. 6 c.1 reintegro fondo protezione civile 820.2.1.3 – Fondo protezione civile – cap. 9353).
Diminuire di lire 5.000 milioni gli stanziamenti previsti per ciascuno degli anni del triennio.
115.195
Dopo il comma 57 inserire il seguente:
«57. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
115.196
Sostituire il comma 57 con il seguente:
«57. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il termine di cui al comma 7 dell’articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è anticipato al 1o gennaio 2002».
Conseguentemente, alla tabella D, alla voce «Ministero del tesoro», legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, «Prosecuzione interventi per le aree depresse» (cap. 7.2.1.8 – Aree depresse, cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 60.000.000; 2003: – 60.000.000.
115.197
Al comma 57, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi» e le parole: «sedi di autorità portuali» con le seguenti: «marittimi nazionali ed internazionali».
Conseguentemente, all’articolo 125, ridurre di 10 miliardi per l’anno 2001 la tabella B – voce Ministero dei lavori pubblici.
115.198
Maceratini, Bucciero, Specchia, Curto, Maggi, Pedrizzi, Mantica Cusimano, Collino
Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:
«57-bis. Per l’anno 2001 sono stanziati 500 miliardi per investimenti straordinari nei porti di frontiera pugliesi per interventi di adeguamento delle strutture e dei servizi in relazione al notevole afflusso di immigrati extra comunitari».
115.199
Sopprimere il comma 58.
115.200
Cazzaro, Pasquini
115.201
Al comma 58, dopo le parole: «tasso effettivo globale medio dei mutui all’edilizia in corso di ammortamento» con le seguenti: «se più favorevole, applicano ai mutui stipulati negli ultimi dodici mesi».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).
115.279
Bedin, Preda, Lauria Baldassare, Robol
Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
«59-bis. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come prorogato dall’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ulteriormente differito al 30 giugno 2001.
115.227
Preda, Scivoletto, Piatti, Robol, Bedin, Saracco
115.228
«60. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le associazioni e le organizzazioni demandate dalle Regioni all’espletamento del servizio antincendi sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile». Segue compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania.
115.229
«59-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 499, è da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell’acquisto di merci della stessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bollini, etichette e simili. Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).
115.284
«59-bis. Ai titolari di beni, diritti e interessi siti nei territori ceduti alla Iugoslavia, con trattato di pace, nella zona B del territorio libero di Trieste di cui alle leggi del 5 dicembre 1949 n. 1064, 31 luglio 1952 n. 1131, 29 ottobre 1954 n. 1050, al decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955 n. 946, alle leggi dell’8 novembre 1956 n. 1325, 18 marzo 1958 n. 269, 6 ottobre 1962 n. 1969, 2 marzo 1963 n. 387, 6 marzo 1968 n. 193, 14 marzo 1977 n. 73, al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977 n. 772 e alle leggi del 26 gennaio 1980 n. 16 e del 5 aprile 1985 n. 185 è corrisposto dal Ministro del tesoro, entro il 30 giugno 2001, l’indennizzo definitivo sulla base dell’equo prezzo medio dei beni nell’anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici».
Conseguentemente alla tabella A, ridurre gli stanziamenti relativi al Ministero del tesoro per l’anno 2001, di lire 500 miliardi.
115.246
Sarto, Ripamonti, Manconi
«59-bis. Al fine di consentire la conclusione degli interventi a carattere umanitario di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 2001».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 40.
115.266
«59-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2 e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito nella legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001».
115.251
Maceratini, Palombo, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«59-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2 e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001».
115.335
Diana Lorenzo
«59-bis. L’articolo 1, comma 5, della legge 20 aprile 2000, n. 97, va così modificato: «5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11 e dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 30 giugno 2001».
115.272
«59-bis. Per un programma di investimenti per la realizzazione della trasversale “Delle Serre“, provincia di Vibo Valentia in Calabria e della viabilità di collegamento, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale decorrente dal 2001, per lire 20 miliardi.
2001: – 40.000
2002: – 27.000 2003: – 20.000
115.273
«59-bis. Per un programma di investimenti per l’ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106 “ionica“, costituente l’itinerario internazionale L90, e della viabilità di collegamento sono autorizzati limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.
2001: – 200.000
2002: – 270.000 2003: – 300.000
115.259
Dopo il comma 59, inserire il seguente:
«59-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, va intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di gravità. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati: quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il cinquanta per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano e per il restante cinquanta per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti; quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ex articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’ottanta per cento a favore dei comuni territorialmente interessati e per il restante venti per cento a favore delle relative province. Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza dover attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».
115.343
Viviani, Pizzinato, De Guidi, Preda
«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell’obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l’anno 2001».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 30.000
2002: – 2003: –
115.334
Conseguentemente, nella tabella C, la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 165 del 1999 – Agea è ridotta della stessa cifra.
115.332
Pelella
Conseguentemente, nella tabella C, la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter è ridotta della stessa cifra.
115.330
Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 165 del 1999 – Agea è ridotta della stessa cifra.
115.257
«59-bis. Al fine di consentire alla Fondazione Ig Students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell’obbligo scolastico fino a 26 ani di età, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l’anno 2001»
115.265
«...-bis. Al fine di consentire alla Fondazione IG Students lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la realizzazione di progetti di formazione imprenditoriale per la creazione e la gestione di imprese in laboratorio a favore di studenti, dal termine dell’obbligo scolastico fino a 26 anni di età, è concesso alla Fondazione stessa un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l’anno 2001.»
Conseguentemente diminuire di un pari importo I’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro nella Tabella A (Fondo speciale di parte corrente).
115.263
115.256
Dopo il comma 59, inserire i seguenti:
«59-bis. Tutte le imprese costituite nell’ambito del Programma di formazione permanente IG Students, gestito dalla Fondazione no profit IG Students sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale del 22 settembre 1999, sono esonerate da qualsiasi adempimento e tassazione in relazione alle imposte dirette alle imposte indirette e all’imposta sul valore aggiunto.
59-ter. Non concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile dei percipienti:
a) i dividendi distribuiti dalle imprese di cui al comma che precede;
b) i compensi a qualsiasi titolo corrispondenti dalle imprese di cui al comma che precede a favore dei soggetti che partecipano alla loro costituzione».
115.208
Dopo il comma 59, aggiungere i seguenti:
«59-bis. Lo Stato italiano concorre, con le modalità di seguito descritte, alle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della nascita di Enrico Dell’Acqua, pioniere dell’esportazione italiana, da svolgersi nel comune di Busto Arsizio, nel corso del triennio 1999-2001.
59-ter. Nel quadro delle celebrazioni l’Associazione denominata “Centro studi Enrico Dell’Acqua“, in considerazione delle proprie finalità statutariem vole a favorire e promuovere, senza scopo di lucro, iniziative di studio e di ricerca per l’approfondimento e la divulgazione dei temi e dei problemi relativi all’export, è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:
a) organizzazione di un convegno sull’export meccano-tessile, che coinvolga prevalentemente le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e privati, gli organi di stampa e gli operatori più rappresentativi del settore;
b) indizione di un concorso di tesi di laure su Enrico Dell’Acqua, riservato agli studenti iscritti alle università aventi sede nelle città di Milano, Pavia, Novara e Castellanza; c) indizione di un premio giornalistico finalizzato all’interpretazione e alla valorizzazione della figura umana e imprenditoriale di Enrico Dell’Acqua; d) organizzazione della ressegna “Busto Expo 2000“, in prospettiva storico-culturale-industriale-informatica, da avviare nel 1999 e da atuare nel 2001, al fine di progettare il futuro imprenditoriale in un rinnovato quadro economico internazionale.
59-quater. Per dette iniziative lo Stato concorre con un contributo all’Associazione “Centro studi Enrico Dell’Acqua“ pari a lire 200 milioni per l’anno 2001, lire 730 milioni per l’anno 2002 e lire 200 milioni per l’anno 2003».
Compensazioni del Grupo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.342
Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Micele, Battafarano, Veraldi, Camo
«59-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, la somma di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, è destinata al censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali delle regioni italiane della Magna Grecia: Puglia, Basilicata e Calabria».
115.249
«59-bis. In relazione al ruolo di rappresentanza svolto nella capitale dello Stato dal Teatro dell’Opera di Roma, fondazione di diritto privato, è disposta a favore dello stesso teatro l’erogazione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali), apportare le seguenti modifiche:
2001: – 15.000
2002: – 15.000 2003: – 15.000
115.268
Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Veltri, Veraldi, Marini
«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2001 per l’istituzione di nuovi teatri nel Mezzogiorno»,
115.250
Cortiana
«59-bis. Al fine di promuovere la produzione di tabacco di qualità, la riconversione delle produzioni tabacchicole in produzioni biologiche certificate, la formazione di figure specialistiche nel settore del tabacco da impiegare in altre filiere alternative al tabacco, nonché l’integrazione delle attività di produzione con quelle turistiche e culturali presenti sul territorio, è autorizzata la concessione a favore della Fondazione per il museo storico e scientifico del tabacco un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascun anno del triennio 2001-2003».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2001 l’accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
115.321
Peruzzotti, Brignone, Moro
«59-bis. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è aggiunta la seguente: “b-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l’educazione, lo sviluppo della personalità, l’assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia».
115.322
«59-bis. Nell’anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Le Regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie».
115.324
«59-bis. Nell’anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni sulla base della popolazione scolastica iscritta nell’anno scolastico precedente a quello del finanziamento. Le Regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie».
115.325
«... All’articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: “Per il periodo 3 ottobre 2000, 31 dicembre 2000“, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 3 ottobre 2000“. All’articolo 6, comma 1 del medesimo decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: “e fino al 31 dicembre 2000“ sono soppresse». Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
115.326
«... All’articolo 6, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: “e fino al 31 dicembre 2000“ sono soppresse.
Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
115.328
«... All’articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, le parole: “Per il periodo 3 ottobre 2000, 31 dicembre 2000“, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 3 ottobre 2000“».
115.222
«59-bis. Ai soggetti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ai quali siano attribuiti permanentemente, in forza di leggi o regolamenti, giusta l’articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1988, n. 447, le funzioni di Polizia Giudiziaria previste dall’articolo 55 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36. L’attribuzione delle funzioni di Polizia Giudiziaria deve essere annotata sulla Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione statale, ovvero su apposita tessera o altro documento di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, a cura dell’Ufficio, anche se periferico, dove il soggetto interessato presta servizio»
115.356
Pardini, Falomi, Figurelli
Aggiungere, in fine, il seguente:
«59-bis. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l’economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l’anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell’interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 55.000;
2002: – 80.000.
115.354
«59-bis. Per l’anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
59-ter. A decorrere dall’anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all’articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto ministeriale 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
115.317
D’Alessandro Prisco
«59-bis. La carica di sindaco, presidente della provincia, consiglire comunale, provinciale o circoscrizionale non è incmpatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 203».
115.314
«59-bis. Per gli amministratori dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n 317, le regioni adeguano la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Fino all’approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare gli amministratori dei consorzi in aspettativa non retribuita, con oneri previdenziali a carico degli stessi consorzi. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti enti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all’articolo 79 del Testo Unico».
115.247
Semenzato, Boco, Ripamonti
«59-bis. Al fine di consentire il puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a decorrere dall’anno 2003, un fondo destinato a far fronte alle spese derivanti dall’attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l’anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.»
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di lire 32.500 milioni per l’anno 2003.
115.258
«24. Le disposizioni previste dal decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995, n. 2, e le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni nella 27 ottobre 1995, n. 438, si applicano per le popolazioni delle Regioni colpite dalle alluvioni dell’ottobre 2000.» A copertura mediante l’inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 87.
115.267
Lorenzi, Monticone
«59-bis. Nell’ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 20012003, al fine di proseguire gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi, e ad integrazione di quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 3 agosto 1998, n. 315, in favore della sede decentrata del Politecnico di Torino nella città di Mondovì, al comune di Mondovì viene assegnata la somma di lire 1 miliardo per l’esercizio 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, finalizzati specificatamente ad opere ed interventi di edilizia per la trasformazione in struttura universitaria della ex Caserma Galliano nella Cittadella Storica a Mondovì Piazza».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1 miliardo per l’esercizio 2001 e a 10 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e ricerca scientifica.
115.269
De Martino
Dopo l’ultimo comma aggiungere il seguente:
«... Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi del Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da ripartirsi con delibera Cipe sulla base degli stati di attuazione dei singoli interventi accertati dall’Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
115.341
Veltri, Lambardi Satriani, Veraldi, Marini, Camo, Micele, Pappalardo, Figurelli, Iuliano, Donise, Battafarano
«59-bis. Gli oneri per il completamento delle Università degli Studi nel Mezzogiorno sono posti a carico delle risorse stanziate dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse di cui all’articolo 1, comma 1, della suddetta legge in misura pari a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
115.274
«59-bis. A decorrere dal 2001, alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi pari a 30 miliardi di lire annue.
59-ter. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11, è insrito il seguente:
“11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica, di cui siano documentate per data e contenuto, edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di lire 30 miliardi a decorree dal 2001. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis“. 59-quater. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a), e comma 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il riferimento ai costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi deve intendersi nel senso che la commisurazione dei contributi avviene rapportando i costi al periodo di attività editoriale svolta negli esercizi interessati e considerando mese intero di effettivo esercizio il periodo di attività editoriale svolta per porzioni di mese superiore ai quindici giorni».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:
2001: – 60.000;
2002: – 60.000; 2003: – 60.000.
115.275
Figurelli, Migone
«59-bis. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
115.275 (Nuovo testo)
«59-bis. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
115.276
«59-bis. All’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 71, così come aggiunto dall’articolo 1-bis del decreto legge 25 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: “31 dicembre 1999“ sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2002“».
115.202
«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
115.301
«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
115.277
Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«59-bis. È abrogata la lettera e) del comma 6, dell’artlcolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).
115.280
Napoli Roberto, Mundi, Nava, Cimmino, Lauria Baldassare, Pelella
60. Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 1992 n. 217, è sostituito dal seguente: Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all’atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all’articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, come definite al precedente comma 1, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
115.281
Cimmino, Lauria Baldassare, Napoli Roberto
Aggiungere infine il seguente comma:
«Al terzo comma dell’articolo undici del decreto legislativo n. 507/93, aggiungere infine le parole: “che rappresenta il comune anche in sede contenziosa“».
115.282
Cimmino, Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Nava
«59-bis. Al primo comma dell’articolo ventuno del decreto legislativo n.507 del 1993, alla prima riga aggiungere infine le parole: «purchè effettuate direttamente».
115.285
Aggiungere infine i seguenti commi:
«Al primo comma dell’articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993 sostituire le parole: in cui è circoscritto“, con le parole: “che comprende“.
“Al primo comma dell’articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, aggiungere infine le seguenti parole: “purchè riferiti al medesimo soggetto reclamizzato“».
115.291
«Al quinto comma dell’articolo tre del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo le parole: “a norma di legge“, aggiungere le parole: “e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno“».
115.292
«Al sesto comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: “non superiore ai quattro mesi“, con le parole: “non inferiore a quattro mesi“.
115.295
«Al primo comma dell’articolo quattro del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: “comuni delle prime tre classi“, con le parole: “comuni delle prime quattro classi“».
115.287
«Al terzo comma dell’articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo la parola: “polifacciali“, aggiungere le seguenti: “compresi i bifacciali“».
115.286
«Al quinto comma dell’articolo sette del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire le parole: “al medesimo soggetto passivo“, con le parole: “al medesimo soggetto reclamizzato“».
115.288
Cimmino, Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
«60. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, dopo il comma 3, inserire il seguente: “4. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica e dell’arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l’installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti 61. All’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, capo I, sopprimere le parole: “comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio“».
115.293
«Al nono comma dell’articolo ventidue del decreto legislativo n. 507 del 1993 sostituire le parole: “tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d’oneri di cui all’articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio“, con le parole: “la maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio“».
115.294
«L’articolo trentacinque del decreto legislativo n. 507 del 1993 è soppresso».
115.297
«60. In conformità con gli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana un decreto che preveda l’apposizione nella Home-page di tutti i siti internet afferenti il gioco d’azzardo la dicitura “ proibito in Italia, ogni trasgressore sarà punito in base alle disposizioni vigenti sul gioco d’azzardo“».
115.338
Maritati, Erroi, Manzella, Bonavita
Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
«59-bis. Al comma quarto dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, nonché al comma primo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650 le parole “perito agrimensore“ sono soppresse e sostituite da “agrotecnico“».
115.323
59-bis. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1973, n. 650, le parole “perito agrimensore“ sono sostituite dalla parola “agrotecnico“».
115.248
«59-bis. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, nonché al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole “perito agrimensore“ sono sostituite dalla parola: “agrotecnico“».
115.296
«60. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole “perito agrimensore“ sono soppresse e sostituite dalla parola “agrotecnico“».
115.298
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Roberto, Piredda, Zanoletti
«60. Fermo restando il numero massimo di alloggi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata e la cubatura complessiva dell’intervento, i comuni interessati alla realizzazione dei programmi di cui all’articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, possono effettuare, con delibera consiliare, una diversa ripartizione delle cubature non fruenti di contributo pubblico, previste all’interno del programma».
115.299
Cimmino, Lauria Baldassare, Nava
«60. Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999 concernente: “Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal 2001 i termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono quelli specificati nel decreto del Ministero delle comunicazioni del 29 settembre 1000 concernente: “Bando di concorso previsto dall’articolo 1 del decreto 21 settembre 1999, n. 378, per l’attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L’erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno“.
Viene soppressa la lettera h) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto 29 settembre 2000 del Ministero delle comunicazioni concernente: “Bando di concorso previsto dall’articolo 1 del decreto 21 settembre 1999, n. 378, per l’attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448“».
115.306
Cimmino, Lauria, Mundi, Napoli Roberto
«Fermo restando quanto disposto dagli articoli 163, n. 2, 414, n. 2 e 480, secondo comma del codice di procedura civile, gli atti ed i ricorsi promossi nei confronti di Enti gestori forme di previdenza ed assistenza obbligatorie devono contenere l’indicazione del codice fiscale, della data di nascita, nonchè della residenza anagrafica dell’attore o del ricorrente».
115.310
Di Benedetto, Napoli Roberto, Mundi, Nava
«All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 1, le parole: “una somma non superiore all’1,5 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “Una somma non superiore al 5 per cento“.
All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 2, sostituire le parole: “la percentuale effettiva nel limite massimo dell’1 per cento“ con le seguenti: “la percentuale effettiva nel limite massimo del 5 per cento“. All’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificare il primo capoverso del comma 3 con le seguenti parole: “qualora la progettazione sia affidata al proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale“».
115.312
Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava, Misserville
«Ai fini della valutazione relativa al risarcimento del danno alla persona, gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari, sono conferiti esclusivamente a specialisti in medicina legale e delle assicurazioni o a specialisti in medicina del lavoro».
115.313
Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino
Le notificazioni degli atti, dei ricorsi, delle sentenze e di ogni altro provvedimento di natura giurisdizionale, nei confronti degli Enti esercentiforme di previdenza ed assistenza obbligatorie debbono essere effettuate presso la Sede legaledell’ente, nonchè presso la Sede dello stesso territorialmente competente a liquidare la prestazione ovvero innanzi a cui si è svolto o si sarebbe dovuto svolgere il procedimento amministrativo previsto dalle leggi speciali in materia».
115.315
«59-bis. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell’industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di disillazione dei petroli, un contributo pari all’80 per cento delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo,nei limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali.
Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell’articolo 36, della legge n. 144 del 1999, per i semilavorati ed i produttori finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7.“;
b) il primo periodo del comma 6, è sostituito dal seguente: “L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società fiannziaria industriale Rinascita sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilanciostatalealla SFIRS“».
115.320
«59-bis. Le risorse finanziarie conferite ad FS spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche della legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 10, comma 1; dalla legge 18 luglio 1998, n. 194, articolo 3, comma 2; dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, articolo 4, comma 1, come specificamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, articolo 3, commi 5 e 7 e dall’articolo 6, comma 1, sono attribuite ad FS spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi».
115.329
«... Il comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: “Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,l’aliquota è stabilita nella misura dell1 per cento“».
Conseguentemente, sopprimere il comma 9 dell’articolo 5. Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
Manzi, Marino, Marchetti
«59-bis. Al fine di favorire la positiva e rapida conclusione dell’iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-45 è riconosciuto all’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Iom), ufficio di Roma un contributo di lire 700 milioni per ciascun anno del biennio 2001-2002».
Conseguentemente, sopprimere il comma 40 dell’articolo 115.
115.336
«I termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 266 del 27 settembre 2000, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall’agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla Società poste italiane».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».
115.337
«Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per ilperiodo di durata dell’incarico di sovrintendente, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio“».
115.339
«59-bis. È riconosciuto per ilbiennio 2001 e 2002 un contributo di lire 200 milioni annui al Centro mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi“ di Recanati».
Conseguentemente, sopprimere il comma 40.
115.340
Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:
«59-bis. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. “Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell’Obiettivo 1“.».
Conseguentemente, alla tabella C, l’accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978 è ridotto per il seguente importo:
2001: – 40.000.
115.344
«La tabella III prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è modificata come segue: a) nell’articolo relativo al “Tipo di supporto“, dopo la voce: “per ogni dischetto informatico“ è aggiunta la seguente: “per ogni compact disc“;
b) nell’elenco relativo al “Diritto di copia forfettizzato“, dopo la cifra: “7.000“ è aggiunta la seguente: “500.000“ in corrispondenza della voce: “per ogni compact disc“ di cui alla precedente lettera a).
Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunto il seguente: “3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, quanto meno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze“.».
115.345
«Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l’anno 2001 da iscrivere nello Stato di previsione del Ministero della giustizia».
“Conseguentemente, ridurre la tabella B di lire 60.000 milioni utilizzando l’accantonamento del Ministero della giustizia per l’anno 2001.
115.346
Dopo il comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:
«59-bis. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: “Malpensa 2002“ sono aggiunte le seguenti: “nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di malpensa 2000“».
115.347
«59-bis. Per le finalità di cui all’articolo 8, lettera d), della legge 30 novembre 1998, n. 413, concernenti l’adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione con velivoli atti ai compiti di vigilanza, ricerca e soccorso di propria competenza, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi».
All’onere del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo dell’accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione di parte conto capitale quanto a lire 3 miliardi per l’anno 2001 e quanto a lire 2 miliardi per l’anno 2002.
115.351
«L’articolo 19 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è così modificato: –“Art. 19. – Il comma 1, è sostituito dal seguente: ‘1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte ovvero presso le sedi della ex DGMCTC in sedute esclusive ed in orario straordinario. In ambedue i casi il personale sarà compensato con una indennità a corpo, aumentata, ove ricorra, di una indennità oraria commisurata alla diaria di missione e della retribuzione per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Tutti i suddetti oneri saranno a carico dei richiedenti’“».
115.352
«L’articolo 19 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, è così modificato: –“Art. 19. – Il comma 3, è sostituito dal seguente: ‘3. La misura dell’indennità a corpo di cui al punto 1 del presente articolo è fissata con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il ministero del tesoro ed è adeguata alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita’“».
115.355
«59-bis. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, per l’anno 2001 l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci è ridotta di lire 200.000 per mille litri di prodotto».
115.357
Dopo l’articolo 115, aggiungere il seguente:
“1. Fino all’affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l’Ente nazionale per l’aviazione civile può autorizzare, su richiesta, il soggetto titolare della gestione parziale aeroportuale, anche in regime precario, all’occupazione ed all’uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando, anche con programmi pluriennali, la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2, all’attività di gestione e sviluppo dell’aeroporto, con priorità per gli interventi relativi alla sicurezza, alla tutela ambientale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè alla operatività delle infrastrutture aeroportuali, anche ai fini della delocalizzazione delle strutture dell’aviazione generale e dello svolgimento dei servizi antincendio ai sensi dell’articolo 40 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l’anticipata occupazione dei beni demaniali, pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, il cui importo, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all’articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è acquisito all’erario“».
115.358
«Per il potenziamento delle attività ispettive e di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostenze pericolose, da parte della Capitaneria di Porto è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, dotato di lire 5 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A (articolo 125) relativamente all’accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.
115.211
Al comma 59, aggiungere il seguente:
«59-bis. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l’anno 2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente è impiegata per far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito della cosiddetta malattia della “lingua blu“».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2001: – 100.000.000.000.
115.217
Al comma 59, in fine, aggiungere il seguente:
«59-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge 266 del 1997 è aggiunto il seguente: “Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.209
«59-bis. In deroga alla normativa vigente, ai Patti patrimoniali ubicati nelle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre 2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese) relativo al periodo di programmazione dell’utilizzazione dei fondi strutturali 1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre 1997». Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.218
Al comma 59, aggiungere, in fine, il seguente:
«59-bis. Per le esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate dell’autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Conseguentemente alll’articolo 125, tabella C, voce: legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in
via di sviluppo e decret-legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243 del 1993 apportare le seguenti variazioni: 2001: – 300.000;
2002: – 300.000; 2003: – 300.000.
115.219
«59-bis. Per il ripristino e l’ammodernamento delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell’ottobre 2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tale contributo sarà ripartito tra le regioni interessate in rapporto all’entità dei danni subiti; le regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle province ed ai comuni interessati dall’alluvione per il ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.220
«59-bis. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione dell’eurotassa». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.224
«59-bis. Per la realizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, il CIPE destina annualmente una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse disponibili.
Alle stesse finalità sono destinati i fondi rinvenienti nel cap. 8661 (UPB 6.2.1.10) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dal rimborso comunitario dei progretti compresi nel quadro comunitario di sostegno 94/99 – Programma Operativo Risorse Idriche – già finanziati dal soppresso Intervento Straordinario nel Mezzogiorno».
115.225
Al comma 59, inserire il seguente:
«60. A partire dall’anno 2001, una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinata al funzionamento ed alle attività conoscitive ed informative dell’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e costituito presso il Ministero dei lavori pubblici dall’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
115.226
«60. A far data dal 1º gennaio 2001, fermo restando gli obblighi di cui all’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il quindici per cento del canone annuo per l’estrazione di sale dai giacimenti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è direttamente versato dal concessionario ai comuni interessati dalla coltivazione per essere destinato esclusivamente al miglioramento territoriale, alla tutela ambientale dei rispettivi territori ed al ripristino della viabilità e delle infrastrutture.
La ripartizione delle entrate di cui al primo capoverso e la disciplina delle modalità di versamento è effettuata d’intesa tra il Ministero delle finanze e gli stessi comuni interessati».
115.221
«60. Nella lettera h), comma 1, dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall’articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole: “nonchè nei pubblici servizi“». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.349
Pappalardo, Ferrante, Dentamaro
«59-bis. Al fine di far fronte agli impegni assunti al “Tavolo n. 4 immagine della regione Puglia“ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di lire 4.255 milioni da assegnare all’ENIT che provvederà al relativo trasferimento alla regione Puglia».
Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – capitoli 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – capitolo 7051): 2001: – 4.255.
115.278
Maceratini, Bucciero, Curto, Maggi, Specchia, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
«59-bis. Per rendere realizzabile la donazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 febbraio 2000, n. 36, alla città di Bari del “Patiglione Italia“ all’Expo di Hannover 2000, e quindi il trasporto, la ricostruzione e la resa in funzionalità culturale dello stesso, anche a mezzo di eventuali accordi internazionali, nel luogo scelto dal comune di Bari ed accettato dalla Commissione parlamentare, viene prorogato fino al 31 ottobre 2001 il funzionamento del Commissariato istituito con l’articolo 2, comma 3, della legge stessa».
115.311
Nava, Napoli Roberto, Mundi
All’articolo 115, aggiungere il seguente:
«Ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 208 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ad esclusione dei comuni capoluoghi di provincia, delle comunità montane e delle unione di comuni, sono abilitate all’esercizio di tesoreria degli altri enti locali le società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale non inferiore a lire 3 miliardi, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria ed i servizi di incasso e di pagamento, iscritte quali intermediari abilitati all’Ufficio italiano cambi e che, nell’ultimo esercizio sociale, abbiano sviluppato flussi finanziari per servizi di incassi per conto di enti pubblici non inferiori a lire 4 miliardi».
115.244
«59-bis. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state avviate le iniziative dei comuni ed è stato deliberato il parere favorevole delle regioni nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
59-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, sentiti i comuni interessati, propongono le delimitazioni delle circoscrizioni provinciali. Il Governo è delegato ad emanare, entro i sei mesi successivi, con l’osservanza dei criteri e dei princìpi direttivi di cui all’articolo 16 della legge n. 142 del 1990, i decreti per le delimitazioni territoriali delle circoscrizioni provinciali di cui al comma 1 e per tutti gli atti connessi all’istituzione delle nuove province. 59-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 59-bis e 59-ter è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. A decorrere dal 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre gli stanziamenti relativi al Ministero dell’interno per gli anni 2001, 2002 e 2003 di lire 10 miliardi.
115.207
«All’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 62 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, le parole: “31 dicembre 2000“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2001“».
115.206
«È abrogato l’articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244».
115.206 (Nuovo testo)
«È abrogato l’articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244». A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’applicazione del trattamento fiscale previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
Conseguentemente, ridurre di 2 miliardi annui l’accantonamento di tabella A del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2002.
115.308
All’articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente:
«... Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un’altra DOCG; da una DOC ad un’altra DOC; da una IGT ad un’altra IGT; purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest’ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».
Alll’articolo 115, aggiungere, in fine, il seguente:
«61. Al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, articolo 3, comma 2, lettera c), concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo le parole: “indennità sostitutive“ aggiungere: “corrisposte ai lavoratori o ad unità produttive ubicate in zone manchino strutture o servizi di ristorazione“».
115.260
Preda, Robol, Bedin, Saracco
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«La norma contenuta nell’articolo 21 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore anche quando il socio sovventore sia persona giuridica».
115.261
«Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere: “La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici“».
115.262
«La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all’articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».
115.264
Biscardi, Monticone, Masullo, Lombardi Satriani, Lorenzi, Bruno Ganeri, Bergonzi, Donise, Pappalardo
«24. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il 2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. I progetti sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle regioni dell’obiettivo 1, come definite in base al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999».
115.245
«59-bis. Viene istituito nell’area industriale siderurgica di Genova-Comigliano, di concerto con gli enti locali interessati, un Centro Studi per lo sviluppo sostenibile, con la finalità di elaborare progetti di innovazione ecologica, tecnologicamente avanzati, in un processo interattivo per il nuovo lavoro, l’ambiente e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di fimzionamento del Centro di cui al presente comma».
Conseguentemente, all’articolo 5, comma 15, sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «9,5 miliardi».
115.307
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
«60-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. A pena di decadenza, i componenti del consiglio di amministrazione della Sviluppo Italia S.p.A., durante il loro mandato, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nei settori in cui opera la Sviluppo Italia S.p.A.. I componenti del consiglio di amministrazione, altresì, non possono essere parenti entro il terzo grado di membri di organi costituzionali dello Stato“».
115.243
Dopo il comma 16, aggiungere in fine il seguente:
«16-bis. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni».
Conseguentemente, all’articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 250 miliardi.
115.242
«60. Per favorire l’adeguata valorizzazione delle risorse economiche e sociali e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei sistemi turistici locali in montagna sono concesse agevolazioini, secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, a favore dei programmi di investimento per l’ammodernamento, l’ampliamento, la sostituzione l’innovazione degli impianti di trasporto a fune e il miglioramento dei livelli di sicurezza e qualità del servizio, a valere sul Fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori gli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell’articolazione territoriale, della tipologia e dell’impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonchè le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato. Per le finalità di cui al presente articolo a decorere dal 2001 è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi utilizzando il residuo stanziamento del Fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140».
115.241
Concorrono a determinare il volume degli investimenti agevolati di cui al comma 1 anche le strutture, le aree e gli impianti annessi, complementari ed accessori gli impianti a fune e ad essi funzionalmente collegati. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, tenuto anche conto dell’articolazione territoriale, della tipologia e dell’impatto ambientale delle iniziative, i meccanismi di valutazione delle domande e i criteri di formazione delle graduatorie da parte degli enti decentrati competenti a gestire le risorse assegnate e il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonchè le spese ammissibili per la predisposizione e la realizzazione del programma agevolato. Per le finalità di cui al presente articolo a decorere dal 2001 il Fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per un imorto pari a 5 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B richiamata, la voce Ministero del tesoro è ridotta del seguente importo:
115.290
«60. È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore della regione Valle d’Aosta affinchè provveda, entro il 2002, all’effettuazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny». Conseguentemente, all’articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero della difesa – La voce: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 – Contributi ad enti e altri organismi – cap. 4091) è diminuita del seguente importo:
2001: – 2.500;
2002: – 2.500.
115.289
«60. È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore della regione Valle d’Aosta affinchè provveda, entro il 2002, all’effettuazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny».
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 1, tabella A, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire del seguente importo:
115.302
Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. Per la realizzazione della sede decentrata di Mondovì (CN) del Politecnico di Torino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e 5 miliardi per gli anni 2002 e 2003.
Conseguentemente alla Tabella C – Legge 249 del 1997 – Istituzione della autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni radiotelevisivo (3.1.2.22 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cap. 2060):
115.303
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:
«16-bis. Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato il limite di impegno quindicinale per l’ammontare di lire 30 miliardi annui con decorrenza dall’anno 2001 all’anno 2015 per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento dell’opera.
Conseguentemente, Legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350):
115.309
Volcic, Camerini
«59-bis. Al fine di garantire l’ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003, alla Ferrovie dello Stato S.p.A. un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l’elettrificazione della ferrovia Casarza-Portogruaro. Il finanziamento è così suddiviso: 2001: – 3 miliardi;
2002: – 3 miliardi; 2003: – 4 miliardi.
A seguito dell’emendamento la tabella B viene così modificata: Ministero dei trasporti e della navigazione:
2001: – 3 miliardi;
115.316
«59-bis. L’artiolo 11 della legge 1º dicembre 1986, n. 879 recante “Disposizioni per il completamento della ricostruzione nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità“ viene integrato con il seguente comma: “6. All’Università degli studi di Udine istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, al fine di contribuire al progresso civile, sociale ed alla rinascita economica del Friuli è assegnato un finanziamento straordinario di 6.000 milioni di lire per l’anno 2001 per la realizzazione di iniziative di ricerca coerenti con il Piano Nazionale delle Ricerche, ove adottato, con particolare riferimento al settore delle biotecnologie“».
A seguito dell’emendamento, la tabella A viene così modificata: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: anno 2001: – 12.000.
115.213
«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l’ammodemamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona».
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
115.304
«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l’ammodernamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001:– 60 miliardi;
2002: – 60 miliardi; 2003: – 50 miliardi.
115.305
«59-bis. Per la realizzazione della galleria del Tenda collegamento internazionale Italia-Francia (Strada statale n. 20 Colle di Tenda) è autorizzata la spese di lire 50 miliardi per l’anno 2001, lire 60 miliardi nell’anno 2002 e lire 20 miliardi nell’anno 2003.
Conseguentemente, alla tabella D, legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato; settore 11 (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7350):
2002: – 60.000; 2003: – 20.000.
115.318
Maconi, Bernasconi, Besostri, Duva, Montagna, Piatti, Pizzinato, Smuraglia, Squarcialupi, Vedovato
«59-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti modifiche:
2001: – 100.000;
2002 :- 133.000; 2003: - 100.000.
115.319
«59-bis. Per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, quale collegamento ferroviario con l’aeroporto intercontinentale di Malpensa, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l’anno 2001».
Conseguentemente alla Tabella B, articolo 125, comma 1 apportare le seguenti variazioni: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:
2001: – 50.000.000.
115.327
«59-bis. Per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla Valle Camonica alla Valtellina ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 2 maggio 1990, n. 102 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).
115.348
«59-bis. Il Ministero del tesoro, relativamente alla liquidazione del Consorzio del canale di Milano-Cremona-Po di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 giugno 2000, provvede a che l’Azienda per i porti di Cremona e Mantova, che persegue fini di realizzazione e promozione di opere idroviarie, incorpori il patrimonio ed il personale del sopraddetto Consorzio succedendo in tutti i rapporti giuridici».
115.216
«59-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, il CIPE destina a favore della regione autonoma della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30 miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il rilancio dell’industria sarda di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell’Unione europea». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.214
«59-bis. Al fine di finanziare ulteriormente i “Programmi Straordinari di edilizia residenziale“ di cui alla legge 203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto capitale per l’anno 2001.
16-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2000 convertito nella legge n. 97 del 2000 è prorogato al 31 aprile 2001».
115.223
«59-bis. Per la messa in sicurezza della strada provinciale per il comune di Colloro (Parco nazionale della Val Grande) per un importo pari ad un miliardo si provvede. Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.210
«59-bis. Per la realizzazione del collegamento stradale, denominato corridoio «Tirreno-adriatico» nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada statale Bifemina, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all’Anas l’importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 2001 e 2003. Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
115.212
«59-bis. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342 da Como a Varese.
Conseguentemente all’articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: – 240 miliardi;
2002: – 190 miliardi; 2003: – 120 miliardi.
115.353
«59-bis. Il comma 2 dell’articolo 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell’itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l’ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, per un importo di lire 300 miliardi, da ripartire in dieci anni a partire dal 2001“».
115.230
«59-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche“ aggiungere le parole “e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche“, e dopo le parole “si detrae dall’imposta lorda“ aggiungere le parole “per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d’impresa“;
b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole “per gli impianti a metano“ sono inserite le seguenti “nonché le spese sostenute per l’installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36“; c) nel terzo periodo del comma 1, le parole “nonché all’adozione di misure antisismiche“ sono sostituite dalle parole “all’adozione di misure antisismiche“ e, dopo le parole “in particolare sulle parti strutturali“, aggiungere le parole “nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in base alla normativa vigente“».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
115.350
b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole «per gli impianti a metano» sono inserite le seguenti parole «nonché le spese sostenute per l’installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; c) nel secondo periodo del comma 1, le parole “nonché all’adozione di misure antisismiche“ sono sostituite dalle parole “all’adozione di misure antisismiche“ e, dopo le parole “in particolare sulle parti strutturali“, aggiungere le parole “nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in base alla normativa vigente“».
115.0.18
Dopo l’articolo 115, è aggiunto il seguente:
“1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con Ull numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turisticoalberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000; e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000; f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma I sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura. 4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI Radiotelevisione italiana spa. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si provvede con l’aumento dello 0,2 per cento dell’aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell’Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60“».
115.0.1
(Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna)
2. Il credito d’imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l’utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo del gas metano. 3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d’imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l’utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo del gas metano. 4. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, d’intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d’imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto».
115.0.2
Cortiana, Semenzato, Pieroni, De Luca Athos, Ripamonti
2. Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per i medesimi due periodi, devono essere liberate integralmente, fermo l’obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo sia dovuto a seguito del risultato della compensazione nazionale. 3. Le regioni e le province autonome sono tenute ad effettuare il recupero mediante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, nel caso in cui il produttore debba versare il prelievo supplementare. 4. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli, eseguiti in sede di compensazione nazionale delle campagne lattiere 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l’AGEA è autorizzata a provvedere alla restituzione ai produttori delle somme versate in eccedenza: tale operazione è a carico della gestione finanziaria dell’AGEA. La medesima autorizzazione si intende anche per le campagne 1997-98 e 1998-99. 5. La revoca del provvedimento di erogazione degli aiuti o contributi comunitari o nazionali effettuata dall’AGEA costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, maggiorati degli interessi, calcolati a decorrere dalla data della indebita percezione. 6. L’Agenzia può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e della sospensione prevista dall’articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 7. All’articolo 12-bis del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 165, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. In particolare, a decorrere dalla data di istituzione dell’Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura, le disposizioni di natura tributaria riferibili all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si applicano alla medesima Agenzia, equiparata ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato.
1-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1-bis, gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati ai sensi del presente decreto si intendono destinati al sostegno della produzione agricola e non sono imponibili ai fini IVA“.
8. All’AGEA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».
115.0.3
Gambini
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;
b) opere strettamente necessarie all’abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.
3. Lo scorporo delle aliquote previste dall’articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria».
115.0.4
2. I fondi derivanti dalle revoche esercitate ai sensi del precedente comma 1, parte prima, unitamente allo stanziamento di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ripartiti fra le regioni e finalizzati all’attuazione di programmi regionali a sostegno dell’impiantistica sportiva, in conformità di quanto previsto dall’articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. 3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono attuati attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il credito sportivo, assistiti da contribuzione della Regione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vi ente al momento della emanazione dei programmi regionali.
115.0.7
Bruno Ganeri, Camo, Centaro, Lombardi Satriani, Meduri, Veltri, Veraldi
Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:
(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)
2. I comuni debbono procedere all’assunzione (di cui al comma l) per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall’articolo 36 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell’anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali. 3. L’accesso sarà subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione. 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell’istruzione secondaria di primo grado. 5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell’interessato.
115.0.5
115.0.5 (Nuovo testo)
2. I comuni possono procedere all’assunzione (di cui al comma 1) per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall’articolo 36 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell’anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali. 3. L’accesso sarà subordinato a domanda da parte del messo di conciliazione. 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell’istruzione secondaria di primo grado. 5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell’interessato.
115.0.6
Lombardi Satriani, Bruno Ganeri
(Interventi infrastrutturali nella regione Calabria)
2. Per la realizzazione di studi di fattibilità di una rete multimodale sul tracciato della dismessa tratta ferroviaria Mileto-Vibo Valentia delle ferrovie Calabro-Lucane è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per gli anni 2001 e 2002; il progetto deve assicurare il massimo riuso dei sedimi esistenti e la compatibilità dell’opera con territori attraversati nonché il massimo servizio al traffico locale mediante la realizzazione dei corridoi previsti dagli studi urbanistici. 3. Per opere di ampliamento, ammodemamento, riqualificazione e completamento degli aeroporti di Lametia Terme, Crotone e Reggio Calabria è autorizzata, a decorrere dall’anno 2002, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui con rate di ammortamento relative a capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicinale di lire 7 miliardi per l’anno 2002. La realizzazione delle opere è affidata alla società di gestione o all’ente territoriale. 4. Per la sistemazione e l’ammodernamento della strada statale n. 18 tra Rosarno e Vibo Valentia, ivi compresa la realizzazione della circonvallazione di Vibo Valentia, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2002. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per l’anno 2001 e in lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2002, nell’ambito della tabella A dell’articolo 125 comma 1, per l’anno 2001, alla voce Ministero dei lavori pubblici».
115.205
115.0.16
Mignone, Camo, Mazzuca Poggiolini
(Nuove norme sul demanio marittimo)
2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 e la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie d’accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi cui si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 3. In deroga all’articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati secondo disposizioni di legge e di regolamento. 4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forma di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell’elenco dei beni e delle pertinenze demaniali. 5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell’autorità marittima ed alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi. Nelle strutture di cui al comma 1 il gestore deve riservare alle imbarcazioni in transito una percentuale di porti barca non inferiore al venti per cento. 6. L’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato».
115.0.8
Mignone, Camo
2. Le richieste per le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti amministrativi di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 e la richiesta di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle necessarie vie d ’accesso al mare, costituiscono oggetto di procedimenti connessi cui si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. 3. In deroga all’articolo 49 del codice della navigazione, le strutture di cui al comma 1 in corso di realizzazione o realizzate in forza di concessioni di beni del demanio marittimo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono acquisite allo Stato. Resta fermo fino alla scadenza della concessione il pagamento dei canoni determinati secondo disposizioni di legge e di regolamento. 4. Restano acquisite allo Stato le strutture di cui al comma 1 realizzate in forma di concessioni di beni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla formale iscrizione delle opere realizzate nell’elenco dei beni e delle pertinenze demaniali. 5. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell’autorità marittima ed alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito, con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione e degli ormeggi. Nelle strutture di cui al comma 1 il gestore deve riservare alle imbarcazioni in transito una percentuale di porti barca non inferiore al venti per cento. 6. L’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1998, n. 343, è abrogato».
115.0.9
(Agevolazioni per l’installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL)
2. Con decrelo del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall’installatore sul prezzo di listino. 3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell’esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (em. 2.60)
115.0.10
“1. I premi derivanti da operazioni a premio, assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi, comunque diversi da quelli sui titoli, e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa. Le ritenute alla fonte non si applicano, né si configura alcun reddito, se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta“. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo per i concorsi e le operazioni a premio la cui domanda di autorizzazione è presentata a decorrere dalla stessa data».
115.0.11
“4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297“».
115.0.12
2. A tal fine è autorizzata la spesa, per l’anno 2001, di lire 2,5 miliardi e di lire 2,5 miliardi rispettivamente per il pagamento delle oblazioni a carico delle comunità terapeutiche che hanno commesso abusi edilizi e per l’esenzione degli oneri concessori da trasferire ai comuni interessati. 3. Ai fini di consentire alle comunità terapeutiche per tossicodipendenti di avviare le opere di adeguamento strutturale previste dalla normativa vigente per l’iscrizione ai preposti albi regionali di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si applicano, per la realizzazione dei relativi interventi edificativi, le disposizioni di cui all’articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765».
Conseguentemente, ridurre di 5 miliardi per il 2001 la tabella C), Ministero delle finanze, Agenzie fiscali, UPB 2.1.2.9.
115.0.13
(Variazioni all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi per il settore del commercio e del turismo“)
115.0.14
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto nell’IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. 3. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».
115.0.17
2. Detti enti saranno compensati del minor gettito derivante dalle mancate entrate fiscali con trasferimenti statali a valere sui fonti perequativi».
115.0.32
«Art. 14. - 1. Ai fini del potenziamento dell’apparato operativo del Servizio nazionale di protezione civile, mediante l’affidamento di mezzi e materiali in uso gratuito ai comuni, alle province e alle organizzazioni di volontariato, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, le regioni e le province autonome annualmente convocano convocano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato operanti sul proprio territorio, per la definizione di un accordo di programma di dislocazione nelle aree a rischio dei mezzi e materiali da affidare ai comuni e alle suddette organizzazioni, inviando copia dello stesso al Dipartimento, per il relativo parere.
2. Restano a carico delle amministrazioni che hanno la proprietà dei mezzi le spese per il bollo e l’assicurazione nonchè la manutenzione straordinaria. Ove le regioni e le province autonome ritengano opportuno, rispetto ai comuni esposti a determinati rischi nel proprio territorio, allo scopo di un più razionae utilizzo delle risorse disponibili, possono procedere d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla stesura di un piano interregionale per la dislocazione dei mezzi. 3. In ciascuna regione e provincia autonoma le amministrazioni dello Stato, compreso il Ministero della difesa, ivi operanti che dispongono di beni obsoleti o non utilizzati sono tenute ad informare semestralmente i suddetti enti, per il cui tramite beni e materiali saranno assegnati gratuitamente in proprietà alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, sino al valore massimo di ciascuno di essi di circa 50 milioni. I rimanenti beni, in apposito elenco, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà alla relativa distribuzione sul territorio nazionale, d’intesa con le regioni e le province autonome».
115.0.33
Lauro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Moro
(Cessione di navi iscritte nel Registro internazionale istituito con legge 27 febbraio 1998, n. 30)
115.0.34
Manfredi, Rizzi, Mungari
115.0.35
115.0.36
2. Il Ministro, con proprio decreto, provvede sulla base delle norme vigenti, a determinare le varianti ritenute giustificate.
115.0.37
115.0.38
“3-bis. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli autoveicoli, i motoveicoli e gli autoscafi di proprietà di: a) Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai rispettivi albi regionali del volontariato;
b) gruppi comunali di protezione civile; c) organizzazioni di volontariato del settore sanitario che effettuano il trasporto di persone bisognose di cure; d) squadre antincendio boschivo costituite come organizzazioni di volontariato o comunali; e) associazioni o organizzazioni di qualsiasi tipo preposte allo spegnimento degli incendi boschivi, impiegati eslusivamente per finalità di protezione civile“».
115.0.39
115.0.40
1) Accantomenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate Ministro delle finanze»: 2000: – 20.000;
2001: – 15.500; 2002: – 10.000.
115.0.41
“1-bis. I comuni montani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 4, non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreno demaniale.
2-ter. Le norme contenute nelle leggi del 21 dicembre 1961, n. 1501, del 1º dicembre 1981, n. 692, e del 26 giugno 1990, n. 165, modificata dalla legge 8 maggio 1998, 146, non si applicano ai comuni di cui al comma precedente“».
115.0.42
115.0.43
2. Di conseguenza sono abrogati il settimo capoverso dell’articolo 66 e la lettera i) dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
115.0.44
Manfredi, Rizzi, Mungari, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro
“Art. 4 – 1. La permuta o l’acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiarie e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 25.
2. All’imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l’accensione di mutui decennali al tasso agevolata, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all’ammortamento del capitale, sia per l’indennizzo di eventuali corredi, sia per l’avvio dell’esercizio di un’azienda agricola di montagne, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di dieci anni. A tale scopo è costituito pressa il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell’importo massimo di 50 miliardi di lire annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione de!lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l’istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, 12 divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l’esproprio“».
115.0.45
(Disposizioni integrative dell’articolo 4-quinquies della legge n. 2Z8/1997)
“4-bis: «L’estinzione del finanziamento ai sensi del precedente comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d’impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione“».
115.0.19
115.0.20
Novi, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
115.0.21
Novi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell’articolo 1, primo comma, n. 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall’articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonchè agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell’Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti allogi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell’atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992; c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi; d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. 5. L’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica é consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. 6. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi é fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. 7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini del la decadenza dal diritto all’assegnazione ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non tendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non puó essere alienato a terzi. 8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto. 9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell’alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall’accertamento, da parte dell’ente gestore, dall’avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell’acquisto le società cooperative edilizie iscritte all’albo nazionale di cui all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d’obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni. 10. Il prezzo degli alloggi é costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate, dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all’articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di l’immobile risultasse construito in data antecedente all’ultimo ventennio. A tale induzione di tipo oggettivo é aggiunta la induzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al: 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all’interno delle predette fasce di reddito, hanno un’età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 11. La determinazione del prezzo puó essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall’Ufficio tecnico erariale su richiesta dell’acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell’Ufficio tecnico erariale é superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei pro venti di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua é destinata al ripiano dei deficit finanziaria degli Istituti. 15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. 16. L’affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 puó esercitate il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità. 17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione é effettuata a chiunque ne faccia domanda. 18. L’alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 é effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell’Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puó avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale. 19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all’asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18. 20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato. 21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge é predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti. 22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM). 23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell’assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall’articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l’alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991. 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell’articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall’articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta saiva l’abrogazione dell’articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 27. É fatto salvo il diritto, maturato dall’assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge, all’acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
115.0.22
2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell’intervento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell’esenzione d’imposta di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste. 5. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d’organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, hanno l’obbligo di equipararne sia l’orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente. 6. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, le parole da «compete» a «utili» sono sostituite con le seguenti: «spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi ha conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea». 7. All’articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da «ovvero» a «lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «dei lavoratori». 8. All’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera a) é abrogata. 9. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili owero nelle attività formative previste nell’ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall’imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 10. All’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, il comma 4 é sostituito con i seguenti:
“4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modif1cazioni ed integrazioni.
4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti“».
115.0.23
2. L’articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato. 3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 3, comma 2, in coerenza con le indicazioni del Piano generale dei trasporti. 4. I contratti di concessione per la costruzione e l’esercizio di autostrade sono predisposti dall’ente nazionale per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell’importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale. 5. Le regioni, nell’ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costituzione e l’esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. 6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:
a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziano e di progetto preliminare;
b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione; c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.
7. La conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, l’amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l’ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme. 9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti. 10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento. 11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri. 12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d’inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 13. Ove non sia acquisito l’assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all’articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge n. 109 del 1994, articoli 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, octies e nonies siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all’aggiudicazione alle condizioni migliori per l’amministrazione aggiudicatrice dopo l’espletamento delle gare di cui all’articolo 37-quater. 15. L’articolo 19 della legge n. 135 del 1997 è abrogato e sostituito dal seguente:
“1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti dall’articolo 2 della legge n. 109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell’atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza. 3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall’udienza“».
115.0.24
Ventucci, Azzollini, D’Alì, Costa, Lauro
“5-bis. Per il raggiungirnento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto dl distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio“».
115.0.25
Dopo l’articolo 115 inserire il seguente:
115.0.26
Minardo
115.0.27
115.0.28
Novi, Azzollini, Vegas, D’Alì, Costa, Lauro
115.0.29
2. La quantificazione e l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla lettera b) del comma 1 conferite alle regioni, concernenti l’accertamento di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, saranno determinate sulla base di uno specifico accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali promossi dalla Conferenza unificata, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1997 n.281, da stipularsi entro il 30 giugno 2001.
2-bis. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse nel termine previsto ne$œ comma, 2, la regione e gli enti locali interessati provvedono ai sensi del comma 11, dell’articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 1998 n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni».
115.0.30
Ventucci
«9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio».
115.0.46
2. Il termine per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi di cui all’art. 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte degli aventi diritto, è fissato al 30 giugno 2001».
115.0.47
«6-bis. Le agevolazioni finanziarie dovute alle imprese per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio, non sono soggette a reddito di impresa».
115.0.48
115.0.49
2. L’imposta di consumo per il gas metano per combustione per usi civici è ridotta del 10 per cento. 3. Non si applica l’IVA sulle quote tariffarie dovute all’imposta di consumo».
115.0.50
115.0.51
D’Alì, Azzollini, Vegas. Ventucci, Costa, Lauro
(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali)
2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:
a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva; c) impianti speciali di segnalazione; d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell’ordine ed i servizi di vigilanza; e) installazione di colonnine di soccorso; f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese».
115.0.52
Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni)
115.0.53
La Loggia, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. Sono componenti dell’osservatorio:
il presidente della regione Sicilia che lo presiede;
i prefetti della Sicilia; il procuratore capo della Repubblica della Sicilia; i presidente delle provincie regionali; i sindaci delle nove città capoluogo.
3. L’osservatorio ha compiti consuntivi verso le prefetture e di monitoraggio dei fenomeni di criminalità organizzata siciliana.
4. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 milioni annui mediante l’istituzione di ........».
115.0.54
115.0.55
115.0.56
115.0.57
2. Il contributo statale è erogato subordinamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo».
115.0.58
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni provinciali di Palermo e Napoli dovranno redigere il relativo piano organico di spesa».
115.0.59
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la regione Sicilia dovrà redigere il relativo piano organico triennale di spesa».
115.0.60
“È istituita l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e del territorio. L’Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei quali designati dal Ministro dell’ambiente e due dalla Conferenza delle regioni“».
115.0.61
115.0.62
115.0.63
“Art. 8-bis: Per le coppie aspiranti all’adozione che, alla data della pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, avendo ottenuto il decreto di idoneita ad adottare abbiano già intrapreso, secondo le disposizioni procedimentali previgenti, ma ancora non concluso l’iter diretto ad ottenere l’individuazione del minore straniero da adottare ed il successivo provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo da parte della competente autorità straniera, si applicano le seguenti disposizioni: a) qualora, alla data di cui sopra, non sia stata ancora ottenuta l’individuazione del minore straniero da adottare, la prosecuzione del relativo iter procedimentale potra avvenire unicamente con l’assistenza di un ente dotato della prescritta autorizzazione, conservando peraltro piena efficacia tutti gli atti, i fatti e le attività sino ad allora compiuti dalla coppia e nell’interesse della coppia aspirante all’adozione;
b) qualora, viceversa, alla medesima data risulti già essere stato individuato il minore straniero da adottare, la prosecuzione dell’iter procedimentale diretto alla definizione della procedura adottiva ed alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile potra avvenire unicamente con l’assistenza e l’intervento della Commissione per le Adozioni Internazionali o di un ente dotato della prescritta autorizzazione, all’uopo delegato dalla Commissione.
In tal caso la Commissione per le Adozioni Internazionali eserciterà le attribuzioni di propria competenza, ai sensi dell’articolo 9, lettera b) della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, conclusa a L’Aja il 29 maggio 1993 e dell’articolo 32, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, dettando i i provvedimenti più opporturli nell’esclusivo e superiore interesse del minore, al fine di assicurare le forme ed i modi migliori per la positiva conclusione della procedura adottiva in corso».
115.0.64
115.0.65
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge detta disposizioni in materia di armonizzazione dell’età pensionabile dei lavoratori di cui al comma 1».
115.0.66
Di Orio
All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 1, 2º capoverso, sostituire «la percentuale effettiva nel limite massimo dell’1 per cento» con «la percentuale effettiva nel limite massimo del 5 per cento». All’articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificabile il primo capoverso del comma 3, con «qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale».
Manfroi, Rizzi
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. La permuta o l’acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiarie e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario.
5-ter. All’imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa l’accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all’ammortamento del capitale, sia per l’indennizzo di eventuali coeredi, sia per l’avvio dell’esercizio di un’azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. a tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo dell’importo massimo di 5 miliardi di lire annui.
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 1, alla tabella A richiamata, alla rubrica relativa al Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti modificazioni:
2001: – 5 miliardi;
2002: – 5 miliardi; 2003: – 5 miliardi;
116.3
Marini, Manieri, Veltri, Veraldi, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri
«5-bis. Al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, nonchè al primo capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: “perito agrimensore“ sono soppresse e sostituite dalla parola: “agrotecnico“».
116.1
«7. al quarto capoverso dell’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, nonchè al prino capoverso dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 1972, le parole: “perito agrimensore“ sono sostituite dalle parola: “agrotecnico“».
Conseguentemente il titolo dell’articolo cambia in: «Disposizioni in materia di credito agrario e di catasto».
«Art. 117. – (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa: a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della “lingua blu“: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti: lire 15 miliardi per il 2001 e 35 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall’influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) interventi strutturali negli impianti di sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».
117.19
«Art. 117. – (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa: a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della “lingua blu“: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, incluse le operazioni di smaltimento e distruzione delle parti anatomiche a rischio TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) e delle carcasse do bovini morti in allevamento: lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e lire 40 miliardi per il 2003; c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall’influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».
117.4
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Reccia, Bonatesta, Bevilacqua, Meduri, Mulas, Collino
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera b), sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera c), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi»; alla lettera d), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi»; alla lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».
117.3
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».
117.9
Scivoletto, Conte, Barrile, Murineddu, Figurelli, Battafarano, Preda, Piatti
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli allevamenti» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiane e delle popolazioni bovine autoctone».
117.12
Minardo, Azzollini, Vegas
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «colpite dall’influenza aviaria» inserire le seguenti: «o anomali eventi climatici».
117.14
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003» con le altre: «40 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
117.13
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».
117.26
Dopo l’articolo 117, aggiungere il seguente:
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
g) per l’estirpazione ed il reimpianto di alberi da frutta colpiti dal “apple proliferation mycoplasm“, proliferazione del melo, situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all’età dell’albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:
“a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno del reimpianto; b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno; c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno; d) lire 95 mila per albero con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno; e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro nel decimo anno; f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, all’undicesimo anno; g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 12 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno“.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell’impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell’impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell’80 per cento. 4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali».
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 1, tabella B, diminuire, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:
2001: – 10.000.
117.1
Maceratini, Collino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto
«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: “Al produttore il cui ricorso è stato accolto“ aggiungere le seguenti: “anche nel caso di ordinanza di sospensiva“».
117.25
117.31
«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: “Al produttore il cui ricorso è stato accolto“ aggiungere le seguenti: “anche nel caso di ordinanza di sospensiva“.
All’onere di spesa si provvede:
mediante utilizzo delle coperture già indicate nel medesimo comma 13 della legge n. 118 del 1999;
mediante l’utilizzo dei fondi in tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno 2001 pari a lire 500 miliardi; e con conseguente variazione alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’art. 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306: 2001: – ;
2002: – 200.000; 2003: – 100.000.
117.2
Maceratini, Collino, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto
«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l’intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.
1-ter. Resta fermo l’obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».
117.22
Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).
117.30
117.5
«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l’obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell’importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l’annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l’eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.
Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all’incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l’obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».
117.16
117.23
117.28
117.6
«1-bis. L’uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l’obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell’importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l’annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96,1997/97,1998/99,1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l’eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualrr ente già versate.
117.17
117.21
117.29
117.7
«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatarnente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni owero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall’applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizate a tal fine.
I relativi saldi contabili con l’Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».
Conseguentemente, alla tabella C richiamata, ................................... (inserire copertura finanziaria per 200 miliardi anno a partire dal 2001). Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).
117.20
Dopo il comma 1, aggiungee il seguente:
117.24
«1-bis In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della L. 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall’applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.
I relativi saldo contabili con l’Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».
117.32
«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall’applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.
Conseguentemente alla tabella C del Ministero per i beni e le attività colturali apportare le seguenti variazioni: legge 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 12131965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:
117.8
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Mulas Collino
«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell’irrigazione».
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).
117.15
117.10
«1-bis A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, che, in misura non inferiore al 50 per cento, commercializzino prodotti agrumicoli, è concessa a domanda la proroga di due anni del pagamento dei contributi previdenziali pregressi, maturati a tutto il 1998, sempre che i medesimi datori di lavoro siano in regola con la domanda di condono previdenziale INPS Gli aventi diritto potranno richiedere il saldo definitivo del debito mediante versamento del 30 per cento del debito complessivo, da versare in quattro rate semestrali».
Conseguentemente all’articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:
2001: – 20,000;
2002: – 20,000; 2003: – 20,000.
117.11
1-bis. A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, in relazione ai terreni agricoli in attualità di coltivazione agrumicoli, gli estimi catastali sono ridotti del 50 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Conseguentemente all’articolo 125, nella tabella C, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: «Decreto legislativo n 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – cap.1940/p)» diminuire come segue gli importi previsti:
2001 – 15.000
2002 – 15.000 2003 – 15.000.
117.18
Cortana, De Luca Athos, Sarto
«1-bis. Nell’ambito delle risorse, non impegnate, assegnate alla legge 18 maggio 1989, n. 183, una quota non inferiore al 10 per cento è destinata a favorire interventi urgenti per la valorizzazione degli insediamenti agricoli e zootecnici, nonché interventi di ingegneria naturalistica. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali e dell’ambiente sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.»
117.33
Bianco, Preda
«1-bis. Gli effetti del disposto dell’articolo 32 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 sono validi a partire dal 1º febbraio 2001».
117.0.1
Saracco, Piatti, Preda, Scivoletto
Dopo l’articolo 117, inserire il seguente:
11. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 30 miliardi di lire annue. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al comma l.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
117.0.2
Saracco, Scivoletto, Piatti, Preda, Murineddu, Barrile
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al paragrafo precedente».
Scivoletto, Piatti
Dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) all’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: “Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa cessati dal servizio e già fruitori del trattamento di mobilità la durata del predetto trattamento, previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è prolungata di ulteriori 24 mesi. Al fine di agevolare la definizione delle problematiche occupazionali conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, recate dalla presente legge, i suddetti consorzi possono richiedere, nell’ambito del triennio di cui al precedente comma 4 ed in deroga alla normativa vigente in materia, Ìintervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di un biennio. Sono esclusi dall’applicazione della presente norma i consorzi agrari che possono richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, legge 23 luglio 1991, n. 223“».
118.1 (Nuovo testo)
Scivoletto, Piatti, Pinto, Preda
«b-bis) all’articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa cessati dal servizio e già fruitori del trattamento di mobilità la durata del predetto trattamento, previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è prolungata di ulteriori 24 mesi. Al fine di agevolare la definizione delle problematiche occupazionali conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, recate dalla presente legge, i suddetti consorzi possono richiedere, nell’ambito del triennio di cui al precedente comma 4 ed in deroga alla normativa vigente in materia, l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di un biennio. Sono esclusi dall’applicazione della presente norma i consorzi agrari che possono richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 233“. Al conseguente onere di lire 40 miliardi si provvede a carico del Fondo speciale Tabella A accantonamento Ministero del lavoro».
118.0.1
Maceratini, Specchia, Maggi, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 sostituire «1º settembre 1998» con: «17 maggio 1999», sostituire «settecentocinquantamila» con «centomila»; sostituire alla lettera a) «cinque milioni» con «duecentomila», sostituire alla lettera b) «dieci milioni» con «cinquecentomila».
118.0.2
Al primo comma dell’articolo 3 della legge 185, del 14 febbraio 1992, sostituire «35 per cento» con «20 per cento».
Al primo comma dell’articolo 5 della legge su richiamata sostituire le parole «un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento» con «un minimo del 40 per cento e un massimo del 100 per cento».
118.0.3
Barrile, Piatti, Scivoletto, Cazzaro, Preda, Murineddu, Conte, Saracco, Battafarano, Figurelli
Dopo l’articolo 118, inserire il seguente:
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento relativi ai natanti e alle attrezzature da pesca fino al limite del 35 per cento del costo complessivo di tali beni risultante all’inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili, ai sensi dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti. 3. Al relativo onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.000 milioni nel 2001, 1000 milioni nel 2002 e 5000 milioni nel 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante. 4. L’articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, è così modificato:
a) L’attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
b) Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre. c) Ai soli fini fiscali, sono assimilati agli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo in acque marine, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto.
5. Alle minori entrate, valutate in complessivi 15.000 milioni, si provvede: a) per 5000 milioni per il 2001, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante;
b) per 5000 milioni per il 2002 e per 5000 milioni per il 2003, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella B, sotto la voce Ministero per le politiche agricole e forestali.
6. Per favorire la riconversione ed agevolare la riduzione dello sforzo di pesca tutelando nel contempo il reddito degli addetti al settore è autorizzata la spesa di lire 3000 milioni per il 2001, 1000 milioni per il 2002 e 3000 milioni per il 2003, finalizzata ad incentivare le attività di pescaturismo ed ittiturismo.
7. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. 8. Al relativo onere, valutato in complessivi 7000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante. 9. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni. 10. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e della previdenza. 11. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all’80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale. 12. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell’impresa, e che comprende elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie. 13. L’importo dei mutui potrà essere ragguagliato all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento. 14. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento; c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30 per cento.
15. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l’attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l’esercizio delle attività di cui al presente articolo.
16. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001. 17. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.
Sostituire l’articolo 120 con il seguente:
«Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani stralcio di assetto idrogeologico è incrementata l’autorizzazione di spesa recata dalla legge 18 maggio 1989, n 183 ragione dl 100 niliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
120.3
Duva, De Luca Michele, Pizzinato, Russo
Il comma 1 dell’articolo 120 è sostituito dal seguente:
«1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità e le condizioni per l’utilizzo del fondo. Va a questo fine tenuto presente, come criterio prioritario, l’indice di densità abitativa delle aree oggetto degli interventi».
120.1
«1. Per l’attuazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico di cui al d.l. 180 del 1998 come convertito dall legge n. 267 del 1998 e successive modificazioni è istituito un apposito fondo».
120.10
Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Bortolotto
Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «per l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi,».
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell’ente nazionale per le strade: Art.3 finanziamento e programmazione dell’attività (u.p.b. 5.2.1.3 ENAS – cap.8061/p), apportare le seguenti modifiche:
2001 – 500.000
120.2
Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Giovanelli, Iuliano, Staniscia
Al comma 2, sostituire le parole: «100 miliardi annui» con le seguenti. «150 miliardi per l’anno 2002 e 175 miliardi per l’anno 2003.»
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella B, voce «Ministero dell’ambiente», apportare le seguenti variazioni:
2002: – 50
2003: – 75.
120.4
Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché lire 100 miliardi per il 2001 da destinarsi alle opere, anche strutturali, per il recupero dell’assetto idrogeologico delle zone della Calabria colpite dagli alluvioni del 2000.»
Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il contributo straordinario di cui all’articolo 115, comma 11.«
120.11
Castellani, Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Camo, Marini, Erroi, Montagnino
«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
“1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l’avviamento all’alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera“;»,
Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all’anno la rubrica di cui alla tabella C relativa alle agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9)
120.8
«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: “1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l’avviamento all’alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera“;»,
120.9
«3. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208 il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 – 2002 – 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6.8.1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 – 2002 – 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».
120.6
«2-bis. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Conseguentemente, alla tabella B di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2001: –10.000;
2002: –10.000; 2003: –10.000;
120.5
«3. Nei limiti dello stanziamento, previsto dal comma che precede, è autorizzata la spesa per il tersonale tecnico, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato presso le Autorità di Bacino, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226».
120.0.4
Dopo l’articolo inserire il seguente:
(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)
2. Il programma è finalizzato in particolare:
a) alla tutela della sicurezza degli abitanti;
b) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare; c) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonchè ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico; d) all’incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.
3. Alla predisposizione ed all’attuazione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatorio che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio periodico della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Le regioni e le autorità di bacino informano gli enti locali interessati dell’esito del monitoraggio e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati. 5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell’ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l’anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l’anno 2001».
Conseguentemente, nell’allegata tabella A, voce «Ministero dell’ambiente» ridurre l’ammontare corrispondente al 2001 a lire 114.726, al 2002 a lire 91.726 ed al 2003 a lire 56.952.
120.0.3
(Sistema cartografico)
a) la definizione, da parte del Ministero dell’ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;
b) il coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico; c) lo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di inforrnazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all’accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»
Conseguentemente, ridurre l’allegata tabella A, voce «Ministero dell’ambiente» di lire 2000 milioni per l’anno 2001.
120.0.2
(Formazione nel settore della difesa del suolo)
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un’aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all’attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,nonchè del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell’ambiente predispone, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989. 3. Il piano di cui al comma 2 definisce, tra l’altro, le attività per la formazione dei giovani che optano, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il servizio civile e che devono essere impegnati in attività di tutela del patrimonio ambientale e forestale».
120.0.1/20
Al comma 2, sostituire le parole: «rappresentanze nel Parlamento europeo» con le seguenti: «rappresentanze di movimenti politici che abbiano partecipato con proprie liste alle elezioni per il Parlamento europeo».
120.0.1/2
«2-bis. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è aggiungo il seguente: “11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica di cui siano documentate, per data e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati.“. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella C, richiamata, alla rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.
120.0.1/2 (Nuovo testo)
«2-bis. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrati, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica di cui siano documentate, per data o contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati“. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis».
Conseguentemente all’articolo 125, nella tabella C Ministro delle finanze – U.P.B. 2.1.2.9 – Finanziamento Agenzie fiscali ridurre gli importi come segue:
2001: – 1.500;
2002: – 1.500; 2003: – 1.500.
120.0.1/6
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Vegas, Reccia
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono costituirsi in» con le seguenti: «possono essere cedute a nuove».
120.0.1/7
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 10».
120.0.1/8
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «A tali cooperative» inserire le seguenti: «, anche se diversse da quelle di cui agli articoli 6 e 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416,».
120.0.1/9
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 10».
120.0.1/10
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si prescinde da quest’ultima disposizione relativamente alla costituzione e composizione delle cooperative».
120.0.1/11
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quest’ultima disposizione non rileva ai fini della costituzione e composizione delle cooperative».
12.0.1/3
«3-bis. All’articolo 3, cooma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall’articolo 2, comma 2, dellal egge 11 luglio 1998, n. 224, sopprimere le parole: “nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio“.».
120.0.1/5
Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento» con le seguenti: «almeno il 20 per cento».
120.0.1/12
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Vegas, Napoli Roberto
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «il 30 per cento della tiratura complessiva per le estate nazionale ed almeno il 50 per cento per quelle locali» con le seguenti: «il 25 per cento della tiratura complessiva».
120.0.1/13
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Vegas
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
120.0.1/4
Al comma 4, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento» con le seguenti: «almeno il 25 per cento».
120.0.1/1
Vegas, Pedrizzi
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «25 per cento».
120.0.1
Dopo l’articolo 120, inserire il seguente
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
2. La normativa di cui all’articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall’articolo 2 comma 2 della legge 11 luglio 1998 n 224, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano .l proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi. 3. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall’articolo 2 comma 2 della legge ll luglio 1998 n. 224, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le testate di cui al comma 3 del presente articolo per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti già previsti:
a) aver sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferisce i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB,
b) avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 30 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 50 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti e per la testata locale quella cui almeno l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola Regione. Le testate di cui al comma 3 debbono inoltre adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del tesoro, ridurre di 40 miliardi per il 2001 la voce «Legge n. 468 del 1978, art.9-ter - Fondo di riserva (7.1.3.1 – cap. 4355).
«Art. 121 - (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali) – 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall’esercizio 2000.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. L’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall’articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’esercizio del soggetto percipiente. 4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 5. L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonchè con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie. 7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63. 8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l’individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all’articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all’entità delle somme dalle Regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l’ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40)
121.4
«Art. 121 - (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali) – 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall’esercizio 2001.
121.6
Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti».
Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi. em. 1.0.1)
121.9
«3-bis. All’articolo 8, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: “a carico delle imprese“ è inserita la parola: “industriali“».
121.312
Conseguentemente alla medesima tabella A, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», apportare le seguenti variazioni:
2001: + 15.000;
2002: + 15.000; 2003: + 15.000.
121.10
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «secondo le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni».
121.5
Al comma 8, in fine, sostituire le parole: «90 miliardi» con le seguenti: «180 miliardi».
Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1)
121.8
«9. Nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, all’articolo 2 (ambito operativo), aggiungere il comma 2-bis: “L’intervento di sostegno puà estendersi anche alla sperimentazione clinica di fase terza della ricerca farmaceutica“».
121.3
«8-bis. All’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: “Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell’applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico“».
121.1
Cabras, Nieddu, Caddeo, Murineddu
«9. All’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è aggiunta la seguente lettera: “g) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale“».
121.0.2
Dopo l’articolo 121, aggiungere il seguente:
(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole)
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l’ordine stabilito nell’elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale. 3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti. 4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
121.0.3
Reccia
2. I commissari per la liquidazione degli usi civici di cui all’articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi. 3. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell’amministrazione di appartenenza ovvero, su istanza degli interessati, è assorbito nei ruoli delle rispettive regioni o province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le regioni, anhe a statuto speciale, e le pronvice autonome di Trento e di Bolzano, adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all’articolo 1. 5. Le regioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari a regolamentare l’affrancazione, la legittimazione e reintegra della occupazioni dei terreni di uso civico e di ex uso civico nonchè gli eventuali indennizzi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 6. Le somme ottenute a titolo di indennizzo saranno utilizzate dalle regioni per scopi di pubblica utilità ed, in particolare, per il miglioramento ambientale».
121.0.1
(Estensione di benefici a cooperative agricole)
121.0.4
122.7
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
122.5
122.4
122.2
«6. Le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all’impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 – Piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente».
122.3
«7. Per attività svolta nell’Ente o nelle società dall’ente direttamente o indirettamente controllate la responsabilità degli ex amministratori, dei direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti e di componenti dei collegi sindacali potrà esistere solo in caso di dolo o colpa grave».
122.1
«7. In applicazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i crediti e debiti dell’Efim e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge».
122.6
«6-bis. I crediti e i debiti dell’Efim e dele società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti della amministrazione finanziaria e dello Stato sono compensati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le azioni giudiziarie pendenti tra le medesime parti, davanti a giurisdizioni tributarie, civili o amministrative cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari e straordinari per i soli danni direttamente prodotti alle società da essi amministrate e controllate, in relazione a fatti dolosi o per colpa grave. Nei loro confronti lo Stato è surrogato all’Efim e rispettivamente alle società di cui ai commi 1 e 2».
122.0.1
Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo l’articolo 122, aggiungere il seguente:
122.0.2
Maceratini, Mantica, Cusimano, Pedrizzi, Collino, Curto
122.0.3
(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Presisti)
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni».
122.0.4
Peruzzotti, Moro, Tirelli
Vegas
Gambini, Maconi
Dopo l’articolo 124, aggiungere il seguente:
(Trasformazione degli Enti fieristici in società di capitali)
2. Gli atti di trasformazione di cui al comma 1, sono soggetti alla sola imposta di registro in misura fissa. 3. L’eventuale atto di conferimento di beni o diritti da parte di soggetti terzi pubblici o privati, che avvenga in concomitanza con l’operazione di trasformazione è esente da ogni imposta diretta ed indiretta fatta salva l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. 4. Il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente della trasformazione o del conferimento di cui ai commi precedenti. Detto valore può, a scelta del contribuente, da effettuarsi nell’atto di conferimento o trasformazione, essere elevato fino all’importo indicato negli atti medesimi, sottoponendo a tassazione a norma dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti nell’atto di trasformazione e conferimento. 5. I benefici di cui al comma 4 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:
2001: – 7.000;
2002: – 4.000; 2003: – 2.000.
124.0.2
Piatti
Dopo l’articolo 124, inserire il seguente:
(Razionalizzazione della spesa nel settore agroalimentare, della pesca e delle foreste)
2. Il Ministero svolge compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti aree funzionali:
a) area funzionale comune: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; educazione alimentare di carattere non sanitario; elaborazione del codex alimentarius; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni genetici; studio e sperimentazione di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, con particolare riguardo all’analisi della loro incidenza sulla biodiversità animale e vegetale;
b) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell’ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all’attività di pesca e acquacoltura, in materia di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell’applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l’esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; scorte e approvvigionamenti alimentari; importazione e d esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell’ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; c) qualità dei prodotti agricoli e servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.
«3. Spettano al Ministero i compiti afferenti alle seguenti aree funzionali: a) area funzionale comune: raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
b) agricoltura e pesca: gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; affari generali e personale del Ministero medesimo; c) qualità dei prodotti agricoli e servizi: riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; prevenzione e repressione attraverso l’ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 – delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ed ittici; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.
4. Il Ministero è articolato, in riferimento alle aree funzionali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento dell’agricoltura e della pesca, competente nell’area funzionale di cui alla lettera b) del comma 3 e alla lettera b) del comma 4;
b) dipartimento per la qualità dei prodotti agricoli ed i servizi, competente nell’area funzionale di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera c) del comma 4.
5. Nelle materie differenti all’area funzionale comune di cui alla lettera a) del comma 3 e alla lettera a) del comma 4 i due dipartimenti operano ciascuno per quanto di competenza.
6. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti con decreti del Ministro emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L’incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Al fine di agevolare e velocizzare la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura rientranti nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione».
124.0.3
Bruno Ganeri, Lombardi Satriani, Veltri
Alla tabella A, Accantonamento P.I., incrementare lo stanziamento dei seguenti importi (*):
2001: + 400.000;
2002: + 400.000; 2003: + 400.000.
Conseguentemente, in attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 135 miliardi, in ragione annua.
———— (*) Importo destinato al finanziamento per il rinnovo contrattuale degli insegnanti.
124.0.4
(Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
2. Il secondo comma dell’articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
“la cassa speciale: a) custodisce le monete metalliche fornite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione; c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione Zecca; d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato“.
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, delle Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d’Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernente l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell’ambito del sistema di pagamenti denominato “TARGET“; eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca d’Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1º gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d’Italia anche nell’interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria Centrale e delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell’articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d’Italia può ritenere, anche nell’interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1º gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all’integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti».
124.0.1000/1
Pelella, Pizzinato
2. Tali misure non sono applicabili ai soggetti di cui al comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 e non sono cumulabili con gli incentivi di cui all’articolo 7 dello stesso decreto legislativo. 3. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili quando almeno il 50 per cento dei soggetti interessati sia di età inferiore od uguale a trenta anni».
124.0.1000
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma: “2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2000 – 2002, di cui all’articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni“».
125.2
Nava, Cimmino, Mundi
125.3
«6. All’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma: “2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2000 – 2002, di cui all’articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni“».
«2-bis. Per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27,31 e 32 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d’ambito di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, i Presidenti delle province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al cui finanziamento concorrono anche le risorse accantonate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della stessa legge n. 36 del 1994 e determinate a norma dell’articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre l995, n. 549, le risorse comunque già assegnate ovvero rese disponibili per la realizzazione di opere comprese nel programma, le risorse assegnate al Ministero dell’ambiente per la tutela delle acque, le risorse di cui alQuandro comunitario di sostegno e ai documenti unici di programmazione 2000-2006. Il Programma è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell’ambiente, ed è attuato nel rispetto delle disposizioni delle leggi 5 gennaio 1994 n. 36 e 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il programma approvato costituisce integrazione al Piano triennale del soggetto istituzionale d’ambito, ed, in sua assenza, strumento di programmazione di cui all’articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Autorità d’ambito e i Presidenti delle province risultino inadempienti, sono sotituiti, anche ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo ll maggio 1999, n. 152, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sansioni di cui all’articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relative al superamento dei parametri di cui alla tabella 1, allegato 5, dello stesso decreto, non si applicano ai soggetti obbligati qualora alla data di accertamento della violazione sia in corso la predisposizione del programma ovvero la realizzazione delle opere previste nel programma medesimo».
Lauro, Piccioni
Fondo speciale di parte corrente alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:
2001: + 160.000;
2002: + 160.000; 2003: + 160.000(*).
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli altri accantonamenti.
———— (*) Stanziamento finalizzato all’introduzione di norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato.
5ª-125.Tab.A.2
Camerini, Moro
Alla Tabella A, ivi richiamata, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero del tesoro (*): 2001: + 100.000;
2002: + 200.000; 2003: + 200.000.
A seguito dell’emendamento la Tabella A, viene così modificata:
Presidenza del Consiglio: 2001: – 200.000;
2002: – 267.000; 2003: – 200.000.
———— (*) L’incremento è finalizzato agli indennizzi ai cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia.
5ª-125.Tab.A.3
Alla Tabella C, di cui all’articolo 125, comma 2, apportate le seguenti modificazioni: Ministero della pubblica istruzione. Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa. (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1810):
2001: + 200.000;
2002: + 200.000; 2003: – 200.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all’articolo 75, comma 1, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: – 200.000; 2003: – 200.000.
5ª-125.Tab.A.4
Al comma 1, Tabella A, rubrica: Ministero del tesoro, apportare le seguenti modificazioni:
2001: – 105.000.
Conseguentemente, nella medesima Tabella, rubrica: Ministero dell’ambiente:
2001: + 105.000.
5ª-125.Tab.A.5
2001: + 100.000;
2002: + 100.000; 2003: + 100.000.
5ª-125.Tab.A.6
D’Alessandro Prisco, Bruno Ganeri, Parola, Mele, Villone, Pagano, Pelella
Alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approtare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100.000 (*);
2002: – 100.000 (*); 2003: – 100.000 (*).
———— (*) Aumento finalizzato al riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1995.
5ª-125.Tab.A.7
Pelella, Gruosso, Battafarano
Alla Tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:
2002: + 100.000; 2003: + 100.000 (*).
Conseguentemente, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:
———— (*) Stanziamento finalizzato all’introduzione di norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato.
5ª-125.Tab.A.8
Fiorillo, D’Urso, Mazzuca Poggiolini
Alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue: (*)
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.A.9
Alla Tabella A Ministero dell’interno, variare gli importi come segue:
2001: + 100.000.000.000
2002: + 33.000.000.000 2003: + 33.000.000.000
Conseguentemente ridurre per lo stesso importo gli accantonamento previsti per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla tabella A. Compensazione Democratici n. 1.
5ª-125.Tab.A.10
Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:
Ministero della pubblica istruzione:
2001 –
2002 + 300.000 2003 + 400.000
Ministero del tesoro:
2002 – 85.000 2003 – 99.000
Ministero delle finanze:
2002 – 100.000 2003 – 100.000
Ministero del lavoro:
2002 – 65.000 2003 – 101.000
Ministero della sanità:
2002 – 50.000 2003 – 100.000
5ª-125.Tab.A.11
Semenzato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Ronchi, Sarto
All’articolo 125, comma 1, Tabella A, Ministero dell’ambiente, apportare e seguenti variazioni (in miliardi di lire):
2001 + 50;
2002 + 50; 2003 + 50.
Conseguentemente al medesimo articolo, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (in miliordi di lire):
2001 – 50;
2002 – 50; 2003 – 50.
(Accantonamento destinato all’avvio di un programma di bonifica delle aree più colpite da inquinamento ambientale nella Federazione Jugoslava, inclusa la decontaminazione da uranio impoverito).
5ª-125.Tab.A.12
Provera, Moro
Alla tabella D, di cui all’articolo 75, comma 3, Ministero del tesoro, del bialncio e della programmazione economica, inserire la seguente voce:
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina... (Settore 3)
(8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – Cap. 9190)
2001: + 50.000.000
Conseguentemente alla tabella A di cui all’articolo 75, comma 1, apportare la seguente variazione:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2001: – 50.000.000
5ª-125.Tab.A.13
Alla tabella A della legge finanziaria 2001 è apportata la seguente modifica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
2001: – 50.000
Conseguentemente, alla medesima tabela, alla voce Ministero della giustizia, apportare e seguenti variazioni:
2001: + 50.000
5ª-125.Tab.A.14
Nella tabella A di cui all’articolo 125, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2001: – 25.000.000
2002: – 50.000.000 2003: – 60.000.000
Conseguentemente nella tabella C apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 – Obiezione di coscienza – cap 5717, 5718)
2001: + 25.000.000
2002: + 50.000.000 2003: + 60.000.000
5ª-125.Tab.A.15
Al comma 1, nella tabella A, rubrica: Ministero del tesoro, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2002: – 20.000 2003: – 20.000
Conseguentemente nella medesima tabella, rubrica: Ministero dell’interno, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:
2001: + 20.000
2002: + 20.000 2003: + 20.000
Motivazione: detraibilità Irpef delle spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. Compensazione Democratici n. 1.
5ª-125.Tab.A.16
Motivazione: estensione ai sordomuti dell’indennità di accompagnamento prevista in favore dei ciechi assoluti. Compensazione Democratici n. 1.
5ª-125.Tab.A.17
Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla Voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:
2001: + 20.000;
2002: + 20.000; 2003: + 20.000 (*).
Conseguentemente, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:
———— (*) Stanziamento finalizzato all’introduzione di norme concernenti provvidenza a favore degli invalidi di guerra.
5ª-125.Tab.A.18
Alla tabella D, di cui all’articolo 125, coma 3, alla rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio... – Articolo 18, commi 8 e 9... (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 15.000;
2002: – 15.000; 2003: – 15.000.
5ª-125.Tab.A.19
Alla tabella A, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 12.000;
Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 12.000 (*);
2002: – 2003: –.
———— (*) Stanziamento finalizzato a rifinanziare la legge 28 febbraio 2000, n. 36, in particolare l’articolo 3, comma 2, per rendere effettivamente possibile la donazione alla città di Bari del «Padiglione Italia» all’Expo di Hannover 2000 e quindi il trasporto, la ricostruzione e la resa in funzionalità culturale dello stesso.
5ª-125.Tab.A.20
2001: + 11.000;
2002: + 11.000; 2003: + 11.000.
2001: – 11.000;
2002: – 11.000; 2003: – 11.000.
5ª-125.Tab.A.21
Pontone, Demasi, Mantica, Maceratini, Florino, Cozzolino, Lauro D’Onofrio, Novi,D’Urso, Bertoni, Pedrizzi, Collino, Bevilacqua, Pace, Marri, Specchia
Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2000: + 10.000;
2001: + 20.000; 2002: + 20.000.
Conseguentemente, alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:
2000: – 10.000;
2001: – 20.000; 2002: – 20.000.
5ª-125.Tab.A.22
Marini, Veltri, Veraldi, Manieri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri
Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.000; 2003: – 20.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge 394 del 1977, cap. 1271, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 10.000;
2002: + 15.000; 2003: + 20.000.
5ª-125.Tab.A.23
2002: – 6.900;
2003: – 6.900.
Conseguentemente, alla medesima tabella alla voce, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 6.900;
5ª-125.Tab.A.24
Alla tabella A, Ministero dell’intero, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000; 2003: + 5.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella alla voce, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 5.000 (*);
———— (*) Accantonamento destinato ad incrementare lo stanziamento per gli interventi a sostegno delle persone in condizione di cecità parziale.
5ª-125.Tab.A.25
Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani
2001: – 3.200;
2002: – 3.200; 2003: – 3.200.
Conseguentemente, alla Tabella C alla voce, Ministero della difesa, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.26
Alla tabella B, Ministero dei beni e attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 2.000;
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce, Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.27
Biscardi, Monticone, Asciutti, Toniolli, Masullo, Lombardi Satriani, Lorenzi, Bruno Ganeri, Bergonzi, Denise, Pappalardo
Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
2001: + 1.500;
2002: + 1.500; 2003: + 1.500.
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce, Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.28
Folloni
Alla tabella C, Ministero degli affari esteri al punto 16.1.2.2 – contributi ad enti ed altri organismi, cap. 4131 – Legge 794 del 1966 – della Tabella C, Ministero degli affari esteri, l’importo di tremiliardi e cinquecentomilioni, viene sostituito con l’importo di cinque miliardi a valere per gli anni 2001, 2002, 2003 con conseguente modifica in riduzione della Tabella A alla voce del Fondo speciale di parte corrente del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.
5ª-125.Tab.A.29
Alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla stessa tabella alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:
5ª-125.Tab.A.30
Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.31
Camber
Alla tabella A,Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Finanziamento da destinare agli indennizzi esuli istriani.
5ª-125.Tab.A.32
Conseguentemente all’articolo 124, Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.33
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Finalizzato all’adeguamento della liquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita per i lavoratori dell’azienda autonoma Ferrovie dello Stato, cessati dal servizio tra il 1º gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995.
5ª-125.Tab.A.34
Russo Spena, Crippa, Cò
2001: + 100.000.
2001: – 100.000 (*). ———— (*) Accantonamento finalizzato all’istituzione del servizio civile nazionale.
5ª-125.Tab.A.35
5ª-125.Tab.A.36
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
Nella Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 80.000
2002: + 80.000; 2003: + 80.000.
Conseguentemente, nella Tabella C,Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, ridurre i seguenti importi:
2001: – 80.000
2002: – 80.000; 2003: – 80.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al risarcimento dei danni dei profughi provenienti dalla Libia.
5ª-125.Tab.A.37
All’articolo 125, comma 1, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 70.000
Conseguentemente, al medesimo articolo, Tabella A, Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2001: – 70.000 (*) ———— (*) Stanziamento destinato alla copertura dell’AC 6690/AS 4166, «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario».
5ª-125.Tab.A.38
Nella Tabella A, di cui all’articolo 125, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: + 60.000;
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2002: – ; 2003: + 27.834.
Ministero degli esteri:
Ministero dei beni culturali:
5ª-125.Tab.A.38 (Nuovo testo)
2001: + 35.000;
2002: – 50.000; 2003: – 87.834.
Coneguentemente nella tabella C apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: – Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 – Obiezione di coscienza – cap. 5717, 5718): 2001: + 25.000;
2002: + 50.000; 2003: + 60.000.
5ª-125.Tab.A.39
2001: + 50.000;
2002: + 50.000; 2003: + 50.000.
Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, ridurre i seguenti importi:
2002: – 50.000; 2003: – 50.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al risarcimento dei danni ai profughi italiani e dalmati.
5ª-125.Tab.A.40
Guerzoni, Castellani Pierluigi, Tarolli, Camerini, Volcic, Ventucci, Pedrizzi, Thaler Ausserhofer
Alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 165 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981, 3.1.1.0 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 30.000; 2003: – 30.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato agli indennizzi per i profughi Giuliano - dalmati.
5ª-125.Tab.A.41
Maceratini, Siliquini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Mulas, Collino
Alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (*):
Conseguentemente, alla voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato a fornire un sostegno economico ai grandi invalidi direttamente remunerati di guerra per avvalersi di accompagnatori in sostituzione degli accompagnatori militari.
5ª-125.Tab.A.42
Nella Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economcia, apportare le seguenti variazioni (*):
2001: + 40.000;
2002: + 40.000; 2003: + 40.000.
Conseguentemente, nella medesima Tabella alla medesima voce, ridurre i seguenti importi:
2002: – 25.000; 2003: – 30.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze (decreto legislativo n. 300 del 1999), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.000; 2003: – 10.000.
———— (*) Accantonamento finalizzato a far fronte alle esigenze dei cittadini italiani (e loro familiari a carico) residenti in Libia ed espulsi dal Paese quasi trent’anni fa, i quali da troppo tempo attendono il giusto soddisfacimento delle proprie richieste.
5ª-125.Tab.A.43
Agostini, Bonastesta, Vegas, Tarolli, Albertini, Guerzoni, Costa, Viviani, Moro, Nieddu
Alla Tabella A alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economcia, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 30.000;
2002: + 60.000; 2003: + 60.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n: 165 del 1999, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, 3.1.1.0 - funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento destinato all’attuazione della delega per il riordino delle pensionistica di guerra.
5ª-125.Tab.A.44
Besostri, Duva, Villone, Crescenzio
Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (*):
2002: + 30.000; 2003: + 30.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari: – art. 17, pirmo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908), apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato al finanziamento delle norme speciali per la città di Milano.
5ª-125.Tab.A.45
Alla Tabella A, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni (*):
2001: + 30.000
Alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 30.000 ———— (*) Accantonamento finalizzato al riconoscimento del diritto di asilo.
5ª-125.Tab.A.46
Alla Tabella A, Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (*):
Alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.47
D’Alessandro Prisco, Petrucci, Forcieri, Villone, Loreto
Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 25.000 (*);
2002; + 40.000; 2003 + 50.000.
Ministero della difesa:
2002; – 40.000; 2003 – 50.000.
———— (*) Aumento finalizzato a finanziare l’istituzione del servizio civile nazionale.
5ª-125.Tab.A.48
Maggiore
2002: + 20.000; 2003: + 20.000
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato al restauro dell’Arena di Verona.
5ª-125.Tab.A.49
2002: + 20.000; 2003: + 50.000.
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000; 2003: – 25.000
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 10.000; 2003: – 25.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato a prevedere misure di accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e di lavoro, in sostituzione dell’accompagnatore militare.
5ª-125.Tab.A.50
2002: + 10.000; 2003: + 10.000.
2002: – 10.000; 2003: – 10.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al finanziamento delle attività dei vigili del fuoco nelle sale teatrali e musicali.
5ª-125.Tab.A.51
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla istituzione della onorificenza «Cavalieri della Pace» di Vittorio Veneto.
5ª-125.Tab.A.52
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accatnonamento finalizzato, al riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 3, comma 1, decreto-legge 6 aprile 1983, convertito in legge n. 230 del 23 maggio 1983, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali - ivi compresi i dipendenti del Fondo Gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - collocati in pensionamento aumento anticipato con leggi successive alla n. 26 del 13 febbraio 1987, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988.
5ª-125.Tab.A.53
Alla Tabella A, di cui all’articolo 125, comma 1, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento a favore della piccola editoria e della diffusione dei libri.
5ª-125.Tab.A.54
2001: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del commercio con l’estero, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 5.000. ———— (*) Stanziamento destinato alla copertura dell’AS 4724, «Istituzione, di un fondo per i bambini - soldato e divieto di arruolamento dei minori di 18 anni nelle Forze armate italiane.
5ª-125.Tab.A.55
2001 + 9.000 (*);
2002 + 9.000 (*); 2003 + 9.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – (art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 9.000;
2002 – 9.000; 2003 – 9.000).
———— (*) Aumentato finalizzato al rifinanziamento dell’articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e dell’articolo 3 della legge 8 aprile 1998, n. 89 per interventi a tutela della minoranza slovena.
5ª-125.Tab.A.56
2001 + 4.000;
2002 + 4.000; 2003 + 4.000.
Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2001 – 4.000;
2002 – 4.000; 2003 – 4.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla concessione di un contributo a favore delle imprese editrici di cui all’articolo 3 comma 10, legge n. 250 del 7 agosto 1990 per l’abbonamento alle agenzie di stampa.
5ª-125.Tab.A.57
Alla Tabella A, Ministero del tesoro, elevare da 20 a 50 miliardi per l’anno 2002 e da 20 a 60 miliardi per l’anno 2003 lo stanziamento finalizzato all’accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e per servizio; conseguentemente ridurre per pari importi gli accantonamenti iscritti alla successiva tabella F.
5ª-125.Tab.A.58
Bonfietti, Pasquini, Gambini
Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (*):
2001 + –;
2002 + 30.000; 2003 + 40.000.
2001 – –;
2002 – 30.000; 2003 – 30.000.
———— (*) Aumentato finalizzato al finanziamento dell’accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
5ª-125.Tab.A.59
D’Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Caddeo
5ª-125.Tab.A.60
2002 + 30.000;
2003 + 30.000
Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell’interno apportare le seguenti variazioni:
2002 – 30.000;
2003 – 30.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato all’accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
5ª-125.Tab.A.61
Alla Tabella A, Ministero del tesoro, elevare da 20 a 30 miliardi per l’anno 2002 e da 20 a 30 miliardi per l’anno 2003 lo stanziamento finalizzato all’accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e per servizio; conseguentemente ridurre per pari importi gli accantonamenti iscritti alla successiva tabella F.
5ª-125.Tab.A.62
Stiffoni, Moro, Tirelli
Alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 10.000;
Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2001 – 10.000;
2002 – 10.000; 2003 – 10.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato all’esecuzione dall’IVA per l’acquisto di ambulanze per la Croce Rossa Italiana e per le associazioni di volontariato senza scopo di lucro.
5ª-125.Tab.A.63
All’articolo 125, comma 1, Tabella A, Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 1.000;
2002 + 1.000; 2003 + 1.000.
Conseguentemente al medesimo articolo, Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2001 – 1.000.000.000;
2002 – 1.000.000.000; 2003 – 1.000.000.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato all’istituzione dell’istituto internazionale di ricerca per la pace.
5ª-125.Tab.A.64
Pera, Centaro, Greco
Alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 225.100;
2002 – 102.946; 2003 – 122.154.
5ª-125.Tab.A.65
Marino, Marchetti, Albertini
Al comma 1, tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 2.000;
Conseguentemente ridurre di pari importo le voci relative al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Finalizzate alla realizzazione della Corte d’appello di Caserta.
5ª-125.Tab.A.66
Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2001 – 200.
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 948 del 1992 (12.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 3384) 2001 + 200.
5ª-125.Tab.A.68
Parente, Jacchia
2001 – 200.000.
Legge n. 948 del 1992 (12.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 3384) 2001 + 200.000.
5ª-125.Tab.A.67
Al comma 1 Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 100.000.
2001 – 100.000 (*). ———— (*) Finalizzato a stanziamento a favore del Programma speciale per la sicurezza alimentare della FAO.
5ª-125.Tab.A.150
Alla tabella A, alla rubrica: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, incrementare i seguenti importi:
2001: 277.000;
2002: 245.000; 2003: 245.000.
Conseguentemente alla medesima tabella A, alla rubrica Ministero degli affari esteri, incrementare il seguente importo:
2001: 23.000.
All’onere si provvede a carico dei risparmi di spesa derivanti dall’emendamento 48.56.
5ª-125.Tab.A.70
Al comma 1 Tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 100.000;
2002 + 100.000; 2003 + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 100.000;
2002 – 100.000; 2003 – 100.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo.
5ª-125.Tab.A.71
Bergonzi, Marino, Marchetti
Alla Tabella A, Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 30.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, Legge n. 468 del 1978 riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio: – articolo 9-ter fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura correnti (7.1.3.1 – fondo di riserva – cap.: 4355) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 30.000; ———— (*) Accantonamento finalizzato alla prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 447, sulla fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole.
5ª-125.Tab.A.72
Carpi
2001 + 1.000 (*).
Conseguentemente, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2001 – 1.000. ———— (*) Aumento finalizzato al finanziamento delle celebrazioni petrarchesche in occasione del settimo centenario della nascita.
5ª-125.Tab.A.73
Maceratini, Bonatesta, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Alla Tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2002 + 100.000; 2003 + 100.000;
Conseguentemente, nella Tabella C,Ministero delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 ridurre i seguenti importi:
2002 – 100.000; 2002 – 100.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla perequazione dell’indennità speciale riservata ai ciechi «ventesimisti» dalla legge n. 508 del 1988.
5ª-125.Tab.A.74
Greco, Pastore, Azzollini, Camo, Meduri
Alla Tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni (*):
2001 + 20.000;
2002 + 14.000; 2003 + 10.000.
2001 – 20.000;
2002 – 14.000; 2003 – 10.000.
———— (*) Aumentato finalizzato all’istituzione dalle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Monza e Sulmona.
5ª-125.Tab.A.75
Pieroni, Bruno Ganeri
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – (art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (upb 2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:
2002 – 10.000; 2003 – 10.000.
———— (*) Aumentato finalizzato all’istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.
5ª-125.Tab.A.76
Marini, Staniscia, Lombardi Satriani, Peruzzotti
Alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2000: + 10.000 (*);
2001: + 10.000 (*); 2002: + 10.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - art. 36: Finanziamento censimenti (u.p.b. 3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p), apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Aumento finalizzato all’istituzione delle province di Sibaritide Pollino, Monza, Lanciano-Vasto.
5ª-125.Tab.A.77
———— (*) Aumento finalizzato all’istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona.
5ª-125.Tab.A.78
Greco, Azzollini, Camo, Pastore, Meduri
Alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni (*):
2001: + 10.000; 2002: + 10.000.
———— (*) Aumento finalizzato all’istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Monza e Sulmona.
5ª-125.Tab.A.79
Alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce Ministero del commercio con l’estero, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 1.000; 2003: – 1.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla istituzione di nuove province che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni.
5ª-125.Tab.A.80
Marini, Veraldi, Iuliano
———— (*) Accantonamento finalizzato alla istituzione della provincia Sibaritide Pollino.
5ª-125.Tab.A.81
Alla tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 394 dal 1977, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.A.82
Macertini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Alla tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare la seguente variazione:
2001: + 8.000;
L’accantonamento è destinato a rifinanziamento per i programmi di riqualificazione della manodopera volti a favorire l’occupazione nell’industria navalmeccanica di cui all’articolo 7 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
5ª-125.Tab.A.83
Marini, Veltri, Veraldi, Di Pietro, Bruno Ganeri
Alla tabella B, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 3.000;
2002: + 3.000; 2003: + 3.000.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.000; 2003: – 3.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla istituzione e costruzione dell’aeroporto di Sibari.
5ª-125.Tab.A.84
Guerzoni
Alla tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 1.000 (*);
———— (*) Aumento finalizzato al finanziamento del restauro dell’ex Campo di concentramento di Carpi Fossoli.
5ª-125.Tab.A.85
Alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, alla voce: legge n. 549 del 1995, modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.A.86
Saracco, Scivoletto, Barrile, Battafarano, Conte, Piatti, Preda, Murineddo
2001: + 500 (*);
2002: + 500 (*); 2003: + 500 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: all’articolo 70, comma: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – capitoli 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – Cap. 7051), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 500;
2002: – 500; 2003: - 500.
———— (*) Aumento finalizzato al finanziamento della tutela del lupo italiano.
5ª-125.Tab.A.87
Alla tabella A, alla voce Ministero del commercio con l’estero, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C,Ministero del commercio con l’estero, alla voce: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – capitolo 2130), apportare le seguenti variazioni:
2002: + 20.000; 2003: + 20.000.
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’istituto nazionale per il commercio estero – articolo 8, comma 1, lettera “a): Contributo di funziionamento (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – capitolo 2100):
2001: + 5.000.
5ª-125.Tab.A.88
Lorenzo, Diana
Alla tabella A, alla voce Ministero per i beni culturali e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000; 2003: + 3.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al finanziamento dello scavo archeologico Atellano in provincia di Caserta situato nei comuni di Sant’Arpino e Orta di Atella.
5ª-125.Tab.A.89
Pelella, Masullo, Donise, De Martino Guido, Bertoni, Diana
Alla tabella A, alla voce Ministero dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 2.000 (*);
2002: + 2.000; 2003: + 3.000.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 2.000; 2003: – 3.000.
———— (*) Stanziamento finalizzato al finanziamento delle attività dell’Istituto di Studi Filosofici.
5ª-125.Tab.A.90
Ripamonti, Pieroni, Bortolotto
Alla tabella A, alla voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 3.000 (*);
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 3.000; 2003: - 3.000.
———— (*) L’accantonamento è finalizzato al finanziamento delle attività per il ricovero e la cura dei cani da combattimento sequestrati.
5ª-125.Tab.A.91
Alla tabella C, alla voce Ministero dei lavori pubblici: legge n. 431 del 1998 – locazioni immobili ad uso abitativo – articolo 11, comma 1 (7.1.2.1 – Capitolo 4201), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50;
2002: + 50; 2003: + 50.
Conseguentemente, alla tabella A,Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.200
Alla tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sostituire la cifra di limiti di impegno: «111.000», con la seguente: «110.000»; alla voce Ministero dei lavori pubblici, sostituire la cifra di limiti di impegno: «121.000», con la seguente: «118.000»; nella medesima tabella, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, eliminare la voce: «di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali», e i relativi importi.
Alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 350.000 (*);
2002: + 350.000 (*); 2003: + 350.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 350.000;
2002: – 350.000; 2003: – 350.000.
———— (*) L’accantonamento è finalizzato all’acquisto, da parte delle Ferrovie Nord di Milano Spa, di 30 treni T.A.F.
5ª-125.Tab.B.2
Alla tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica... - articolo 52, comma 1: fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800):
2001: + 300.000;
2002: + 300.000; 2003: + 300.000.
5ª-125.Tab.B.3
Castelli, Leoni, Peruzzotti, Moro
Alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 220.000;
2002: + 220.000; 2003: + 220.000.
2001: – 220.000;
2002: – 220.000; 2003: – 220.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al completamento dei collegamenti viari con l’aereoporto di Malpensa 2000 e ulteriori interventi di viabilità minore.
5ª-125.Tab.B.4
Gasperini, Stiffoni, Castelli, Moro
2001: + 210.000;
2002: + 210.000; 2003: + 210.000.
2001: – 210.000;
2002: – 210.000; 2003: – 210.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al superamento dell’insufficienza infrastrutturale del nodo di Mestre.
5ª-125.Tab.B.5
Castelli, Leoni, Rossi, Moro
2001: + 201.000 (*);
2002: + 201.000 (*); 2003: + 201.000 (*).
2001: – 201.000;
2002: – 201.000; 2003: – 201.000.
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione delle opere di ammodernamento del sistema ferroviario della provincia di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.6
2002: – 200.000; 2003: – 200.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione dell’autorità del Pedemontana Padania (corridoio 5).
5ª-125.Tab.B.7
Alla tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica... - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800):
5ª-125.Tab.B.8
5ª-125.Tab.B.9
5ª-125.Tab.B.10
5ª-125.Tab.B.11
2001: + 150.000;
2002: + 150.000; 2003: + 150.000.
2002: – 150.000; 2003: – 150.000.
5ª-125.Tab.B.12
D’Alì
Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 150.000; 2003: + 150.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato ai lavori di costruzione della variante Trapani-Marzara del Valle.
5ª-125.Tab.B.13
5ª-125.Tab.B.14
2002: – 150.000; 2003: – 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia: - articolo 12 comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il Credito alle imprese artigiane (tesoro, bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artingiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:
2002: + 150.000; 2003: + 100.000.
5ª-125.Tab.B.15
Zanoletti, Piredda
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia: - articolo 12 comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il Credito alle imprese artigiane (tesoro, bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artingiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.16
Wilde, Moro, Stiffoni
5ª-125.Tab.B.17
5ª-125.Tab.B.18
5ª-125.Tab.B.19
5ª-125.Tab.B.20
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia: - articolo 12 comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il Credito alle imprese artigiane (tesoro, bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artingiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.21
Montagnino, Bedin, Veraldi, Castellani
Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia - articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.22
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aggiungere la voce: legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia - articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), con i seguenti importi:
5ª-125.Tab.B.23
Mundi, Lauria Baldassarre, Cimmino
Conseguentemente, alla tabella D, alla rubrica Tesoro, aggiungere la voce: legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l’economia - articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401), con i seguenti stanziamenti:
5ª-125.Tab.B.24
Sella di Monteluce, Lauro
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato- articolo 52, legge n. 448 del 1997 (da detrarre all’Artigiancassa):
5ª-125.Tab.B.25
Alla tabella D, di cui all’articolo 75, comma 3, alla voce: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 25 ottobre 1992, n. 421 - articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 130.000;
2002: + 130.000; 2003: + 130.000.
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 130.000;
2002: – 130.000; 2003: – 130.000.
5ª-125.Tab.B.26
Alla tabella B, comma 1, voce: Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 120.000;
2002: + 120.000; 2003: + 120.000.
2001: – 120.000;
2002: – 120.000; 2003: – 120.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al miglioramento del sistema viario della provincia di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.27
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione dei corridoi di collegamento infrastrutturale tra l’Italia e l’Europa centrale.
5ª-125.Tab.B.28
Wilde, Moro
2002: + 200.000; 2003: + 300.000.
2002: – 200.000; 2003: – 300.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla messa in sicurezza, con la realizzazione di gallerie artificali, della Gardesana occidentale, tratto Gargano-Riva del Garda.
5ª-125.Tab.B.29
2002: + 110.000; 2003: + 120.000.
2002: – 110.000; 2003: – 120.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del tratto Trescore-Pianico, SS n. 2.
5ª-125.Tab.B.30
2002: + 110.000; 2003: + 110.000.
2002: – 110.000; 2003: – 110.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della superstrada della Valtellina, SS n. 38 e SS n. 36.
5ª-125.Tab.B.31
Castelli, Peruzzotti, Moro
2002: – 100.000; 2003: – 100.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato l completamento delle opere ferroviarie funzionali al progetto Malpensa 2000.
5ª-125.Tab.B.32
Alla tabella B, comma 1, voce: Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla riforma della legislazione nazionale del turismo.
5ª-125.Tab.B.33
Alla tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica... - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese - cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.34
Provera, Castelli, Moro
2001: + 1.0.000;
2002: – 150.000; 2003: – 100.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al completamento della viabilità della provincia di Sondrio.
5ª-125.Tab.B.35
Alla tabella D, legge n. 251 del 1981: Misure di sostegno all’esportazione - articolo 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario al sistema produttivo - cap. 7660), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000.
2002: – 100.000.
5ª-125.Tab.B.36
Tirelli, Peruzzotti, Moro, Brignone
Alla tabella D, comma 3, alla voce: legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - articolo 27: Fornitura gratuita libri di testo (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50.000.
2001: – 50.000.;
5ª-125.Tab.B.37
2001: + 80.000;
2001: – 80.000;
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del secondo ponte sul fiume Po sulla SS n. 9 a Riaceuro.
5ª-125.Tab.B.38
Alla tabella B, comma 1, voce: Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione degli impianti di depurazione di Milano e Ronchetto delle Rane, a Nesedo e a Peschiera Bonomero.
5ª-125.Tab.B.39
Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione di un anello autostradale al servizio della città di Perugia.
5ª-125.Tab.B.40
Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione dei lavori della SS n. 340 - Regina.
5ª-125.Tab.B.41
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione di trafori Spluga e Val Chioneme Val Mesolcina.
5ª-125.Tab.B.42
Leoni, Peruzzotti, Castelli, Moro
2001: + 75.000;
2002: + 75.000; 2003: + 75.000.
2001: – 75.000;
2002: – 75.000; 2003: – 75.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della tangenziale di Varese.
5ª-125.Tab.B.43
Manara, Castelli, Moro
2001: + 70.000;
2002: + 70.000; 2003: + 70.000.
2001: – 70.000;
2002: – 70.000; 2003: – 70.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della tangenziale di Como.
5ª-125.Tab.B.45
Alla tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica... – Articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 – Fondo incentivi alla imprese – cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.46
Rossi, Dolazza, Peruzzotti
Alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, rubrica Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 55.000;
2002: + 55.000; 2003: + 55.000;
di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2002: + 55.000; 2003: + 55.000.
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 55.000; 2003: – 55.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione delle opere ferroviarie e tranviarie per la provincia di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.47
5ª-125.Tab.B.48
5ª-125.Tab.B.49
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla conclusione dei lavori di ammodernamento della SS n. 510 e della SS n. 42.
5ª-125.Tab.B.50
Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50.000 (*);
2002: + 50.000 (*); 2003: + 50.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione delle opere relative alla tranvia Bergamo-San Antonio, Bergamo-Torre Boldone.
5ª-125.Tab.B.51
Costa
Alla tabella B, Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla medesima tabella Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50.000 (*). ———— (*) Accantonamento finalizzato alla bonifica del territorio del Capo Leuca.
5ª-125.Tab.B.52
Alla tabella D, Ministero dei trasporti e della navigazione, articolo 125, comma 3, (Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di intenerari ferroviari di particolare rilevanza – Articolo 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa, per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095), aggiungere la seguente voce:
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolo 125, comma1, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.53
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, articolo 125, comma 1 apportare le seguenti variazioni:
2001: + 45.000;
2002: + 45.000; 2003: + 45.000.
Conseguentemente alla stessa tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 45.000;
2002: – 45.000; 2003: – 45.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della variante di penetrazione in Bergamo dal comune di Ponteranica, sulla SS. n. 470.
5ª-125.Tab.B.54
2002: + 40.000; 2003: + 50.000.
2002: – 40.000; 2003: – 50.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo.
5ª-125.Tab.B.55
2002: – 40.000; 2003: – 40.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della variante di San Giovanni Bianco sulla SS. n. 470.
5ª-125.Tab.B.56
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della variante alla SS. n. 515 tratto Noale-Scozzè Zerobranco-Treviso.
5ª-125.Tab.B.57
2002: + 35.000; 2003: + 35.000.
2001: – 35.000;
2002: – 35.000; 2003: – 35.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della variante di Zogno sulla SS n. 470.
5ª-125.Tab.B.58
2002: + 30.000; 2003: + 40.000.
2002: – 30.000; 2003: – 40.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato alla viabilità dell’alto Garda, per gli interventi di messa in sicurezza e per la realizzazione dei collegamenti alternativi per evitare l’isolamento delle popolazioni gardesane in particolare di Bogliocco-Cecina-Toscolano, Morgana-Barbarano e Limare-Tremosine-Tignale.
5ª-125.Tab.B.59
Rossi, Castelli, Moro
———— (*) Accantonamento finalizzatoall’ammodernamento dell’autostrada A4 Milano-Bergamo.
5ª-125.Tab.B.60
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del Traforo di collegamento tra la Valle Camonica e la Val Trompia.
5ª-125.Tab.B.61
———— (*) Accantonamento diretto alla realizzazione del traforo di collegamento ferroviario tra la Valle Camonica e la Val Tellina.
5ª-125.Tab.B.62
———— (*) Accantonamento finalizzato all’ammodernamento della SS n. 53 Treviso-Vicenza, tratto tra Castelfranco Veneto e Cittadella.
5ª-125.Tab.B.63
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del ponte che attraversa Paderno D’Adda sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno.
5ª-125.Tab.B.64
Germanà
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici apportare le seguenti variazioni: (*)
2002: + 30.000.
2002: – 30.000.
———— (*) Aumentato finalizzato al rifinanziamento alla Regione Sicilia per la costruzione del porto di S. Agata Militello.
5ª-125.Tab.B.65
Alla tabella D, Ministero dei trasporti e della navigazione articolo 125, comma 3, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passggii a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza. – Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095): 2001: + 30.000.
Conseguentemente alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 30.000.
5ª-125.Tab.B.66
Alla tabella D, Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 125, comma 3, aggiungere la seguente voce:
Legge n. 472 del 1999: Interventi nel settore trasporti – Art. 3, comma 5: Realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7106): 2001: + 30.000.
5ª-125.Tab.B.67
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici: di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 26.000.
Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: – 36.000 (*). ———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della terza corsia della tangenziale di Mestre.
5ª-125.Tab.B.68
2001: + 25.000
2002: + 25.000 2003: + 25.000
Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: apportare le seguenti variazioni:
2001: – 25.000
2002: – 25.000 2003: – 25.000 (*).
———— (*) Accantonamento finalizzato al completamento della nuova SS n. 307 – del Santo, fino al passante di Castelfranco Veneto.
5ª-125.Tab.B.69
2002: – 25.000 2003: – 25.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato al completamento dei lavori della SS n. 345.
5ª-125.Tab.B.70
2002: + 25.000
2002: – 25.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato al ripristino della viabilità del tratto Garniano-Riva di Trento.
5ª-125.Tab.B.71
2001: + 23.000
2002: + 23.000 2003: + 23.000
2001: – 23.000
2002: – 23.000 2003: – 23.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione della variante sud della SS n. 53 – Postumia, di Collegamento tra i comuni di Ponte di Piove-Oderzo-Gorgo al Manticano-Motta di Livenza.
5ª-125.Tab.B.72
Tabladini, Castelli, Leoni, Privera, Moro
Alla tabella B, articolo 125, comma 1, alla voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti varaizioni:
2001: + 21.000 (*)
2002: + 21.000 (*) 2003: + 21.000 (*)
Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 21.000
2002: – 21.000 2003: – 21.000
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla Valle Camonica alla Valtellina ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 2 maggio 1990, n. 102.
5ª-125.Tab.B.73
Castelli
Alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 21.000
2002: + 21.000 2003: + 21.000
2001: – 21.000 (*)
2002: – 21.000 (*) 2003: – 21.000 (*)
———— (*) L’accantonamento è finalizzato all’istituzione di un fondo per il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti tecnologici delle aziende operanti nel settore motociclistico aventi sedi sul territorio italiano.
5ª-125.Tab.B.74
2001: + 20.500 (*)
2002: + 20.500 (*) 2003: + 20.500 (*)
2001: – 20.500
2002: – 20.500 2003: – 20.500
———— (*) L’accantonamento è finalizzato al potenziamento asta delle F:N:M. da Meda – Mereone – Asso con trasformazione in metropolitana leggera su tutto il tronco Asso – Milano e realizzazione di sistemi di parcheggio di interscambio.
5ª-125.Tab.B.75
Alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, Ministero dei lavori pubblici: apportare le eguenti variazioni:
2002: + 40.000 2003: + 60.000
2002: – 40.000 2003: – 60.000 (*)
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori delle Comunità Montane della Valle Variata e dela Valle Po, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000.
5ª-125.Tab.B.76
Alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, Ministero dei trasporti e della navigazione: apportare le eguenti variazioni:
2002: + 20.000 2003: + 30.000
2002: – 20.000 2003: – 30.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato all’attività del Consorzio Canale navigabile Milano-Cremona-Po.
5ª-125.Tab.B.77
Alla tabella D, di cui all’articolo 125, comma 3, inserire la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore trasporti – Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco
Conseguentemente alla medesima tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.78
Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali: apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.79
2002: – 20.000 2003: – 20.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato al recupero e al restauro del teatro Sociale di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.80
Travaglia, Mantica, De Corato
Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici: apportare le seguenti variazioni (*):
2002: + 20.000; 2003: + 20.000;
———— (*) Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per il controllo della falda acquifera di Milano.
5ª-125.Tab.B.81
Castelli, Leoni, Wilde, Moro
Alla tabella B, articolo 125, comma 1, Ministero dei lavori pubblici: apportare le seguenti variazioni:
2001: + 20.000 (*);
2002: + 20.000 (*); 2003: + 10.000 (*);
2002: – 20.000; 2003: – 10.000.
———— (*) Aumento finalizzato al rifacimento dei ponti al fine di consentire la navigazione in alcuni tratti fluviali.
5ª-125.Tab.B.82
2002: + 20.000;
Conseguentemente, alla medesima tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000 (*);
———— (*) Accantonamento finalizzato al completamento della Tangenziale alla SS n. 11 in località Ravizza-Peschiera.
5ª-125.Tab.B.83
Alla tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica... – art. 52 c. 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese – cap. 78000)
2001: + 20.000.
Conseguentemente, alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.84
Alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma, Ministero dei lavori pubblici: apportare le seguenti variazioni:
2001: – 20.000 (*) ———— (*) Accantonamento finalizzato a consentire il rifinanziamento della Variante Sud, abitati Caerano S. Marco, Montebelluna, Volpago della SS n. 248.
5ª-125.Tab.B.85
Stiffoni, Castelli, Leoni, Moro
Alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 17.000;
2002: + 17.000; 2003: + 17.000.
2001: – 17.000;
2002: – 17.000; 2003: – 17.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato all’ammodernamento della Tratta ferroviaria Castelfranco Veneto-Montebelluna-Ponterobba-Feltre.
5ª-125.Tab.B.86
Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.000; 2003: + 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 25.000; 2003: – 5.000 (*).
———— (*) Aumento finalizzato ai rilievi ed alla progettazione del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania.
5ª-125.Tab.B.87
2001: + 15.000 (*);
2002: + 15.000 (*); 2003: + 15.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione di opere di ammodernamento e di potenziamento della linea di collegamento ferroviario Lecco-Merone-Como, con interscambio F.N.M. a Merone sulla tratta ferroviaria Milano-Asso.
5ª-125.Tab.B.88
Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 15.000; 2003: – 15.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del tracciato alternativo alla SS. n. 28 tra Ceva e Lucetto, in località Rocchini.
5ª-125.Tab.B.89
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione della tangenziale ovest di Treviso, di collegamento tra la SS n. 53-Postumia e la SS n. 348-Feltrina (quarto lotto), e della variante Nord-Sud del centro abitato di Postumia.
5ª-125.Tab.B.90
Alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 11.000; 2003: – 11.000 (*)
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione di un eliporto, situato ad Erba, di collegamento della Brianza con Malpensa.
5ª-125.Tab.B.91
Alla Tabella B, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 10.000 (*);
2002: + 20.000 (*); 2003: + 30.000 (*).
2002: – 20.000; 2003: – 30.000.
———— (*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 237 del 1993.
5ª-125.Tab.B.92
2002: – 10.000; 2003: – 10.000 (*)
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione delle opere esterne all’autostrada A28 di collegamento con la SS n. 13.
5ª-125.Tab.B.93
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire l’ammodernamento e il consolidamento della SS n. 203 - Agordina.
5ª-125.Tab.B.94
Alla Tabella B, Ministero dei trasporti, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione del raddoppio del tratto ferroviario da Piacenza-Interconnessione della TAV a Cremona.
5ª-125.Tab.B.95
2001: + 10.000 milioni
2002: + 10.000 milioni 2003: + 10.000 milioni
Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 10.000 milioni
2002: – 10.000 milioni 2003: – 10.000 milioni (*)
———— (*) Accantonamento diretto a consentire la realizzazione della Nuova Università di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.96
Alla Tabella B, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, accantonamento del fondo speciale:
———— (*) Accantonamento diretto allo sviluppo del commercio elettronico, dei portali e dei sistemi di teleprenotazione nel settore del turismo.
5ª-125.Tab.B.97
———— (*) Aumento dell’accantonamento diretto all’adeguamento ed armonizzazione della normativa tariffaria e fiscale per le imprese turistiche.
5ª-125.Tab.B.98
Alla Tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.99
Dondeynaz, Thaler Ausserhofer, Zilio
Alla Tabella C, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologicai, la voce «decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351» è aumentata del seguente importo:
Conseguentemente, all’articolo 125, comma 2, alla tabella B richiamata, la voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridotta dal seguente importo:
5ª-125.Tab.B.100
Alla Tabella D, legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti, inserire la seguente voce:
- Art. 3, comma 1, 2001: + 10.000;
Conseguentemente, alla tabella B rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.101
Moro, Rossi, Dolazza
Alla Tabella B, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 5.000; 2003: – 5.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato alle opere edilizie, alle infrastrutture ed alle attrezzature per lo sviluppo ed il potenziamento dell’Università degli studi di Bergamo.
5ª-125.Tab.B.102
Alla Tabella B, Ministero per i beni el e le attività culturali, di cui all’articolo 125, comma 1,apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 10.000. ———— (*) Accantomento destinato ad interventi ad interventi di manutenzione straordinaria e di consolidamento delle Mura storiche veneziane della città di Bergamo (A.S. 4373).
5ª-125.Tab.B.103
2002: + 8.000; 2003: + 8.000.
2002: – 8.000; 2003: – 8.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la messa in sicurezza della strada statale n. 50 nella provincia di Belluno.
5ª-125.Tab.B.104
2001: + 7.000;
2002: + 7.000; 2003: + 7.000.
2002: – 7.000; 2003: – 7.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione della variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e il collegamento della autostrade A27-A28 con la SS n. 13.
5ª-125.Tab.B.105
Alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici (*), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 6.500;
2002: + 6.500; 2003: + 6.500.
Conseguentemente alla Tabella B, alla voceMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 6.500;
2002: – 6.500; 2003: – 6.500.
———— (*) Accantonamento finalizzato alla realizzazione dei lavori di completamento del complesso conventuale di S. Caterina per il museo civico di Treviso.
5ª-125.Tab.B.106
Alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 6.000;
2002: + 6.000; 2003: + 6.000.
2002: – 6.000; 2003: – 6.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione dello svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e il collegamento con la SP n. 15.
5ª-125.Tab.B.107
Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la ristrutturazione e la riorganizzazione della Pinacoteca di Faenza, nonchè il restauro e la valorizzazione delle opere.
5ª-125.Tab.B.186
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.108
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella B, alla voceMinistero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 5.000; 2003: + 5.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione delle opere di costruzione degli argini del fiume Oglio.
5ª-125.Tab.B.109
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla qualificazione delle aree sublacuali e pedemontane al fine di consentire la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali attrezzati.
5ª-125.Tab.B.110
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto al restauro degli organi antichi aventi valore artistico.
5ª-125.Tab.B.111
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la contrazione di mutui quindicennali da parte dei Comuni delle zone della Valtellina e Valdiavenna danneggiate dagli eventi alluvionali del 1997 e 1998, per il ripristino e la realizzazione degli impianti di collettamento e depurazione.
5ª-125.Tab.B.112
2002: + 5.000.
2002: – 5.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto alla provincia di Bergamo per il potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Sotto il Monte Giovanni XIII (AS n. 4080, approvato il 16 novembre 2000).
5ª-125.Tab.B.113
2001: – 5.000 (*). ———— (*) Accantonamento diretto a consentire la valorizzazione del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.
5ª-125.Tab.B.114
Alla tabella D, al comma 3, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, legge n. 194, del 1998: Interventi nel settore dei trasporti. – articolo 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – Capitolo 7094), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 4.600;
2002: + 4.600; 2003: + 4.600.
Conseguentemente alla Tabella B, al comma 1, alla voceMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 4.600;
2002: – 4.600; 2003: – 4.600).
5ª-125.Tab.B.115
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 4.000;
2002: + 4.000; 2003: + 4.000.
2002: – 4.000; 2003: – 4.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla concessione di un contributo a favore delle emittenti radiotelevisive con concessione comunitaria, che optano per il sistema satellitare in alternativa ai ponti di trasferimento terrestri.
5ª-125.Tab.B.116
Conseguentemente alla Tabella B, alla voceMinistero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 4.000; 2003: + 4.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la sistemazione ambientale del parco Savarona Quinzano-Borgo S. Giacomo.
5ª-125.Tab.B.117
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione della variante sud di Crespano sulla S.p. n. 26, tratto tra la S.p. n. 6 e l’innesto con la S.p. n. 94.
5ª-125.Tab.B.118
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Finanziamento da destinare all’Enit il quale provvederà a trasferire tale somma alla regione Puglia a saldo delle attività promozionali rinvenienti dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 4/8).
5ª-125.Tab.B.119
2001: + 3.500;
2002: + 3.500; 2003: + 3.500.
2001: – 3.500;
2002: – 3.500; 2003: – 3.500 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla previsione di un contributo pe rla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Comunità europea, nel continente americano e in quello australiano,programmi di informazione trasmessi, da emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale, perun tempo superiore alle 8 ore giornaliere.
5ª-125.Tab.B.120
Azzollini
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni (*):
———— (*) Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Molfetta (BA).
5ª-125.Tab.B.121
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (*):
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di opere di recupero del lago irriguo a Guizzano d’Oglio.
5ª-125.Tab.B.122
Alla tabella B, al comma 1, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni (*):
———— (*) Aumento finalizzato alla copertura del finanziamento per i beni culturali di Ruvo, Giovinazzo, Bisceglie e Corato.
5ª-125.Tab.B.123
2002: + 3.000 (*); 2003: + 3.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla proroga della durata della gestione privata dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.
5ª-125.Tab.B.124
———— (*) Aumento finalizzato al completamento dei lavori per la ferrovia in concessione Alifana tra Napoli e Caserta.
5ª-125.Tab.B.125
———— (*) Aumento è finalizzato alla costruzione dello svincolo della superstrada Nola-Villa Literno e collegamento con gli assi viari circostanti.
5ª-125.Tab.B.126
Alla tabella B, comma 1, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000.
2002: – 3.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la predisposizione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari dei nuovi tratti dell’asse autostradale Pdemontana Padana, Corridoio n. 5.
5ª-125.Tab.B.127
Peruzzotti, Castelli, Leoni, Moro
Alla tabella B, comma 1, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 3.000.
2001: – 3.000. (*). ———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione delle opere di ammodernamento della tratta ferroviaria Gallerate-Luino.
5ª-125.Tab.B.128
Alla tabella B, comma 1, comma 1, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 3.000 (*). ———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire il restauro e la ristrutturazione della Torre di Oriolo.
5ª-125.Tab.B.129
2001: + 2.150 (*).
2001: – 2.150. ———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione delle opere relative alla soppressione del passaggio a livello del comune di San Donà di Piave, insistente sull’itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana.
5ª-125.Tab.B.130
Alla tabella B, comma 1, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 2.100 (*);
2002: + 4.000 (*); 2003: + 4.000 (*).
2001: – 2.100;
———— (*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la bonifica del Monte S. Martino in provincia di Lecco.
5ª-125.Tab.B.131
Alla tabella B, comma 1, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 3.000; 2003: + 2.000.
———— (*) L’accantonamento è diretto alla valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale italiana.
5ª-125.Tab.B.132
Alla tabella B, comma 1, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e teconologica, del commercio e dell’artigianato, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 2.200 (*);
2002: + 2.200 (*); 2003: + 2.200 (*).
2001: – 2.200;
2002: – 2.200; 2003: – 2.200.
———— (*) L’accantonamento è finalizzato al potenziamento delle strutture ed attività del Politecnico di Milano.
5ª-125.Tab.B.133
2002: + 2.000; 2003: + 2.000.
2002: – 2.000; 2003: – 2.000 (*).
———— (*) Finanziamento da destinare al teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste per iniziative celebrative per il coincidente bicentenario della fondazione del tratto nonchè nel centenario dell’intitolazione, in occasione della morte del Maestro del teatro.
5ª-125.Tab.B.134
Alla tabella B, comma 1, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000; 2003: + 2.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione delle opere per il recupero architettonico del ponte sul fiume Oglio in località Quinzano-Bordolano.
5ª-125.Tab.B.135
Alla tabella B, comma 1, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla previsione di un contributo a favore delle emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale che trasmettono programmi di informazione per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere.
5ª-125.Tab.B.136
Alla tabella B, comma 1, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la ristrutturazione e la valorizzazione della Villa Romana di Russi.
5ª-125.Tab.B.137
———— (*) L’accantonamento è diretto alla valorizzazione dell’artigianato dell’arte organaria.
5ª-125.Tab.B.138
Alla tabella B, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000 (*); 2003: + 2.000 (*).
———— (*) Aumento finalizzato al ripristino del «Parco delle Cinque Terre».
5ª-125.Tab.B.139
2002: + 2.000.
2002: – 2.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire l’ampliamento dell’Uscita al casello Vittorio Veneto sud dell’autostrada A27 e l’ampliamento e il collegamento con la zona industriale nel comune di Vittorio Veneto.
5ª-125.Tab.B.140
Antolini, Wilde, Moro, Castelli
2001: + 2.000.
2001: – 2.000 (*). ———— (*) L’accantonamento è finalizzato al recupero e alla valorizzazione della Villa Violini Nogarola sede del Comune di Castel D’Azzano (VR).
5ª-125.Tab.B.141
Bonfietti
2002: ; 2003: .
Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) Aumento finalizzato alla costruzione del Museo della Memoria di Bologna.
5ª-125.Tab.B.142
Moro, Peruzzotti, Leoni
2001: + 1.800;
2002: + 1.800; 2003: + 1.800.
2002: – 1.800; 2003: – 1.800 (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato all’istituzione del Museo della cultura locale del Lago di Varese.
5ª-125.Tab.B.143
2001: + 1.800 (*);
2002: + 1.800 (*); 2003: + 1.800 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire l’ammodernamento della stazione ferroviaria di Montebelluna.
5ª-125.Tab.B.144
2001: + 1.500 (*);
2002: + 1.500 (*); 2003: + 1.500 (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla predisposizione dello studio di fattibilità del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio.
5ª-125.Tab.B.145
Moro, Castelli, Leoni
2001: + 1.100 (*);
2002: + 1.100 (*); 2003: + 1.100 (*).
2001: – 1.100;
2002: – 1.100; 2003: – 1.100.
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la predisposizione dello studio di fattibilità della tratta ferroviaria Calalzo-Dobbiaco.
5ª-125.Tab.B.146
Alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 14.000; 2003: – 15.000.
Conseguentemente alla tabella B, alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali», apportare le seguenti variazioni:
2002: + 14.000; 2003: – 15.000.
5ª-125.Tab.B.147
Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni (*):
2002: – 2.000.
———— (*) Aumento finalizzato al completamento del molo di sottoflutto del porto di Capo d’Orlando.
5ª-125.Tab.B.148
Dondeynaz, Thaler Ausserhofer, Conte, Zilio
Alla Tabella B, all’articolo 125, comma 1, la rubrica Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, è aumentata dal seguente importo:
Conseguentemente all’articolo 125, comma 1, tabella B, la rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è diminuita del seguente importo:
———— (*) Assegnazione di un contributo al Comitato Ev K2 CNR per il miglioramento e l’adeguamento tecnologico e la manutenzione straordinaria del Laboratorio-Osservatorio Piramide dell’Everest.
5ª-125.Tab.B.149
Alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000 (*); 2003: + 1.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la predisposizione dello studio di fattibilità della tratta ferroviaria Feltre-Primolano.
5ª-125.Tab.B.150
Alla Tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 1.000.
2001: – 1.000 (*). ———— (*) L’accantonamento è destinato all’adeguamento strutturale del Teatrino di Via del Popolo di Gallarate.
5ª-125.Tab.B.151
Colla
2001: – 1.000 (*). ———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione del sottopassaggio a Castelsangiovanni sull’incrocio tra la strada statale n. 10 - via Emilia Pavese e la strada statale n. 412.
5ª-125.Tab.B.152
Moro, Antolini, Gasperini
2001: + 600;
2002: + 600; 2003: + 600.
2001: – 600;
2002: – 600; 2003: – 600 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto al recupero e alla valorizzazione della Villa Imperiale di Galliera Veneta.
5ª-125.Tab.B.153
Moro, Antolini, Gasperini, Stiffoni
2001: + 500;
2002: + 500; 2003: + 500.
2002: – 500; 2003: – 500 (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato ad interventi per il restauro, la conservazione e il consolidamento della Mura di Montagnana.
5ª-125.Tab.B.154
Leoni, Preioni, Brignone, Peruzzotti, Castelli, Moro
Alla Tabella B, Ministero del tesoro, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 600.000;
2002: + 600.000; 2003: + 600.000.
Conseguentemente alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordiante dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse... (7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590) Art. 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse, di cui all’articolo 125, comma 3, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 600.000;
2002: – 600.000; 2003: – 600.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto alle opere di ricostruzione del territorio delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre e di novembre 2000.
5ª-125.Tab.B.155
Moro, Peruzzotti
2002: + 60.000; 2003: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella B, Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
2002: – 30.000; 2003: – 100.000.
———— (*) Emendamento finalizzato al riordino delle pensioni dei mutilati di guerra di cui alla legge n. 47 del 1977.
5ª-125.Tab.B.156
2001: + –;
2002: + 1.000; 2003: + 1.000 (*).
Compensazione gruppo UDEUR.
———— (*) Accantonamento finalizzato alla contrazione di limiti di impegno per il tribunale di Mercato S. Severino (SA).
5ª-125.Tab.B.157
Alla Tabella D, sotto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: (decreto-legge n. 142 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 - Fondo protezione civile (20.2.1.3 cap. 9353):
2001: + 450;
2002: + 320; 2003: + 100.
Conseguentemente nella medesima tabella, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro Legge n. 183 del 1987 Fondo politiche comunitarie (7.2.1.10. cap. 8620)
Legge n. 448 del 1998, art. 50, c. 1, lett. c) (7.2.1.4 - Cap. 8541)
Ministero dell’industria Legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1 Fondo incentivi ripresa (6.2.1.26 cap. 7800)
2001: – 50;
2002: – 100; 2003: – 50.
Ministero dell’ambiente Legge n. 426 del 1998, articolo 1, comma 1 (1.2.1.4 - cap. 7082)
2001: 0;
2002: – 50; 2003: – 50.
Legge n. 448 del 1998, articolo 49 (1.2.1.4. cap. 7082) 2001: – 50;
2002: – 50; 2003: – .
Nella tabella B, apportare le seguenti riduzioni: Ministero della giustizia
Ministero dei lavori pubblici
2001: – 20;
Ministero dell’industria
2002: – 20; 2003: – .
Ministero dell’agricoltura
Ministero dei trasporti
Nella Tabella E inserire la seguente voce: Legge n. 910 del 1986 - articolo 7, comma 8 edilizia universitaria (2.2.1.2 - cap.7109/p)
2001: – 60;
5ª-125.Tab.B.158
Rossi, Dolazza, Moro
Alla Tabella B, alla rubrica Ministero dei lavori pubblici, di cui all’articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto alla realizzazione delle opere ferroviarie e tranviarie per la provincia di Bergamo (articolo 3 del disegno di legge A.S. 3226).
5ª-125.Tab.B.159
———— (*) L’accantonamento è diretto alla realizzazione delle opere stradali per il miglioramento della viabilità statale nella provincia di Bergamo (articolo 1 del disegno di legge A.S. 3226).
5ª-125.Tab.B.160
Alla tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, alla rubrica Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 40.000; 2003: + 40.000 (*).
Conseguentemente, alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto alla realizzazione delle opere strali per il miglioramento della viabilità provinciale nella provincia di Bergamo (articolo 2 del disegno di legge A.S. 33226).
5ª-125.Tab.B.161
Camerini
Alla Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - legge n. 26 del 1996: incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia: Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap.8610), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.B.162
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero per i beni e le attività culturali legge n. 444 del 1998: art. 2: prosecuzione degli interventi per la città di Siena (4.2.1.2 - cap. 7717) dopo la voce Ministero della sanità, aggiungere la seguente:
5ª-125.Tab.B.163
Senese
Alla Tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero per i beni e le attività culturali legge n. 444 del 1998: art. 2: prosecuzione degli interventi per la città di Siena (4.2.1.2 - cap. 7717) dopo la voce: Ministero della sanità, aggiungere la seguente:
5ª-125.Tab.B.164
Stiffoni, Gasperini, Moro, Castelli
2002: + 200.000; 2003: + 200.000 (*).
Conseguentemente alla tabella D, di cui al comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (7.2.1.8 – aree depresse – Cap. 8590):
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione della galleria alternativa al passante di Mestre.
5ª-125.Tab.B.165
Leoni, Castelli, Peruzzotti, Moro
Alla Tabella B, di cui all’articolo 125, comma 1, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
2002 + 150.000; 2003 + 200.000.
Conseguentemente, alla tabella C, di cui all’articolo 125 comma 2, Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni:
2002 – 150.000; 2003 – 200.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire l’incremento delle risorse disponibili per la risoluzione dei problemi creati dall’innalzamento della falda acquifera di Milano.
5ª-125.Tab.B.166
Alla Tabella B, di cui all’articolo 125 comma 1, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse -. articolo 1, comma
1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (7.2.1.8 – Aree depresse – Cap. 8590) apportare le seguenti variazioni: 2001 – 100.000;
2002 – 100.000; 2003 – 100.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la riqualificazione e l’ammodernamento della S.S. n. 242, tratti Bergamo - Ponte San Pietro - Cisano - Lecco - Como e Varese.
5ª-125.Tab.B.167
Alla Tabella B, comma 1, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali; 2001 + 100.000;
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (3.2.1.13 – Ente nazionale energia e ambiente – cap. 7210) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 50.000;
2002 – 50.000; 2003 – 50.000.
Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo
spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni: 2001 – 50.000;
2002 – 50.000; 2003 – 50.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto alla realizzazione delle opere stradali per il miglioramento della viabilità statale nella provincia di bergamo (articolo 1 del disegno di legge A.S. 3226).
5ª-125.Tab.B.168
2001 + 40.000;
2002 + 40.000; 2003 + 40.000.
di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali; 2001 + 40.000;
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150., 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:
2001 – 40.000;
2002 – 40.000; 2003 – 40.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto alla realizzazione delle opere stradali per il miglioramento della viabilità provinciale nellaprovincia di Bergamo (articolo 2 del disegno di legge A.S. 3226).
5ª-125.Tab.B.169
Peruzzotti, Leoni, Moro
Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni:
2002 – 20.000; 2003 – 20.000.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni (*):
2002 + 20.000; 2003 + 20.000.
———— (*) Aumento finalizzato alla costituzione delle risorse correnti per l’effettuazione di interventi di realizzazione della strada pedemontana tratto Varese-Como.
5ª-125.Tab.B.170
Alla Tabella B, comma 1, Ministero dei lavori pubblici apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella D di cui al comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Set-
tore n. 4) (7.2.1.8 – Aree depresse– cap. 8590), apportare le seguenti variazioni: 2001 – 10.000;
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la definitiva ultimazione dell’opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.
5ª-125.Tab.B.171
2001 + 6.000;
2002 + 6.000; 2003 + 6.000.
Conseguentemente, alla tabella C di cui al comma 2, Ministero per i beni e le attività culturali – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 8212, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 6.000;
2002 – 6.000; 2003 – 6.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire lo spostamento del depuratore del comune di San Vendemiano, nell’ambito della realizzazione delle opere di collegamento tra le autostrade A27 e A28.
5ª-125.Tab.B.172
2001 + 5.000;
2002 + 5.000; 2003 + 5.000.
(Limiti di impegno).
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche comunitarie (7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie apportare le seguenti variazioni:
2001 – 5.000;
2002 – 5.000; 2003 – 5.000 (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato alla realizzazione dell’aeroporto di Aquino.
5ª-125.Tab.B.173
Conseguentemente, alla tabella D, di cui al comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse... articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (7.2.1.8– Aree depresse – cap. 8590) apportare le seguenti variazioni:
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione del casello autostradale dell’autostrada A27, Mareno di Piave, e il collegamento con la S.S. n. 13.
5ª-125.Tab.B.174
Napoli Roberto
2001 + 9.000;
2002 + 2.000; 2003 + 4.000.
Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R (v. emend. 2.70) (*).
———— (*) L’accantonamento finalizzato alla realizzazione della strada di raccordo Postiglione e dello svincolo autostradale di Contursi Terme.
5ª-125.Tab.B.175
Moro, Castelli, Leoni, Gasperini
Alla Tabella B, comma 1, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 25.000 (*);
2002 + 25.000 (*); 2003 + 25.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella D, comma 3,Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: articolo 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica: (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590): apportare le seguenti variazioni:
2001 – 25.000;
2002 – 25.000; 2003 – 25.000).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione dei lavori sulla tratta ferrovia Venezia-Trieste/Villa Opicina.
5ª-125.Tab.B.176
2001 + 21.500 (*);
2002 + 21.500 (*); 2003 + 21.500 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, comma 3,Ministero per i beni e le attività culturali. – Legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965 (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306: 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214 8215) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 21.500;
2002 – 21.500; 2003 – 21.500).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla realizzazione della linea Ferroviaria Venezia-Trieste/Villa Opicina.
5ª-125.Tab.B.177
2001 + 20.000 (*);
2002 + 15.000 (*); 2003 + 15.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, comma 2,Ministero per i beni e le attività culturali. – Legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965 (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306: 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214 8215) apportare le seguenti variazioni:
2002 – 15.000; 2003 – 15.000).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato al completamento dei lavori di raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio quale collegamento ferroviario con l’aeroporto intercontinentale di Malpensa ai sensi dell’articolo 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354.
5ª-125.Tab.B.178
Alla Tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 50.000 (*);
2002 + 50.000 (*); 2003 + 50.000 (*).
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze decreto-legislativo n. 300 del 1999 – articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (cap. 7051), apportare le seguenti variazioni:
2002 – 50.000; 2003 – 50.000).
———— (*) L’incremento è finalizzato al recepimento della direttiva 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
5ª-125.Tab.B.179
Alla Tabella B, comma 1, Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella C, comma 2, Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni:
2002 – 20.000; 2003 – 20.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire il recupero delle fortificazioni e delle caserme storiche austroungariche.
5ª-125.Tab.B.180
2001 + 15.000;
2002 + 15.000; 2003 + 20.000.
Conseguentemente, alla tabella C, comma 2, Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304,
4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni: 2001 – 15.000;
2002 – 15.000; 2003 – 15.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è diretto a consentire il recupero delle fortificazioni e delle caserme della prima guerra mondiale, anche date in concessione agli enti locali.
5ª-125.Tab.B.181
Alla Tabella B, Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:
2001 + 1.500;
2002 + 1.500; 2003 + 1.500.
Conseguentemente, alla tabella D, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell’occupazione: Artt. 3, comma 9 e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 1.500;
2002 – 1.500; 2003 – 1.500) (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla sistemazione idraulico-forestale per le zone pedemontane e collinari in provincia di Treviso.
5ª-125.Tab.B.182
2001 – 1.000;
2002 – 1.000; 2003 – 1.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è finalizzato alla positiva conclusione dell’iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani in Germania negli anni 1943-1945 ed alla conservazione e fdiffusione della memoria storica della deportazione e dell’internamento degli italiani.
5ª-125.Tab.B.183
Napoli, Roberto
2001;
(Limiti d’impegno)
Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R (v. emend. 2.70).
———— (*) Accantonamento finalizzato al risanamento ambientale per abusivismo edilizio della fascia costiera Pontecagnano-Faiano-Capaccio-Paestum.
5ª-125.Tab.B.184
Alla Tabella B, comma 1, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:
4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) apportare le seguenti variazioni: 2001 – 5.000;
2002 – 5.000; 2003 – 5.000) (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato alle opere edilizie, alle infrastrutture ed alle attrezzature per lo sviluppo ed il potenziamento dell’Università dell’Insubria.
5ª-125.Tab.B.185
2001 + 500;
2002 + 500; 2003 + 500.
Conseguentemente, alla tabella C, comma 2, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 – Finanziamento ordinario degli osservatori – cap. 1265) apportare le seguenti variazioni:
2001 – 500;
2002 – 500; 2003 – 500) (*).
———— (*) L’accantonamento è destinato allo sviluppo dell’attività scientifica e divulgativa dell’Osservatorio geofisico prealpino di Varese.
Marino, Caponi, Manzi, Marchetti
Alla tabella C, di cui all’articolo 125, comma 2, Ministero degli esteri – Legge n. 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 243 del 1993 sono apportate le seguenti variazioni finalizzate al finanziamento del Fondo sulla sicurezza alimentare della FAO:
2001: + 10.000; 2003: + 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 – CONSOB – cap. 1990) apportare le seguenti variazioni:
2001: – 10.000; 2003: – 10.000.
5ª-125.Tab.C.13
Alla tabella C, legge n. 230 del 1998, Fondo Nazionale per il servizio civile – Obiezione di coscienza, sostituire le cifre:
2001: 210;
2001: 190; 2003: 190.
Con le seguenti: 2001: 210;
Conseguentemente alla tabella C voce: Ministero del tesoro – legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre la cifra di 300 mila a 275 mila.
5ª-125.Tab.C.2
Al comma 2, tabella C richiamata, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce recante: «Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: modificazioni al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero (ACEA) (3.1.2.15) – Cassa conguaglio zucchero – Cap 1980)» modificare gli importi come segue:
2001: + 30.000; 2003: + 30.000.
Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero delle finanze, alla voce recante: «decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo e norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – art. 70 comma 2 lettera c): finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Dogane) (2.12.12 – Agenzia delle Dogane – capp 1663, 1664; 2.2.1.7 – Agenzia delle Dogane – Cap 7054)» modificare gli importi come segue:
2001: – 30.000; 2003: – 30.000.
5ª-125.Tab.C.3
Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce recante: «Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo Unico Per lo spettacolo – Capp 43301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306,: 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – Capp 8211,8212, 8213, 8214, 8215)» modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.C.4
Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce recante: «Dedreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’Ente nazioanle per le strade: – art. 3: Finanziamento e programmazione dell’attività – spese in c/capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – Cap. 8061/P)» modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.C.5
Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero delle finanze, alla voce recante: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo e norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – art. 70, comma 2 lettera c). finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle Dogane) (2.12.12 – Agenzia delle Dogane – Capp 1663, 1664; 2.2.1.7 – Agenzia delle Dogane – Cap 7054)» modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.C.6
Maceratini, Cusimano, Recchia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas
5ª-125.Tab.C.7
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Decretpo-legge n. 694 del 1981: settore bie-
ticolo-saccarifero, convertito dalla legge n. 19 del 1982 (3.1.2.15 – Cassa conguaglio zucchero – Cap 1980) modificare gli importi come segue: 2001: + 25.000;
2002: + 40.000; 2003: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, – art. 79, comma 2 lettera c): finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle dogane) (2.1.2.12. – agenzia delle dogane - Cap. 1663, 1664) modficare gli importi come segue:
2002: – 40.000; 2003: – 30.000.
5ª-125.Tab.C.8
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Decreto-legge n. 694 del 1981: settore bieticolo-saccarifero, convertito dalla legge n. 19 del 1982 (3.1.2.15 – Cassa conguaglio zucchero – Cap 1980) modificare gli importi come segue:
2001: + 25.000;
5ª-125.Tab.C.9
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Decreto-legge n. 694 del 1981: settore bieticolo-saccarifero, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del commercio con l’estero, alla voce: Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero, – art. 8, comma 1, letetra a): contributo di funzionamento (4.1.2.1. – Istituto commercio estero – Cap. 2100) modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.C.10
5ª-125.Tab.C.11
Scivoletto, Preda, Piatti, Robol, Bedin, Viviani, Saccaro
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del commercio con l’estero, alla voce: Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero, modificare gli importi come segue:
2001: – 25.000.
5ª-125.Tab.C.12
Leoni, Preioni, Brignone, peruzzotti, Castelli, Moro
Alla tabella C, di cui all’articolo 125, comma 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Decreto-legge n. 142 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 195 del 1991: Provvedimento in favore delle popolazioni... (Art. 6 comma 1: reintegro fondo protezione civile) (20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – Cap. 9353)
2001: + 150.000.000;
2002: + 150.000.000; 2003: + 150.000.000.
Conseguentemente alla tabella D, di cui all’articolo 125, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse... (Art. 1, comma 1: èropsecuzione degli interventi per le aree depresse. (7.2.1.8 – Aree depresse – Cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 150.000.000;
2002: – 150.000.000; 2003: – 150.000.000.
5ª-125.Tab.C.14
Cò, Crippa, Russo Spena
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1988, «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», articolo 19, fondo nazionale per il servizio civile (u.p.b. 16.1.2.1), apportare le seguenti variazioni:
2002: + 80.000; 2003: + 110.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero per il commercio con l’estero, articolo 8, legge n. 68 del 1997, «Riforma dell’’Istituto nazionale per il commercio con l’estero» (u.p.b 4.1.2.1 - Istituto commercio con l’estero), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 80.000; 2003: – 110.000.
5ª-125.Tab.C.15
5ª-125.Tab.C.16
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1988, «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», articolo 19, fondo nazionale per il servizio civile (u.p.b. 16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717-5718), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.17
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - articolo 80, comma 4: formazione professionale (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2128), sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:
Conseguentemente, alla medesima tabella C, inserire la seguente autorizzazione di spesa Ministero del lavoro e della previdenza sociale, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - articolo 80, comma 4: formazione professionale (8.1.2.1 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. N.I. 2820):
5ª-125.Tab.C.18
Alla tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 20.000.;
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere la voce: Legge n. 449 del 1999: articolo 4, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.19
Alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051), apportare le seguenti variazioni:
2002: + 2.000; 2003: – .
Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero per il commercio con l’estero, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43 - contributi ad enti, istituti,
associazioni e fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130), apportare le seguenti variazioni: 2001: – ;
2002: – 2.000; 2003: – .
5ª-125.Tab.C.20
Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 1329 del 1965: Acquisto macchine utensili (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 200;
2002: + 200; 2003: + 200.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri: legge n. 7 del 1991: Stanziamenti aggiuntivi (3.1.1.0 Funzionamento - capp. 2150, 2151; PVS - capp. 2180, 2181), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 200;
2002: – 200; 2003: – 200.
5.125.Tab.C.21
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) - articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657), l’autorizzazione di spesa è incrementata di 110 miliardi per l’anno 2001, 150 miliardi per l’anno 2002.
È ridotta, corrispondentemente, l’autorizzazione di spesa di pari ammontare alla tabella C, Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).
5.125.Tab.C.22
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 143 del 1988: Disposizioni in materia di commercio con l’estero - articolo 6, comma 1: Fondo di dotazione SACE (settore n. 27) (3.2.2.2 - SACE - cap. 8101), l’autorizzazione di spesa è incrementata di 100 miliardi per l’anno 2001, 20miliardi per l’anno 2002, 10 miliardi per l’anno 2003.
È ridotta, corrispondentemente, l’autorizzazione di spesa di pari ammontare alla tabella C, Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195). Compensazione Democratici n. 1.
5.125.Tab.C.23
5ª-125.Tab.C.24
Alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo; u.p.b 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 50.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per gli affari esteri, legge n. 7 del 1981: «Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo» e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (u.p.b. 9.1.2.1 - Contributi alla organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 50.
5ª-125.Tab.C.25
Russo Spena, Cò, Crippa
5.125.Tab.C.26
Nella tabella C, sotto la voce Ministero degli affari esteri, alla legge n. 7 del 1981, eliminare le parole: «(3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151)».
5.125.Tab.C.27
Nella tabella C, sotto la voce Ministero degli affari esteri, alla legge n. 948 del 1982, eliminare le parole: «(9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)».
5ª-125.Tab.C.28
Alla tabella D, alla voce Ministero dell’ambiente, legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (settore 19) (u.p.b. 1.2.1.4 – programmi di tutela ambientale – capitolo 7082), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 300.000.
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell’ente nazionale per le strade – articolo 3, finanziamento e programmazione dell’attività (u.p.b. 5.2.1.3 – ENAS – capitolo 8061/p), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 300.000.
5ª-125.Tab.C.29
Alla tabella C, comma 2, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione – decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) – articolo 7 – (3.1.2.3 – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – capitolo 1405), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 200.000 (*);
2002: + 200.000 (*); 2003: + 100.000 (*).
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spet-
tacolo – capitolo 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni: 2001: – 200.000;
———— (*) L’aumento è finalizzato a consentire lo svolgimento delle attività aeroportuali in alcuni aeroporti, tra i quali Treviso S. Angelo e Verona Villafranca, in vista dell’acquisizione degli aeroporti stessi a seguito del loro rilascio da parte dell’Aeronautica Militare Italiana.
5ª-125.Tab.C.31
Mundi, Napoli Roberto, Lauria Baldassare
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigiananto, legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’ente Nazionale Italiano per il Turismo, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 4.255.
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, unità previsionale di base 8.1.2.1 – Turismo – Ente Nazionale Italiano Turismo, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 4.255; CS: + 4.255.
5ª-125.Tab.C.30
Alla tabella D, all’articolo 12, comma 3, alla voce Ministero del tesoro: Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 3.2.1.26 – Artigiancassa – capitolo 7401), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 100;
2002: + 100; 2003: + 100.
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: legge n. 282 del 1991 – Riforma dell’ENEA (3.2.1.13 – ENEA – capitolo 7210), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.32
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: Legge n. 488 del 1992 – Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse (Industria: 6.2.1.3 – Aree depresse – capitolo 7603), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 2.000.000.
5ª-125.Tab.C.33
Alla tabella C, all’articolo 1, comma 3, alla voce Ministero del commercio con l’estero: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Contributi ad enti, istituto, associazioni (4.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – capitolo 2130), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, all’articolo 1, comma 3, alla voce Ministero dell’ambiente: legge n. 549 del 1995 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Contributi ad enti, istituto, associazioni (3.1.2.2. – Ccontributi ad enti ed altri organismi – capitolo 2001), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.34
Alla tabella C, alla voce Ministero della sanità: – Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (u.p.b. 4.1.2.3) – Prevenzione del randagismo – capitolo 2642), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.35
Alla tabella D, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigiananto, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica – articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capitolo 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.36
Alla tabella D, alla voce Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigiananto, legge n. 1089 del 1969: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica – articolo 4: Fondo speciale per la ricerca applicata, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.37
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – articolo 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali – capitolo 1263/p), apportare le seguenti variazioni:
2001:–+ 75.000;
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 75.000; 2003: – 75.000.
5ª-125.Tab.C.38
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 – Ricerca scientifica – capitolo 7351), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 4301, 4302, 4303,
4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni: 2001: – 50.000;
5ª-125.Tab.C.39
Alla tabella D, comma 3, alla voce Ministero dei lavori pubblici: legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capitolo 8286), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 22.000.
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capitoli 8211, 8212, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 22.000.
5ª-125.Tab.C.40
Alla tabella C, comma 2, alla voce Ministero dell’ambiente – Legge n. 979 del 1982 apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali: legge n. 163 del 1995 (fondo unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.41
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: – Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 87: Costituzione Fondo finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4) – Finanziamento degli Osservatori – capitolo 1265), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.C.42
Alla tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, aggiungere all’unità previsionale di base 7.1.2.2 il capitolo 4307 e all’unità previsionale di base 7.2.1.1 il capitolo 8217.
5ª-125.Tab.C.43
Alla tabella C, comma 2, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica: la voce: «decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 – Ricerca scientifica – capitolo 7351), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella C, al comma 2, alla voce Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, la voce: «legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 – Università ed istituti non statali – capitoli 1262), apportare le seguenti variazioni:
Alla tabella D, decreto-legge n. 251 del 1981: Misure di sostegno all’esportazione – articolo 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro 3.2.1.46 – sostegno finanziario al sistema produttivo – cap. 7660) apportare le seguenti variazioni:
2002: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) – articolo 27, comma 11: (Tesoro 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7466) apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.1
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: legge n. 730 del 1983; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) art. 18 commi 8 e 9 (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657 apportare le seguenti variazioni:
2003: + 150.000;
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce decreto legge n. 251 del 1981, articolo 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7.660) apportare le seguenti variazioni:
2003: – 150.000;
5ª-125.Tab.D.3
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) 3.2.1.22 – Ferrovie dello stato – cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:
2001: + 150 mld.;
2001: + 50 mld.; 2001: + 50 mld.;
Decreto legislativo n. 143 del 198: Disposizioni in materia di commercio con l’estero articolo 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (3.2.2.1 – SACE – capitolo 8101):
2001: + 80 mld.;
2001: + 20 mld.; 2001: + 10 mld.;
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – capitolo 7657):
2001: + 70 mld.;
2001: + 30 mld.; 2001: + 40 mld.;
5ª-125.Tab.D.4
Napoli Roberto, Mundi, Nava, Cimmino, Lauria Baldassare
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 – Ferrovie dello stato – cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – capitolo 7657):
5ª-125.Tab.D.5
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984). Articolo 18, commi 8 e 9 (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:
2001: + 12.000; 2001: + 12.000;
Conseguentemente alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e e della programmazione economica, alla voce: legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell’Europa centro orientale (7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 8680) apportare le seguenti variazioni:
2001: – 12.000;
2001: – 12.000; 2001: – 12.000.
5ª-125.Tab.D.6
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984) – articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n.9) – (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:
2002: + 100.000;
2001: + 160.000.
5ª-125.Tab.D.7
Ventucci, D’Alì, Costa, Vegas, Azzollini
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: legge n. 730 del 1983; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984) – articolo 18, commi 8 e 9 Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito Settore n. 9) – (3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657 apportare le seguenti variazioni:
2002:–+ 150.000;
2003: + 160.000.
Conseguentemente, alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce legge n. 208 del 1998: interventi per la realizzazione di itienerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane apportare le seguenti variazioni:
2002: – 100.000;
2003: – 160.000.
5ª-125.Tab.D.8
Lubrano di Ricco
Nella Tabella D, apportare le seguenti variazioni: (in miliardi di lire)
Legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 8 e 9.
Fondo per il finanziamento delle esportazioni a pagamento differito (3.2.1.46- cap. 7657)
2002: + 60;
2003: + 195.
Conseguentemente: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel mezzogiorno (7.2.1.8 – cap. 8590) 2003: – 10.
Legge n. 910 del 1986 – articolo 8, comma 14 – Fondo sanitario nazionale di conto capitale (8.2.1.1- cap. 9100)
2003: – 10.
Legge n.183 del 1987 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (7.2.1.10 – cap. 8620)
2002: – 20;
2003: – 40.
Legge n. 396 del 1990 – Roma capitale (23.2.1.1- cap. 9410)
2003: – 5.
Legge n. 97 del 1994 – Fondo per la montagna (8.2.1.16 – cap. 9260)
Legge n. 448 del 1998 – articolo 50, comma 1, lett. c) Edilizia sanitaria pubblica (7.2.1.4 – cap. 8541)
2002: – 15;
2003: – 20.
Legge n. 488 del 1998 – articolo 27, comma 1 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (3.2.1.29 – cap. 7466)
2002: – 5;
Ministero dell’interno Decreto legislativo n. 504 del 1992 – articolo 34, comma 3 – Fondo ordinario investimenti (3.2.1.2 – cap. 7236)
Ministero dei lavori pubblici Legge n. 910 del 1986 – articolo 7, comma 6 – Istituti di prevenzione e pena (6.2.1.6 – cap. 8481)
Decreto legislativo n. 143 del 1994 – articolo 3 – Ente nazionale per le strade (5.2.1.3 – cap. 8061)
2002: – 10;
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato Legge n. 488 del 1998 – articolo 52, comma 1 – Fondo incentivi imprese (6.2.1.16 – cap. 7800)
Ministero dell’università e della ricerca scientifica Legge n. 910 del 1986 – articolo 7, comma 8 – Edilizia universitaria (2.2.1.2 – cap. 7109)
2003: – 15.
5ª-125.Tab.D.9
Alla Tabella D, inserire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la seguente voce:
Legge n. 49 del 1985 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Articolo 1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (cap. 72 Tesoro)
Conseguentemente alla Tabella D Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, cap. 8590, modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.D.10
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voce «legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia» apportare le seguenti variazioni:
2001: + 6.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voce: legge n. 212 del 1992 «collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale» apportare le seguenti variazioni.
2001: – 6.000.
2002: – 5.000.
5ª-125.Tab.D.11
Al comma 3, nella Tabella D, rubrica Ministero dell’ambiente apportare le seguenti modifiche:
a) legge n. 426 del 1998 articolo 1, comma 1: 2001: + 200.000.
2002: – 100.000. 2003: – 100.000.
b) legge n. 448 del 1998 articolo 49: 2001: + 400.000.
2002: – 200.000. 2003: – 200.000.
Conseguentemente alla rubrica Ministero dell’industria: legge n. 448 del 1998 articolo 52, comma 1:
2002: + 150.000. 2003: + 150.000.
alla voce Ministero del tesoro: legge n. 183 del 1987: 2001: – 300.000.
5ª-125.Tab.D.12
Alla tabella D Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Legge n. 183 del 1987.
2002: – 100.000; 2003: – 10.000.
Conseguentemente Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica decreto legislativo n. 143 del 1998: disposizioni in materia di commercio con l’estero – Art. 6, comma 1, Fondo dotazione SACE.
2002: + 100.000; 2003: + 10.000.
5ª-125.Tab.D.13
Maceratini, Monteleone, Mulas, Bonatesta, Florino, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto
Conseguentemente Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
Articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. 2001: + 100.000;
5ª-125.Tab.D.14
Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, voce «legge n. 817 del 1971»: disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro voce: legge n. 183 del 1987 coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.15
Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, voce legge n. 144 del 1999: Misure in materia d investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voce: legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee ed adeguamento all’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.16
Al comma 3, nella tabella D richiamata, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, inserire la voce e gli importi seguenti: «Decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all’AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - articolo 3, comma 1, interventi strutturali per il settore bieticolo:
2002: + 5.000; 2003: + 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ridurre gli importi nel modo seguente:
2002: – 5.000; 2003: – 15.000.
5ª-125.Tab.D.17
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas
Al comma 3, nella tabella D richiamata, Ministero delle politiche agricole e forestali, inserire la voce e gli importi seguenti: «Decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all’AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - articolo 3, comma 1, interventi strutturali per il settore bieticolo:
2002: + 10.000; 2003: + 15.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adegua,ento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ridurre gli importi nel modo seguente:
5ª-125.Tab.D.18
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla
Comunità europea ed adegua,ento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ridurre gli importi nel modo seguente: 2001: – 5.000;
5ª-125.Tab.D.19
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 100.000; 2001: + 100.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1988: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1988 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100.000; 2001: – 100.000.
5ª-125.Tab.D.20
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo (Settore 19) (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (Settore 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.21
2003: + 80.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 80.000.
5ª-125.Tab.D.22
Alla tabella D, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Settore 3) (8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 (articolo 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.23
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 148 del 1993 - articolo 3, commi 9 e 8, comma 4bis contributo speciale alla regione Calabria (Settore 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.24
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 - articolo 1, comma 1 (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.25
Falomi, D’Alessandro Prisco, Mele, Parola, De Zulueta
Alla tabella D, legge n. 369 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410 apportare le seguenti variazioni:
2002: + 20.000; 2003: – .
Conseguentemente, alla medesima tabella D, legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - articolo 50 comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:
2002: – 20.000; 2003: – .
5ª-125.Tab.D.26
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1 apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14, apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.27
Tirelli, Moro, Peruzzotti
Alla tabella D, di cui all’articolo 125, comma 3, alla voce: Ministero dell’interno Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella D, apportare le seguenti modifiche:
alla voce: decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione - articolo 3, comma 9 e articolo 8. comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (Tesoro, bilancio e P.E.: 7.2.1.12 - Interventi straodinari per la regione Calabria - cap. 8640): 2001: – 50.000;
2002: – 50.000.
alla voce: legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 - articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse - cap. 8590): 2001: – 50.000;
5ª-125.Tab.D.28
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (settore n. 19) (cap. 9260 - Fondo per la montagna), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 90.000;
2002: + 155.000; 2003: + 210.000.
Conseguentemente, alla tabella D, alla voce legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse, ridurre gli importi come segue:
2001: – 90.000;
2002: – 155.000; 2003: – 210.000.
5ª-125.Tab.D.29
5ª-125.Tab.D.30
Alla tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla tabella D, alla voce decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell’Ente nazionale per le strade - articolo 3: finanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade), ridurre gli importi come segue:
5ª-125.Tab.D.31
Alla tabella D, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’economia: – Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 – Ricerca scientifica - Cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.1.2.22 – Ferrovie dello Stato – Cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.32
In tabella D, legge n. 266 del 1998, art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 3.2.1.26 – Artigiancassa – Cap. 7401) Apportare a seguente variazione:
2001: + 100.
Conseguentemente, in tabella D, Ministero dell’interno decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni...: Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione – art. 3: Contributi per sepse pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (3.2.1.3 – altri interventi enti locali – Cap. 7239), apportare la seguente variazione:
2001: – 100.
5ª-125.Tab.D.33
Peruzzotti, Moro, Tirelli, Brignone
Alla tabella D, di cui all’articolo 125, comma 3, alla voce: Ministero dell’interno Legge n. 448 del 1998: Misure di fianza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. – Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (3.2.1.2 – Altri interventi enti locali – Cap. 7243), apportare le seguenti variazioni:
2001: + 225.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, alla voce: Legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998. – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per aree deprese (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – Cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2001: – 225.000.
5ª-125.Tab.D.34
Scivoletto, Preda, Piatti, Saracco
Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, legge n. 144 del 1999 interventi nel settore agricolo e forestale 25 fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Cap. 7186) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente alla Tabella D, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, modificare gli importi come segue:
5ª-125.Tab.D.35
Alla Tabella D, articolo 125, comma 3, aggiugere la seguente voce: Ministero dei trasporti e della navigazione: Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il otenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza. Articolo 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095).
Conseguentemente alla medesima tabella D, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica): (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590):
5ª-125.Tab.D.36
Alla Tabella D di cui all’articolo 125, comma 3, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell’ambiente: decreto-legge n. 180 del 1998 convertito dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico... (Art. 1 comma 2. misure di prevenzione per le aree a rischio). (Settore n. 3). (11.2.1.2 – Difesa del suolo – Cap. 9001).
2002: + 40.000; 2003: + 60.000.
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse... Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse. (Settore n. 4). (7.2.1.8 – Aree depresse – Cap. 8590).
5ª-125.Tab.D.37
Alla Tabella D, articolo 125, comma 3, aggiungere la seguente voce: Ministero dei trasporti e della navigazione: Legge n. 472 del 1999: Interventi nel settore dei trasporti. Articolo 3, comma 5: Realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7106):
Conseguentemente alla medesima tabella D, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica): (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590):
5ª-125.Tab.D.38
5ª-125.Tab.D.39
Alla Tabella D, articolo 125, comma 3, aggiungere la seguente voce: Ministero dei trsporti e della navigazione: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione 2.2.1.10 – mobilità ciclistica – cap. 7111):
2002: + 12.000; 2003: + 12.000.
Conseguentemente alla medesima tabella D, apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica): (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590):
2002: – 12.000; 2003: – 12.000.
5ª-125.Tab.D.40
Alla Tabella D, Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, decrto-legge n. 475 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: Articolo 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 – Ricerca scientifica – cap. 7349) apportare le seguenti variazioni:
2002: + 25.000; 2003: – 25.000.
5ª-125.Tab.D.41
Alla Tabella D, Ministero dei lavori pubblici alla voce: «Legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): Articolo 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d’intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 – edilizia giudiziaria – cap. 8481):
2001: + 188.000;
2002: – 94.000; 2003: – 94.000.
Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2 (v. emend. 1.0.1).
5ª-125.Tab.D.42
Ripamonti, Pieroni, Sarto, Bortolotto
Alla Tabella E, aggiungere la seguente voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (settore n. 27) (u.p.b. 3.2.1.4 – Interventi nelle grandi città – cap. 7150):
2001: – 5.000.
Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) – Trasporti e navigazione (u.p.b. 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111), apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.D.43
Alla tabella D, rubrica industria aggiungere la seguente voce: «Legge 49 del 1985, articolo 17 con i relativi importi:
Conseguentemente, ridurre di pari importo gli stanziamenti della legge 448 del 1998.
5ª-125.Tab.D.44
Alla tabella D, voce: Ministeo dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, aggiungere in fine la seguente voce: Decreto legislativo n. 297 del 1999: Rordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori. Articolo 5: Fondo agevolazioni per la ricerca scientifica (u.p.b. 2.2.1.6 – cap. 7365)
2001: + 180.000.
Maceratini, Magnalbò, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Bornacin, Ragno, Turini
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998;
Art. 4 - Edilizia privata: 2001: + 600.000;
2002: + 500.000; 2003: + 500.000
Art. 3 - Edilizia privata nei programmi di recupero: 2001: + 290.000;
2002: + 200.000; 2003: + 200.000
Art. 8 - Beni culturali: 2001: + 600.000;
2002: + 400.000; 2003: + 400.000
Opere pubbliche: 2001: + 229.000;
2002: + 100.000; 2003: + 100.000
Conseguentemente, nella stessa Tabella apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 488 del 1998 - Art. 52, c. 1: 2001: – 1719;
2002: – 1200; 2003: – 1200.
———— N.B. - Fondi necessari per completare la ricostruzione delle zone terremotate della Regione Marche.
5ª-125.Tab.F.2
Nella tabella F, settore 3, alla voce «legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» sostituire l’unità previsionale di base 7.2.1.7 ed il capitolo 8573 con l’unità previsionale di base 3.2.1.5 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – e con il capitolo 7161.
5ª-125.Tab.F.3
Alla tabella F, di cui all’articolo 125, comma 4, apportare le seguenti variazioni:
Settore 3 Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190): 2001: + 50.000.000;
2002: + 50.000.000; 2003: + 100.000.000.
Conseguentemente: Settore 4
Legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 (articolo 1, comma 1) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse): 2001: + 50.000.000;
5ª-125.Tab.F.100
Alla tabella F, settore 4 (interventi nelle aree depresse), legge n. 208 del 1998 - articolo 1, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 1.000.000;
2002: – 1.000.000.
Conseguentemente alla medesima tabella F, settore 4 (interventi nelle aree depresse), legge n. 64 del 1986, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 1.000.000.
5ª-125.Tab.F.4
Alla tabella F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente: alla tabella F, settore 4, legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse - Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Industria 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell’imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - 7800/p) – apportare le seguenti variazioni:
5ª-125.Tab.F.5
Alla tabella F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 1: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) apportare le seguenti variazioni:
2002: – 150.000.
2002: + 150.000.
5ª-125.Tab.F.6
Nella tabella F, settore 6, alla voce «legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell’economia nelle province di Trieste e di Gorizia» sostituire l’articolo 6, primo comma, lettera b) come segue:
Articolo 6, primo comma, lettera b: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.2 - Interventi nel territorio di Trieste - capp. 7121, 7122, 7123; 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610; 7.2.1.23 - Fondo federalismo amministrativo - cap. 8755/p; 16.1.1.1 - Commissariati di Governo - cap. 5684): 2001: + 38.550;
2002: + 39.000; 2003: + 26.000.
(Sanità: 2.1.2.6 - Interventi diversi - cap. 1625): 2001: + 450;
2002: + – ; 2003: + – .
5ª-125.Tab.F.7
Punto 9) – Settore di intervento medio credito centrale - SIMEST spa.
Legge 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): Articolo 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito ...(omissis)...: 2001: + 120.000;
2002: + 200.000; 2003: + 50.000.
Conseguentemente al punto (16) – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell’ente nazionale per le strade: 2001: – 120.000;
2002: – 200.000; 2003: – 50.000.
Articolo 3: Finanziamento e programmazione dell’attività per altre spese in conto capitale.
5ª-125.Tab.F.8
Maceratini, Marri, Bevilacqua, Pace, Turini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Collino, Curto
Settore 27 (Interventi diversi) – legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
Articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica: 2001: – 120.000;
2002: – 120.000; 2003: – 120.000.
Conseguentemente – Legge n. 362 del 1998: edilizia scolastica: - articolo 1, comma 1:
Stanziamento finalizzato agli interventi di edilizia scolastica nella provincia di Arezzo.
«7-bis. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per favorire l’introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all’articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione“.
7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7267 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».
Al comma 16-bis, (em.5.2) sostituire le parole: «Le somme relative al ristorno» con le seguenti: «Le predette somme».
«2-bis. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: “n. 412“ sono inserite le seguenti: “ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale“».
Il secondo periodo dell’emendamento 27.13 è spostato al comma 3 dell’articolo 126 che è così modificato: «La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell’ articolo 27 acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale».
«1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 449, è stabilito per l’anno 2001: a) in lire 1.044 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
1-bis. Conseguentemente gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui alla lettera b)».
Al comma 2, dopo le parole: «n. 241», inserire le seguenti: «e successive modificazioni» e dopo le parole: «; nonché», inserire le seguenti: «al netto».