AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)


MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 1999

301ª Seduta


Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO



Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Fusillo.


La seduta inizia alle ore15,25 .


SULLA ESIGENZA DI ACQUISIRE INFORMAZIONI SU ALCUNE VICENDE ATTINENTI L'OCM POMODORO E SULL' INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FLAVESCENZA DORATA


Il senatore PREDA richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di acquisire tempestivamente, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, da un rappresentante del Governo una informativa sull'attuazione dell'OCM pomodoro, tenuto conto delle vicende che hanno interessato, nell'ambito di una indagine penale in corso da parte della autorità giudiziaria, alcune strutture del dicastero impegnate nei provvedimenti attuativi della OCM pomodoro.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare di convenire con la richiesta avanzata dal senatore Preda, sollecita la nuova iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti nn. 4204 e 4210 in materia di flavescenza dorata, dei quali la Commissione aveva già iniziato l'esame, e che è opportuno congiungere in un testo unificato, tenuto altresì conto che è stato presentano anche l'Atto Senato n. 4241, vertente sulla stessa materia. Ricorda inoltre che, in sede di esame della manovra di bilancio, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno relativo all'impegno ad assicurare adeguate risorse finanziarie a tali iniziative legislative.


Il presidente SCIVOLETTO propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 24 novembre e giovedì 25 novembre con il seguito dell'esame degli Atto Senato n. 4204 e n. 4210 e con l'esame dell'Atto Senato n. 4241, informando che è stato annunciato anche l'Atto Senato n. 4329, di cui è primo firmatario il senatore Bedin, da iscrivere all'ordine del giorno non appena assegnato.


Il sottosegretario FUSILLO, in relazione alla questione sollevata dai senatori Preda e Bettamio, assicura la disponibilità dell'Esecutivo a riferire in Commissione sulle questioni attinenti all'attuazione dell'OCM pomodoro, per quel che riguarda i profili di competenza del Ministero.

Il PRESIDENTE prende atto della disponibilità assicurata dal rappresentante del Governo, precisando che necessariamente l'audizione sarà circoscritta alle sole questioni sulle quali il Governo è in grado di riferire, tenuto conto dell'indagine giudiziaria in corso e che la questione sarà affrontata nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.



IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586)
(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Esame e rinvio)
(R139 b00, C09a, 0012°)


Riferisce alla Commissione il senatore PIATTI, che ricorda preliminarmente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 423 del 1998 con la quale si prevede uno stanziamento pari a 60 miliardi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997. Il relatore informa inoltre che lo schema di programma presentato dal Governo è corredato dal parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome e altresì di una valutazione fornita dalla Commissione europea. Il relatore dà quindi conto dei contenuti di una relazione predisposta, quale nota tecnica per la elaborazione del programma di interventi, in cui si forniscono delle valutazioni sintetiche sui dati produttivi del settore lattiero-caseario e sui vincoli comunitari e internazionali. Ricordata infatti la soppressione dei prezzi di soglia e le implicazioni che deriveranno al settore dall'applicazione degli accordi GATT e dagli sviluppi nell'ambito dell'O.M.C., osserva che la produzione nazionale è contrassegnata dall'esigenza di valorizzare un patrimonio specifico di alta qualità. Fa quindi riferimento alle linee evolutive della produzione di latte italiano, che ha avuto la massima espansione negli anni novanta, per poi diminuire nel 1993, con un leggero recupero nell'annata 1995-1996, ricordando che tale produzione viene integrata attraverso un consistente quantitativo di provenienza estera. Da un'analisi disaggregrata dei dati produttivi emerge che un 23,6 per cento viene consumato come latte liquido, il 4,5 è utilizzato per l'alimentazione animale e il 71,8 per cento per i prodotti lattiero-caseari. Ritiene altresì interessante sottolineare che nelle annate 1995-1996 e 1996-1997 si è registrata una diminuzione del numero di aziende (Toscana, Sicilia, Liguria, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia), presumibilmente legata al peso delle aree montane e svantaggiate, mentre a livello nazionale si è rilevato comunque un aumento della produttività media dell'azienda (più 3,8 per cento); fornisce quindi dei dati relativi alla concentrazione della produzione (81 per cento nelle regioni settentrionali), mentre al centro sud la produzione è concentrata su alcune aree di eccellenza quali le provincie laziali (Roma e Latina), campane (Caserta e Salerno), pugliesi (Bari e Taranto), siciliane (Ragusa) e della Sardegna (Oristano). Passando ad esaminare la natura degli interventi previsti, discendenti dalle direttive 96/46 e 92/47/CEE, il relatore precisa che le prescrizioni riguardano le condizioni per l'ammissione del latte crudo negli stabilimenti di trattamento e o trasformazione; le condizioni igieniche generali; le prescrizioni per il trattamento e la trasformazione del latte. Osservato che il programma in questione deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori, il relatore dà conto dei gruppi di interventi ammessi (precisati sui punti da 1 ad 8 del paragrafo 7 della relazione illustrativa); dei beneficiari (imprenditori agricoli o soggetti collettivi ma anche associazioni di produttori o cooperative agricole riconosciute); delle priorità di assegnazione dei benefici (beneficiari con età inferiore ai 40 anni; piccole aziende; aziende in aree marginali e altre priorità individuate dalle regioni). Dà inoltre conto dello schema di riparto alle regioni e provincie autonome, precisando che i parametri tecnici utilizzati appaiono adeguati, in quanto basati sia sul patrimonio di fattrici da latte sia su un criterio legato alla unità dimensionale economica.
Alla luce di tali considerazioni preannuncia sin d'ora un parere favorevole, riservandosi di formularlo alla luce delle ulteriori considerazioni che potranno emergere dal dibattito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.


IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996.

(3355) PREDA ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura.

(3541) FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

(3556) CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale".

(3568) BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 luglio scorso la Commissione aveva adottato quale testo unificato il testo proposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna). Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo unificato alle ore 17 di giovedì 2 dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(136) PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(1486) BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio.
(Seguito dell' esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il relatore BEDIN informa che è in corso la discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge comunitaria per il 1999, che dovrebbe concludersi a breve. Propone pertanto di attendere la conclusione dell'iter di tale provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di valutare le implicazioni con i provvedimenti in esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto da parte del Governo un ulteriore emendamento riferito all'articolo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate domani, mercoledì 24 novembre e dopodomani, giovedì 25 novembre, alle ore 15 sarà integrato con il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dell'Atto Senato n. 4204 e n. 4210 in materia di impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi, e con l'esame, in sede referente, dell'Atto Senato n. 4241 in materia di interventi a favore delle zone vitivinicole colpite dalla flavescenza dorata.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 15,55.




TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568

"Disposizioni in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale"


Art. 1
(Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, qui di seguito denominato "Fondo di solidarietà nazionale", è destinato al finanziamento del programma triennale nazionale di tutela del sistema agricolo e agro-industriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei e le serre;.
2. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) definisce il programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale, tenendo conto dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 2;
b) stabilisce le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale;
c) definisce, nell’ambito delle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale, previo accantonamento delle risorse da destinarsi agli interventi per le agevolazioni sulle polizze assicurative, le quote da destinare alla difesa attiva e agli interventi di cui agli articoli 3 e 5;
3. Il programma nazionale di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:
a) incentivare in via prioritaria la copertura assicurativa dei rischi agricoli attraverso le polizze multirischio e gli interventi previsti dall'articolo 8;
b) salvaguardare le produzioni e il reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale degli enti associativi;
c) mantenere il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
d) entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il programma di cui al comma 2 può essere modificato per essere adeguato allo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, come quantificato dalla legge stessa.

Art. 2
(Ruolo delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le seguenti funzioni:
a) programmazione triennale degli interventi;
b) definizione ed attuazione degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 5;
c) sostegno alla realizzazione e sperimentazione della difesa attiva;
d) supporto ed equilibrio dell’intero sistema agricolo e agro-industriale;
e) attivazione delle procedure di intervento e di controllo dei finanziamenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un programma triennale d’interventi predisposto, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa definizione delle modalità e dei contenuti degli interventi e degli eventuali impegni finanziari integrativi.
3. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le regioni e le province autonome interessate, ai fini dell’attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5:
a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull’occupazione;
b) delimitano il territorio colpito e procedono alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per mancato conferimento agli enti associativi;
c) dichiarano l’eccezionalità dell’evento dannoso, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l’espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta della regione o della provincia autonoma. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.
4. Il Ministro per le politiche agricole, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell’ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all’articolo 3 e da trasferire alle regioni e alle province autonome. Al trasferimento sui conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
5. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge Finanziaria.



Art. 3
(Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni almeno nelle seguenti entità:
a) per le aziende agricole di produzione, almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate, definite ai sensi della normativa comunitaria;
b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute, costituite da produttori agricoli e che non rientrino nelle previsioni di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.
2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla lettera a) del comma 1 sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel corso dell’annata agraria; dal predetto calcolo sono esclusi le produzioni zootecniche nonché i danni alle produzioni assicurate di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 6. La produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell’incidenza del danno non è comprensiva dei contributi e delle integrazioni concessi dalla Comunità europea.

Art. 4
(Disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi fidi agricoli)

1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettivi fidi, è concessa, a domanda, una controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli interventi creditizi previsti dai programmi regionali e delle province autonome per la ripresa produttiva. Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire più del 70 per cento dell’ammontare complessivo delle anticipazioni.
2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro per le politiche agricole e alle regioni e alle province autonome.

Art. 5
(Disposizioni particolari in favore delle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole, singole o associate, danneggiate dalle avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 3, nell’ambito dei programmi di cui all'articolo 2 le regioni e le provincie autonome definiscono le misure, relative ai contributi, agli interventi creditizi ed esoneri previdenziali, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale e sulla base dei relativi fabbisogni accertati trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 6
(Osservatorio)

1. Presso l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge. Tale osservatorio studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro, nonché con riferimento alle polizze multirischio e globali, la soglia di eccesso di rischio, oltre la quale vengono a mancare le condizioni di equilibrio complessivo premio-sinistro a causa di eventi eccezionalmente disastrosi.

Art. 7
(Contratti di assicurazione con il contributo dello Stato)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, od altre forme associate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, qualora questi non vi provvedano direttamente, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:
a) il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture a causa di avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da fitopatie ed epizoozie;
b) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell’insieme delle avversità atmosferiche;
c) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante riduzione dei conferimenti dei soci.
2. I contratti possono essere stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di assicurazione e coriassicurazione, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.
3. Al fine di tutelare i redditi dei produttori, il Fondo di solidarietà nazionale interviene prioritariamente per finanziare le polizze multirischio e globali che prevedano:
a) la copertura di tutti gli eventi calamitosi indicati nei programmi di cui all'articolo 2;
b) la copertura del valore della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.
4. Per un periodo di tre anni vengono equiparati ai contratti di cui al comma 3, i contratti di assicurazione stipulati per i singoli eventi e per le colture più significative a livello regionale.
5. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all’articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni è commisurato:
a) per le polizze multirischio e globali nella misura massima del 60 per cento della spesa assicurativa riconosciuta ammissibile;
b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura massima del 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva dell’eventuale premio di assicurazione per la garanzia “eccesso di rischio”;
c) per le polizze stipulate in forma associata il contributo è aumentato del 10 per cento.
6. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, calcolato sulla base di parametri determinati annualmente entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro per le politiche agricole, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, è versato alle regioni e alle province autonome, mediante giro-conto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, entro 60 giorni dall’invio al Ministero per le politiche agricole dei dati relativi alle polizze stipulate, e nei successivi 30 giorni il predetto contributo è versato dalle regioni e province autonome ai consorzi di difesa e ai soggetti interessati.
7. I parametri di cui al precedente comma 4 sono calcolati, in relazione alle tipologie delle polizze, delle garanzie, dei prodotti, per aree di livello almeno provinciale, sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dalla banca dati costituita presso l’organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, nonché dell'indice tendenziale di rischio relativo agli ultimi 3 anni precedenti. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere i limiti di cui al precedente comma 5 riferiti alla spesa effettivamente sostenuta.
8. Qualora il provvedimento di cui al comma 7 non sia adottato entro il termine perentorio ivi stabilito, il contributo è erogato in base ai parametri relativi all’anno precedente.
9. I produttori agricoli che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo, da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 5. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale o della provincia autonoma.
10. Alle polizze aziendali agevolate ed alle polizze integrative, agevolate e non agevolate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8
(Fondi rischi di mutualità e solidarietà)

1. Le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute, i consorzi di difesa di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e altre strutture associative dei produttori agricoli, possono istituire, qualora siano previsti dai rispettivi statuti, fondi rischi di mutualità interna, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di contribuire a:
a) tutelare il reddito delle imprese alla produzione in caso di avversità atmosferiche;
b) coprire i maggiori oneri di gestione dell’ente associativo derivanti dal mancato conferimento in caso di avversità atmosferiche.
2. Gli enti associativi che costituiscono i fondi di cui al comma 1 adottano un apposito regolamento, approvato dalla regione o provincia autonoma, che prevede la contabilità separata per la gestione dei fondi di mutualità.
3. Le regioni e province autonome stabiliscono i requisiti minimi di operatività con particolare riferimento all’ambito territoriale, almeno provinciale, al fatturato e al numero dei soci.
4. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente da:
a) contributi annuali dei soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
b) contributo dello Stato;
c) eventuali contributi della regione, della provincia e dei comuni;
d) eventuali contributi di altri enti privati e pubblici.
5. La dotazione finanziaria dei fondi non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. I consorzi di difesa, con delibera dell’assemblea ordinaria, possono destinare tutto o parte delle disponibilità della gestione “Cassa sociale” alla costituzione dei predetti fondi.
6. I fondi possono essere assicurati con polizze, anche globali, multirischio o collettive per la percentuale di danno eccedente il 30 per cento del valore delle produzioni ricomprese nel fondo. In tal caso le polizze devono essere formulate secondo i seguenti criteri:
a) collaborazione con i consorzi di difesa;
b) risarcimento del danno limitato alla disponibilità del fondo;
c) modalità di calcolo dei danni che costituiscono integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle produzioni conferite o impegnate;
d) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai mancati conferimenti.
7. I contratti di assicurazione di cui al comma 5 sono stipulati, con l’assistenza dei consorzi di difesa, con società di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo grandine ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
8. Il contributo dello Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri contributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6.




Art. 9
(Consorzi di difesa)

1. All’articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentate della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio”.

Art. 10
(Epizoozie e fitopatie)

1. Ai produttori danneggiati da epizoozie che comportino l’abbattimento o il divieto di vendita dei capi o da fitopatie che comportino l’estirpazione degli impianti arborei sono concessi gli stessi benefici previsti dalla presente legge in caso di avversità atmosferiche.
2. I consorzi di difesa possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri associati, colpite da infezioni che comportano l’abbattimento del bestiame o di impianti arborei, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi.
3. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l’elenco delle malattie infettive e diffusive che possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 2 e i parametri della spesa ammissibile.
4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, al 50 per cento delle spese della Cassa sociale di cui all'articolo 8, comma 5 nei limiti dei parametri stabiliti ai sensi del comma 3.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente legge, le cooperative agricole di conduzione sono ricomprese fra le aziende agricole; le associazioni dei produttori, le cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite da imprenditori agricoli, si configurano come imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, qualora ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.


Art. 12
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 14 febbraio 1992, n.185 e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle de lla presente legge.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358


Art. 2


Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "gli agenti giurati per la vigilanza." aggiungere infine il seguente periodo: "Restano ferme le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle Amministrazioni interessate".

2.100 IL GOVERNO