GIUSTIZIA (2
a
)
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1999
481
a
Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
PINTO
Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.
La seduta inizia alle ore 20,50.
IN SEDE REFERENTE
(4053)
CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio 1999.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.
Prende la parola il relatore RUSSO che illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.13, sottolineando come la prima di tali proposte emendative - interamente sostitutiva dell'articolo 1 - riassuma sostanzialmente tutte le modifiche da lui proposte all'articolo 1, che vengono poi partitamente ripresentate anche nei successivi emendamenti a sua firma. Passando al merito delle modifiche, sottolinea come esse consistano innanzitutto nella sostituzione della previsione della consegna al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della medesima con la previsione della notifica di tali atti allo stesso e al suo difensore e nell'attribuzione, anche al difensore, della facoltà di presentare l'istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. In aggiunta, si suggerisce di stabilire che l'istanza possa essere presentata anche se non corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, che dovrà però essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza almeno cinque giorni prima dell'udienza. Poichè la sostituzione della consegna con la notifica può in concreto non garantire l'effettiva conoscenza da parte del condannato della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e della possibilità di chiedere la concessione delle misure alternative alla detenzione, si propone inoltre di prevedere che, se la notificazione al condannato è avvenuta nelle forme della notificazione in caso di irreperibilità e nelle forme di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, il pubblico ministero, qualora l'istanza non sia presentata tempestivamente, debba trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, sottoporrà gli atti al tribunale di sorveglianza affinché valuti se concedere d'ufficio talune delle predette misure alternative.
Un'ulteriore significativa novità è infine rappresentata dall'attribuzione al magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, del potere di disporre la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta nuovi reati. Con l'emendamento 1.13 si propone infine la soppressione della lettera c) dell'articolo 656 come introdotto dall'articolo 1, che esclude l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 656 nei confronti dei recidivi.
La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 1.2 e 1.12, volti a sopprimere le due innovazioni che il testo del disegno di legge n.4053 apporta al vigente articolo 656 del codice di procedura penale, rilevando come non appaiano a suo avviso assolutamente condivisibili sia la sostituzione della parola «consegnati» con l'altra «notificati», sia l'esclusione dei recidivi dal novero di coloro che possono accedere
alla procedura di sospensione dell'esecuzione introdotta dalla legge Simeone.
Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.14.
Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.11.
Prende poi la parola il senatore Antonino CARUSO che, con riferimento all'emendamento 1.1, giudica senz'altro condivisibili le modifiche proposte con le lettere a) e b) di tale emendamento, mentre manifesta perplessità in merito alla lettera c) che sostituisce integralmente il comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Ritiene infatti preferibile mantenere la previsione che l'istanza volta ad ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione sia corredata dalla relativa documentazione e sottolinea, inoltre, come dovrebbe considerarsi del tutto superflua - in quanto già ricavabile dal sistema - la disposizione che fa salva in ogni caso la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio all'assunzione di ulteriori elementi probatori. Non convincente è poi l'innovazione proposta con il capoverso 8-
bis
della lettera d) dell'emendamento 1.1, in quanto la procedura ivi prevista appare eccessivamente macchinosa e suscettibile di aumentare il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Esprime invece un giudizio positivo sulla proposta modificativa contenuta nel capoverso 8
-ter
della menzionata lettera d).
Rispondendo a richieste in tal senso avanzate dal senatore FOLLIERI e dal presidente PINTO, il sottosegretario AYALA assicura la piena disponibilità del Governo a fornire nel più breve tempo possibile i dati relativi al numero di ordini di carcerazione la cui esecuzione risulta sospesa a tempo indeterminato, in quanto non è stato possibile consegnare l'ordine e il connesso decreto di sospensione al condannato.
Prende quindi la parola il senatore GRECO, il quale ritiene indispensabile che il Governo metta a disposizione i dati cui si è testé fatto riferimento e sottolinea come il disegno di legge in esame susciti, a suo avviso, non trascurabili perplessità in quanto appare un vero e proprio passo indietro rispetto alle innovazioni introdotte con la legge Simeone. Peraltro, qualora si dovesse concludere che sussiste un'effettiva esigenza di modifica del meccanismo previsto dal vigente articolo 656 del codice di procedura penale, giudica fin da ora senz'altro condivisibile la valorizzazione del ruolo del difensore proposta sia con gli emendamenti del relatore sia con quelli del senatore Bucciero, mentre meritevole di attenzione, pur se ulteriormente da approfondire, appare il suggerimento contenuto nell'emendamento 1.14 circa l'operatività del meccanismo di sospensione dell'esecuzione, escludendo dallo stesso solo le ipotesi più gravi di recidiva oltre a quelle di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.
La seduta termina alle ore 21,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4053
Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. -
(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale).
- All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
Al comma 5, secondo periodo, le parole da «sono consegnati» a «necessarie», sono sostituite con le seguenti: «sono notificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, può essere presentata istanza»;
b)
Al comma 5, ultimo periodo, le parole da «l'esecuzione della pena» alla fine sono sostituite con le seguenti: «potrà essere disposta l'esecuzione immediata della pena»;
c)
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L'istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo difensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere, al Tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666 comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni o alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666 comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza”;
d)
Il comma 8 è sostituito dai seguenti:
“8. Salva la disposizione del comma 8-
bis
, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il Tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.
8-
bis
. Se la notificazione al condannato dell'avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-
ter
sottopone gli atti al Tribunale di sorveglianza affinchè valuti se concedere, d'ufficio, taluna della misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.
8-
ter
. In ogni caso, ed anche quando sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, dispone immediatamente la revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati”».
1.1
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola:
«notificati»
con l'altra:
«consegnati».
1.2
Scopelliti
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, dopo la parola:
«condannato»
aggiungere le altre:
«ed al suo difensore».
1.3
Bucciero
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole da:
«con l'avviso» a: «necessarie»
con le altre:
«e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, può essere presentata istanza».
1.4
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire le parole:
«egli, entro trenta giorni, può»
con le altre:
«, entro trenta giorni dall'ultima notifica, il condannato stesso o il suo difensore munito di procura speciale possono».
1.5
Bucciero
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 5, ultimo periodo, sostituire le parole da:
«l'esecuzione della pena»
alla fine, con le seguenti:
«potrà essere disposta l'escuzione immediata della pena».
1.6
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo le parole:
«deve essere presentata»
inserire una virgola e le parole seguenti:
«dal condannato ovvero dal suo difensore».
1.7
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole da:
«la trasmette» a: «documentazione»
con le altre:
«la trasmette, senza ritardo, unitamente alla documentazione e al proprio parere».
1.8
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato, al capoverso 6, dopo il primo periodo, inserire le seguenti:
«Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima della udienza fissata a norma dell'articolo 666 comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni od alla assunzione di prove a norma dell'articolo 666 comma 5».
1.9
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656 ivi richiamato sostituire il capoverso 8 con i seguenti:
«8. Salva la disposizione del comma 8-
bis,
qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione della esecuzione.
8-
bis.
Se la notificazione dell'avviso di cui al comma 5 al condannato è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 159 o dal comma 4 dell'articolo 161, e non è presentata tempestivamente l'istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 8-
ter,
sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza affinchè valuti se concedere, d'ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5.
8-
ter.
In ogni caso, ed anche quando sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, dispone immediatamente la revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga, ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati».
1.10
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 9.
1.11
Milio
Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera
c).
1.12
Scopelliti
Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sopprimere la lettera
c).
1.13
Il Relatore
Al comma 1, all'articolo 656, ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la lettera
«c»
con le seguenti:
«
c)
nei confronti di coloro che si trovano nelle consizioni sogettive previste dall'articolo 99, comma 3 del codice penale;
d)
nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
1.14
Bucciero