Presidenza del Presidente
COVIELLO
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore CADDEO, dopo aver brevemente ricordato i rilievi di natura finanziaria derivanti dal comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo, introdotto dalla Camera dei deputati, propone di esprimere parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione su tale disposizione. Con il voto contrario del senatore MORO, la Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati – (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza) (4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati – e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana. Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli emendamenti 17.19, 18.5 e 18.6 precedentemente accantonati. Il relatore GIARETTA illustra un nuovo testo degli emendamenti 17.19 e 18.05, a sostituzione dei precedenti testi. Il parere del rappresentante del Governo è favorevole. Il senatore D’ALÌ ritiene apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore; resta però senza risposta l’esigenza di avviare un programma realmente efficace di utilizzazione su larga scala dei carburanti biologici attraverso l’acquisizione da parte dello Stato delle imponenti giacenze di alcol esistenti presso i produttori vinicoli.
Annuncia quindi la presentazione di uno specifico ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a elaborare un programma di utilizzazione di questi carburanti.
Il senatore MARINO annuncia il voto favorevole a due emendamenti che si propongono di promuovere uno sviluppo dei carburanti biologici, atto non solo a migliorare la qualità dell’atmosfera delle nostre città, ma anche a ridurre la dipendenza dell’economia italiana dall’importazione di idrocarburi e a favorire lo sviluppo dell’agricoltura nazionale. Il senatore RIPAMONTI, pur apprezzando la riformulazione degli emendamenti proposta dal relatore, sui quali il suo voto sarà favorevole, ritiene che la fissazione di una accisa per il biodiesel equivalente a quella vigente per la benzina non vada nel senso di una efficace promozione del passaggio ai carburanti ecologici. Il senatore DIANA, nell’associarsi alle parole di apprezzamento per le modifiche introdotte dal relatore formulate dai colleghi precedentemente intervenuti, propone peraltro una modifica dell’emendamento 18.5 (nuovo testo), nel senso di aggiungere alla fine del proposto comma 6-ter del decreto legislativo n.504 del 1995, le parole «valutata sull’intero ciclo di vita», attesa la necessità di valutare l’idoneità dei singoli prodotti ecologici a ridurre l’inquinamento tenendo conto dell’impatto ambientale rappresentato nel lungo periodo dai residui. Il relatore GIARETTA accoglie la modifica dell’emendamento proposta dal senatore Diana (18.5 ulteriore nuovo testo). Il senatore RECCIA annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale su entrambi gli emendamenti. Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 17.19 (nuovo testo) e 18.5 (ulteriore nuovo testo). Resta precluso l’emendamento 18.6. Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l’esame degli emendamenti all’articolo 39, interrotto nella seduta antimeridiana. Sono separatamente posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.14 e 39.13. Su proposta del relatore l’emendamento 39.1 è accantonato. Sono separatamente posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.10, 39.11, 39.12, 39.3, 39.5, 39.15, 39.16, 39.6 e 39.7. Su proposta del relatore l’emendamento 39.8 è accantonato. Sono posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.9 e 39.4. Si passa all’esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 39. Sono posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. L’emendamento 39.0.4, a cui aggiungono le loro firme i senatori Marino e De Martino, è accantonato su proposta del relatore. Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 40. L’emendamento 40.1, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato. Il relatore GIARETTA invita il senatore GUBERT a trasformare l’emendamento 40.3 in un ordine del giorno, anche perché sembra problematica la possibilità di sostenere la diffusione all’estero di programmi per italiani anche da parte di emittenti locali, che hanno per definizione una capacità tecnica limitata. Si associa il rappresentante del Governo. Il senatore GUBERT insiste per la votazione, rilevando come l’emendamento non si riferisca a emittenti televisive ma radiofoniche, che molto spesso, anche se sono a carattere locale, svolgono attività di diffusione e promozione della cultura italiana. L’emendamento, posto ai voti, non è accolto. L’emendamento 40.5, di contenuto identico agli emendamenti 40.6, 40.7, 40.8 e 40.9, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto. Sono altresì respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 40.10, 40.11, 40.12 e 40.13. Si passa all’esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 40. L’emendamento 40.0.1 è posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, con l’eccezione del comma 1 che risulta inammissibile, e non è accolto. L’emendamento 40.0.3, posto ai voti con parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto. L’emendamento 40.0.2 è accantonato su proposta del relatore. Gli emendamenti 40.0.5 e 40.0.6, posti ai voti separatamente con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti. Su proposta del relatore, l’emendamento 40.0.7 è accantonato. L’emendamento 40.0.8, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo e dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Roberto NAPOLI, è respinto. L’emendamento 40.0.9, è posto ai voti per la parte ammissibile con parere contrario del relatore e del Governo e non è accolto. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 41. Il senatore D’ALÌ illustra il complesso delle proposte emendative presentate da Forza Italia all’articolo 41, riservandosi peraltro di intervenire successivamente su qualche aspetto più specifico.
Nel dichiarare la sua contrarietà all’articolo nel suo complesso, egli richiama l’attenzione della Commissione e del Governo su alcune disposizioni che appaiono particolarmente discutibili. In particolare, la norma di cui al comma 4, che esonera gli enti venditori dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, mentre appare stravolgente del sistema, in quanto ammette una facoltà di autocertificazione sulla titolarità del diritto che non è riconosciuta a nessun’altra persona fisica o giuridica che proceda alla vendita di un immobile, riduce significativamente la successiva commerciabilità dei beni, non essendo evidentemente esteso l’esonero a future vendite dell’immobile da parte degli acquirenti. I commi 5 e 6, poi, appaiono in tal misura stravolgenti delle norme sulla contabilità pubblica, che sembra giusto chiedersi se il Governo non avrebbe fatto meglio a proporre sic et simpliciter l’abrogazione delle norme stesse. Risulta poi velleitario il sistema di autovalutazione dei beni del Ministero della difesa previsto dal comma 9, mentre appare addirittura grottesco il disposto del comma 18 che, anziché prevedere la conservazione del rapporto di lavoro con i nuovi condomini da parte dei lavoratori addetti ai servizi di portierato degli immobili dismessi, li mantiene alle dipendenze dell’ente alienante, senza alcun visibile vantaggio per quest’ultimo e senza beneficio per le finanze.
Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 41.72 e 41.0.11.
Pur rendendosi conto che la formulazione di questi emendamenti richiederebbe un ulteriore approfondimento, e pertanto ne auspica una bocciatura tecnica in modo da poterli ripresentare modificati in Assemblea, sottolinea la necessità di tutelare adeguatamente la posizione degli inquilini delle società che scaturiranno dai processi di privatizzazione.
Il senatore MARINO aggiunge la sua firma a entrambi gli emendamenti. Il senatore CÒ illustra l’emendamento 41.8, diretto a favorire l’acquisizione a fini di edilizia residenziale pubblica – sia da parte dei comuni che degli istituti autonomi delle case popolari – di quegli alloggi nei confronti dei quali i conduttori non abbiamo esercitato diritto di prelazione, e che siano ubicati in immobili per i quali non si è realizzata l’alienazione in blocco. Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti 41.24 e 41.27, osservando che l’esonero previsto dal comma 6 per gli enti venditori dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, renderà di fatto impossibile agli acquirenti fornire tale prova in occasione di successive cessioni. Si propone pertanto di sopprimere la predetta facoltà o, in subordine, di riaprire i termini per il condono edilizio a favore degli acquirenti. Il senatore DIANA illustra l’emendamento 41.85, inteso ad estendere alle cooperative sociali e ad altri enti del privato sociali i benefici previsti dall’articolo 1 della legge 390 del 1986 a favore degli enti ecclesiastici. Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,40.
Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 41. L’emendamento 41.4, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato. L’emendamento 41.5 e l’emendamento 41.6, identico all’emendamento 41.7, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, sono posti ai voti e respinti, dopo annuncio di voto favorevole del senatore D’ALÌ. Sono parimenti respinti gli emendamento 41.8 e 41.9, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario. L’emendamento 41.10 del Governo, sul quale il parere del relatore è favorevole, è posto ai voti e accolto. È parimenti accolto l’emendamento 41.11 del relatore, identico all’emendamento 41.12 dei senatori Tirelli, Moro ed altri, e all’emendamento 41.13 dei senatori Vegas, Azzolini e altri, e sul quale il parere del Governo è favorevole. L’emendamento 41.14, identico agli emendamenti 41.16 e 41.15, posto ai voti non è accolto. Nell’esprimere il suo parere contrario all’emendamento 41.17, il relatore GIARETTA osserva come non si possa negare la circostanza, più volte deplorata dall’opposizione, di una continua ripresentazione nelle finanziarie di questi anni di nuove norme sull’alienazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Va però osservato che ciò si deve alla volontà del Governo di migliorare, sulla base dell’esperienza, le procedure di volta in volta individuate, al fine di rendere più rapido un processo di dismissione patrimoniale che incontra il generale consenso e che ha già dato risultati molto apprezzabili. Il sottosegretario SOLAROLI è contrario all’emendamento 41.17, identico all’emendamento 41.18. Egli rileva che, mentre su alcune altre disposizione di favore previste per gli enti alienanti il Governo può essere disponibile ad una riflessione ed un confronto, ciò non può valere per il comma 4, dal momento che in questo caso l’alienante è la pubblica amministrazione in senso stretto, e sarebbe singolare pretendere da essa una prova della titolarità del diritto. Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori RECCIA, GUBERT e AZZOLLINI, i quali tutti richiamano la necessità di tutelare la possibilità per gli acquirenti di alienare successivamente i beni e rilevano come le vigenti norme in tema di usucapione potrebbero risolvere tutti gli eventuali problemi della pubblica amministrazione alienante senza dover ricorrere a discipline derogatorie, l’emendamento 41.17, identico all’emendamento 41.18, non è accolto. È invece accolto l’emendamento 41.19, sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole e al quale aggiunge la sua firma il senatore RECCIA. Sono successivamente respinti gli emendamenti 41.20 e 41.21, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D’ALÌ, l’emendamento 41.22 è posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, ed è respinto. È parimenti respinto l’emendamento 41.23. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE, l’emendamento 41.24 posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto. È invece accolto l’emendamento 41.25. Dopo una dichiarazione di voto del senatore MONTAGNINO, l’emendamento 41.26, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto. Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.34, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, mentre vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 41.35 e 41.36. Gli emendamenti 41.37, 41.200, 41.38, 41.39, 41.40, posti ai voti col parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti. L’emendamento 41.42 è ritirato dal proponente. Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha risposto a una richiesta di chiarimenti del senatore VEGAS in ordine al comma 9, specificando che le entrate ivi previste sono utilizzate per la copertura di spese in conto capitale, l’emendamento 41.43, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D’ALÌ è respinto. Sono parimenti respinti gli emendamenti 41.44 e 41.45. Dopo che il senatore NAPOLI ha ritirato l’emendamento 41.47, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 41.48. Il senatore NAPOLI ritira l’emendamento 41.50 e ne presenta una riformulazione (41.50 Nuovo testo), alla quale aggiungono la firma i senatori Battafarano e Bornacin. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI l’emendamento 41.50 (Nuovo testo) viene approvato. Il senatore D’ALÌ illustra l’emendamento 41.51, soppressivo del comma 11, facendo presente che la disposizione conferisce una discrezionalità troppo ampia per definire i contenziosi in materia immobiliare, con modalità transattive e di componimento bonario non condivisibili. Il sottosegretario SOLAROLI, nell’esprimere parere contrario sull’emendamento 41.51 sottolinea l’importanza del comma 11 al fine di accelerare l’attuazione dei piani di dismissione. Anche il relatore GIARETTA condivide il parere contrario sull’emendamento 41.51 che, posto ai voti, viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.52, 41.53, 41.54, 41.55, 41.56, 41.57, 41.58, 41.59, 41.60, 41.61 e 41.62 (sul quale aggiunge la firma il senatore FERRANTE). Il senatore D’ALÌ illustra l’emendamento 41.63, soppressivo del comma 13, criticando la disposizione che consente al Ministero della Difesa di avvalersi dell’ennesima società a totale partecipazione dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale. Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario SOLAROLI esprimono parere contrario. Posto ai voti, l’emendamento 41.63 viene respinto. Sull’emendamento 41.66 il RELATORE ed il sottosegretario SOLAROLI invitano i presentatori al ritiro. Non venendo accolto tale invito, l’emendamento 41.66 viene posto ai voti e respinto. Dopo che è stato ritirato l’emendamento 41.68 da parte del senatore VEGAS, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.67, 41.69 e 41.70 (limitatamente al secondo periodo). Sull’emendamento 41.71 il RELATORE si rimette al parere del Governo. Il sottosegretario SOLAROLI ritiene opportuno verificare la portata dell’emendamento per l’Assemblea: esprime pertanto un parere non favorevole. Posto ai voti, l’emendamento 41.71 viene respinto. Il senatore PAROLA illustra l’emendamento 41.72, soppressivo del comma 17, giudicando inopportuna la modifica al comma 109 della legge n. 662 del 1996. Dopo un intervento del sottosegretario SOLAROLI, che esprime parere contrario sull’emendamento, il senatore PAROLA chiede una valutazione del Governo rispetto ad una modifica del comma 17 che elimini esclusivamente la lettera b) e non l’intero comma. Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario. Posto ai voti, l’emendamento (al quale aggiungono la propria firma i senatori MARINO e PIZZINATO) viene respinto. Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 41.73 e 41.74, di identico contenuto, sul quale il relatore GIARETTA ed il sottosegretario SOLAROLI si erano espressi sfavorevolmente. La Commissione respinge poi anche l’emendamento 41.75. Sull’emendamento 41.78 il relatore GIARETTA si rimette alla valutazione della Commissione, specificando peraltro che egli non ritiene problematica la disposizione del comma 18. Anche il sottosegretario SOLAROLI si rimette alla valutazione dell’Assemblea. Il senatore MORANDO afferma che le perplessità suscitate dalla disposizione derivano esclusivamente dal fatto che essa sembra favorire alcuni dipendenti già in servizio presso gli enti previdenziali. Il senatore PIZZINATO giudica essenziale non modificare il comma 18. Intervengono quindi sulla stessa questione degli addetti al servizio di portierato degli immobili di proprietà degli enti previdenziali i senatori DE MARTINO Guido, COLLINO, GUBERT e RECCIA. Posto ai voti, l’emendamento 41.78 viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.79, 41.80, 41.81 e 41.82. Con separate votazioni e con il parere favorevole del relatore, vengono poi approvati gli emendamenti 41.2 e 41.3 d’iniziativa governativa. Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 41.83, sul quale si erano espressi sfavorevolmente il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, vengono congiuntamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 41.84 e 41.85, di identico contenuto, con il parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO. Si passa quindi all’esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 41. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.4 e 41.0.5, già dati per illustrati. Il senatore PASTORE illustra l’emendamento 41.0.6, finalizzato a sopprimere i commissari per la liquidazione degli usi civici. Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso parere contrario, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GUBERT. Posto ai voti, l’emendamento 41.0.6 viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.0.7, 41.0.8, 41.0.9, 41.0.10, 41.0.11 (al quale aggiungono la firma i senatori PIZZINATO e MARINO), già dati per illustrati. Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 42. Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 42.1, sul quale il RELATORE si rimette al parere del Governo e il sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole. Posto ai voti, l’emendamento 42.1 viene approvato. Si passa, quindi, all’esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 42. Il senatore RECCIA illustra l’emendamento 42.0.1 finalizzato a sanare gli abusi edilizi commessi nei territori dei comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, se rispondenti agli standard regionali: si tratta di un emendamento di particolare rilievo per l’edilizia di necessità. A giudizio del senatore MORANDO, la proposta illustrata appare particolarmente grave per il rischio di introdurre un condono edilizio generalizzato. Condividono la contrarietà del senatore Morando i senatori FERRANTE e RIPAMONTI. Posto ai voti, l’emendamento 42.0.1, viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 42.0.2, 42.0.3 e 42.0.4, già dati per illustrati. Sull’emendamento 42.0.5 il RELATORE motiva il parere contrario, facendo presente che la questione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è già considerata nell’ambito della recente legge sull’assistenza. Il sottosegretario SOLAROLI condivide il parere contrario. Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore GUBERT, posto ai voti, l’emendamento è respinto. Il senatore CABRAS illustra l’emendamento 42.0.6, volto a risolvere un’annosa questione che vede coinvolto l’intero comune di Carbonia. Il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario SOLAROLI chiede di poter verificare l’emendamento in Assemblea. Posto ai voti, l’emendamento 42.0.6 viene respinto. Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all’articolo 43, che vengono dati per illustrati. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 43.1 e 43.2. Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 44, che vengono tutti dati per illustrati. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 44. Si passa quindi all’esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 44, che vengono dati tutti per illustrati. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.5, 44.0.4, 44.0.6, 44.0.7, 44.0.15. Sugli emendamenti 44.0.17 e 44.0.18 (per la parte ammissibile) il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario BRESSA esprime parere contrario. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 44.0.17 e 44.0.18 (per la parte ammissibile) vengono respinti. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 45, che si danno tutti per illustrati. Il relatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario sull’emendamento 45.1, del quale il senatore GUBERT raccomanda l’approvazione. Posto ai voti, l’emendamento 45.1, viene respinto. Sull’emendamento 45.2 il RELATORE e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario. Il senatore CÒ raccomanda l’approvazione dell’emendamento, finalizzato ad incrementare le risorse finanziarie per il comparto scuola, soprattutto per sostenere finanziariamente il rinnovo dei contratti per il personale della scuola. Il senatore MORANDO, pur preannunziando il voto contrario sull’emendamento 45.2, sottolinea che i Gruppi di maggioranza sono impegnati a garantire l’incremento delle risorse necessarie per consentire il rinnovo dei contratti del personale della scuola, per venire incontro alle richieste dei lavoratori di tale comparto. Posto ai voti, l’emendamento 45.2 viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 45.12 e 45.14. Il relatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario sull’emendamento 45.15, del quale il senatore LORENZI raccomanda l’approvazione, sottolineando come le risorse destinate ad incrementare le retribuzioni del personale docente debbano essere vincolate a specifici criteri per distribuire gli incrementi stipendiali secondo il merito e l’anzianità. Posto ai voti, l’emendamento 45.15 viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, viene poi respinto l’emendamento 45.16. Dopo che il senatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA hanno espresso parere contrario sull’emendamento 45.18, il senatore TAROLLI vi aggiunge la propria firma e ne raccomanda l’approvazione, sottolineando criticamente la scarsa attenzione della maggioranza di Centro-sinistra per le esigenze economiche degli insegnanti. Posto ai voti, l’emendamento 45.18 viene respinto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23 e 45.24. Su tutti gli emendamenti finalizzati a sostituire, con identica disposizione, il comma 4 dell’articolo 45, il RELATORE si rimette al parere del rappresentante del Governo. Il sottosegretario BRESSA esprime parere contrario, sottolineando peraltro che gli emendamenti non sembrano tenere in considerazione le esigenze peculiari delle carriere delle Forze armate e dei Carabinieri. Il senatore MONTAGNINO, firmatario dell’emendamento 45.31, ritiene essenziale sostituire la disposizione recata dal comma 4, al fine di recepire le istanze dei dipendenti contrattualizzati.
D’altro canto egli si dichiara disponibile a modificare l’emendamento 45.31, in ossequio alla osservazione del sottosegretario Bressa.
Permanendo la contrarietà del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 45.27, 45.28, 45.29, 45.30 e 45.31, di identico contenuto. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.25, 45.26, 45.33, 45.34, 45.35 (dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore Cortelloni, che aggiunge la firma), 45.37, 45.36 e 45.38. Dopo che il sottosegretario BRESSA ha ritirato l’emendamento 45.32, il relatore GIARETTA invita i presentatori a ritirare l’emendamento 45.39, concernente una disposizione interessata da un emendamento presentato dal Governo di analogo tenore. Il senatore RIPAMONTI ritira l’emendamento 45.39. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.40 e 45.41. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, posto ai voti, viene approvato l’emendamento 45.42. Il presidente COVIELLO fa presente che l’emendamento 45.44 va riferito all’articolo 47, come sostitutivo del comma 10: tale emendamento, quindi, verrà esaminato successivamente. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.43, 45.45, 45.46 e 45.47. Il sottosegretario BRESSA ritira gli emendamenti 45.48, 45.48 (nuovo testo) e 45.50 e ne presenta una riformulazione complessiva con l’emendamento 45.48 (ulteriore nuovo testo). Su richiesta dei senatori VEGAS e MORANDO, l’emendamento 45.48 (ulteriore nuovo testo) viene momentaneamente accantonato. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.49 e 45.51. Il sottosegretario BRESSA ritira l’emendamento 45.52 e ne ripresenta una riformulazione 45.52 (nuovo testo) che, analogamente a quanto testè convenuto, viene momentaneamente accantonato. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.53, 45.54, 45.55, 45.56 e 45.57. Con il parere favorevole del relatore GIARETTA, posto ai voti, viene approvato l’emendamento 45.58, d’iniziativa del Governo. Il presidente COVIELLO fa presente che in conseguenza dell’approvazione dell’emendamento del Governo, l’emendamento 45.83 risulta assorbito. Il senatore MORO ritira l’emendamento 45.75. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.59, 45.60, 45.65 (questi ultimi di identico contenuto), 45.62, 45.63, 45.67, 45.68, 45.69, 45.70, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.77, 45.78, 45.79, 45.81 e 45.82. Si passa quindi all’esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’articolo 45, che si danno tutti per illustrati. Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.0.1, 45.0.2, 45.0.3 e 45.0.4. Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,30.
Nava, Cimmino, Mundi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni “C/2“, “C/3“ e “C/3S“ del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l’area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l’autonoma e separata area contrattuale.
Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all’area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell’area “C“ od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
45.6
Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino
«1-bis. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle singole amministrazioni pubbliche, il personale di cui all’articolo 11 del decreto lesiglativo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzionalmente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle esigenze della struttura cui tale personale è preposto ed alle responsabilità connesse all’incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».
45.7
Misserville, Nava, Mundi, Di Benedetto
«1-bis. Nel titolo dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le parole: “e degli enti di ricerca“.
«1-ter. Al termine del primo comma dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: “Alle qualifiche dirigenziali di ricercatore e di tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con almeno cinque anni di servizio effettivo prestato in ruoli direttivi della pubblica amministrazione; si prescinde dal requisito dell’anzianità di servizio per i candidati in possesso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-universitaria, attività di contenuto analogo rispetto a quelle previste in ordine al profilo per cui è stato bandito il concorso. «1-quater. Alla fine del secondo comma dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguente tre periodi: “In sede di prima applicazione del presente decreto, i tre livelli dirigenziali sui quali si articolano i profili di ricercatori e tecnologici sono complessivamente ridefiniti i due livelli. Il personale appartenente ai profili di primo ricercatore e primo tecnologo, che abbia un’anzianità di almeno quindi anni nel profilo stesso, è inquadrato nei profili, di primo livello, di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. Il personale appartenente ai profilo di ricercatore e tecnologo, di secondo livello, è inquadrato nei profili, di primo ricercatore e di primo tecnologo. L’inquadramento nel livello superiore avviene nella fascia d’anzianità corrispondente allo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello di godimento».
45.8
Cò, Russo Spena, Crippa
Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l’altra: «2.500».
Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).
45.9
Gubert
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni “C/2“, “C/3“ e “C/3S“ del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l’area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l’autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all’area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell’area “C“ od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
45.10
Giorgianni, Meluzzi, Mundi, Nava
«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all’anno 2012, il 30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire è attribuito con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al concorso i funzionari dell’ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni economiche “C2“, “C3“ e “C3S“ del personale appartenente al comparto dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale».
45.11
Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.12
Al comma 2, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi».
45.13
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti
Al comma 3, sopprimere le parole: «viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di 900 miliardi di lire, di cui 650 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» e sostituirle con le seguenti: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 2.580 miliardi, di cui 2.080 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
Conseguentemente all’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i soggetti di cui all’articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all’articolo 7 per i periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5.,4 per cento; per i tre periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».
45.14
Brignone, Moro
Al comma 3, sostituire le parole da: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retnbuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché lire 66 miliardi per l’esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).
45.15
Lorenzi
Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla contrattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:
2001: – 100.000
2002: – 100.000 2003: –
45.16
Bergonzi, Marino, Albertini, Caponi, Manzi, Marchetti
Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l’anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l’anno 2002 la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999. n. 124.»
Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:
Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Iegge finanziaria 1980): articolo 36 assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p): 2001: –
2002: – 25.000 2003: –
articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p): 2001: –
Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap 2815): 2001: –
2002: – 90.000 2003: –
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – Agenzia per le eroazioni in agricoltura – cap. 1940/p): 2001: –
2002: – 60.000 2003: –
Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710): 2001: – 200.000
2002: – 200.000 2003: –
Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 – Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2717/p): 2001: – 35.000
2002: – 35.000 2003: –
Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 – Agenzia delle entrate – cap. 7051): 2001: – 150.000
2002: – 150.000 2003: –
articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 – Agenzia del demanio – cap. 7052): 2001: – 20.000
2002: – 20.000 2003: –
articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 – Agenzia del territorio – cap. 7053): 2001: – 40.000
2002: – 40.000 2003: –
articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 – Agenzia delle dogane – cap. 7054): 2001: – 60.000
Legge n. 68 del 1997: riforma dell’Istituto nazionale del cornmercio estero: articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100): 2001: –
2002: – 15.000 2003: –
45.17
Bruno Ganeri, Pagano, Donise, Biscardi
Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» fino a: «docente» con il seguente: «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente».
Conseguentemente ridurre:
a) rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell’articolo 125, comma 1 , alla voce Ministero della pubblica istruzione;
b) rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002, di cui alla tabella A dell’articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica».
45.18
Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario»con le seguenti: «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.19
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
45.20
Toniolli, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».
45.21
Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
45.22
Ventucci, Azzollini, Vegas, D’Alì, Costa
Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...» con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».
45.23
Asciutti, Toniolli, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147 è soppresso».
45.24
Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L’articolo 9 della legge 9 giugno 2000 è abrogato. Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
45.27
Toniolli, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».
45.28
«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell’amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.
45.29
«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all’incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».
Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
45.30
Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo dl perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».
45.31
Montagnino, Rescaglio
«In aggiunta a quanto previsto dal comma l, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».
45.25
Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata all’incremento dei fondi per il trattamento economico» e prima di: «accessorio» aggiungere le parole: «fondamentale ed».
Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale».
45.26
Asciutti, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere la seguente: «anche».
45.32
Il Governo
Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche con riferimento all’anno 2000» sono soppresse.
Alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «anche allo scopo di assicurare la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali».
45.33
Zilio
Al comma 4, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è stanziata la somma di lire 37 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono stanziate le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».
45.34
Di Pietro
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. È soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fasce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
45.35
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Misserville, Nava, Cortelloni
«4-bis. È soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni d’appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il trattamento economico relativo, se più favorevole di quella di godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
45.37
Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 1.080.000;
2002: – 1.080.000.
45.36
Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «1.300 miliardi».
45.38
Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale».
45.39
Lubrano di Ricco, Pieroni, Ripamonti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 15 miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Conseguentemente, al comma 5 dell’articolo 45, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «905 miliardi».
45.40
«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».
45.41
Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 i decreti legislativi ed attuativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguardanti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di competenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina integrato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie di porto».
45.42
«5-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2001: + 20.000
2002: + 20.000 2003: + 20.000
Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero della sanità:
2001: – 30.000
2002: – 30.000 2003: – 20.000
45.43
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni
Sopprimere il comma 7.
45.45
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli ani 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».
45.46
D’Alì, Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa
«7-bis. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1097, è sostituito dal seguente: “1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito (a seguito dell’inquadramento in s.p.e.) un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o suo sottomultiplo – di servizio effettivamente svolto.
2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali è stato richiesto un diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ricerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari ex lege 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o sottomultipli – di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest’ultima): ossia, in misura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea quadriennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di specializzazione biennali a seguito di laureee quadriennali, eccetera). 3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumulabili, vengono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al grado di colonnello; nell’ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell’amministrazione di origine. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati pro tempore per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli. 4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, nonchè per il Corpo della guardia di finanza“».
45.47
Bruni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattee scientifico, degli Istituti ed enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».
45.48
All’articolo 45, comma 8, sostituire, rispettivamente, le parole: «170.000», «410.000» e «450.000» con le seguenti: «169.340», «247.000» e «175.000».
Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (in milioni di lire):
2001: – 660;
2002: – 163.000; 2003: – 275.000.
45.48 (Nuovo testo)
All’articolo 45, apportare le seguenti modifiche e integrazioni:
al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»; dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civilie e militare e delle Forza Armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27; Finanze 14; Giustizia 14; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001“».
Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (milioni di lire):
2001: + 660;
2002: + 163.000; 2003: + 275.000.
45.48 (Ulteriore nuovo testo)
Al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003» con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;
al medesimo comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali e ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero»; dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27 per cento; Finanze 14 per cento; Giustizia 14 per cento; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001».
Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
45.49
Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».
Conseguentemente all’articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 340.000;
2002: – 410.000; 2003: – 450.000.
45.50
Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 240.000 milioni per il 2001, 480.000 milioni per il 2002 e 520.000 milioni a decorrere dal 2003»;
dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e cotntrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delel Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, nelle seguenti misure: difesa, 43 per cento; interno 27; finanze 14; giustizia 14; politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001».
45.51
Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava
Al comma 8, dopo la lettera a)inserire la seguente:
a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze armate provenienti dall’Accademia di sanità militare, interforze, volte all’equiparazione di anzianità giuridica e di trattamento economico connesso».
Conseguentemente aggiungere, al primo capoverso dello stesso comma, la lettera a-bis) dopo le parole: di cui alle lettere a).
45.52
All’articolo 45 nel comma 8, lettera b) dopo le parole: «copertura degli oneri derivanti all’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» sono inserite le seguenti: «e dell’attuazione di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200»;
nel comma 9, dopo le parole: «il termine di cui all’articolo 9, comma 1, delal citata legge n. 78 del 2000» sono inserite le seguenti: «e di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200».
45.52 (Nuovo testo)
Al comma 9, dopo le parole: «della citata legge n. 78 del 2000», aggiugere le seguenti: «e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
45.53
Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 8, lettera c), in fine, dopo le parole: «l’operatività delle Forze armate», aggiungere le seguenti: «, nonchè ulteriore omogenizzazione tra Ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;».
Conseguentemente per la copertura dell’onere si vedano le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
45.54
Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani
All’articolo 45, comma 8, lettera c), dopo le parole: «Forze armate», aggiungere le parole: «, nonchè ulteriore omogenizzazione stipendiale tra Ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;».
45.55
All’articolo 45, comma 8, lettera c), sostituire le parole: «introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l’operatività delle Forze armate» con le parole: «introduzione di specifici compensi per particolari situazioni di impiego non conciliabili con le norme generali in materia di orario di lavoro, al fine di favorire l’operatività delle Forze armate».
45.56
Schifani, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al punto C comma ottavo dell’articolo 45 è aggiunto il seguente periodo: «Secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995».
45.57
Figurelli
Al comma 8, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».
Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere:
c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operatività dei sistemi informatici autorizzati presso l’Amministrazione giudiziaria, alla copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall’esterno nella posizione economica B3, profilo professionale dell’esperto informatico, si provvede, mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati a coloro che, per conto di ditte o società anche cooperative, abbiano svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attività relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell’amministrazione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le modalità di accertamento del requisito della pregressa attività presso uffici dell’Amministrazione giudiziaria, di cui al comma precedente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustiziai».
45.58
All’articolo 45, aggiungere il seguente comma:
«Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 – è fissato in 2.000 unità a decorrere dall’anno 2002».
Conseguentemente, viene ridotta la tabella A dell’importo di lire 23.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, utilizzando l’accantonamento del Ministero della giustizia.
45.59
Mundi, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava
«L’articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento economico-pensionistico – applicando le norme in materia, proprie dell’Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ultimo liquidare – non può comunque essere inferiore rispetto a quello relativo al servizio precedente, già maturato alla data della riunione o ricongiunzione contributiva.
La quota A di pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi migliori stipendi percepiti».
Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).
45.60
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis: “In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all’anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell’ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale“.».
45.65
Ferrante
«10. All’articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis: “In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all’anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell’ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale“.».
45.61
Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi
9-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti di enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all’articolo ’??m comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003; in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e di conseguenza alla Tabella B alla voce «Ministero del tesoro» apportare le seguenti variazioni: 2001: – 270.000;
2002: – 270.000; 2003: – 270.000.
45.64
Mele
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all’indennità per il rapporto esclusivo previsto all’articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, in lire 270 miliardi. Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conseguentemente alla tabella b), alla voce “Ministero del tesoro“, apportare le seguenti variazioni: 2001: 540.000; 2002: 360.000; 2003: 270.000».
45.62
«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».
45.63
45.66
Marino
All’articolo 45, inserire il seguente comma:
«10. La data di scadenza del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 78 del 2000 è prorogata, ad ogni effetto di legge, al 31 marzo 2001».
45.67
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
All’articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:
«Ai sensi dell’articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresi legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».
45.68
Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
45.69
Bonatesta, Mulas, Bevilacqua, Marri, Pace, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Alla fine dell’articolo 45, inserire il seguente comma:
«10. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il ministero per i beni ele attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale asusnto ai sensi dell’articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall’articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall’articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma avviane sull abase delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».
45.70
Pera, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
«Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria è istituito un apposito Fondo, da iscrivere nel bilancio del Ministero della giustizia, destinato ai compensi per lavori straordinari ed all’assistenza agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applicazione della presente legge è stanziata la somma di lire 15.000 milioni l’anno».
45.71
«9-ter. Nell’ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all’ex carriera direttiva ex 8ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L’ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».
45.72
«9-quater. Nell’ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli ad esaurimento e alla 9ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L’ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».
45.73
«9-ter. Nell’ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive appartenenti alle amministrazioni individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L’ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».
45.74
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all’articolo S della legge 16 aprile 1987, n. 183». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.75
Moro
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per il personale già dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, successivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n.292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell’arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni. I benefici di cui all’articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita, di cui all’articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti». Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
45.76
Loreto
Al comma 9 dell’articolo 45 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Il primo comma dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:
Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili tra loro. È abrogato il 2º comma dell’articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
I conseguenti effetti economici decorreranno dal 1º gennaio 2001».
45.77
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:
«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per iliennio 20002001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.78
«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.79
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«10. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nell’ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.“; b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell’anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica“.; c) al comma 20-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3-bis.“».
45.80
Castellani Pierluigi, Rescaglio
«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed Enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all’indennità per il rapporto esclusivo previsto all’articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Conseguentemente alla tabella b), alla voce: Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:
2001: 540.000;
2002: 360.000; 2003: 270.000.
45.81
«10. Per l’attuazione dell’articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l’allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1º gennaio 2001. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l’emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
45.82
Biscardi, Monticone, Bruno Ganeri, Masullo, Lombardi Satriani, Lorenzi, Donise, Bergonzi, Pappalardo
Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«7-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001.
7-ter. Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi l’importo relativo all’anno 2001 nell’accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.
45.83
De Guidi
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo indeterminato e per il solo periodo di ferma obbligatoria – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 – è fissato in 2.000 unità a decorrere dall’anno 2002». Conseguentemente viene ridotta la tabella A dell’importo di lire 23.300 milioni per ciascun degli anni 2002 e 2003 utilizzando l’accantonamento del Ministero della giustizia.
45.0.1
Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Camo
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:
45.0.2
(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato».
45.0.3
(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)
2. Le domande devono contenere:
a) i dati anagrafici del richiedente;
b) la qualifica posseduta, l’anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio; c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti; d) le condizioni familiari; e) non meno di tre sedi ove l’interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito; f) l’Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all’ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell’amministrazione ricevente. 4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l’Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all’amministrazione ricevente.
5. L’amministrazione ricevente può opporre rifiuto all’inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l’inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri. 6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L’accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall’interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L’accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande. 7. Nel caso in cui le domande presentate per l’inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».
45.0.4
Lauro, Piccioni, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:
45.0.5
Bonavita