AFFARI COSTITUZIONALI (1
a
)
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998
223
a
Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE REFERENTE
(983)
PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale
(2312)
CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2448)
BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
(2510)
BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico
(Rinvio dell'esame congiunto)
Il relatore PARDINI comunica di aver predisposto il testo unificato dei disegni di legge, per cui è opportuno stabilire un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
Il presidente VILLONE manifesta il proprio rammarico per il passaggio alla sede referente dei disegni di legge e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 10 marzo, alle ore 13.
Conviene la Commissione.
(2425)
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203)
SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554)
BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.
Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo unificato del relatore gli emendamenti già predisposti al disegno di legge n. 2425.
Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo, quando la Commissione avrà adottato un orientamento sulla procedura da seguire.
Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha nulla in contrario alla loro trattazione.
Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi presentatori dovrebbero verificare la loro opportunità.
Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del senatore Pinggera.
Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti.
Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autorità competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2, insistendo sulla necessità di adottare misure idonee di vigilanza nei confronti degli stranieri richiedenti asilo.
Il senatore SPERONI dà conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocità dell'espressione «socio-politica», la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse dalla persecuzione politica.
Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la contestualità di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio attuale e concreto sia per la dignità personale che per l'integrità fisica; l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e successivamente dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. Dà infine per illustrato l'emendamento 18.1.
Il senatore MAGNALBÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01
a
, 0081°)
Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminerà il disegno di legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguirà la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in materia di diritto di asilo e procederà anche all'esame del disegno di legge n. 1388-
bis
, sulle elezioni degli enti locali. Sarà eventualmente discusso anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme degli elettori.
La seduta termina alle ore 16,30.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 983, 2312, 2448 E 2510
Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di diritto pubblico
Art. 1.
1. Sono riconosciuti «Enti di interesse pubblico»: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana cechi (UIC), L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS).
2. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono, rispettivamente, i compiti di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; esse sono consultate a livello centrale e periferico in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei disabili.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 1.
Al comma 1, sostituire le parole
: «lo Stato italiano»,
con le seguenti
: «La Repubblica».
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole
: «su base individuale».
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana
Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
1. Il diritto d'asilo è garantito:
a)
allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b)
allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo
status
di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo
status
dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole
: «Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito»
con il seguente periodo:
«Ha diritto di asilo, nel territorio della Repubblica».
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera
a),
sopprimere le parole da
: «al quale è riconosciuto»,
fino a
: «14 febbraio 1970, n. 95, e»,
aggiungere, alla fine della lettera a), il periodo
: «A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo
status
di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo
status
dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana
Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 1, lettera
b),
primo rigo, sopprimere le parole
«o non voglia».
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera
b),
sopprimere le parole:
«impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed».
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole
: «Costituzione italiana»,
sostituire la parola
: «ed»,
con la seguente
: «ovvero».
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole
: «ed esposto»,
con le seguenti
: «o esposto».
2.7
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana
Lino
Al comma 1, lettera
b),
dopo le parole
: «Costituzione italiana»,
sostituire le parole da
: «ed esposto»,
fino alla fine, con le seguenti
: «e il mancato riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o di familiari e parenti».
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «, a causa di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico».
2.9
Lubrano di Ricco
2.15 (Identico all'em. 2.9)
Diana
Lino
Al comma 1, lettera
b),
aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «ovvero ad atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di »rifugiato« si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».
2.3
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«
b-bis)
Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello
status
di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa o violazioni estese dei diritti umani».
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«
b-bis)
allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1
o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1
o
marzo 1998».
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana
Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.».
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana
Lino
Al comma 2, sostituire le parole
: «È presieduta da un prefetto»
con le seguenti
: «è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di cassazione».
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
«3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è composta da:
a)
un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;
b)
un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;
c)
un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;
d)
un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;
e)
un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;
f)
un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero».
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana
Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status
di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana
Lino
Al comma 4, sostituire le parole
: «designato dal Ministro dell'interno»
con le seguenti
: «designato dal Presidente del Consiglio dei ministri».
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo le parole
: «supplente per ogni componente della Commissione»,
aggiungere il seguente periodo
: «Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani».
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana
Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola
: «esperto»,
inserire la seguente
: «di chiara fama».
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola
: «designato»,
con le seguenti
: «su designazione del consiglio italiano per i rifugiati».
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «Partecipa al consiglio di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con funzioni consultive».
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:
«7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.11
Lubrano di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana
Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione».
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana
Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente
: «Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.».
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana
Lino
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «assiste ai lavori un rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati».
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-
bis
premettere le seguenti parole
: «I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7. In via eccezionale,».
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana
Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
con la seguente:
«
a)
al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di cittadinanza o di residenza abituale;»
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera
a)
sostituire le parole
: «prima dell'ingresso nel territorio dello Stato»
con le seguenti
: «in occasione dell'ingresso nel territorio dello Stato».
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 1, dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;».
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole
«alla questura del luogo di dimora»
con le seguenti:
«eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora».
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera
b),
aggiungere il seguente periodo
: «Qualora la domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane, il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta».
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana
Lino
Al comma 1, dopo la lettera
b),
inserire le seguenti:
«
b-bis)
alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di dimora;
b-ter)
al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana
Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola
: «organizzazioni»
aggiungere le seguenti
: «o il cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo».
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente
: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana
Lino
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2, dopo le parole
: «agli stessi fini sono ammesse»,
inserire le seguenti
: «gli avvocati di fiducia dello straniero, nonchè».
4.17
Lubrano di Ricco
4.24 (Identico all'em. 4.17)
Diana
Lino
Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da
: «se autorizzati»,
fino a
: «organizzazioni».
4.11
Lubrano di Ricco
Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole
: «invita lo straniero ad eleggere domicilio»,
con le seguenti
: «autorizza lo straniero a soggiornare».
4.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, dopo le parole
: «eleggere domicilio nel territorio dello Stato»,
inserire le seguenti
: «ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».
4.12
Lubrano di Ricco
4.19 (Identico all'em. 4.12)
Diana
Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi
: «Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera
b-bis)
l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera
b-ter)
, e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma».
4.7
Marchetti
4.14 (Identico all'em. 4.7)
Lubrano di Ricco
4.21 (Identico all'em. 4.7)
Diana
Lino
4.27 (Identico all'em. 4.7)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «L'autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».
4.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo».
4.30
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole:
«articoli 7 e 11»,
inserire le seguenti
: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine».
4.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-
bis
. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo».
4.31
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Art. 5.
Al comma 1, sostituire la parola
: «maggiorenne»,
con le seguenti
: «di età non inferiore agli anni 18».
5.2
Pastore, Maggiore
Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole
: «entro il quarto grado»,
con le seguenti
: «entro il terzo grado».
5.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 2, sostituire le parole
: «territorialmente competente»,
con le seguenti
: «del luogo di presentazione della domanda».
5.3
Pastore, Maggiore
Art. 7.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Nelle more del pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della questura».
7.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da
: «o, su indicazione»,
fino a
: «di cui all'articolo 4, comma 2».
7.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «, nonchè l'avvocato di fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da ciascuno degli intervenuti».
7.30
Lubrano di Ricco
7.49 (Identico all'em. 7.30)
Diana
Lino
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Il pre-esame della domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela alla frontiera».
7.12
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis.
Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura, tenuto conto delle circostanze del caso».
7.5
Pastore, Maggiore
Al comma 2-
bis,
lettera
b)
sostituire le parole
: «abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana»,
con le seguenti parole
: «nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata».
7.34
Lubrano di Ricco
7.51 (Identico all'em. 7.34)
Diana
Lino
Al comma 2-
bis,
lettera
a),
aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati».
7.33
Lubrano di Ricco
7.50 (Identico all'em. 7.33)
Diana
Lino
Dopo il comma 2-
ter,
inserire il seguente:
«2-
quater
: È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui al comma 2-
ter
, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente».
7.19
Lubrano di Ricco
7.36 (Identico all'em. 7.19)
Diana
Lino
Al comma 3, sostituire le parole
: «il delegato della Commissione centrale»,
con le seguenti
: «il componente o il delegato della Commissione centrale».
7.20
Lubrano di Ricco
7.37 (Identico all'em. 7.20)
Diana
Lino
Al comma 3, sopprimere le parole
: «o dell'Organizzazione dallo stesso indicata».
7.3
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3, sostituire le parole da
: «tenuto conto»
fino alla fine, con le seguenti
: «nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11, quando:
a)
ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di contestazioni;
b)
ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;
c)
ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla».
7.21
Lubrano di Ricco
7.38 (Identico all'em. 7.38)
Diana
Lino
Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
«
a)
risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;
b)
una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;
c)
i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;
d)
la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2».
7.35
Lubrano di Ricco
7.52 (Identico all'em. 7.35)
Diana
Lino
Al comma 3-
bis,
sostituire la parola
: «può»,
con la seguente
: «deve».
7.6
Pastore, Maggiore
Al comma 3-
bis,
sopprimere le parole
: «ove necessario».
7.8
Marchetti
7.23 (Identico all'em. 7.8)
Lubrano di Ricco
7.40 (Identico all'em. 7.8)
Diana
Lino
Al comma 3-bis, sostituire le parole
: «qualora il richiedente»
fino alla fine del comma con le seguenti
: «qualora il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».
7.9
Marchetti
7.41 (Identico all'em. 7.9)
Diana
Lino
Al comma 3-
bis,
sostituire le lettere
a)
e
b)
con la seguente
:
«
a)
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».
7.54
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
7.24 (Identico all'em. 7.54)
Lubrano di Ricco
Al comma 3-
bis,
lettera
a),
sopprimere le parole da
: «o un grave»,
fino a
: «all'estero».
7.14
Lubrano di Ricco
Al comma 3-
bis,
lettera
a),
dopo le parole:
«l'Italia aderisce»
aggiungere le seguenti
: «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».
7.4
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 3-
bis,
dopo la lettera
a)
inserire la seguente:
«
a-bis)
sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose».
7.15
Lubrano di Ricco
Al comma 3-
bis,
lettera
b),
sostituire le parole
: «con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale»,
con le seguenti
: «con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale».
7.26
Lubrano di Ricco
7.42 (Identico all'em. 7.26)
Diana
Lino
Al comma 3-
bis,
lettera
b),
sostituire le parole da
: «ovvero quando lo stesso»,
fino a
: «19 marzo 1990, n. 55»,
con le seguenti
: «ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra».
7.27
Lubrano di Ricco
7.43 (Identico all'em. 7.27)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente
: «Qualora l'Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni».
7.28
Lubrano di Ricco
7.44 (Identico all'em. 7.28)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente
: «La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento».
7.22
Lubrano di Ricco
7.39 (Iientico all'em. 7.22)
Diana
Lino
Al comma 4, sostituire le parole
: «In tutti gli altri casi»,
con le seguenti
: «Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casi».
7.29
Lubrano di Ricco
7.45 (Identico all'em. 7.29)
Diana
Lino
Al comma 4, sostituire le parole da
: «il funzionario di frontiera»,
fino a
: «provvedimento stesso»,
con le seguenti
: «, ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge «disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero».
4-
bis
. Il richiedente l'asilo è trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
4-
ter.
La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui al precedente comma 4.
4-
quater.
Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3 e 3-
bis
convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato. La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina la Questura di ricevere la domanda d'asilo.
4-
quinquies.
La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.
4-
sexies.
Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilità al richiedente l'asilo, verso il quale è ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo».
7.10
Marchetti
7.25 (Identico all'em. 7.10)
Lubrano di Ricco
7.46 (Identico all'em. 7.10)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo le parole
: «In tutti gli altri casi»
inserire le seguenti
: «ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”».
7.53
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 4,
aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «in lingua comprensibile al destinatario».
7.16
Lubrano di Ricco
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni».
7.11
Marchetti
7.31 (Identico all'em. 7.11)
Lubrano di Ricco
7.47 (Identico all'em. 7.11)
Diana
Lino
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini italiani».
7.18
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola
: «respingimento»,
sopprimere la parola
: «non».
7.17
Lubrano di Ricco
Al comma 5, sostituire le parole
: «non sospende»,
con le seguenti
: «non può sospendere».
7.7
Pastore, Maggiore
Art. 8.
Al comma 1, lettera
c),
sostituire le parole
: «socio-politica»
con la seguente
: «politica».
8.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente».
8.2
Pastore, Maggiore
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «ed ogni altro fatto che l'imputato voglia esporre».
8.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 9 , aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonchè, ove presenti, del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo straniero».
8.3
Lubrano di Ricco
8.4 (Identico all'em. 8.3)
Diana
Lino
Art. 9.
Al comma 1, dopo le parole
: «La commissione centrale»
inserire le seguenti
: «integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale».
9.7
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «che non può protrarsi comunque oltre sessanta giorni dall'audizione».
9.2
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sopprimere le parole
: «in forma sintetica».
9.9
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «La decisione è comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».
9.3
Lubrano di Ricco
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola
: «notificazione,»
inserire le seguenti
: «salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e».
9.1
Marchetti
9.2 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
9.4 (Identico all'em. 9.1)
Diana
Lino
Al comma 6, sostituire le parole
: «ai quali sia stato rifiutato lo
status
di rifugiato»
con le altre
: «ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo».
9.5
Lubrano di Ricco
9.7 (Identico all'em. 9.5)
Diana
Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste».
9.3
Lubrano di Ricco
9.6 (Identico all'em. 9.3)
Diana
Lino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-
bis
. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato».
9.8
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Art. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole
: «in via eccezionale».
10.1
Marchetti
10.2 (Identico all'em. 10.1)
Lubrano di Ricco
10.6 (Identico all'em. 10.1)
Diana
Lino
Al comma 2, sostituire le parole
: «per il medesimo motivo»
con le altre
: «per motivi umanitari».
10.12
Lubrano di Ricco
10.8 (Identico all'em. 10.12)
Diana
Lino
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo
: «Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17».
10.13
Lubrano di Ricco
10.9 (Identico all'em. 10.9)
Diana
Lino
Al comma 3, sostituire le parole da
: «in Paesi»
fino a
: «beneficiato»
con il seguente periodo
: «nel Paese di provenienza che non consentano il rimpatrio».
10.10
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da
: «A tal fine»
fino a
: «abbiano ottenuto».
10.3
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole
: «può essere»
con
: «è».
10.4
Lubrano di Ricco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-
bis.
Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2».
10.7
Lubrano di Ricco
10.11 (Identico all'em. 10.7)
Diana
Lino
Art. 11.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole
: «che ha competenza esclusiva».
11.1
Pastore, Maggiore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole
: «per motivi di giustizia»,
con le seguenti
: «a norma dell'articolo 10, comma 2».
11.2
Pastore, Maggiore
Al comma 3, sostituire le parole
: «in via immediata»
con le seguenti
: «entro il termine indicato dalla sentenza».
11.3
Marchetti
Al comma 3, sostituire le parole
: «in via immediata»
con le seguenti
: «entro quindici giorni».
11.4
Lubrano di Ricco
11.11 (Identico all'em. 11.4)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo le parole
: «In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3»
inserire le seguenti
: «, salvi i casi di forza maggiore».
11.5
Lubrano di Ricco
11.9 (Identico all'em. 11.5)
Diana
Lino
Al comma 6, sopprimere le parole da
: «Qualora il procedimento»
fino alle parole
: «commissione centrale».
11.6
Lubrano di Ricco
11.10 (Identico all'em. 11.6)
Diana
Lino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione».
11.7
Lubrano di Ricco
11.12 (Identico all'em. 11.7)
Diana
Lino
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-
ter.
Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo».
11.8
Lubrano di Ricco
11.13 (Identico all'em. 11.8)
Diana
Lino
Art. 12.
Al comma 2, sostituire le parole
: «Il rifugiato»
con le altre
: «Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo».
12.2
Lubrano di Ricco
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Diana
Lino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-
bis.
Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo».
12.1
Pastore, Maggiore
Art. 13.
Al comma 1, sostituire le parole
: «prima di ogni scadenza quinquennale»
con le altre
: «prima della scadenza».
13.3
Lubrano di Ricco
13.4 (Identico all'em. 13.3)
Diana
Lino
Al comma, sopprimere il secondo periodo.
13.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole
: «rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione»,
con le altre
: «conferma, su richiesta, il permesso di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni presupposto del riconoscimento del diritto d'asilo».
13.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Art. 14.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11».
14.2
Pastore, Maggiore
Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole
: «qualora accerti che non sussistono più le condizioni»
con le altre
: «verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni»;
sostituire le parole da
: «ovvero qualora ricorrano»
fino a
: «Ginevra»,
con le altre
: «e l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra»;
sostituire le parole
: «può dichiarare»
con le altre
: «riscontrata la cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale dichiara».
14.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo
. «In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno».
14.6
Lubrano di Ricco
14.7 (Identico all'em. 14.6)
Diana
Lino
Sopprimere il comma 5.
14.4
Pastore, Maggiore
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione».
14.3
Pastore, Maggiore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
14.5
Pastore, Maggiore
Art. 15.
Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo:
«I predetti punti di accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da quelli contemplati dalla presente legge».
15.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Al comma 3, sopprimere la parola
: «amministrativo»
e sostituire le parole
: «con esclusione del tempo»
con le altre
: «incluso il tempo».
15.2
Lubrano di Ricco
15.3 (Identico all'em. 15.2)
Diana
Lino
15.4 (Identico all'em. 15.2)
Marchetti
Dopo il comma 3, inserire il seguente
: «3-
bis
. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture».
15.4
Lubrano di Ricco
Art. 16.
Al comma 1, sostituire la parola
: «rifugiato»
con le altre
: «titolare del diritto di asilo».
Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.
16.2
Lubrano di Ricco
16.3 (Identico all'em. 16.2)
Diana
Lino
Al comma 1, dopo la parola
: «Il rifugiato»
aggiungere le seguenti
: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».
16.5
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «In via eccezionale, e qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati nel presente comma».
16.3
Lubrano di Ricco
16.4 (Identico all'em. 16.3)
Diana
Lino
Al comma 4, dopo le parole
: «lavoro subordinato»,
inserire le seguenti parole
: «ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria riservate agli invalidi riconosciuti».
16.2
Lubrano di Ricco
Al comma 6, dopo le parole
: «familiari ricongiunti»,
inserire le seguenti
: «entro il terzo grado».
16.1
Tabladini, Tirelli, Speroni
Art. 17.
Sopprimere il comma 4.
17.1
Pastore, Maggiore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-
bis.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore negli ultimi tre anni.
2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi adottati in violazione della presente legge».
17.0.1
Lubrano di Ricco
Art. 18.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: «sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente».
18.1
Pastore, Maggiore