TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13
a
)
GIOVEDI' 14 MAGGIO 1998
190ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI
Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.
La seduta inizia alle ore 15,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane del 5 maggio 1998
(Esame e approvazione)
(R048 000, C13
a
, 0006°)
Il presidente GIOVANELLI fa presente che, oltre alla proposta di indagine conoscitiva del senatore Cozzolino, di cui la Commissione è già a conoscenza, sono pervenute altre due proposte da parte rispettivamente del senatore Iuliano e dei senatori Carcarino, Veltri, Bortolotto e Polidoro.
Su tali proposte si apre il dibattito.
Il senatore IULIANO sottolinea che la presentazione della sua proposta nasce dalla consapevolezza che le popolazioni interessate in questo momento vogliono soprattutto conoscere le vere cause del fenomeno verificatosi: a tale obiettivo deve contribuire la procedura informativa da parte della Commissione, evitando sovrapposizioni con altri organi che effettuano accertamenti di tipo diverso, con l'ulteriore finalità di trarne utili indicazioni per una efficace politica di prevenzione.
Il senatore MAGGI, concordando con le proposte presentate, dichiara che i fatti del 5 maggio scorso dovrebbero anche costituire l'occasione per riflettere più approfonditamente sulle relazioni tra normativa urbanistica e normativa di tutela del territorio per porre gli amministratori locali in condizioni di operare scelte oculate e non improvvisate, come talvolta si trovano costrette a fare dalle pressioni dei cittadini.
Il senatore CARCARINO, sottolineata l'importanza delle cause di tipo naturale nell'emergenza verificatasi in Campania, esprime altresì l'avviso che è stata messa in luce ancora una volta l'esigenza di riforme normative, al fine di una più corretta gestione del territorio. Auspica poi che le future modifiche della normativa vigente passino attraverso il potenziamento dei poteri decentrati, ai quali in questa occasione va ascritta a suo avviso una importante responsabilità per non aver frenato il determinarsi del degrado ambientale che è tra le cause del disastro.
Il senatore VELTRI, pur dicendosi inizialmente perplesso sull'avvio di una indagine conoscitiva sulle recenti frane campane in quanto la Commissione ha appena concluso un'indagine sulla difesa del suolo di portata generale, dichiara di avere successivamente aderito alla proposta in considerazione del fatto che da tale procedura informativa potrebbero trarsi utili indirizzi specifici da formulare al Governo.
Il senatore BORTOLOTTO afferma di ritenere utile l'indagine conoscitiva in titolo al fine di verificare quali tipi di intervento porre in essere, una volta che si saranno chiariti aspetti fondamentali quali ad esempio se sui luoghi del dissesto siano state effettuate indagini geologiche, se siano state concesse regolari licenze edilizie, quale sia la percentuale di abusivismo, quali azioni siano state realizzate in materia di forestazione e di incendi boschivi.
Il presidente GIOVANELLI ritiene opportuno lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo in quanto è a suo avviso utile un contributo parlamentare che possa valutare la vicenda da un punto di vista conoscitivo, includendo anche accertamenti di tipo tecnico e scientifico, senza voler effettuare alcun sindacato politico nè individuare responsabilità. A suo avviso, l'indagine conoscitiva potrebbe partire nel prossimo mese di giugno, qualora autorizzata in tempo utile, e dovrebbe comprendere uno o più sopralluoghi.
Il senatore VELTRI, nel concordare sui tempi prospettati dal presidente Giovanelli, suggerisce che da parte dei Gruppi si cominci già a predisporre l'elenco dei soggetti da incontrare nonché la formulazione di specifici quesiti.
Il senatore CARCARINO sottolinea l'esigenza della massima rapidità possibile per l'avvio dell'indagine, al fine di prospettare tempestivamente azioni concrete da parte del Parlamento a coloro che sono impegnati nell'opera di ricostruzione sul territorio.
La Commissione delibera quindi di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane del 5 maggio scorso, nonché ad effettuare i sopralluoghi che si renderanno necessari.
IN SEDE REFERENTE
(64)
NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(149)
GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(422)
BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.
Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.1, già accantonato.
Su invito del relatore IULIANO e del ministro RONCHI, il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 3.0.1, presentando ed illustrando il seguente ordine del giorno:
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dei disegni di legge nn. 64, 149, e 422 recanti "Disciplina di valutazione dell'impatto ambientale",
premesso che:
a)
la nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà corrispondere essenzialmente all'obiettivo di informare e arricchire la progettazione di opere, in consultazione con i soggetti proponenti, circa la considerazione della variabile ambiente, e a quello di fare da supporto alle decisioni dell'autorità politica ai fini dell'autorizzazione;
b)
a tale scopo è utile una più netta distinzione di responsabilità tra la fase istruttoria che ha funzioni essenzialmente informative, e la fase decisionale che ha funzioni essenzialmente autorizzative;
c)
in attuazione della legge n. 61 del 1994, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e secondo gli impegni programmatici assunti dal Governo stesso, occorre rafforzare e responsabilizzare fortemente la rete ANPA-ARPA, soprattutto in materia di informazione e controlli su tutto il territorio nazionale;
considerato che:
A)
il testo in esame prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale di Protezione dell'Ambiente di una struttura di supporto alla Commissione di V.I.A, di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'istruttoria del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale;
B)
il testo in esame prevede il coordinamento o l'unificazione dell'attuale Commissione di V.I.A. con la nuova struttura tecnica di supporto presso l'ANPA. A tale scopo il Ministero dell'ambiente dovrà emanare, successivamente alla nascita presso l'ANPA del nuovo organismo di istruttoria per la procedura di V.I.A., un apposito decreto, fatte salve le prerogative del Ministero dell'ambiente sulla valutazione dell'impatto ambientale;
C)
la Commissione di V.I.A. di cui all'articolo 18 comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 mantiene altresì in via transitoria le sue funzioni;
impegna il Governo:
1.
ad operare per il trasferimento graduale dei compiti e delle competenze relativi all'intera fase di istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale all'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, fatti salvi il ruolo e la titolarità del Ministero dell'ambiente nella pronuncia finale di valutazione, favorendo l'assunzione della piena responsabilità dell'istruttoria da parte del sistema delle agenzie ambientali anche a livello regionale;
2.
ad emanare tempestivamente il decreto di cui sopra, avendo presente la necessità di superare i rischi di duplicazione e sovrapposizione di strutture, compiti e costi per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale, riconducendo chiaramente tale responsabilità procedurale in capo a un unico organismo istituito presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che opera in rete con le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territoriali, e garantendo alla nuova, suddetta struttura dell'ANPA lo stesso livello di professionalità e competenza tecnico-scientifica dell'attuale Commissione di V.I.A;
3.
prevedere, per la nuova struttura di istruttoria della V.I.A. presso l'ANPA, un profilo fortemente orientato all'agile interlocuzione con il proponente, specie in fase di elaborazione dello studio di valutazione dell'impatto, nello spirito dell'abbandono della natura burocratica dei rapporti tra Pubblica amministrazione, imprese e cittadini.
0/64-149-422/1/13
CAPALDI
VELTRI
CONTE
GAMBINI
STANISCIA
SQUARCIALUPI
GIOVANELLI
PAROLA
Il ministro RONCHI - al quale si è rimesso il relatore IULIANO - invita il proponente a salvaguardare il ruolo politico-decisionale precisando che in capo all'ANPA compete esclusivamente un'istruttoria tecnica; l'Agenzia infatti non dovrebbe assommare su di sé un coacervo di funzioni complessivamente superiori a quelle attualmente di competenza della Commissione per la valutazione di impatto ambientale.
Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ammonito contro il pericolo di una duplicazione delle istruttorie (pur convenendo con il Ministro che dovrebbe competere a lui soltanto la convocazione delle conferenze di servizi in materia), sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.
Il senatore CAPALDI, dopo un breve dialogo con il senatore BORTOLOTTO in merito alla necessità che le Agenzie regionali operino in rete con l'ANPA, riformula il proprio ordine del giorno nel seguente testo:
"Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dei disegni di legge nn. 64, 149, e 422 recanti "Disciplina di valutazione dell'impatto ambientale",
premesso che:
a)
la nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà corrispondere essenzialmente all'obiettivo di informare e arricchire la progettazione di opere, in consultazione con i soggetti proponenti, circa la considerazione della variabile ambiente, e a quello di fare da supporto alle decisioni dell'autorità politica ai fini dell'autorizzazione;
b)
a tale scopo è utile una più netta distinzione di responsabilità tra la fase istruttoria che ha funzioni essenzialmente informative, e la fase decisionale che ha funzioni essenzialmente autorizzative;
c)
in attuazione della legge n. 61 del 1994, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e secondo gli impegni programmatici assunti dal Governo stesso, occorre rafforzare e responsabilizzare fortemente la rete ANPA-ARPA, soprattutto in materia di informazione e controlli su tutto il territorio nazionale;
considerato che il testo-base assunto dalla Commissione prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente di una struttura di supporto alla Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'istruttoria del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale. Conseguentemente il testo in esame dovrebbe prevedere il coordinamento o l'unificazione dell'attuale Commissione di V.I.A. con la nuova struttura tecnica di supporto presso l'ANPA; a tale scopo il Ministero dell'ambiente dovrà emanare, successivamente alla nascita presso l'ANPA del nuovo organismo di istruttoria per la procedura di valutazione di impatto ambientale, un apposito decreto, fatte salve le prerogative del Ministero dell'ambiente sulla valutazione dell'impatto ambientale. La Commissione di V.I.A. di cui all'articolo 18 comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 dovrebbe mantenere altresì in via transitoria le sue funzioni;
impegna il Governo:
1.
ad operare per il trasferimento graduale dei compiti e delle competenze relativi all'istruttoria tecnica di valutazione dell'impatto ambientale all'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, fatti salvi il ruolo e la titolarità del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'intero
iter
autorizzativo e nella pronuncia finale di valutazione, consentendo l'assunzione della piena responsabilità dell'istruttoria da parte del sistema delle agenzie ambientali anche per le valutazioni di competenza regionale;
2.
ad emanare tempestivamente il decreto di cui sopra, avendo presente la necessità di superare i rischi di duplicazione e sovrapposizione di strutture, compiti e costi per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale, riconducendo chiaramente tale responsabilità procedurale in capo a un unico organismo istituito presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che opera in rete con le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territoriali, e garantendo alla nuova, suddetta struttura dell'ANPA lo stesso livello di professionalità e competenza tecnico-scientifica dell'attuale Commissione di V.I.A;
3.
prevedere, per la nuova struttura di istruttoria della V.I.A. presso l'ANPA, un profilo fortemente orientato all'agile interlocuzione con il proponente, specie in fase di elaborazione dello studio di valutazione dell'impatto, nello spirito dell'abbandono della natura burocratica dei rapporti tra Pubblica amministrazione, imprese e cittadini.
0/64-149-422/1/13 (nuovo testo)
CAPALDI
VELTRI
CONTE
GAMBINI
STANISCIA
SQUARCIALUPI
GIOVANELLI
PAROLA
Dopo che il ministro RONCHI ha preannunciato la volontà di accogliere l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), laddove ripresentato in Assemblea, la Commissione conviene all'unanimità su tale testo.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO-BASE UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 64, 149 E 422
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
"Art. 3 bis
(Istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale)
1.
L'istruttoria per la pronuncia della valutazione dell'impatto ambientale è svolta dall'ANPA per i progetti di rilevanza nazionale, dalle ARPA per quelli di rilevanza regionale.
2.
Lo studio dell'impatto ambientale viene presentato dal committente o dall'autorità proponente all'agenzia di istruttoria per l'inizio della fase di consultazione della durata di 30 giorni.
3.
L'agenzia di istruttoria, in consultazione con il richiedente provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate o anche mediante accordi volontari, a garantire la partecipazione del committente o dell'autorità proponente alla successive fasi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione necessaria fra i soggetti interessati al procedimento.
4.
Le informazioni richieste dall'agenzia di istruttoria al committente o all'autorità proponente dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione.
5.
Le informazioni richieste dovranno tenere conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze e i metodi di valutazione per essi disponibili.
6.
L'agenzia di istruttoria verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.
7.
Al termine della fase di consultazione il committente o l'autorità proponente possono, entro 60 giorni, integrare lo studio di impatto ambientale.
8.
Con regolamento ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita presso l'ANPA una struttura per l'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, si provvede al riordino e alla integrazione delle strutture dell'ANPA e delle ARPA preposte all'istruttoria della valutazione dell'impatto ambientale con esperti designati dai ministeri dei Beni culturali, dei Lavori pubblici e della Sanità, al fine di integrare le conoscenze e consentire l'efficacia della pronuncia di VIA anche agli effetti delle competenze di tutte le altre amministrazioni dello Stato.
10.
In via transitoria e fino alla emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le funzioni sopra richiamate dell'ANPA e delle ARPA sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67."
3.0.1
CAPALDI
VELTRI
CONTE
GAMBINI
STANISCIA
SQUARCIALUPI
GIOVANELLI