INDUSTRIA (10a)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1996


40a Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di Idrocarburi
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)
(R144 003, C10a, 0001°)

Il relatore MICELE si sofferma preliminarmente sulla vigente disciplina della prospezione, della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi, nonchè sui contenuti della direttiva 94/22/CEE che lo schema di decreto in esame intende attuare. Dopo aver dato conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega conferita al Governo dalla legge comunitaria per il 1994, illustra dettagliatamente il testo normativo, soffermandosi in particolare sull'articolo 18 (che ridetermina i canoni per unità di superficie dei titoli minerali); sull'articolo 19 (che ridefinisce le aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato); sull'articolo 20 (che estende a tutte le regioni a statuto ordinario il beneficio del terzo delle royalties), sugli articoli 21 e 22 (concernenti rispettivamente la destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e di quelle relative ai giacimenti nel mare territoriale); sugli articoli da 23 a 32 (concernenti la cessazione dei regimi di esclusiva a favore dell'ENI).
Rilevato che il testo appare conforme alla direttiva e rispondente ai principi della delega, preannuncia che intende proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole con osservazioni. Occorrerà innanzitutto prospettare una diversa soluzione normativa al problema della partecipazione degli enti territoriali al gettito proveniente dal pagamento delle royalties dovute per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi e in secondo luogo rilevare che, con il testo in esame, non si va oltre una razionalizzazione dei procedimenti vigenti che, per la loro completa disciplina, restano ancora legati a fonti normative troppo numerose e non sufficientemente coordinate. A questo proposito il relatore intende proporre alla Commissione di segnalare al Governo la necessità di esercitare al più presto la delega a emanare un testo unico sulla materia conferitagli con l'articolo 8 della legge n. 52 del 1996.
Un ulteriore problema è rappresentato dalla necessità di assicurare una informazione adeguata alle regioni a statuto ordinario sui procedimenti di rilascio delle concessioni, prevedendo che gli atti e i documenti che le imprese sono tenute a presentare siano trasmessi in copia alla regione o provincia autonoma interessata e che alla stessa trasmissione si proceda per i provvedimenti conclusivi assunti dall'amministrazione competente. Inoltre, con la nuova disciplina sulle royalties, che vede incrementarsi la partecipazione delle regioni al loro gettito, si fa viva l'esigenza di una prevedibilità di tali introiti per preordinarne un impiego programmato. Sembra perciò indispensabile prevedere che il Ministero dell'industria, destinatario dei programmi di coltivazione da parte delle imprese concessionarie, predisponga periodicamente una relazione previsionale sull'entità, a base regionale, di tali programmi.Il relatore effettua poi un'osservazione puntuale con riferimento alla formulazione dell'articolo 14 e in particolare alle disposizioni del comma 5. Nell'elencare i motivi in base ai quali possono applicarsi condizioni alle modalità di esercizio delle attività permesse o concesse, detto comma considera fra gli altri quelli attinenti alla «tutela delle aree protette, nonchè al ripristino dei luoghi quando cessa l'attività», mentre le disposizioni immediatamente successive appaiono disciplinare con qualche eccesso di formulazione le garanzie riconosciute alle imprese per l'esercizio autonomo della loro attività. Essendoci già nel comma 5 l'elenco tassativo dei motivi per i quali possono essere fissate condizioni alle imprese, il testo successivo può essere a parere del relatore opportunamente sfoltito di previsioni ridondanti.
Passa poi a segnalare alcuni aggiustamenti tecnici a suo parere da apportare al testo che non ne modificano l'impianto, osservando innanzitutto come uno dei punti centrali dello schema di decreto in esame sia quello relativo alla determinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione e criteri per la loro destinazione. La disciplina proposta è ispirata a tre criteri: uniformità nell'assegnazione delle royalties alle regioni a statuto ordinario; partecipazione dei comuni nel cui territorio si effettua la coltivazione e l'estrazione degli idrocarburi; garanzia dell'invarianza del gettito dello Stato. Su questa base, intervenendo anche l'apporto nuovo della zona ENI già esistente, si viene a prevedere un gettito significativo, malgrado una generalizzata riduzione delle aliquote, dalla quale resta esclusa solo la estrazione di gas in mare. A parziale revisione di questo schema si potrebbe, secondo il relatore, cogliere l'occasione della ridefinizione della disciplina delle aliquote per ispirarla a criteri ed esigenze di programmazione dello sviluppo equilibrato del territorio, garantendo non solo l'invarianza del gettito previsto a favore dello Stato, ma anche una base significativa di «entrate proprie» per tutte le regioni, e in particolare per quelle che si trovano a fronteggiare problemi di sviluppo.
Quanto agli obiettivi di gettito, occorre tener conto che esso dipende da due variabili principali: il prezzo base di fatturazione del prodotto e il livello delle aliquote. Quanto al primo, quello adottato dall'ipotesi governativa è molto elevato ed è sicuramente influenzato dall'attuale tensione esistente sul mercato petrolifero per la radicalizzazione della situazione politica in Medio Oriente; la situazione può quindi cambiare, e far oscillare il prezzo al ribasso. Non sembra prudente perciò abbassare la linea delle aliquote rispetto a quanto già fissato negli articoli 33 e 66 della legge n. 613 del 1967, salvo aumentare di due punti la vecchia aliquota per la produzione di gas in mare: si potrebbe pertanto ipotizzare una conferma dell'aliquota del 9 per cento per le coltivazioni di terra e dell'8 per cento per le produzioni di olio in mare e un aumento dal 5 al 7 per cento per le produzioni di gas in mare, come previsto dal Governo nello schema di decreto. La nuova disciplina delle aliquote potrebbe, a suo parere, essere impostata lasciando inalterato il regime attuale per le regioni a statuto speciale, fatto salvo l'allineamento delle aliquote che la regione Sicilia deve comunque realizzare con propria legge e confermando la partecipazione al gettito delle regioni a statuto ordinario, determinandola nell'80 per cento per le regioni incluse nell'obiettivo 1 della disciplina per le aree depresse e nel 60 per cento per le altre regioni. Applicando le aliquote complessive indicate si conseguirebbe un introito totale di oltre 233 miliardi su base annua, tale da garantire allo Stato un gettito di 130 miliardi, pari a quello assicurato dal regime oggi vigente, nel rispetto, quindi, della prescrizione contenuta nella legge di delega, di invarianza del gettito a favore dello Stato.
Venendo a considerare il sistema dell'esonero dal pagamento delle aliquote in presenza di investimenti nella ricerca, il relatore rileva come si sia venuta a determinare una situazione amministrativa di particolare indeterminatezza; va considerata perciò favorevolmente, e semmai rafforzata, l'impostazione dello schema di decreto che mira ad una semplificazione degli accertamenti e ad un'accelerazione delle riscossioni, da realizzarsi al meglio sia in riferimento alle contabilizzazioni delle annualità pregresse sia con riguardo alle procedure a regime decorrenti dal 1997. Infine, l'azione in corso in direzione della semplificazione dei procedimenti e dell'alleggerimento dei costi della pubblica amministrazione induce a perseguire tali obiettivi anche nel contesto dello schema di decreto in esame: in particolare si profila la possibilità di evitare l'istituzione della Commissione prevista dall'articolo 18, comma 7, e chiamata a svolgere compiti di non particolare complessità che possono ben essere assolti dall'amministrazione competente. Quanto poi al Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, del quale l'articolo 36 dello schema già prevede una riduzione dei componenti, egli crede che la sua composizione possa essere ulteriormente snellita.

Rendendosi opportuno un momento di riflessione sull'ampia e dettagliata relazione svolta, il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.